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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
2455/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2455/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...], c.f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Tirrò come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Gabriele D'Annunzio 125;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura alle liti in atti depositata,domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del procuratore speciale TR CP_3 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia , come da procura speciale
[...] per atto notaio in Roma , rep . 181515 , raccolta n. 12772 del 25/07/2024, in Persona_1 giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Lenzo, come da procura alle liti depositata i atti di giudizio, domiciliato in Catania presso il suo studio ,via Alberto Mario n. 23;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio 12/03/2025 parte ricorrente impugnava dinanzi l'intestato
Tribunale Lavoro Catania la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500004373000 , notificata in data 26/02/2025, con la quale veniva preannunziato il fermo amministrativo e richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 51.700,96 portata da svariate cartelle , l'impugnazione veniva proposta limitatamente i contributi portati dagli avvisi di addebito di seguito specificati , segnatamente :
1 ) avviso di addebito 59320160005616888000, notificato il 16/12/2016, emesso per omesso CP_ versamento contributi 2015 oltre somme aggiuntive e per il pagamento di euro 2.755,60;
2 ) avviso di addebito 59320170003429250000 notificato 01/11/2017, emesso per mancato CP_ versamento di contributi del 2016 oltre somme aggiuntive, e per la richiesta di pagamento di euro 4.644,92;
3 ) avviso di addebito 59320180003526980000 notificato il 04/08/2018 per omesso versamento CP_ contributi afferenti il 2017 oltre somme aggiuntive ,per il pagamento di euro 4.164,74;
4 ) avviso di addebito 59320180009113856000 notificato il 10/01/2019 relativo all'omesso CP_ versamento di contributi afferenti il 2017 e 2018 oltre somme aggiuntive , per il pagamento di euro 1.382,04 ;
5 ) avviso di addebito 59320190003469749000 notificato il 19/07/2019 riguardane omesso CP_ versamento di contributi 2018 oltre somme aggiuntive , intimante il pagamento di euro 2.799,14;
6 ) avviso di addebito 593 20190008589504000 notificato il 23/01/2020 relativo ad omesso CP_ versamento contributi 2018 e 2019 oltre somme aggiuntive , intimante il pagamento di euro
2.723,33.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva la prescrizione dei crediti contributivi sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Le annualità risalenti e la data di notificazione dei descritti avvisi altrettanto risalente ,erano il motivi per la formulazione della domanda di accertamento di prescrizione di contributi richiesti in CP_ pagamento dal concessionario per l' Evidenziava che dalla data di notificazione di ciascun avviso di addebito alla data di notifica di comunicazione preventiva di fermo ( 26.02.2025) erano trascorsi oltre cinque anni in assenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Pertanto i crediti in capo all'Ente emittente erano già prescritti. Specificava che l'importo complessivo dei contributi richiesti in pagamento ammontava ad euro 18.469,77.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva l'erroneità del calcolo , presente nella comunicazione preventiva di fermo , delle somme aggiuntive dovute e richieste in pagamento al ricorrente odierno, riferite a singoli periodi , calcolate in maniera errata o addirittura non dovute. Chiedeva l'accertamento del decorso di prescrizione dei contributi portati dagli atti impugnati e la conseguente revoca o annullamento degli atti e delle somme da questi portate , dichiarando che nulla doveva l'odierno ricorrente a titolo di contributo o residuo di contributo. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio delle parti resistenti con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale non sospendeva la comunicazione preventiva di fermo amministrativo , non essendo atto suscettibile di sospensione , non avendo portata esecutiva, tuttavia sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati e sottesi alla comunicazione indicata. Fissata udienza di CP_ discussione al 20 Giugno 2025 , si costituiva a mezzo il proprio procuratore con memoria difensiva. L'ente in via preliminare eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva chiedeva l'estromissione dal giudizio in quanto i vizi afferenti la procedura di riscossione erano di esclusiva competenza del CO. Deduceva l'assoluta regolarità degli avvisi di addebito notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall'Ente alla residenza del ricorrente odierno. Evidenziava che nella fattispecie non si trattava di raccomandata ex art. 149 c.p.c. ma di invio diretto della raccomandata da parte dell'ente impositore in forma semplificata , che non richiede l'applicazione delle regole di cui alla legge n. 890/1982,quanto l'applicazione delle regole che disciplinano il servizio postale universale e la disposizione di cui all'art. 1335 c.c.
Quanto alla prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun avviso di addebito deduceva che il CO , titolare dell'azione esecutiva , poteva documentare la notifica di atti CP_ interruttivi del decorso di prescrizione. Nei confronti dell' e della rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, il ricorso proposto era tardivo ed inammissibile , violativo del termine di legge di cui all'art. 24, comma 5°, D.Lgs. 46/1999. In ordine al decorso di prescrizione successivo alla, notifica degli avvisi di addebito osservava che nella fattispecie poteva applicarsi la sospensione disposta dalla legislazione emanata durante la pandemia da Covid-19, alla luce delel date di notifica di ciascun avviso di addebito e dei periodi che comprendevano la sospensione disposta dal legislatore. Nel merito insisteva in ordine la dovutezza dei contributi che risultavano dovuti dal ricorrente e chiedeva pertanto la conferma di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Si costituva in giudizio altresì il CO del servizio di riscossione che deduceva la correttezza e regolarità dell'azione a lui affidata ed eccepiva la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale , successivi alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
Specificava che nel caso a mano erano stati notificati tre avvisi di intimazione : l'avviso n.
29320229000773812000 in data 07/04/2022, avviso di intimazione 29320239004705263000 in data
11/01/2024, e altro avviso n. 29320249008177479000 notificato in data 24/05/2024. Eccepiva sotto altro profilo l'infondatezza delle censure di carattere formale sollevate dal ricorrente odierno avverso gli atti impugnati. pertanto chiedeva il rigetto del ricorso TR
, chiedeva che il tribunale accertasse il mancato decorso di prescrizione e la conferma di tuttigli atti all'esame di giudizio, con la condanna del ricorrente alle spese di lite e con distrazione in favore del procuratore dell' che si dichiarava antistatario. TR
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione all'udienza dell'11/07/2025. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare la tempestività del ricorso proposto il 12/03/2025 a fronte di notifica di comunicazione preventiva di fermo amministrativo , notificata il 26/02/2025 , come documentato da in allegato a memoria di costituzione. Infatti il ricorso TR
CP_ afferente i contributi , portati da avvisi di addebito , risulta proposto entro il termine di quaranta giorni previsti in materia di contributi previdenziali.
Non trova in via preliminare accoglimento l'eccepita carenza di legittimazione passiva proposta da CP_ poiché il giudizio non attiene solo alla correttezza dell'azione esecutiva ma attiene alal sussistenza o meno del credito contributo , essendo nel merito eccepita la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo. Pertanto l'Ente creditore è contraddittore ed ha interesse a contrastare la domanda proposta dal ricorrente odierno.
Certamente risultano regolari le notifiche afferenti i singoli avvisi di addebito , eseguite direttamente dall'Ente creditore , emittente gli avvisi impugnati , a mezzo posta raccomandata. Su tale tipo di notifica sono intervenute varie pronunce di cassazione , tutte di segno favorevole alla notificazione postale diretta , che non richiede le formalità della notifica eseguita secondo la legge 890 del 1992 (
Cass.3356/2018 e Cass. 12883/2020).
Occorre osservare comunque che l'eccezione del ricorrente odierno attiene la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo , proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c.
Sulla sussistenza di atti interruttivi occorre evidenziare che la resistente TR ha dato prova di notifica di tre intimazioni di pagamento.
L'intimazione di pagamento 29320229000773812000 ( doc. 1 ) risulta notificata in data CP_2
07/04/2022 a persona di famiglia;
parimenti per le successive intimazioni che non sono state recapitate direttamente al destinatario ( intimazione n. 29320239004705263000-doc.2 che CP_2 risulta notificata in data 11/01/2024; l'intimazione 29320249008177479000 che risulta notificata il 24 maggio 2024- doc. 3 . Nel caso all'esame il CO documenta la consegna del CP_2 plico contenete l'atto interruttivo a persona diversa dal destinatario e l'invio a quest'ultimo di raccomandata informativa . Sul punto è intervenuta recente giurisprudenza che impone, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio , l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis D.P.R. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso , a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Quest'ultimo è da ritenere come un adempimento essenziale del procedimento di notifica , sicché è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti di legge incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa , deve ritenersi la nullità dell'atto. In questo senso si è espressa la
Cassazione con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022 , che a sua volta richiama Cass. V, n.2868/2017.
Alla luce dei principi sopra esposti , richiamati da questo decidente ex art. 118 disp. att. c.p.c., che rappresentano un orientamento ormai consolidato , gli atti interruttivi posti in essere da nel CP_2 giudizio all'esame , come documentati , non provano l'effettiva ricezione della raccomandata informativa e pertanto non può considerarsi valido l'effetto interruttivo di notifica non perfezionata secondo tutti gli adempimenti di legge.
Sotto il profilo della prescrizione successiva a notifica di ciascun avviso di addebito a parere di questo giudice si applica la normativa disposta dal legislatore in materia di sospensione del decorso di prescrizione da covid-19.
Durante il decorso del termine quinquennale, ed a causa della legislazione per la pandemia da
Covid-19 , è intervenuto un periodo di sospensione per la riscossione di tributi e contributi pre- visto dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 , convertito con modificazione dalla legge 27/
2020 , tale periodo è intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Tuttavia nella fattispecie , aggiungendo al termine di prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito un anno cinque mesi e 23 giorni , occorre verificare quali titoli siano prescritti al momento di notifica della comunicazione preventiva di fermo .
L'avviso di addebito 59320160005616888000 notificato il 16/12/2016 si sarebbe prescritto il
16/12/2021, aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni , la prescrizione risulta decorsa in data 08.06.2023;
L'avviso di addebito 593 20170003429250000 che risulta notificato in data 01.11.2027 , si sarebbe prescritto in data 01.11.2022 , aggiungendo la sospensione indicata , la prescrizione risulta decorsa definitivamente il 24.04.2023; l'avviso di addebito 59320180003526980000 notificato il 04/08/2018 si sarebbe prescritto in data 04.08.2023, aggiungendo la sospensione di cui sopra , il decorso definitivo risulta compiuto il 27.01.2025,
l'avviso di addebito 59320180009113856000 , notificato il 10.01.2019, si sarebbe ordinariamente prescritto in data 10.01.2024 , con l'applicazione della sospensione come sopra specificata , la prescrizione sarebbe decorsa il 03.07.2025 , pertanto i contributi non erano prescritti alla data di comunicazione preventiva di fermo ( 26/02/2025);
l'avviso di addebito 59320190003469799000 che risulta notificato il 19/7/2019 si sarebbe ordinariamente prescritto il 19/7/2024 , con la sospensione sopra specificata il decorso definitivo sarebbe maturato in data 11.01.2026, pertanto i contributi non erano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo( 26.02.2025);
l'avviso di addebito 59320190008589504000 risulta notificato il 23.01.2020 e si sarebbe prescritto ordinariamente il 23.01.2025 , aggiungendo il periodo di sospensione la prescrizione definitiva si sarebbe consolidata in data 16.07.2026, pertanto i contributi non risultano prescritti.
Il ricorso può trovare accoglimento limitatamente i titoli che risultano già prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo , essendo infirmata la validità degli atti interruttivi come sopra specificati. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per metà alla luce della reciproca soccombenza afferente tre avvisi di addebito. La rimanente metà risulta a carico delle resistenti in favore del ricorrente , con distrazione delle medesime a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2455/2025 R.G., rigettata ogni altra contraria domanda , eccezione , difesa così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione forzata per i titoli 5932016 000 5616888000 ; 59320170003429250000 59320180003526980000;
Conferma l'avviso di addebito 59320180009113856000, 59320190003469749000, 59320190008589504000 e l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo limitatamente gli avvisi di addebito prescritti;
Condanna in solido le resistenti al pagamento delle spese di giudizio in ragione di metà in favore del ricorrente che liquida in euro 931,75 , oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Tirrò ex art. 93 c.p.c.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio. Catania , 11.07.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 11/07/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2455/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...], c.f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Tirrò come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Gabriele D'Annunzio 125;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura alle liti in atti depositata,domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del procuratore speciale TR CP_3 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia , come da procura speciale
[...] per atto notaio in Roma , rep . 181515 , raccolta n. 12772 del 25/07/2024, in Persona_1 giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Lenzo, come da procura alle liti depositata i atti di giudizio, domiciliato in Catania presso il suo studio ,via Alberto Mario n. 23;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio 12/03/2025 parte ricorrente impugnava dinanzi l'intestato
Tribunale Lavoro Catania la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500004373000 , notificata in data 26/02/2025, con la quale veniva preannunziato il fermo amministrativo e richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 51.700,96 portata da svariate cartelle , l'impugnazione veniva proposta limitatamente i contributi portati dagli avvisi di addebito di seguito specificati , segnatamente :
1 ) avviso di addebito 59320160005616888000, notificato il 16/12/2016, emesso per omesso CP_ versamento contributi 2015 oltre somme aggiuntive e per il pagamento di euro 2.755,60;
2 ) avviso di addebito 59320170003429250000 notificato 01/11/2017, emesso per mancato CP_ versamento di contributi del 2016 oltre somme aggiuntive, e per la richiesta di pagamento di euro 4.644,92;
3 ) avviso di addebito 59320180003526980000 notificato il 04/08/2018 per omesso versamento CP_ contributi afferenti il 2017 oltre somme aggiuntive ,per il pagamento di euro 4.164,74;
4 ) avviso di addebito 59320180009113856000 notificato il 10/01/2019 relativo all'omesso CP_ versamento di contributi afferenti il 2017 e 2018 oltre somme aggiuntive , per il pagamento di euro 1.382,04 ;
5 ) avviso di addebito 59320190003469749000 notificato il 19/07/2019 riguardane omesso CP_ versamento di contributi 2018 oltre somme aggiuntive , intimante il pagamento di euro 2.799,14;
6 ) avviso di addebito 593 20190008589504000 notificato il 23/01/2020 relativo ad omesso CP_ versamento contributi 2018 e 2019 oltre somme aggiuntive , intimante il pagamento di euro
2.723,33.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva la prescrizione dei crediti contributivi sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Le annualità risalenti e la data di notificazione dei descritti avvisi altrettanto risalente ,erano il motivi per la formulazione della domanda di accertamento di prescrizione di contributi richiesti in CP_ pagamento dal concessionario per l' Evidenziava che dalla data di notificazione di ciascun avviso di addebito alla data di notifica di comunicazione preventiva di fermo ( 26.02.2025) erano trascorsi oltre cinque anni in assenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Pertanto i crediti in capo all'Ente emittente erano già prescritti. Specificava che l'importo complessivo dei contributi richiesti in pagamento ammontava ad euro 18.469,77.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva l'erroneità del calcolo , presente nella comunicazione preventiva di fermo , delle somme aggiuntive dovute e richieste in pagamento al ricorrente odierno, riferite a singoli periodi , calcolate in maniera errata o addirittura non dovute. Chiedeva l'accertamento del decorso di prescrizione dei contributi portati dagli atti impugnati e la conseguente revoca o annullamento degli atti e delle somme da questi portate , dichiarando che nulla doveva l'odierno ricorrente a titolo di contributo o residuo di contributo. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio delle parti resistenti con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale non sospendeva la comunicazione preventiva di fermo amministrativo , non essendo atto suscettibile di sospensione , non avendo portata esecutiva, tuttavia sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati e sottesi alla comunicazione indicata. Fissata udienza di CP_ discussione al 20 Giugno 2025 , si costituiva a mezzo il proprio procuratore con memoria difensiva. L'ente in via preliminare eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva chiedeva l'estromissione dal giudizio in quanto i vizi afferenti la procedura di riscossione erano di esclusiva competenza del CO. Deduceva l'assoluta regolarità degli avvisi di addebito notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall'Ente alla residenza del ricorrente odierno. Evidenziava che nella fattispecie non si trattava di raccomandata ex art. 149 c.p.c. ma di invio diretto della raccomandata da parte dell'ente impositore in forma semplificata , che non richiede l'applicazione delle regole di cui alla legge n. 890/1982,quanto l'applicazione delle regole che disciplinano il servizio postale universale e la disposizione di cui all'art. 1335 c.c.
Quanto alla prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun avviso di addebito deduceva che il CO , titolare dell'azione esecutiva , poteva documentare la notifica di atti CP_ interruttivi del decorso di prescrizione. Nei confronti dell' e della rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, il ricorso proposto era tardivo ed inammissibile , violativo del termine di legge di cui all'art. 24, comma 5°, D.Lgs. 46/1999. In ordine al decorso di prescrizione successivo alla, notifica degli avvisi di addebito osservava che nella fattispecie poteva applicarsi la sospensione disposta dalla legislazione emanata durante la pandemia da Covid-19, alla luce delel date di notifica di ciascun avviso di addebito e dei periodi che comprendevano la sospensione disposta dal legislatore. Nel merito insisteva in ordine la dovutezza dei contributi che risultavano dovuti dal ricorrente e chiedeva pertanto la conferma di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Si costituva in giudizio altresì il CO del servizio di riscossione che deduceva la correttezza e regolarità dell'azione a lui affidata ed eccepiva la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale , successivi alla notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
Specificava che nel caso a mano erano stati notificati tre avvisi di intimazione : l'avviso n.
29320229000773812000 in data 07/04/2022, avviso di intimazione 29320239004705263000 in data
11/01/2024, e altro avviso n. 29320249008177479000 notificato in data 24/05/2024. Eccepiva sotto altro profilo l'infondatezza delle censure di carattere formale sollevate dal ricorrente odierno avverso gli atti impugnati. pertanto chiedeva il rigetto del ricorso TR
, chiedeva che il tribunale accertasse il mancato decorso di prescrizione e la conferma di tuttigli atti all'esame di giudizio, con la condanna del ricorrente alle spese di lite e con distrazione in favore del procuratore dell' che si dichiarava antistatario. TR
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione all'udienza dell'11/07/2025. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
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In via preliminare occorre evidenziare la tempestività del ricorso proposto il 12/03/2025 a fronte di notifica di comunicazione preventiva di fermo amministrativo , notificata il 26/02/2025 , come documentato da in allegato a memoria di costituzione. Infatti il ricorso TR
CP_ afferente i contributi , portati da avvisi di addebito , risulta proposto entro il termine di quaranta giorni previsti in materia di contributi previdenziali.
Non trova in via preliminare accoglimento l'eccepita carenza di legittimazione passiva proposta da CP_ poiché il giudizio non attiene solo alla correttezza dell'azione esecutiva ma attiene alal sussistenza o meno del credito contributo , essendo nel merito eccepita la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo. Pertanto l'Ente creditore è contraddittore ed ha interesse a contrastare la domanda proposta dal ricorrente odierno.
Certamente risultano regolari le notifiche afferenti i singoli avvisi di addebito , eseguite direttamente dall'Ente creditore , emittente gli avvisi impugnati , a mezzo posta raccomandata. Su tale tipo di notifica sono intervenute varie pronunce di cassazione , tutte di segno favorevole alla notificazione postale diretta , che non richiede le formalità della notifica eseguita secondo la legge 890 del 1992 (
Cass.3356/2018 e Cass. 12883/2020).
Occorre osservare comunque che l'eccezione del ricorrente odierno attiene la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo , proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c.
Sulla sussistenza di atti interruttivi occorre evidenziare che la resistente TR ha dato prova di notifica di tre intimazioni di pagamento.
L'intimazione di pagamento 29320229000773812000 ( doc. 1 ) risulta notificata in data CP_2
07/04/2022 a persona di famiglia;
parimenti per le successive intimazioni che non sono state recapitate direttamente al destinatario ( intimazione n. 29320239004705263000-doc.2 che CP_2 risulta notificata in data 11/01/2024; l'intimazione 29320249008177479000 che risulta notificata il 24 maggio 2024- doc. 3 . Nel caso all'esame il CO documenta la consegna del CP_2 plico contenete l'atto interruttivo a persona diversa dal destinatario e l'invio a quest'ultimo di raccomandata informativa . Sul punto è intervenuta recente giurisprudenza che impone, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio , l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis D.P.R. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso , a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Quest'ultimo è da ritenere come un adempimento essenziale del procedimento di notifica , sicché è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti di legge incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa , deve ritenersi la nullità dell'atto. In questo senso si è espressa la
Cassazione con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022 , che a sua volta richiama Cass. V, n.2868/2017.
Alla luce dei principi sopra esposti , richiamati da questo decidente ex art. 118 disp. att. c.p.c., che rappresentano un orientamento ormai consolidato , gli atti interruttivi posti in essere da nel CP_2 giudizio all'esame , come documentati , non provano l'effettiva ricezione della raccomandata informativa e pertanto non può considerarsi valido l'effetto interruttivo di notifica non perfezionata secondo tutti gli adempimenti di legge.
Sotto il profilo della prescrizione successiva a notifica di ciascun avviso di addebito a parere di questo giudice si applica la normativa disposta dal legislatore in materia di sospensione del decorso di prescrizione da covid-19.
Durante il decorso del termine quinquennale, ed a causa della legislazione per la pandemia da
Covid-19 , è intervenuto un periodo di sospensione per la riscossione di tributi e contributi pre- visto dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 , convertito con modificazione dalla legge 27/
2020 , tale periodo è intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Tuttavia nella fattispecie , aggiungendo al termine di prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito un anno cinque mesi e 23 giorni , occorre verificare quali titoli siano prescritti al momento di notifica della comunicazione preventiva di fermo .
L'avviso di addebito 59320160005616888000 notificato il 16/12/2016 si sarebbe prescritto il
16/12/2021, aggiungendo la sospensione di un anno , 5 mesi e 23 giorni , la prescrizione risulta decorsa in data 08.06.2023;
L'avviso di addebito 593 20170003429250000 che risulta notificato in data 01.11.2027 , si sarebbe prescritto in data 01.11.2022 , aggiungendo la sospensione indicata , la prescrizione risulta decorsa definitivamente il 24.04.2023; l'avviso di addebito 59320180003526980000 notificato il 04/08/2018 si sarebbe prescritto in data 04.08.2023, aggiungendo la sospensione di cui sopra , il decorso definitivo risulta compiuto il 27.01.2025,
l'avviso di addebito 59320180009113856000 , notificato il 10.01.2019, si sarebbe ordinariamente prescritto in data 10.01.2024 , con l'applicazione della sospensione come sopra specificata , la prescrizione sarebbe decorsa il 03.07.2025 , pertanto i contributi non erano prescritti alla data di comunicazione preventiva di fermo ( 26/02/2025);
l'avviso di addebito 59320190003469799000 che risulta notificato il 19/7/2019 si sarebbe ordinariamente prescritto il 19/7/2024 , con la sospensione sopra specificata il decorso definitivo sarebbe maturato in data 11.01.2026, pertanto i contributi non erano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo( 26.02.2025);
l'avviso di addebito 59320190008589504000 risulta notificato il 23.01.2020 e si sarebbe prescritto ordinariamente il 23.01.2025 , aggiungendo il periodo di sospensione la prescrizione definitiva si sarebbe consolidata in data 16.07.2026, pertanto i contributi non risultano prescritti.
Il ricorso può trovare accoglimento limitatamente i titoli che risultano già prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo , essendo infirmata la validità degli atti interruttivi come sopra specificati. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per metà alla luce della reciproca soccombenza afferente tre avvisi di addebito. La rimanente metà risulta a carico delle resistenti in favore del ricorrente , con distrazione delle medesime a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2455/2025 R.G., rigettata ogni altra contraria domanda , eccezione , difesa così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione forzata per i titoli 5932016 000 5616888000 ; 59320170003429250000 59320180003526980000;
Conferma l'avviso di addebito 59320180009113856000, 59320190003469749000, 59320190008589504000 e l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo limitatamente gli avvisi di addebito prescritti;
Condanna in solido le resistenti al pagamento delle spese di giudizio in ragione di metà in favore del ricorrente che liquida in euro 931,75 , oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Tirrò ex art. 93 c.p.c.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio. Catania , 11.07.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo