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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa VA AL, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 7057/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via G. De Blasiis n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Riccio, che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(P.I.: ) quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (FGVS), codice fiscale e num. di iscrizione nel registro imprese di TR , società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, P.IVA_2
soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
“ ed appartenente al Gruppo Generali, con Controparte_2
1 sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott.
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del dott. C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Dirigente Controparte_4 C.F._3
della società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti ) per
Notar del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. Persona_1
186905, e numero 30367 di raccolta, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano,
215.
CONVENUTA
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 08.05.2025 e dalla convenuta in data 12.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_2
quale impresa designata per la regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS) per sentirla condannare al ristoro dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso in data 08.12.2020 in Napoli alla Via Scaglione.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna attrice, nel mentre si trovava a percorrere la predetta via ed in fase di attraversamento pedonale del detto tratto stradale, e dopo che un'autovettura si era arrestata al fine di consentirle l'attraversamento, veniva violentemente investita da un motoveicolo. Il conducente di quest'ultimo proveniente dalla sinistra, dopo aver superato il veicolo che si era arrestato per dare precedenza all'istante, non si avvedeva della presenza della
2 e la investiva. A causa dell'impatto l'attrice veniva scaraventata al suolo sul Pt_1
lato destro, senza ricevere alcun soccorso. Il conducente del motoveicolo, infatti, non prestava il dovuto soccorso, proseguendo la propria marcia non consentendone l'identificazione.
In conseguenza dell'evento, l'istante dichiarava di riportare lesioni personali per le quali successivamente veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O. di Napoli, dove i sanitari le riscontravano e refertavano “frattura scomposta collo chirurgico omero destro con decalage della testa” con previsione di trattamento chirurgico. Successivamente, l'attrice veniva ricoverata presso l'Ospedale Moscati di
Avellino dove subiva un intervento chirurgico per frattura pluriframmentaria al collo anatomico epifisi prossimale dell'omero destro con sostituzione totale della spalla con protesi inversa.
L'attrice rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) Sentir dichiarare la esclusiva responsabilità, in merito al sinistro de quo, del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare l'intimata,
F.G.V.S. Regione Campania, al pagamento in favore Controparte_5
dell'istante di tutti i danni riportati in seguito alle lesioni, patite e patiendi dall'istante, patrimoniali e non, biologici, estetici e danno morale (in breve nulla di escluso) che si quantificano in € 106.242,66 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà meglio quantificata in corso di causa ed a seguito della dovuta istruttoria e nei limiti della predetta somma;
2) Condannare l'intimata,
[...]
F.G.V.S. Regione Campania al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_5
onorari, oltre rimborso spese generali ed IVA con attribuzione al procuratore in causa avv. Antonio Riccio, che ne fa dichiarazione di anticipo. - In via istruttoria, occorrendo, ammettere l'istante a provare, con titoli e testi che si indicano in: -
[...]
, residente in [...], le Testimone_1
circostanze di cui ai capi a), b), c) e d) della narrativa dell'atto di citazione e precedete dalla locuzione “Vero che……”; - Sempre in via istruttoria, disporsi consulenza medico-legale intesa ad accertare la natura ed entità delle lesioni
3 riportate dall'istante a seguito dell'evento de quo, la durata della malattia temporanea assoluta e parziale, l'entità dei postumi di natura permanente residuati e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, il danno biologico e quello estetico”.
In data 26.05.2023 si costituiva in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva, passiva e l'interesse ad agire e la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea.
Così concludeva: “Affinché, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia così provvedere: -in via principale ed assorbente, rigettare la domanda in quanto infondata, non provata, carente sotto il profilo causale ed inammissibile;
-dichiarare l'improcedibilità della domanda, ex art. 165 c.p.c.; - dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; -dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma 1 e 4 e art.
283 lett. a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e
l'inammissibilità della domanda attorea;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo
Codice delle Assicurazioni;
condannare l'istante alla refusione delle spese legali, con ulteriore condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.; -in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere un equo concorso di colpa, con compensazione delle spese o, gradatamente, con riduzione a metà delle stesse”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 15.10.2024 veniva escussa la teste di parte attrice Testimone_1
Con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione,
4 rinviava all'udienza del 13.05.2025 ove riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la presente domanda risulta pienamente proponibile, avendo parte attrice adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 287 del Codice delle Assicurazioni Private, mediante l'inoltro di regolare richiesta di risarcimento all'impresa designata, con contestuale trasmissione di copia alla CONSAP. Risulta, altresì, rispettato il termine previsto dalla medesima disposizione normativa, non configurandosi, pertanto, alcuna causa ostativa alla proponibilità della pretesa.
In relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva e passiva, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attrice risulta adeguatamente comprovata
5 dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta.
Relativamente alla denuncia-querela, giova precisare che la stessa risulta ritualmente proposta dalla parte attrice. Ciò nondimeno, la sua proposizione non integra, in ogni caso, condizione di procedibilità dell'azione esercitata.
In tal senso consolidata giurisprudenza afferma: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima" (Cass. n.
21983/2022).
Premesso quanto sopra, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dalla teste escussa e nella espletate perizie tecniche di parte.
6 Nel dettaglio, la teste di parte attrice della cui attendibilità non Testimone_1
si ha motivo di dubitare ( la visura Ivass, prodotta dalla convenuta, si riferisce a dichiarazioni rese da in sede stragiudiziale) all'udienza del Testimone_1
15.10.2024 così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché ho assistito al sinistro, in quanto ero in compagnia di mia CE. Ricordo che era il giorno dell'Immacolata del 2020, verso le ore 8:00/8:30 del mattino. Ci trovavamo a percorrere via Emilio
Scaglione per andare a messa. Preciso che stavamo attraversando le strisce pedonali che si trovano in prossimità di una fermata di autobus, vicino casa nostra, quando raggiunta la metà delle strisce pedonali e dopo che un'autovettura si era fermata per farci passare, vedevo un motorino che a forte velocità sorpassava l'autovettura che si era fermata e, proseguendo dritto, andava ad investire mia CE, colpendola sul lato sinistro e facendola cadere in terra col suo lato destro del corpo. Preciso che il motociclo si allontanava velocemente, per cui non era possibile rilevarne il numero di targa anche perché io mi sono preoccupata di soccorrere mia CE che era caduta a terra e lamentava forti dolori e non riusciva ad alzarsi da sola. Ricordo che dopo il sinistro ho portato mia CE a casa e ho chiamato mio marito per avvisarlo dell'accaduto, dicendogli che sua mamma era caduta per la strada ed aveva riportato lesioni, per cui vi era la necessità di portarla in ospedale. Dopo di che è mio marito ha accompagnato mia CE in ospedale e non più visto mia CE fino al suo ritorno a casa. Penso che il motoveicolo abbia impattato col manubrio sul lato sinistro del corpo di mia CE facendola cadere sul lato destro mentre ci trovavamo a circa metà dell'attraversamento delle strisce pedonali. Non ricordo la marca del motoveicolo, ricordo che era di colore scuro e non era di piccole dimensioni. Non ricordo se l'investitore indossasse il casco. Ricordo che era solo che alla guida. Non ricordo l'auto che si era fermata per consentire
l'attraversamento, non ricordo che auto fosse e che colore avesse. E' la prima volta che testimonio in una causa per sinistro stradale.” “Ricordo che mia CE indossava un cappotto;
quindi, non ho visto se avesse delle escoriazioni e sangue.
Preciso che sono stata aiutata dal conducente dell'autovettura ad alzare mia CE
7 da terra e ad accompagnarla a casa. Noi abitiamo nello stesso palazzo, io al primo piano e mia CE al piano terra. Preciso che è stato mio marito a portare mia CE al pronto soccorso”.
Dall'analisi dell'esame testimoniale emerge una ricostruzione dei fatti pienamente conforme a quanto dedotto in atti da parte dell'attrice.
In particolare, la teste ha confermato in maniera puntuale e coerente la Tes_1
dinamica del sinistro, così come descritta nell'atto di citazione, confermando con precisione il luogo teatro del sinistro, la data esatta dell'accadimento nonché le modalità con le quali lo stesso si è svolto, avvalorando così la versione attorea dei fatti e contribuendo a rafforzare il quadro probatorio in ordine alla responsabilità del conducente del motociclo rimasto non identificato.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze del medico fiduciario incaricato dalla convenuta assicurazione il quale nelle proprie conclusioni afferma la sussistenza di nesso di causalità tra evento e lesioni patite dall'odierna attrice.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. primo comma, afferma il principio secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass.civ.n. 1135/2015).
“Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera
e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva
8 impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nella fattispecie de quo non sussisteva alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone in quanto la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
L'art. 191 del Codice della strada così recita: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali
o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo
190, comma 4.”
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Alcuna condotta imprevedibile e straordinaria veniva adottata, così come risulta dagli atti di causa, dall'odierna istante.
La circostanza secondo cui la si trovasse ad attraversare la strada sulle strisce Pt_1
pedonali, invero, risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli
9 artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il medico fiduciario incaricato dalla convenuta dott. in ordine alla sussistenza CP_6 Persona_2
dei postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il perito fiduciario della compagnia assicurativa, la paziente ha riportato:
“esiti di frattura pluriframmentaria del collo anatomico dell'omero destro tratta con impianto di protesi totale di spalla”.
Tali lesioni, secondo il dott. hanno determinato postumi Persona_2
invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 15% (quindici per cento) e sono così suddivisibili: una inabilità temporanea biologica per giorni 4
(quattro), una ITP al 75% per giorni 20 (venti); una ITP al 50% per giorni 30 (trenta); una ITP al 25 % per giorni 30 (trenta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (68 anni), della
10 entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della perizia del medico fiduciario della Controparte_1
nella qualità (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 15 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano, il danno biologico subito dall'attrice, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 46.738,50 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 41.966,00 per danno biologico;
€ 460,00 per i
4 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità parziale al 50% €
862,50 per i 30 giorni di invalidità parziale al 25%.
Non risultano documentate spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
11 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi alcuna ulteriore voce di danno rispetto a quanto già accertato, atteso che, come risulta dalle conclusioni della perizia di parte del fiduciario della assicurazione, i postumi invalidanti incidono in maniera lieve tanto sulla vita di relazione quanto su quella individuale, nonché sulla capacità lavorativa, sia generica che specifica.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia ( da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
VA AL, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la Controparte_1
quale impresa designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri
[...]
posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) al risarcimento dei danni in favore di che liquida in complessivi € 46.738,50 oltre Parte_1
interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi
12 rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , quale impresa designata per la regione Controparte_1
Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), al pagamento delle spese di lite che liquida in € 786,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Antonio Riccio.
Così deciso, in Napoli il 14.10.25 Il Giudice
Dott.ssa VA AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa VA AL, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 7057/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via G. De Blasiis n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Riccio, che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(P.I.: ) quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (FGVS), codice fiscale e num. di iscrizione nel registro imprese di TR , società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, P.IVA_2
soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
“ ed appartenente al Gruppo Generali, con Controparte_2
1 sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, nella persona del dott.
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del dott. C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Dirigente Controparte_4 C.F._3
della società, rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti (prodotta in atti ) per
Notar del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. Persona_1
186905, e numero 30367 di raccolta, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano,
215.
CONVENUTA
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 08.05.2025 e dalla convenuta in data 12.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_2
quale impresa designata per la regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS) per sentirla condannare al ristoro dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso in data 08.12.2020 in Napoli alla Via Scaglione.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna attrice, nel mentre si trovava a percorrere la predetta via ed in fase di attraversamento pedonale del detto tratto stradale, e dopo che un'autovettura si era arrestata al fine di consentirle l'attraversamento, veniva violentemente investita da un motoveicolo. Il conducente di quest'ultimo proveniente dalla sinistra, dopo aver superato il veicolo che si era arrestato per dare precedenza all'istante, non si avvedeva della presenza della
2 e la investiva. A causa dell'impatto l'attrice veniva scaraventata al suolo sul Pt_1
lato destro, senza ricevere alcun soccorso. Il conducente del motoveicolo, infatti, non prestava il dovuto soccorso, proseguendo la propria marcia non consentendone l'identificazione.
In conseguenza dell'evento, l'istante dichiarava di riportare lesioni personali per le quali successivamente veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O. di Napoli, dove i sanitari le riscontravano e refertavano “frattura scomposta collo chirurgico omero destro con decalage della testa” con previsione di trattamento chirurgico. Successivamente, l'attrice veniva ricoverata presso l'Ospedale Moscati di
Avellino dove subiva un intervento chirurgico per frattura pluriframmentaria al collo anatomico epifisi prossimale dell'omero destro con sostituzione totale della spalla con protesi inversa.
L'attrice rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) Sentir dichiarare la esclusiva responsabilità, in merito al sinistro de quo, del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare l'intimata,
F.G.V.S. Regione Campania, al pagamento in favore Controparte_5
dell'istante di tutti i danni riportati in seguito alle lesioni, patite e patiendi dall'istante, patrimoniali e non, biologici, estetici e danno morale (in breve nulla di escluso) che si quantificano in € 106.242,66 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà meglio quantificata in corso di causa ed a seguito della dovuta istruttoria e nei limiti della predetta somma;
2) Condannare l'intimata,
[...]
F.G.V.S. Regione Campania al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_5
onorari, oltre rimborso spese generali ed IVA con attribuzione al procuratore in causa avv. Antonio Riccio, che ne fa dichiarazione di anticipo. - In via istruttoria, occorrendo, ammettere l'istante a provare, con titoli e testi che si indicano in: -
[...]
, residente in [...], le Testimone_1
circostanze di cui ai capi a), b), c) e d) della narrativa dell'atto di citazione e precedete dalla locuzione “Vero che……”; - Sempre in via istruttoria, disporsi consulenza medico-legale intesa ad accertare la natura ed entità delle lesioni
3 riportate dall'istante a seguito dell'evento de quo, la durata della malattia temporanea assoluta e parziale, l'entità dei postumi di natura permanente residuati e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, il danno biologico e quello estetico”.
In data 26.05.2023 si costituiva in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva, passiva e l'interesse ad agire e la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea.
Così concludeva: “Affinché, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia così provvedere: -in via principale ed assorbente, rigettare la domanda in quanto infondata, non provata, carente sotto il profilo causale ed inammissibile;
-dichiarare l'improcedibilità della domanda, ex art. 165 c.p.c.; - dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c.; -dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma 1 e 4 e art.
283 lett. a e 148 del D. Lgs n. 209/05; -nel merito dichiarare l'improponibilità e
l'inammissibilità della domanda attorea;
- sempre in via preliminare, ma subordinatamente, statuire sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, nonché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo
Codice delle Assicurazioni;
condannare l'istante alla refusione delle spese legali, con ulteriore condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.; -in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere un equo concorso di colpa, con compensazione delle spese o, gradatamente, con riduzione a metà delle stesse”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 15.10.2024 veniva escussa la teste di parte attrice Testimone_1
Con ordinanza del 23.10.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione,
4 rinviava all'udienza del 13.05.2025 ove riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la presente domanda risulta pienamente proponibile, avendo parte attrice adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 287 del Codice delle Assicurazioni Private, mediante l'inoltro di regolare richiesta di risarcimento all'impresa designata, con contestuale trasmissione di copia alla CONSAP. Risulta, altresì, rispettato il termine previsto dalla medesima disposizione normativa, non configurandosi, pertanto, alcuna causa ostativa alla proponibilità della pretesa.
In relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva e passiva, occorre rammentare che la legittimazione attiva dell'attrice risulta adeguatamente comprovata
5 dalla documentazione medica versata in atti, la quale attesta in modo univoco il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, essa risulta desumibile dal fatto che il sinistro ha coinvolto un veicolo c.d. "pirata", ossia un veicolo la cui identità è rimasta ignota e sconosciuta a causa della mancata fermata da parte del conducente responsabile. In tali circostanze, la normativa vigente prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale subentra nel ruolo di parte passiva proprio in considerazione della mancata individuazione del soggetto danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta.
Relativamente alla denuncia-querela, giova precisare che la stessa risulta ritualmente proposta dalla parte attrice. Ciò nondimeno, la sua proposizione non integra, in ogni caso, condizione di procedibilità dell'azione esercitata.
In tal senso consolidata giurisprudenza afferma: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima" (Cass. n.
21983/2022).
Premesso quanto sopra, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dalla teste escussa e nella espletate perizie tecniche di parte.
6 Nel dettaglio, la teste di parte attrice della cui attendibilità non Testimone_1
si ha motivo di dubitare ( la visura Ivass, prodotta dalla convenuta, si riferisce a dichiarazioni rese da in sede stragiudiziale) all'udienza del Testimone_1
15.10.2024 così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché ho assistito al sinistro, in quanto ero in compagnia di mia CE. Ricordo che era il giorno dell'Immacolata del 2020, verso le ore 8:00/8:30 del mattino. Ci trovavamo a percorrere via Emilio
Scaglione per andare a messa. Preciso che stavamo attraversando le strisce pedonali che si trovano in prossimità di una fermata di autobus, vicino casa nostra, quando raggiunta la metà delle strisce pedonali e dopo che un'autovettura si era fermata per farci passare, vedevo un motorino che a forte velocità sorpassava l'autovettura che si era fermata e, proseguendo dritto, andava ad investire mia CE, colpendola sul lato sinistro e facendola cadere in terra col suo lato destro del corpo. Preciso che il motociclo si allontanava velocemente, per cui non era possibile rilevarne il numero di targa anche perché io mi sono preoccupata di soccorrere mia CE che era caduta a terra e lamentava forti dolori e non riusciva ad alzarsi da sola. Ricordo che dopo il sinistro ho portato mia CE a casa e ho chiamato mio marito per avvisarlo dell'accaduto, dicendogli che sua mamma era caduta per la strada ed aveva riportato lesioni, per cui vi era la necessità di portarla in ospedale. Dopo di che è mio marito ha accompagnato mia CE in ospedale e non più visto mia CE fino al suo ritorno a casa. Penso che il motoveicolo abbia impattato col manubrio sul lato sinistro del corpo di mia CE facendola cadere sul lato destro mentre ci trovavamo a circa metà dell'attraversamento delle strisce pedonali. Non ricordo la marca del motoveicolo, ricordo che era di colore scuro e non era di piccole dimensioni. Non ricordo se l'investitore indossasse il casco. Ricordo che era solo che alla guida. Non ricordo l'auto che si era fermata per consentire
l'attraversamento, non ricordo che auto fosse e che colore avesse. E' la prima volta che testimonio in una causa per sinistro stradale.” “Ricordo che mia CE indossava un cappotto;
quindi, non ho visto se avesse delle escoriazioni e sangue.
Preciso che sono stata aiutata dal conducente dell'autovettura ad alzare mia CE
7 da terra e ad accompagnarla a casa. Noi abitiamo nello stesso palazzo, io al primo piano e mia CE al piano terra. Preciso che è stato mio marito a portare mia CE al pronto soccorso”.
Dall'analisi dell'esame testimoniale emerge una ricostruzione dei fatti pienamente conforme a quanto dedotto in atti da parte dell'attrice.
In particolare, la teste ha confermato in maniera puntuale e coerente la Tes_1
dinamica del sinistro, così come descritta nell'atto di citazione, confermando con precisione il luogo teatro del sinistro, la data esatta dell'accadimento nonché le modalità con le quali lo stesso si è svolto, avvalorando così la versione attorea dei fatti e contribuendo a rafforzare il quadro probatorio in ordine alla responsabilità del conducente del motociclo rimasto non identificato.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze del medico fiduciario incaricato dalla convenuta assicurazione il quale nelle proprie conclusioni afferma la sussistenza di nesso di causalità tra evento e lesioni patite dall'odierna attrice.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. primo comma, afferma il principio secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza prevalente la formulazione dell'art 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente (Cass.civ.n. 1135/2015).
“Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera
e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva
8 impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. (Cass. n. 7417/2024).
Nella fattispecie de quo non sussisteva alcuna oggettiva impossibilità di notare il pedone in quanto la circostanza per cui il veicolo si trovava in prossimità di strisce pedonali, richiedeva un atteggiamento di particolare attenzione ed una predisposizione al rallentamento della velocità, in considerazione del fatto che proprio in quell'area si verificava la probabilità concreta di un attraversamento di un pedone.
L'art. 191 del Codice della strada così recita: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali
o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo
190, comma 4.”
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento non sarebbe neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti;
ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa.
Alcuna condotta imprevedibile e straordinaria veniva adottata, così come risulta dagli atti di causa, dall'odierna istante.
La circostanza secondo cui la si trovasse ad attraversare la strada sulle strisce Pt_1
pedonali, invero, risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli
9 artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il medico fiduciario incaricato dalla convenuta dott. in ordine alla sussistenza CP_6 Persona_2
dei postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il perito fiduciario della compagnia assicurativa, la paziente ha riportato:
“esiti di frattura pluriframmentaria del collo anatomico dell'omero destro tratta con impianto di protesi totale di spalla”.
Tali lesioni, secondo il dott. hanno determinato postumi Persona_2
invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 15% (quindici per cento) e sono così suddivisibili: una inabilità temporanea biologica per giorni 4
(quattro), una ITP al 75% per giorni 20 (venti); una ITP al 50% per giorni 30 (trenta); una ITP al 25 % per giorni 30 (trenta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (68 anni), della
10 entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della perizia del medico fiduciario della Controparte_1
nella qualità (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 15 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano, il danno biologico subito dall'attrice, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 46.738,50 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 41.966,00 per danno biologico;
€ 460,00 per i
4 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale 75 %; 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità parziale al 50% €
862,50 per i 30 giorni di invalidità parziale al 25%.
Non risultano documentate spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
11 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi alcuna ulteriore voce di danno rispetto a quanto già accertato, atteso che, come risulta dalle conclusioni della perizia di parte del fiduciario della assicurazione, i postumi invalidanti incidono in maniera lieve tanto sulla vita di relazione quanto su quella individuale, nonché sulla capacità lavorativa, sia generica che specifica.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia ( da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
VA AL, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la Controparte_1
quale impresa designata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri
[...]
posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) al risarcimento dei danni in favore di che liquida in complessivi € 46.738,50 oltre Parte_1
interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi
12 rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , quale impresa designata per la regione Controparte_1
Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), al pagamento delle spese di lite che liquida in € 786,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Antonio Riccio.
Così deciso, in Napoli il 14.10.25 Il Giudice
Dott.ssa VA AL
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