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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1766/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3871/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210114372426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210159942628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia Delle Entrate – Riscossione il 2 aprile 2024 (e depositato il 2 maggio successivo), la sig.ra Ricorrente_1 (cod. fisc.: CF_Ricorrente_1) impugnava:
- la cartella di pagamento n. 29320210114372426000, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A., concessionario del servizio nazionale di riscossione, le intimava il pagamento della somma di € 225,37, limitatamente a Tasse Auto, anno 2016 (notificata in data 05.02.2024), e
- la cartella di pagamento n. 29320210159942628000, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A., concessionario del servizio nazionale di riscossione, le intimava il pagamento della somma di € 212,38, relativamente a Tasse Auto, anno 2018 (notificata, anch'essa, in data 05.02.2024).
A ritenuto fondamento del ricorso, la difesa della ricorrente articolava i motivi di impugnazione che di seguito si riportano:
1. intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'Ente esattore dall'azione di riscossione;
2. nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
3. illegittimità della richiesta di pagamento. Totale assenza di contraddittorio;
4. mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio [sic]
Agenzia Delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio il 3 luglio 2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure rivolte alla condotta dell'amministrazione impositrice, protestando la piena legittimità della propria condotta quale Ente riscossore ed insistendo sulla infondatezza della prescrizione, stante la valida e tempestiva notifica delle cartelle.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026, e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il primo motivo è rivolto all'operato dell'Esattore, senza nulla eccepire nei riguardi dei soggetti impositori, che – coerentemente con tale scelta – non sono stati chiamati in giudizio.
Il motivo è infondato con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 29320210114372426000 e fondato, invece, per l'altra qui opposta.
Emerge, anzitutto, dalla cartella n. 29320210114372426000 che, propedeuticamente alla notifica della stessa era stato notificato alla contribuente - il 24.10.2019 - l'avviso d'accertamento n. 651213235813, con riferimento al veicolo con targa Targa_1 La mancata contestazione di tale circostanza, unitamente alla disciplina prorogatoria dei termini di prescrizione tributari di cui al d.l. n. 18/2020 (nella specie, l'art. 68, comma 4 bis, stante la consegna del ruolo all'esattore il 10.05.2021) rendono manifesta l'infondatezza (in parte qua) del motivo. Il termine di prescrizione per la notifica della cartella è infatti slittato, nella specie, dal 24.10.22 al 24.10.2024. La cartella di cui diciamo fu, però, notificata il 05.02.2024.
Il motivo è invece fondato con riguardo alla cartella n. 29320210159942628000.
Nella specie, nessun atto propedeutico alla cartella l'Ente impositore era tenuto a notificare, giusta la vigenza, ratione temporis, della legge regionale n. 24/16, il cui art. 19 aggiungeva il comma 2-bis all'articolo 2 della legge n. 16/2015 (istitutiva della “tassa automobilistica siciliana”), disponendo che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo – decorsi i termini del ravvedimento spontaneo – l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, potesse andare immediatamente iscritto a ruolo, senza alcun prodromico avviso. Tuttavia:
a) stante che la tassa auto in questione attiene al 2018, e b) che la cartella fu notificata il 05.02.2024,
c) pur considerando che per essa vale la proroga di cui all'art. 68, comma 4 bis, del d.l. n. 18/2020 (essendo il ruolo stato affidato dalla Regione Sicilia all'Esattore il 25.02.2021), la notifica risulta comunque tardiva. L'Ente esattore, infatti, notificò l'atto, secondo quanto pacifico fra le parti, il 05.02.2024, mentre per effetto della proroga di due anni disposta dalla norma emergenziale sopra richiamata esso scadeva il 31 dicembre del 2023 (due anni dopo, cioè, la scadenza calcolata secondo l'ordinario regime).
- Quanto ai restanti motivi di impugnazione, che l'accoglimento parziale del primo con riferimento al credito di cui alla cartella n. 29320210159942628000 mantiene rilevanti per la causa con esclusivo riferimento all'altro credito, vale quanto segue.
- Anzitutto inammissibile è la censura relativa alla indeterminatezza delle sanzioni, afferendo essa al merito del credito, cristallizzatosi per effetto della mancata impugnazione dell'avviso, la cui notifica propedeuticamente alla cartella la ricorrente non contesta.
- Infondato è invece il motivo di asserita “illegittimità della richiesta di pagamento” per “totale assenza di contraddittorio”. Nessun contraddittorio era, infatti dovuto in sede esattiva, dopo che la contribuente, per circostanza dalla stessa mai contestata ed emergente per tabulas dalla cartella, era stata già raggiunta dall'avviso d'accertamento propedeutico alla cartella medesima.
- Infondate sono, altresì, le censure per “mancate indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati”
e per “incostituzionalità della determinazione dell'agio” [rectius: aggio]. Quanto alla prima censura, ne evidenzia l'infondatezza la disamina sugli interessi contenuta alla pag. 5 del provvedimento impugnato.
Quanto all'aggio, la costituzionalità del medesimo emergeva già dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 10 giugno 2021, ove, pur sollecitandosi il legislatore ad una riforma del sistema di riscossione, inclusa la disciplina sull'aggio, se ne affermava la previsione costituzionalmente «funzionale a remunerare i costi che l'Agente della riscossione sconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose
». Né l'Esattore avrebbe mai potuto disapplicare la previsione legislativa sull'aggio, stante l'obbligo legale cui era sottoposto. La disciplina, del resto, è stata sottoposta a radicale revisione mediante la Legge di bilancio 2022, con la quale, dal 1° gennaio 2022, l'aggio è stato abrogato, mantenendosene tuttavia la vigenza per le cartelle i cui carichi risultassero affidati all'agente della riscossione (come nella specie) prima del 1° gennaio 2022 (per come pure confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 17 aprile
2025, che ha riconosciuto l'irretroattività della riforma).
Stante la soccombenza reciproca fra le parti, le spese processuali sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto specificato in motivazione, e, per l'effetto, dichiarato estinto il (solo) credito di cui alla cartella n. 29320210159942628000, relativa a tassa auto per il 2018.
Compensate le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3871/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210114372426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210159942628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia Delle Entrate – Riscossione il 2 aprile 2024 (e depositato il 2 maggio successivo), la sig.ra Ricorrente_1 (cod. fisc.: CF_Ricorrente_1) impugnava:
- la cartella di pagamento n. 29320210114372426000, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A., concessionario del servizio nazionale di riscossione, le intimava il pagamento della somma di € 225,37, limitatamente a Tasse Auto, anno 2016 (notificata in data 05.02.2024), e
- la cartella di pagamento n. 29320210159942628000, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A., concessionario del servizio nazionale di riscossione, le intimava il pagamento della somma di € 212,38, relativamente a Tasse Auto, anno 2018 (notificata, anch'essa, in data 05.02.2024).
A ritenuto fondamento del ricorso, la difesa della ricorrente articolava i motivi di impugnazione che di seguito si riportano:
1. intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'Ente esattore dall'azione di riscossione;
2. nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni;
3. illegittimità della richiesta di pagamento. Totale assenza di contraddittorio;
4. mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio [sic]
Agenzia Delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio il 3 luglio 2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure rivolte alla condotta dell'amministrazione impositrice, protestando la piena legittimità della propria condotta quale Ente riscossore ed insistendo sulla infondatezza della prescrizione, stante la valida e tempestiva notifica delle cartelle.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026, e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il primo motivo è rivolto all'operato dell'Esattore, senza nulla eccepire nei riguardi dei soggetti impositori, che – coerentemente con tale scelta – non sono stati chiamati in giudizio.
Il motivo è infondato con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 29320210114372426000 e fondato, invece, per l'altra qui opposta.
Emerge, anzitutto, dalla cartella n. 29320210114372426000 che, propedeuticamente alla notifica della stessa era stato notificato alla contribuente - il 24.10.2019 - l'avviso d'accertamento n. 651213235813, con riferimento al veicolo con targa Targa_1 La mancata contestazione di tale circostanza, unitamente alla disciplina prorogatoria dei termini di prescrizione tributari di cui al d.l. n. 18/2020 (nella specie, l'art. 68, comma 4 bis, stante la consegna del ruolo all'esattore il 10.05.2021) rendono manifesta l'infondatezza (in parte qua) del motivo. Il termine di prescrizione per la notifica della cartella è infatti slittato, nella specie, dal 24.10.22 al 24.10.2024. La cartella di cui diciamo fu, però, notificata il 05.02.2024.
Il motivo è invece fondato con riguardo alla cartella n. 29320210159942628000.
Nella specie, nessun atto propedeutico alla cartella l'Ente impositore era tenuto a notificare, giusta la vigenza, ratione temporis, della legge regionale n. 24/16, il cui art. 19 aggiungeva il comma 2-bis all'articolo 2 della legge n. 16/2015 (istitutiva della “tassa automobilistica siciliana”), disponendo che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo – decorsi i termini del ravvedimento spontaneo – l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, potesse andare immediatamente iscritto a ruolo, senza alcun prodromico avviso. Tuttavia:
a) stante che la tassa auto in questione attiene al 2018, e b) che la cartella fu notificata il 05.02.2024,
c) pur considerando che per essa vale la proroga di cui all'art. 68, comma 4 bis, del d.l. n. 18/2020 (essendo il ruolo stato affidato dalla Regione Sicilia all'Esattore il 25.02.2021), la notifica risulta comunque tardiva. L'Ente esattore, infatti, notificò l'atto, secondo quanto pacifico fra le parti, il 05.02.2024, mentre per effetto della proroga di due anni disposta dalla norma emergenziale sopra richiamata esso scadeva il 31 dicembre del 2023 (due anni dopo, cioè, la scadenza calcolata secondo l'ordinario regime).
- Quanto ai restanti motivi di impugnazione, che l'accoglimento parziale del primo con riferimento al credito di cui alla cartella n. 29320210159942628000 mantiene rilevanti per la causa con esclusivo riferimento all'altro credito, vale quanto segue.
- Anzitutto inammissibile è la censura relativa alla indeterminatezza delle sanzioni, afferendo essa al merito del credito, cristallizzatosi per effetto della mancata impugnazione dell'avviso, la cui notifica propedeuticamente alla cartella la ricorrente non contesta.
- Infondato è invece il motivo di asserita “illegittimità della richiesta di pagamento” per “totale assenza di contraddittorio”. Nessun contraddittorio era, infatti dovuto in sede esattiva, dopo che la contribuente, per circostanza dalla stessa mai contestata ed emergente per tabulas dalla cartella, era stata già raggiunta dall'avviso d'accertamento propedeutico alla cartella medesima.
- Infondate sono, altresì, le censure per “mancate indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati”
e per “incostituzionalità della determinazione dell'agio” [rectius: aggio]. Quanto alla prima censura, ne evidenzia l'infondatezza la disamina sugli interessi contenuta alla pag. 5 del provvedimento impugnato.
Quanto all'aggio, la costituzionalità del medesimo emergeva già dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 10 giugno 2021, ove, pur sollecitandosi il legislatore ad una riforma del sistema di riscossione, inclusa la disciplina sull'aggio, se ne affermava la previsione costituzionalmente «funzionale a remunerare i costi che l'Agente della riscossione sconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose
». Né l'Esattore avrebbe mai potuto disapplicare la previsione legislativa sull'aggio, stante l'obbligo legale cui era sottoposto. La disciplina, del resto, è stata sottoposta a radicale revisione mediante la Legge di bilancio 2022, con la quale, dal 1° gennaio 2022, l'aggio è stato abrogato, mantenendosene tuttavia la vigenza per le cartelle i cui carichi risultassero affidati all'agente della riscossione (come nella specie) prima del 1° gennaio 2022 (per come pure confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 17 aprile
2025, che ha riconosciuto l'irretroattività della riforma).
Stante la soccombenza reciproca fra le parti, le spese processuali sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto specificato in motivazione, e, per l'effetto, dichiarato estinto il (solo) credito di cui alla cartella n. 29320210159942628000, relativa a tassa auto per il 2018.
Compensate le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.