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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De AR
- Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo
- Consigliere
- Consigliere 3) Dott. Carmelo Ioppolo
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945/2023 promossa in grado di appello da
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4
Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8
Parte 12 Pt 13 Parte 9 Parte 10 Pt 11 '
tutti rappresentati e difesi
[...] Parte 14 e Parte 15 dall'avv. Elena Pappalardo.
- APPELLANTI -
Contro
in persona del CP_2 pro-tempre, rappresentato e difeso Controparte 1 dall'avv. Antonio Liberto.
-APPELLATO -
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte già soci della Coop. Alba e in Con ricorso del 23/9/2021 i su nominati lavoratori presso la casa di riposo comunale Parte 17 utilizzazione al Comune di CP 1 avevano lamentato che, quantunque fossero stati riassegnati al Comune in attuazione del disposto dell'art. 15 della L.R. n. 17/2009 il predetto ente, che pure aveva dato la disponibilità al loro impiego, aveva successivamente rifiutato di dare corso alle conseguenziali disposizioni assessoriali.
Avevano pertanto agito chiedendo al Tribunale di Palermo G.L. : dichiarare che il Controparte 1 non ha ottemperato ai D.D.S. emessi dalla Regione Siciliana
e richiamati in parte motiva e, per l'effetto, condannare il Controparte 1 alla assegnazione dei ricorrenti presso il predetto Ente al fine di svolgere attività socialmente utile "secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 17/2019, a condizione che gli stessi vengano utilizzati in mansioni riconducibili al titolo di studio di inserimento nell'originario progetto di lavori socialmente utili" e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti.
A seguito del mancato adempimento ai Decreti del Dirigente di Servizio dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia così come indicati in parte motiva, dichiarare che i ricorrenti hanno subito un danno pari all'indennità mensile ASU non percepita e pari ad euro 595,93 per ogni mese di ritardo dalla pubblicazione dei singoli decreti immediatamente esecutivi o, in subordine, dalla messa in mora dell'1.10.2020 sino al momento in cui gli stessi non saranno utilizzati dal Comune di CP_1
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 16/3/2023 il G.L. rigettava l'azione.
Esposti il contenuto e la ratio della disposizione regionale invocata (art. 15 L.R. n. 17/2019) riteneva il G.L. che, rispetto alle finalità perseguite dalla legge di destinare direttamente i lavoratori ASU agli enti utilizzatori senza più l'intermediazione dei soggetti terzi
(cooperative) già titolari di convenzioni con i Comuni, laddove l'ente di nuova utilizzazione fosse un soggetto diverso da quello ove inizialmente i lavoratori erano impiegati, era necessario che lo stesso offrisse la propria disponibilità.
E che tanto più tale presupposto si imponeva nel caso di specie atteso che nelle more era stata disposta la chiusura della casa di riposo comunale ove i lavoratori avevano prestato servizio. rilasciato il nulla osta alCiò nondimeno, soggiungeva, il Comune di CP 1 aveva reimpiego, ma poiché i lavoratori non avevano avanzato una specifica richiesta di utilizzazione diretta, legittimamente il Comune non ne aveva disposto l'avviamento al lavoro.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dai lavoratori odierni appellanti i quali ne censurano il travisamento degli elementi di fatto e la male intesa applicazione della normativa regionale sopra richiamata.
Adducono infatti che sulla base dei meccanismi normativi preordinati all'utilizzazione dei Parte lavoratori era sufficiente che gli stessi fossero stati inseriti, avendone fatto domanda, nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 comma 8° D.L. n. 101/2013 di modo che, una volta entrata in vigore la L.R. n. 17/2019 essi erano stati assegnati attraverso specifici Decreti
Dirigenziali agli enti di destinazione che, come il Comune di CP 1 , si erano dichiarati disponibili alla loro utilizzazione, senza che vi fosse alcuna necessità di una loro specifica istanza rivolta al Comune assegnatario. Resiste anche in questo grado il Comune di CP 1 il quale reitera la circostanza ostativa nascente dalla legge la quale subordinava l'assegnazione del lavoratori ASU alla verifica della disponibilità dell'ente utilizzatore.
Nel caso specifico il Comune sia era limitato a rilasciare il nulla osta all'utilizzo dei soli lavoratori già in forza al Comune o utilizzati dallo stesso tra i quali non rientravano però quelli a suo tempo operanti presso la Cooperativa Alba.
Né avrebbe potuto tributarsi efficacia vincolante ai Decreti regionali di assegnazione essendo in ogni caso preclusa l'adozione di atti di imperio da parte dell'organo regionale rispetto ad un ente al tempo in condizioni di dissesto finanziario e sottoposto a procedura di commissariamento ed inammissibile la richiesta di statuizione costitutiva a fronte di una condotta non qualificabile giuridicamente come illecita e comunque rilevante nei rapporti di natura amministrativa tra gli enti ma insindacabile ed incoercibile da parte del giudice ordinario.
La domanda appare fondata per quanto di ragione.
Prendendo le mosse dall'enunciato normativo del quale si reclama l'applicazione (art. 15 commi 1° e 2° L.R. n. 17/2019) esso prevede quanto segue.
1.L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo
30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo."
Condividendo l'opinione espressa dal primo giudice circa la ratio sottesa alla disposizione di eliminare l'intermediazione costituita dagli enti utilizzatori appartenenti al c.d.
"privato sociale" titolari di convenzioni con i Comuni, ritiene la Corte che dalla lettura del combinato disposto dei due commi emerga chiaramente la volontà del legislatore di distinguere tra i lavoratori da assegnare direttamente agli enti dove i primi risultavano già impiegati alla data di entrata in vigore della legge, ai quali la norma assicurava la continuità del servizio all'unica condizione che avessero avanzato istanza entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, e i lavoratori da destinare ad enti utilizzatori diversi da quelli ove era stata prestata l'attività e per la cui assegnazione si richiedeva l'ulteriore condizione della previa disponibilità dell'ente a prendersene carico.
In tale ottica è stata intesa ed applicata la normativa in parola dal Comune di CP 1 il quale, sia pure dopo una fitta interlocuzione con l'Assessorato regionale competente, ha finalmente rilasciato il "nulla osta all'assegnazione presso il Comune di CP 1 dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta". eraTrattasi a ben vedere di un passaggio che nelle intenzioni del Comune di CP 1 , nondimeno da riferire ai lavoratori utilizzati presso lo stesso ente tra i quali dovevano intendersi annoverati per l'appunto i lavoratori già in servizio per il tramite della Coop.
Alba presso la casa di riposo comunale Parte 17
Ha rilevato a questo punto il G.L che i lavoratori avrebbero dovuto formulare al predetto ente una specifica istanza finalizzata all'avviamento alle attività di LS .
L'argomento non considera che non solo di una siffatta domanda da rivolgere all'ente utilizzatore non vi è taccia nel testo della legge, ma come risulta dalla documentazione in atti tutti i lavoratori appellanti vennero assegnati con effetto immediato al Comune di CP 1 sul presupposto evidentemente della disponibilità dagli stessi manifestata all'Assessorato regionale, giusti D.D.S. n. 41325 del 24.07.2020 le signore Parte 10
Controparte 3 Parte 9 Parte 13
[...] Parte 2
Parte 15 Parte 4 e Parte 7 Parte 14 Parte 8
D.D.S. n. 42944 del 10.08.2020 le signore Parte 18 Parte 3 D.D.S. n.
47928 del 22.09.2020 la signora Parte 6 e D.D.S. n. 49261 del 15.10.2020 il sig.
Parte 5
Nè appare opponibile in chiave esonerativa dell'assegnazione la circostanza comunque tardivamente dedotta di una situazione di dissesto finanziario e amministrativo dell'ente ovvero la circostanza della sopravvenuta chiusura della casa di riposo, trattandosi di eventi che in ragione della copertura finanziaria assicurata dal sussidio assistenziale posto a carico dell'CP_4 appaiono comunque inidonei a legittimare la frapposizione di alcun ostacolo all'attuazione della legislazione regionale in parola, da qualificarsi come fonte di un interesse giuridicamente tutelato in capo ai lavoratori.
La disposizione invero, non contemplava condizioni ulteriori se non la disponibilità
-
degli enti di destinazione diversi da quelli utilizzatori a che si desse corso all'avviamento
-
degli aspiranti ai servizi di pubblica utilità individuati dagli enti.
Ciò premesso, l'omessa attivazione dei poteri riconducibili al Controparte_1 costituiti dalla elaborazione dei progetti di pubblica utilità e dagli atti a ciò correlati, ha determinato la lesione di un interesse giuridicamente protetto che è certamente fonte di responsabilità civile, il cui rimedio, esclusa la possibilità di una condanna riparatoria in forma specifica - trattandosi di attività inquadrabile tra quelle implicanti l'esercizio di
-
scelte ed atti di natura autoritativa per loro natura incoercibili nei confronti della P.A. - non potrà che essere di natura risarcitoria
In tale direzione si colloca invero l'orientamento espresso in materia dalla S.C. (Cass. n.
27800 del 22/11/2017) per la quale la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. A proposito della quantificazione del danno, esso potrà ragionevolmente parametrarsi all'importo dei mancati sussidi che sarebbero maturati a favore dei lavoratori dal con la momento della presa di servizio (coincidente con la richiesta formalizzata costituzione in mora dell'1/10/2020) fino al giorno della domanda giudiziale (29/3/2021).
E tuttavia tenuto conto del fatto che l'attività di fatto non è stata prestata e mutuato nella fattispecie l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa maggioritaria (Consiglio di Stato n. 8633 del 2/10/2023) secondo il quale il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all'intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell'impiego, potendo rivolgerle alla cura d'ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego, appare congruo limitare il risarcimento dovuto al 50% dell'importo dell'indennità ASU che sarebbe maturata nel periodo.
Di tanto va pronunciata la riforma della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2023, dichiara che
[...]Parte 1
Parte_5 ' Parte 3 Parte 2 Parte 4 Parte_6 Pt 7 ' '
[...] , Parte 8 Parte 10 Parte 9 Pt 11 Parte 12
avevano diritto ad essere Parte_15 Parte 14 e Parte 13
Controparte_1 in forza dell'assegnazione disposta ai sensi dell'art. 15 utilizzate dal
'L.R. n. 17/2019 e per l'effetto condanna il Controparte 1 in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno loro procurato che commisura alla percentuale del
50% dell'importo della indennità mensile ASU spettante a partire dall'1ottobre 2020 fino alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in '
favore degli odierni appellanti delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Christian Alessi per quanto riguarda le spese del primo grado e in favore dell'avv. Elena Pappalardo per quanto riguarda le spese del giudizio di appello.
Palermo 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De AR
- Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo
- Consigliere
- Consigliere 3) Dott. Carmelo Ioppolo
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945/2023 promossa in grado di appello da
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4
Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8
Parte 12 Pt 13 Parte 9 Parte 10 Pt 11 '
tutti rappresentati e difesi
[...] Parte 14 e Parte 15 dall'avv. Elena Pappalardo.
- APPELLANTI -
Contro
in persona del CP_2 pro-tempre, rappresentato e difeso Controparte 1 dall'avv. Antonio Liberto.
-APPELLATO -
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte già soci della Coop. Alba e in Con ricorso del 23/9/2021 i su nominati lavoratori presso la casa di riposo comunale Parte 17 utilizzazione al Comune di CP 1 avevano lamentato che, quantunque fossero stati riassegnati al Comune in attuazione del disposto dell'art. 15 della L.R. n. 17/2009 il predetto ente, che pure aveva dato la disponibilità al loro impiego, aveva successivamente rifiutato di dare corso alle conseguenziali disposizioni assessoriali.
Avevano pertanto agito chiedendo al Tribunale di Palermo G.L. : dichiarare che il Controparte 1 non ha ottemperato ai D.D.S. emessi dalla Regione Siciliana
e richiamati in parte motiva e, per l'effetto, condannare il Controparte 1 alla assegnazione dei ricorrenti presso il predetto Ente al fine di svolgere attività socialmente utile "secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 17/2019, a condizione che gli stessi vengano utilizzati in mansioni riconducibili al titolo di studio di inserimento nell'originario progetto di lavori socialmente utili" e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti.
A seguito del mancato adempimento ai Decreti del Dirigente di Servizio dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia così come indicati in parte motiva, dichiarare che i ricorrenti hanno subito un danno pari all'indennità mensile ASU non percepita e pari ad euro 595,93 per ogni mese di ritardo dalla pubblicazione dei singoli decreti immediatamente esecutivi o, in subordine, dalla messa in mora dell'1.10.2020 sino al momento in cui gli stessi non saranno utilizzati dal Comune di CP_1
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 16/3/2023 il G.L. rigettava l'azione.
Esposti il contenuto e la ratio della disposizione regionale invocata (art. 15 L.R. n. 17/2019) riteneva il G.L. che, rispetto alle finalità perseguite dalla legge di destinare direttamente i lavoratori ASU agli enti utilizzatori senza più l'intermediazione dei soggetti terzi
(cooperative) già titolari di convenzioni con i Comuni, laddove l'ente di nuova utilizzazione fosse un soggetto diverso da quello ove inizialmente i lavoratori erano impiegati, era necessario che lo stesso offrisse la propria disponibilità.
E che tanto più tale presupposto si imponeva nel caso di specie atteso che nelle more era stata disposta la chiusura della casa di riposo comunale ove i lavoratori avevano prestato servizio. rilasciato il nulla osta alCiò nondimeno, soggiungeva, il Comune di CP 1 aveva reimpiego, ma poiché i lavoratori non avevano avanzato una specifica richiesta di utilizzazione diretta, legittimamente il Comune non ne aveva disposto l'avviamento al lavoro.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dai lavoratori odierni appellanti i quali ne censurano il travisamento degli elementi di fatto e la male intesa applicazione della normativa regionale sopra richiamata.
Adducono infatti che sulla base dei meccanismi normativi preordinati all'utilizzazione dei Parte lavoratori era sufficiente che gli stessi fossero stati inseriti, avendone fatto domanda, nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 comma 8° D.L. n. 101/2013 di modo che, una volta entrata in vigore la L.R. n. 17/2019 essi erano stati assegnati attraverso specifici Decreti
Dirigenziali agli enti di destinazione che, come il Comune di CP 1 , si erano dichiarati disponibili alla loro utilizzazione, senza che vi fosse alcuna necessità di una loro specifica istanza rivolta al Comune assegnatario. Resiste anche in questo grado il Comune di CP 1 il quale reitera la circostanza ostativa nascente dalla legge la quale subordinava l'assegnazione del lavoratori ASU alla verifica della disponibilità dell'ente utilizzatore.
Nel caso specifico il Comune sia era limitato a rilasciare il nulla osta all'utilizzo dei soli lavoratori già in forza al Comune o utilizzati dallo stesso tra i quali non rientravano però quelli a suo tempo operanti presso la Cooperativa Alba.
Né avrebbe potuto tributarsi efficacia vincolante ai Decreti regionali di assegnazione essendo in ogni caso preclusa l'adozione di atti di imperio da parte dell'organo regionale rispetto ad un ente al tempo in condizioni di dissesto finanziario e sottoposto a procedura di commissariamento ed inammissibile la richiesta di statuizione costitutiva a fronte di una condotta non qualificabile giuridicamente come illecita e comunque rilevante nei rapporti di natura amministrativa tra gli enti ma insindacabile ed incoercibile da parte del giudice ordinario.
La domanda appare fondata per quanto di ragione.
Prendendo le mosse dall'enunciato normativo del quale si reclama l'applicazione (art. 15 commi 1° e 2° L.R. n. 17/2019) esso prevede quanto segue.
1.L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo
30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo."
Condividendo l'opinione espressa dal primo giudice circa la ratio sottesa alla disposizione di eliminare l'intermediazione costituita dagli enti utilizzatori appartenenti al c.d.
"privato sociale" titolari di convenzioni con i Comuni, ritiene la Corte che dalla lettura del combinato disposto dei due commi emerga chiaramente la volontà del legislatore di distinguere tra i lavoratori da assegnare direttamente agli enti dove i primi risultavano già impiegati alla data di entrata in vigore della legge, ai quali la norma assicurava la continuità del servizio all'unica condizione che avessero avanzato istanza entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, e i lavoratori da destinare ad enti utilizzatori diversi da quelli ove era stata prestata l'attività e per la cui assegnazione si richiedeva l'ulteriore condizione della previa disponibilità dell'ente a prendersene carico.
In tale ottica è stata intesa ed applicata la normativa in parola dal Comune di CP 1 il quale, sia pure dopo una fitta interlocuzione con l'Assessorato regionale competente, ha finalmente rilasciato il "nulla osta all'assegnazione presso il Comune di CP 1 dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta". eraTrattasi a ben vedere di un passaggio che nelle intenzioni del Comune di CP 1 , nondimeno da riferire ai lavoratori utilizzati presso lo stesso ente tra i quali dovevano intendersi annoverati per l'appunto i lavoratori già in servizio per il tramite della Coop.
Alba presso la casa di riposo comunale Parte 17
Ha rilevato a questo punto il G.L che i lavoratori avrebbero dovuto formulare al predetto ente una specifica istanza finalizzata all'avviamento alle attività di LS .
L'argomento non considera che non solo di una siffatta domanda da rivolgere all'ente utilizzatore non vi è taccia nel testo della legge, ma come risulta dalla documentazione in atti tutti i lavoratori appellanti vennero assegnati con effetto immediato al Comune di CP 1 sul presupposto evidentemente della disponibilità dagli stessi manifestata all'Assessorato regionale, giusti D.D.S. n. 41325 del 24.07.2020 le signore Parte 10
Controparte 3 Parte 9 Parte 13
[...] Parte 2
Parte 15 Parte 4 e Parte 7 Parte 14 Parte 8
D.D.S. n. 42944 del 10.08.2020 le signore Parte 18 Parte 3 D.D.S. n.
47928 del 22.09.2020 la signora Parte 6 e D.D.S. n. 49261 del 15.10.2020 il sig.
Parte 5
Nè appare opponibile in chiave esonerativa dell'assegnazione la circostanza comunque tardivamente dedotta di una situazione di dissesto finanziario e amministrativo dell'ente ovvero la circostanza della sopravvenuta chiusura della casa di riposo, trattandosi di eventi che in ragione della copertura finanziaria assicurata dal sussidio assistenziale posto a carico dell'CP_4 appaiono comunque inidonei a legittimare la frapposizione di alcun ostacolo all'attuazione della legislazione regionale in parola, da qualificarsi come fonte di un interesse giuridicamente tutelato in capo ai lavoratori.
La disposizione invero, non contemplava condizioni ulteriori se non la disponibilità
-
degli enti di destinazione diversi da quelli utilizzatori a che si desse corso all'avviamento
-
degli aspiranti ai servizi di pubblica utilità individuati dagli enti.
Ciò premesso, l'omessa attivazione dei poteri riconducibili al Controparte_1 costituiti dalla elaborazione dei progetti di pubblica utilità e dagli atti a ciò correlati, ha determinato la lesione di un interesse giuridicamente protetto che è certamente fonte di responsabilità civile, il cui rimedio, esclusa la possibilità di una condanna riparatoria in forma specifica - trattandosi di attività inquadrabile tra quelle implicanti l'esercizio di
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scelte ed atti di natura autoritativa per loro natura incoercibili nei confronti della P.A. - non potrà che essere di natura risarcitoria
In tale direzione si colloca invero l'orientamento espresso in materia dalla S.C. (Cass. n.
27800 del 22/11/2017) per la quale la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. A proposito della quantificazione del danno, esso potrà ragionevolmente parametrarsi all'importo dei mancati sussidi che sarebbero maturati a favore dei lavoratori dal con la momento della presa di servizio (coincidente con la richiesta formalizzata costituzione in mora dell'1/10/2020) fino al giorno della domanda giudiziale (29/3/2021).
E tuttavia tenuto conto del fatto che l'attività di fatto non è stata prestata e mutuato nella fattispecie l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa maggioritaria (Consiglio di Stato n. 8633 del 2/10/2023) secondo il quale il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all'intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell'impiego, potendo rivolgerle alla cura d'ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego, appare congruo limitare il risarcimento dovuto al 50% dell'importo dell'indennità ASU che sarebbe maturata nel periodo.
Di tanto va pronunciata la riforma della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2023, dichiara che
[...]Parte 1
Parte_5 ' Parte 3 Parte 2 Parte 4 Parte_6 Pt 7 ' '
[...] , Parte 8 Parte 10 Parte 9 Pt 11 Parte 12
avevano diritto ad essere Parte_15 Parte 14 e Parte 13
Controparte_1 in forza dell'assegnazione disposta ai sensi dell'art. 15 utilizzate dal
'L.R. n. 17/2019 e per l'effetto condanna il Controparte 1 in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno loro procurato che commisura alla percentuale del
50% dell'importo della indennità mensile ASU spettante a partire dall'1ottobre 2020 fino alla data del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in '
favore degli odierni appellanti delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Christian Alessi per quanto riguarda le spese del primo grado e in favore dell'avv. Elena Pappalardo per quanto riguarda le spese del giudizio di appello.
Palermo 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De AR