Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2024, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Vito Lo Capo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L. n.241/90 e ss.mm.e ii. di annullamento del Permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- del 18.07.2023, prot. n.-OMISSIS-, - Assegnazione termine al provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.08.2023 di sospensione del Permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- del 18.07.2023, notificata a mezzo pec il 02.04.2024;
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.08.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Nonchè per il risarcimento del danno quantificato in € 8.101.602,77;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie depositate dal Comune di San Vito Lo Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa IS EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso la -OMISSIS-. (“società”) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione: (i) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento datata 2.04.2024 avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- rilasciato il 18.07.2023; nonché (ii) della precedente nota -OMISSIS- del 25.08.2023 con cui il Comune di San Vito Lo Capo aveva sospeso il citato permesso. Ha, inoltre, chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’operato amministrativo.
A fondamento dei provvedimenti comunali contestati è stato addotto un asserito debito, a carico della ricorrente, relativo al mancato/parziale versamento di tributi locali (IMU - TARI) nei confronti del Comune intimato.
2. La ricorrente premette, in punto di fatto, che, con nota del 31.03.1995, aveva chiesto al competente ufficio del Comune intimato il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 39 L.724/1994 per interventi edilizi realizzati entro il 31.12.1993 sull’immobile sito in San Vito Lo Capo, -OMISSIS-, censito al NCEU del medesimo Comune al foglio -OMISSIS-part. -OMISSIS- sub -OMISSIS- foglio -OMISSIS-part. -OMISSIS-. A seguito di integrazioni documentali la società aveva ottenuto la concessione in sanatoria in data 18.07.2023.
3. Successivamente, rilevato il suddetto debito tributario, con nota del 25.08.2023, il Comune aveva sospeso il permesso di costruire in sanatoria “ sino alla totale regolarizzazione della posizione debitoria della -OMISSIS-. nei confronti dell’Amministrazione comunale ”; sospensione sulla quale la ricorrente si era limitata ad inoltrare una istanza di annullamento in autotutela, poi rimasta senza riscontro, senza tuttavia impugnarla in sede giurisdizionale.
4. Con nota del 2.04.2024 il Comune di San Vito Lo Capo ha preannunciato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato nel 2023 alla società, e nel contempo ha munito di un termine per adempiere (pari a trenta giorni) il proprio precedente atto del 25.08.2023 con il quale era stata sospesa l’efficacia della concessione in sanatoria fino a che la società non avesse sanato le proprie inadempienze tributarie.
5. La nota del 02.04.2024, nonchè il precedente atto del 25.08.2023, sono state impugnate con l’odierno ricorso con cui si lamentano i seguenti vizi:
A) Violazione ed erronea applicazione di legge – Eccesso di potere: manifesta illegittimità dell’atto.
Sarebbe illegittimo subordinare il rilascio del permesso di costruire alla dimostrazione di essere in regola col pagamento dei tributi locali.
B) Violazione ed erronea applicazione di legge - irretroattività.
Le norme da applicare al caso concreto sarebbero quelle vigenti al tempo in cui l’istante propose istanza di condono.
C) Infine la ricorrente lamenta il danno subito per il ritardato rilascio del permesso di costruire e ne chiede il ristoro.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di San Vito Lo Capo eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto vertente in parte su un atto endoprocedimentale e, comunque, l’improcedibilità per omessa impugnazione di un atto presupposto. Nel merito ha contestato l’infondatezza.
6. Con ordinanza -OMISSIS- del 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
7. Con nota depositata il 10.2.2026 la ricorrente ha chiesto dichiararsi in parte cessata la materia del contendere in quanto il Comune ha archiviato il procedimento volto all’annullamento del permesso di costruire, revocando, inoltre, la sospensione del citato permesso. La ricorrente ha, tuttavia, insistito per il risarcimento dei danni.
8. In vista dell’udienza pubblica anche parte resistente ha depositato memoria.
9. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio affinchè il Tribunale acquisisca d’ufficio la documentazione indicata nell'ultima memoria di controparte, che sarebbe risultata mancante. In subordine, ha ribadito la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'azione impugnatoria, ed ha confermato l'interesse alla decisione per l'azione risarcitoria, di cui parte resistente ha chiesto il rigetto. La causa è stata, poi, trattenuta per la decisione.
10. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato per i motivi di seguito precisati.
11. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover respingere l’istanza di rinvio della trattazione richiesta dalla parte ricorrente nel corso dell’odierna udienza pubblica, dovendosi fare scrupolosa applicazione dell’art. 73, co. 1 bis del c.p.a. nella parte in cui stabilisce che “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”.
La disposizione codicistica è interpretata da condivisa giurisprudenza nel senso che “ la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su "situazioni eccezionali", che possono essere integrate solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. La decisione sul rinvio spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” ( ex multis , TAR Milano 3810/2025).
Applicando i riportati principi al caso in esame, deve escludersi che la mera “enunciazione” dell’esistenza di documenti propalata da una delle parti in causa, che non sia stata poi seguita dalla produzione dei medesimi documenti in giudizio, possa rappresentare una situazione eccezionale o un vulnus rispetto alle garanzie difensive dell’altra parte. Di conseguenza, l’omessa produzione in giudizio di documenti della controparte non può giustificare alcuna istanza di rinvio della causa, trattandosi di atti non utilizzabili ai fini della decisione.
Deve altresì escludersi che l’acquisizione dei citati documenti possa avvenire ad iniziativa officiosa del giudice in ossequio all’ input di una parte processuale. Invero, l’art. 64, co. 3 del c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il potere di “ disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione .” ma è altrettanto vero che spetta solo al giudice, e non alle parti, valutare la completezza dell'istruttoria processuale.
12. Il ricorso è per un verso inammissibile per carenza di interesse, in relazione all’impugnata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria, stante la natura endoprocedimentale di quest’ultima; per altro verso, risulta irricevibile in relazione al provvedimento di sospensione del 28 agosto 2023 in quanto l’impugnazione non è tempestiva.
12.1. In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto di natura endoprocedimentale, è priva di concreta lesività, ed è impugnabile non già autonomamente bensì con la determinazione finale dell’Amministrazione, che nella fattispecie, peraltro, risulta essere stata adottata a vantaggio della ricorrente in quanto il Comune ha revocato la sospensione del permesso.
12.2 Con la nota del 2 aprile 2024 il Comune, nel comunicare l’avvio del procedimento, si è determinato anche ad assegnare alla ricorrente un termine per regolarizzare la propria posizione debitoria: non avendo tale atto contenuto decisorio, contro lo stesso non è certamente esperibile l’azione di annullamento, venendo in rilievo un atto con il quale si è semplicemente inserito un elemento accessorio (il termine per adempiere) ad un provvedimento precedente che già recava un effetto lesivo, da individuare nella sospensione dell’efficacia della concessione in sanatoria.
12.3. In relazione al provvedimento del 25.08.2023, con cui è stata disposta la sospensione del permesso in sanatoria, il ricorso è irricevibile in quanto esperito non tempestivamente, essendo stato notificato solo il 2.05.2024.
13. Infondata è, infine, la richiesta risarcitoria non essendone stati sufficientemente provati i relativi presupposti, con particolare riferimento al danno e al nesso di causalità.
Così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., TAR Sicilia, Catania, 2 maggio 2023, n. 1427; T.A.R. Lazio, Latina, I, 25 ottobre 2022, n.857), l’azione risarcitoria proposta innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dalle disposizioni ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova ex artt. 2697, c.c., e 115, c.p.c., sicché sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda, al fine di ottenere la declaratoria della responsabilità dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività autoritativa.
Nella vicenda all’esame non vi sono ragioni per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa che, in materia di risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo, evidenzia come il positivo scrutinio della pretesa risarcitoria presuppone, in uno con la riconosciuta illegittimità del provvedimento asseritamente lesivo, la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, ossia il nesso causale tra la condotta dell'Autorità ed il danno, e l’imputabilità di questo ultimo all’Amministrazione perlomeno a titolo di colpa.
Il Giudice amministrativo, infatti, può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni conseguenti all’esercizio della funzione amministrativa quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 2018, n. 3134).
Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente si limita a dedurre il danno che sarebbe asseritamente riconducibile ai costi sostenuti per la nomina di consulenti tecnici, nonché ai mancati ricavi dalla gestione della struttura di cui si discute, deputata ad attività turistico alberghiera, oltre ad asserita perdita di clientela e danno all’immagine.
Ritiene il Collegio di poter escludere con certezza che un danno patrimoniale, discendente dal mancato esercizio di una attività turistico-alberghiera, possa essere eziologicamente ricondotto alla mera adozione di atti non aventi effetto lesivo concreto ed immediato quali: la temporanea sospensione (cartolare) degli effetti di una concessione edilizia in sanatoria; il mero avvio del procedimento volto all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria. Invero, non si vede – né è stato dimostrato – come tali atti possano aver determinato una dannosa interruzione dell’attività imprenditoriale.
Per contro, rileva il fatto – evidenziato dall’amministrazione resistente, e non contestato dalla ricorrente – per il quale l’interruzione dell’attività turistica è riconducibile ad ulteriori e precedenti provvedimenti adottati nei confronti della medesima ricorrente dal SUAP Unione dei Comuni EL Ericini: (i) ordinanza-OMISSIS-del 28.09.2022, che ha disposto la cessazione dell’attività di gestione della struttura in assenza di una SCIA Unica di subingresso; in alternativa alla chiusura della struttura turistica, è stata disposta la sospensione dell’efficacia della SCIA Unica, nonché il divieto di esercizio di qualunque attività d’impresa; (ii) segnalazione certificata di inizio attività edilizia (condizionata) presentata dalla ricorrente con prot. -OMISSIS--OMISSIS-avente ad oggetto “ progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e di rifunzionalizzazione di una residenza turistico alberghiera e attività connesse ”, rispetto alla quale risulta ancora in itinere la valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
Parimenti inconferente è il richiamo ai costi sostenuti per i professionisti incaricati in quanto, intanto la scelta di rivolgersi ai citati rientra nell’autonoma valutazione di chi la compie, ma, soprattutto, non è stato provato che gli stessi siano esclusivamente riconducibili agli adempimenti relativi alle interlocuzioni con il Comune intimato, essendo, invece, emerso che le pendenze con le amministrazioni risultano molteplici.
Da quanto sopra esposto, pertanto, non sono stati dimostrati né il danno nè il nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta dell’amministrazione in quanto non è stato provato (anzi, risulta smentito) che l’interruzione dell’attività turistica, con i conseguenti costi e mancati guadagni, siano riconducibili all’operato del Comune di San Vito Lo Capo.
14. La domanda di condanna del suddetto Comune al risarcimento del predetto danno va pertanto respinta.
15. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato.
16. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare in favore del Comune di San Vito Lo Capo le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 2.000 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
IS EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS EF | AN NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.