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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/09/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3560 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico in grado di APPELLO Dott.ssa FLAVIA BONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Romano ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico appellante contro
(CF: , domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale di Napoli, con uffici in via Armando Diaz 11 convenuta
OGGETTO: APPELLO - opposizione ord. ingiunzione ex art 22 L.689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in primo grado ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1 violazione alle norme del Codice della Strada n. 700017288427, elevato in data 04.07.2020 dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sezione Polizia Stradale di Napoli
Nord, notificato in pari data, con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 1 179, comma 2, C.d.S. ed irrogata la sanzione pecuniaria di € 868,00, con contestuale decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida e sospensione della stessa, perché “circolava alla guida del complesso veicolare dotato di tachigrafo VDO 1324 Matricola 535941 con caratteristiche non rispondenti al
Regolamento UE 165/2014. Nello specifico l'apparecchio riportava una targa segnaletica di marcatura come previsto dall'allegato 1 Reg. UE 165/2014, CAP III, Lettera E, comma 2, privo dell'anno di fabbricazione”.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità della sanzione per violazione di legge poiché la Polizia
Stradale aveva contestato la mancata indicazione dell'anno di fabbrica senza una verifica dei dati e/o senza aver richiesto l'intervento di una officina specializzata per verificare la funzionalità dell'apparecchio, 2) l'irrogazione della sanzione al ricorrente, mero conducente del veicolo che non aveva l'obbligo di accertare la data di costruzione apposta sulla targa segnaletica di marcatura, 3) l'infondatezza ed illegittimità della cartella.
Nel giudizio di primo grado, incardinato al n. R.g. 2050/2020, si è costituita la CP_1
contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Con sentenza del 08.11.2022 il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
Ha proposto appello avverso la predetta pronuncia , deducendo che: Parte_2
- il Giudice di Pace non ha valutato la documentazione depositata dal ricorrente e le doglianze proposte nel ricorso, non avendo motivato in ordine alla decisione di rigetto;
- il primo giudice non ha neppure valutato l'eccezione sollevata da parte opponente circa la non applicabilità al caso della violazione di cui all'art. 179 C.d.S. nei confronti del conducente;
- è stato violato del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto ad un motivo che si assume decisivo ai fini della legittimità del verbale oggetto di impugnazione, e quindi ai fini del decidere;
- l'illegittima compensazione delle spese di lite.
L'opponente ha concluso quindi chiedendo di riformare la sentenza impugnata e dichiarare nulla, annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia il verbale di violazione al
C.d.S. portante il n. 700017288427 del 4.07.2020 e altresì condannare le parti appellate al pagamento delle spese di lite relative al primo grado del giudizio nonché giudizio di appello.
2 Si è costituita in appello la denunciando l'inammissibilità dell'appello per CP_1 tardività dello stesso, risultando depositato in data 09/05/2023 a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 08/11/2022.
Con le note di trattazione scritta del 13.10.2023 l'appellante ha depositato le ricevute di accettazione del deposito da parte della cancelleria in data 08/05/2023, chiedendo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e decidersi nel merito l'impugnazione.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione alla odierna udienza.
**********
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che dalla documentazione versata in atti dalla parte appellante emerge che il deposito del ricorso è stato effettuato in data 08/05/2023 (cfr. pec di accettazione controlli automatici generata dal sistema alle ore 19:49), accettato dalla Cancelleria in data 09/05/2023 e quindi tempestivamente rispetto al termine semestrale per l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Risulta applicabile al deposito del ricorso, infatti, il principio già dettato in materia di notificazione dell'atto di impugnazione, secondo il quale “In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore
23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno” (Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023).
Ciò premesso, si deve osservare nel merito che l'art. 179 c.d.s. sanziona la circolazione di veicoli senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento UE o non funzionante;
si deve precisare che il cronotachigrafo è obbligatorio (art. 2 del Regolamento (UE) 561/2006) nel trasporto su strada: · di merci, con veicoli o complesso di veicoli aventi massa massima a carico ammissibile superiore a 3,5 t;
· di passeggeri, con veicoli destinati al trasporto di persone e che sono predisposti per costruzione al trasporto di più di nove persone compreso il conducente (con talune eccezioni, ossia per trasporti stradali effettuati a mezzo di: · veicoli di linea per trasporto passeggeri il cui percorso non supera i 50 chilometri;
· veicoli di proprietà delle forze armate, protezione civile, vigili del
3 fuoco e simili;
· veicoli usati per trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
· veicoli speciali adibiti ad usi medici;
· carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
· veicoli per prove su strada;
· veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci entro un raggio massimo di 50km dalla sede dell'azienda; · veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici
(secondo la legge italiana) e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci)
Considerato dunque che il complesso veicolare, cui era alla guida l'appellante, è soggetto all'obbligo predetto, occorre verificare i presupposti di emissione della sanzione.
La sanzione, invero, è stata irrogata in quanto “l'apparecchio riportava una targa segnaletica di marcatura…priva dell'anno di fabbricazione”.
Si deve rilevare che, effettivamente, il regolamento UE n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, richiamato espressamente dall'art. 179 d.c.s. e che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, all'allegato 1 (CONDIZIONI
DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO DEI
TACHIGRAFI ANALOGICI), al capo III (CONDIZIONI DI COSTRUZIONE
DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO), lettera e) prevede che “
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato: — nome ed indirizzo del produttore dell'apparecchio, — numero di fabbricazione e anno di costruzione”.
Risulta dunque che il cronotachigrafo non era rispondente al Regolamento UE 165/2014, come verificato dalla Polizia Locale, risultando carente l'anno di fabbricazione.
In ordine alla sanzionabilità della condotta del conducente del veicolo, è la stessa normativa che prevede diverse sanzioni per il conducente (al comma 2) e per il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto (al comma 3); come ha affermato la Suprema Corte “le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 C.d.S., di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2)
4 sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
5 e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. 21000/2004)”.
È evidente quindi che la sanzione applicata nel caso di specie (commi 2 e 9) sia riferita proprio al conducente “che circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante”, non potendosi escludere la sua responsabilità anche alla luce del principio secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981,
è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. n. 13610/2010; Cass. n. 15580/2006; Cass. n. 5426/2006).
L'appello deve quindi essere respinto.
In considerazione della difesa della parte appellata, limitata all'eccezione di inammissibilità del gravame, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) COMPENSA le spese.
Santa Maria Capua Vetere, lì 12/09/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico in grado di APPELLO Dott.ssa FLAVIA BONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Romano ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico appellante contro
(CF: , domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale di Napoli, con uffici in via Armando Diaz 11 convenuta
OGGETTO: APPELLO - opposizione ord. ingiunzione ex art 22 L.689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in primo grado ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1 violazione alle norme del Codice della Strada n. 700017288427, elevato in data 04.07.2020 dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sezione Polizia Stradale di Napoli
Nord, notificato in pari data, con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 1 179, comma 2, C.d.S. ed irrogata la sanzione pecuniaria di € 868,00, con contestuale decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida e sospensione della stessa, perché “circolava alla guida del complesso veicolare dotato di tachigrafo VDO 1324 Matricola 535941 con caratteristiche non rispondenti al
Regolamento UE 165/2014. Nello specifico l'apparecchio riportava una targa segnaletica di marcatura come previsto dall'allegato 1 Reg. UE 165/2014, CAP III, Lettera E, comma 2, privo dell'anno di fabbricazione”.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità della sanzione per violazione di legge poiché la Polizia
Stradale aveva contestato la mancata indicazione dell'anno di fabbrica senza una verifica dei dati e/o senza aver richiesto l'intervento di una officina specializzata per verificare la funzionalità dell'apparecchio, 2) l'irrogazione della sanzione al ricorrente, mero conducente del veicolo che non aveva l'obbligo di accertare la data di costruzione apposta sulla targa segnaletica di marcatura, 3) l'infondatezza ed illegittimità della cartella.
Nel giudizio di primo grado, incardinato al n. R.g. 2050/2020, si è costituita la CP_1
contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Con sentenza del 08.11.2022 il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
Ha proposto appello avverso la predetta pronuncia , deducendo che: Parte_2
- il Giudice di Pace non ha valutato la documentazione depositata dal ricorrente e le doglianze proposte nel ricorso, non avendo motivato in ordine alla decisione di rigetto;
- il primo giudice non ha neppure valutato l'eccezione sollevata da parte opponente circa la non applicabilità al caso della violazione di cui all'art. 179 C.d.S. nei confronti del conducente;
- è stato violato del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto ad un motivo che si assume decisivo ai fini della legittimità del verbale oggetto di impugnazione, e quindi ai fini del decidere;
- l'illegittima compensazione delle spese di lite.
L'opponente ha concluso quindi chiedendo di riformare la sentenza impugnata e dichiarare nulla, annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia il verbale di violazione al
C.d.S. portante il n. 700017288427 del 4.07.2020 e altresì condannare le parti appellate al pagamento delle spese di lite relative al primo grado del giudizio nonché giudizio di appello.
2 Si è costituita in appello la denunciando l'inammissibilità dell'appello per CP_1 tardività dello stesso, risultando depositato in data 09/05/2023 a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 08/11/2022.
Con le note di trattazione scritta del 13.10.2023 l'appellante ha depositato le ricevute di accettazione del deposito da parte della cancelleria in data 08/05/2023, chiedendo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e decidersi nel merito l'impugnazione.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione alla odierna udienza.
**********
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che dalla documentazione versata in atti dalla parte appellante emerge che il deposito del ricorso è stato effettuato in data 08/05/2023 (cfr. pec di accettazione controlli automatici generata dal sistema alle ore 19:49), accettato dalla Cancelleria in data 09/05/2023 e quindi tempestivamente rispetto al termine semestrale per l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Risulta applicabile al deposito del ricorso, infatti, il principio già dettato in materia di notificazione dell'atto di impugnazione, secondo il quale “In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore
23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno” (Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023).
Ciò premesso, si deve osservare nel merito che l'art. 179 c.d.s. sanziona la circolazione di veicoli senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento UE o non funzionante;
si deve precisare che il cronotachigrafo è obbligatorio (art. 2 del Regolamento (UE) 561/2006) nel trasporto su strada: · di merci, con veicoli o complesso di veicoli aventi massa massima a carico ammissibile superiore a 3,5 t;
· di passeggeri, con veicoli destinati al trasporto di persone e che sono predisposti per costruzione al trasporto di più di nove persone compreso il conducente (con talune eccezioni, ossia per trasporti stradali effettuati a mezzo di: · veicoli di linea per trasporto passeggeri il cui percorso non supera i 50 chilometri;
· veicoli di proprietà delle forze armate, protezione civile, vigili del
3 fuoco e simili;
· veicoli usati per trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
· veicoli speciali adibiti ad usi medici;
· carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
· veicoli per prove su strada;
· veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci entro un raggio massimo di 50km dalla sede dell'azienda; · veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici
(secondo la legge italiana) e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci)
Considerato dunque che il complesso veicolare, cui era alla guida l'appellante, è soggetto all'obbligo predetto, occorre verificare i presupposti di emissione della sanzione.
La sanzione, invero, è stata irrogata in quanto “l'apparecchio riportava una targa segnaletica di marcatura…priva dell'anno di fabbricazione”.
Si deve rilevare che, effettivamente, il regolamento UE n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, richiamato espressamente dall'art. 179 d.c.s. e che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, all'allegato 1 (CONDIZIONI
DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO DEI
TACHIGRAFI ANALOGICI), al capo III (CONDIZIONI DI COSTRUZIONE
DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO), lettera e) prevede che “
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato: — nome ed indirizzo del produttore dell'apparecchio, — numero di fabbricazione e anno di costruzione”.
Risulta dunque che il cronotachigrafo non era rispondente al Regolamento UE 165/2014, come verificato dalla Polizia Locale, risultando carente l'anno di fabbricazione.
In ordine alla sanzionabilità della condotta del conducente del veicolo, è la stessa normativa che prevede diverse sanzioni per il conducente (al comma 2) e per il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto (al comma 3); come ha affermato la Suprema Corte “le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 C.d.S., di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2)
4 sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
5 e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. 21000/2004)”.
È evidente quindi che la sanzione applicata nel caso di specie (commi 2 e 9) sia riferita proprio al conducente “che circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante”, non potendosi escludere la sua responsabilità anche alla luce del principio secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981,
è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. n. 13610/2010; Cass. n. 15580/2006; Cass. n. 5426/2006).
L'appello deve quindi essere respinto.
In considerazione della difesa della parte appellata, limitata all'eccezione di inammissibilità del gravame, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) COMPENSA le spese.
Santa Maria Capua Vetere, lì 12/09/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
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