TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17813 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56742 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/09/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CIASCO ALESSIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/08/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NIGRO ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
sono nati i figli (10/07/2006) e SI (03/08/2011) e che CP_1 Per_1
con decreto del 22/06/2023 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha affidato i predetti figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 400,00, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, invito ad ambo le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali statuizioni disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre stante la presenza incostante e discontinua del padre nella loro vita e la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del . CP_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse Controparte_1
allegazioni e istanze chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle vigenti statuizioni.
Alla prima udienza del 20/05/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le vigenti statuizioni e demandato al Servizio
Sociale di Roma Capitale Municipio V di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso. 3
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 02/12/2025
il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Premesso che nelle more del giudizio la figlia primogenita Per_1
(10/07/2006) è divenuta maggiorenne di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di
SI (03/08/2011) alla madre presso cui è fissata la sua residenza, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con la madre.
Invero dalla relazione del Servizio Sociale di febbraio 2025 emerge che entrambi i genitori hanno interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità, la madre per asseriti problemi personali, il padre per motivi di lavoro;
i rapporti del con sono buoni, mentre quelli con il CP_1 Per_1
figlio SI da sei mesi prima della ridetta relazione si sono allentati e diradati e il , per sua stessa ammissione, non sta corrispondendo il CP_1
mantenimento.
L'assunto del resistente secondo cui la causa di tali problematiche nel rapporto con il figlio va rinvenuta nell'atteggiamento materno, secondo il medesimo ostativo, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, mentre non può essere sottaciuta la gravità del contegno del che è CP_1
inadempiente all'obbligo di corrispondere il mantenimento per i due figli,
sebbene concordato nel 2023 e sebbene egli abbia interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità per problemi lavorativi, dovendo recarsi spesso fuori Roma.
La gravità della violazione dell'obbligo di mantenimento non può non 4 incidere negativamente sulle competenze genitoriali, denotando una sostanziale incapacità di condividere realmente scelte, decisioni e responsabilità inerenti la prole minorenne.
D'altra parte lo stato di disoccupazione non esime il genitore inoccupato dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, incidendo piuttosto sulla quantificazione del mantenimento, fissato nel caso specifico in misura contenuta, al pari della circostanza, dedotta dal , della CP_1
nascita di un'altra figlia nel giugno 2022, essendo la procreazione un atto di consapevolezza e responsabilità ed essendo il resistente ben consapevole degli obblighi su di lui gravanti e inerenti i figli nati dalla precedente relazione con l'odierna ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56742/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di
Roma del 22/06/2023 che per il resto conferma integralmente in quanto compatibili, affida il figlio minore SI (03/08/2011) alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con la madre;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 5 della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56742 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/09/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CIASCO ALESSIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/08/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NIGRO ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
sono nati i figli (10/07/2006) e SI (03/08/2011) e che CP_1 Per_1
con decreto del 22/06/2023 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha affidato i predetti figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 400,00, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, invito ad ambo le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali statuizioni disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre stante la presenza incostante e discontinua del padre nella loro vita e la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del . CP_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse Controparte_1
allegazioni e istanze chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle vigenti statuizioni.
Alla prima udienza del 20/05/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le vigenti statuizioni e demandato al Servizio
Sociale di Roma Capitale Municipio V di inoltrare una relazione di aggiornamento sul caso. 3
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 02/12/2025
il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Premesso che nelle more del giudizio la figlia primogenita Per_1
(10/07/2006) è divenuta maggiorenne di talché nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di
SI (03/08/2011) alla madre presso cui è fissata la sua residenza, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con la madre.
Invero dalla relazione del Servizio Sociale di febbraio 2025 emerge che entrambi i genitori hanno interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità, la madre per asseriti problemi personali, il padre per motivi di lavoro;
i rapporti del con sono buoni, mentre quelli con il CP_1 Per_1
figlio SI da sei mesi prima della ridetta relazione si sono allentati e diradati e il , per sua stessa ammissione, non sta corrispondendo il CP_1
mantenimento.
L'assunto del resistente secondo cui la causa di tali problematiche nel rapporto con il figlio va rinvenuta nell'atteggiamento materno, secondo il medesimo ostativo, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, mentre non può essere sottaciuta la gravità del contegno del che è CP_1
inadempiente all'obbligo di corrispondere il mantenimento per i due figli,
sebbene concordato nel 2023 e sebbene egli abbia interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità per problemi lavorativi, dovendo recarsi spesso fuori Roma.
La gravità della violazione dell'obbligo di mantenimento non può non 4 incidere negativamente sulle competenze genitoriali, denotando una sostanziale incapacità di condividere realmente scelte, decisioni e responsabilità inerenti la prole minorenne.
D'altra parte lo stato di disoccupazione non esime il genitore inoccupato dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, incidendo piuttosto sulla quantificazione del mantenimento, fissato nel caso specifico in misura contenuta, al pari della circostanza, dedotta dal , della CP_1
nascita di un'altra figlia nel giugno 2022, essendo la procreazione un atto di consapevolezza e responsabilità ed essendo il resistente ben consapevole degli obblighi su di lui gravanti e inerenti i figli nati dalla precedente relazione con l'odierna ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56742/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di
Roma del 22/06/2023 che per il resto conferma integralmente in quanto compatibili, affida il figlio minore SI (03/08/2011) alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con la madre;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 5 della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi