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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN LU OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3679/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCORONI Parte_1 C.F._1 CL e dell'avv. MATTINO LUCIANO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIVA Controparte_1 C.F._2 MARIO e dell'avv. CARPANI LAURA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente Nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto sopra esposta, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato e, in ogni caso, revocarlo poiché erroneo;
in punto spese: con vittoria di spese e compenso del procedimento monitorio e dell'opposizione oggi dispiegata, oltre al rimborso delle Spese Generali ex art. 15 T.F., nonché agli altri accessori dovuti ai sensi di legge e alle successive occorrende;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig.
[...]
nonché per testi sui seguenti capitoli: CP_1
1) Vero che, in data 16 dicembre 1992 i signori e Parte_1 Controparte_1 costituivano un'impresa familiare, con efficacia dal primo gennaio 1993.
2) Vero che, in data 25.03.1998, i signori e stipulavano un mutuo Parte_1 Parte_2 di Lit. 200.000.000 pari a Euro 103.291,38, per la costruzione di tre abitazioni in Longone al Segrino Via Parini n. 69, di cui una destinata al fratello . CP_1
3) Vero che, le rate del predetto mutuo venivano corrisposte per i due terzi dall'impresa familiare e per l'altro terzo da , come da documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4). Parte_2
4) Vero che, da aprile 1995 a novembre 1995, l'impresa familiare ha corrisposto all'impresa IG l'importo e Lit. 103.350.000, pari a Euro 53.370,00, per la quota parte dei lavori di costruzione delle case di e , come da documento che si rammostra (doc. 7). Pt_1 CP_1
5) Vero che da aprile 1995 a maggio 1995, l'impresa familiare ha corrisposto all'impresa UO ZZ la somma di Lit. 7.000.000, pari a Euro 3.610,00 per la quota parte dei lavori di pagina 1 di 5 fondazione delle case di e , come da documento che si rammostra (doc. 7). Pt_1 CP_1
6) Vero che, nel mese di aprile 1999, il sig. acquistava il proprio vestito da Controparte_1 sposo per Lit.
1.300.000 con assegno tratto sul c/c dell'impresa familiare, come da documento che si rammostra (doc. 10).
7) Vero che, nel mese di giugno 1999, l'impresa familiare versava l'acconto per l'abito da sposa della fidanzata di per Lit. 1.000.000, come da documento che si rammostra (doc. 10). CP_1
8) Vero che, nel mese di agosto 1999, l'impresa familiare pagava per il pranzo di nozze di la somma di Lit. 5.240.000, come da documento che si rammostra (doc. 10). CP_1 9) Vero che i signori e insieme al fratello Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, nel 2007 decidevano di portare a termine le tre case dagli stessi edificate a rustico sul terreno
[...] donato loro dai genitori, in Longone al Segrino Via Parini n. 69. 10) Vero che i signori e , per finanziare i lavori di completamento delle Parte_1 CP_1 rispettive abitazioni nel mese di gennaio 2008 decidevano di richiedere un mutuo di 80.000,00 intestato al sig. . Parte_1
11) Vero che, nel mese di giugno 2009, i signori e decidevano di Parte_1 CP_1 richiedere un altro mutuo per l'importo di Euro 150.000,00, sempre intestato al sig. Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta, al fine di estinguere il mutuo contratto l'anno prima e utilizzare la differenza per terminare i lavori di completamento dei rispettivi immobili.
12) Vero che, tra il 2008 e il 2009, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'impermeabilizzazione del terrazzo e la posa del materasso anti-radici per Controparte_1 un importo di Euro 6.000,00;
13) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig. per la posa di terra, erba, piotte e piante fiorite al fine di sistemare il Controparte_1 giardino per un importo di Euro 2.200,00;
14) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'acquisto di piante e piotte da Vivai Erbesi per l'importo di Euro Controparte_1 1.600,00; 15) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'acquisto di materiale per l'impianto di irrigazione e illuminazione del Controparte_1 giardino per l'importo di Euro 600,00; 16) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la posa di fondo in cemento industriale per lo scivolo d'ingresso al Controparte_1 seminterrato, compreso di faretti e impianto per l'importo di Euro 2.000,00; 17) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la posa dell'asfalto della strada privata d'ingresso alle case per l'importo Controparte_1 di Euro 2.000,00;
18) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per l'inserto del camino di pertinenza dell'abitazione del sig. per l'importo di Euro 1.500,00; Controparte_1
19) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per il materiale edile e di finitura per il locale taverna dell'abitazione del sig. per l'importo di Euro Controparte_1 1.600,00;
20) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per la stufa a pellet e la creazione della canna fumaria dell'abitazione del sig. per Euro 2.700,00; Controparte_1
21) Vero che, dal 2011 al 2014, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa del sig.
[...]
per la fornitura di pellet, come da documentoche si rammostra (doc. 11); CP_1
22) Vero che, in data 7.1.2014, il sig. acquistava una stufa nordica per il suo Controparte_1 immobile sito in Pomerio il cui costo è stato sostenuto dall'impresa familiare, come da documento che si rammostra (doc. 12);
23) Vero che, tra il 2011 e il 2012, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig. pagina 2 di 5 Invernizzi per l'acquisto della vernice per la tinteggiatura della facciata per Euro CP_1 1.000,00;
24) Vero che, tutte le finiture interne ed esterne delle case, così come la piantumazione del giardino sono state decise dai signori e;
Controparte_1 Pt_2
25) Vero che, dal 1994 al 2000, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la prestazione professionale resa dall'arch. Riva per l'edificazione delle 3 Controparte_1 case, come da documento che si rammostra (doc. 9); 26) Vero che nel 2014, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
[...]
per la prestazione professionale resa dall'arch. Riva relativa alla stesura disegni, CP_1 frazionamento e pratiche catastali da presentare al notaio per Euro 8.800,00, oltre al costo della sanatoria per Euro 2.000,00;
27) Vero che, dal 2009 al 2014, l'impresa familiare ha pagato integralmente le rate del mutuo;
28) Vero che, dal 2015 al 2018, le rate di mutuo sono state onorate dal sig. ; Parte_1
29) Vero che nel 2007 l'impresa familiare ha versato la maxirata di Euro 7.000,00 a saldo del finanziamento contratto dal sig. per l'acquisto della propria autovettura;
Controparte_1
30) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi di manutenzione dei veicoli di proprietà del sig. sino al febbraio del 2015; Controparte_1
31) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per l'acquisto di cellulari e pc di proprietà del sig. sino al febbraio 2015; Controparte_1
32) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per assicurazione casa e auto di proprietà del sig. oltre alla polizza vita e infortuni, sino al febbraio 2015, come da Controparte_1 documento che si rammostra (doc. 6);
33) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per le utenze del sig. sino dal 1999 al febbraio 2015; Controparte_1
34) Vero che, fino al febbraio 2015 il sig. ha percepito dall'impresa familiare Controparte_1 un emolumento mensile pari a Euro 2.000,00 circa.
35) Vero che, dal 2001 al 2014 lo stipendio del sig. era l'unico sostentamento Controparte_1 della di lui famiglia. Si indicano a testi: residente in [...]; Parte_3 Tes_1 residente in [...];
[...]
residente in [...]; Testimone_2 [...]
residente in [...]. Tes_3
Per l'opposto Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le avverse istanze, domande ed eccezioni in via preliminare e nel merito, e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1237/2024, n. R.G. 2846/2024, emesso dal Tribunale di Como il 7 ottobre 2024 e pubblicato il giorno successivo -reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 9 giugno 2025- e conseguentemente condannare al pagamento in favore di della somma ingiunta, Parte_1 Controparte_1 maggiorata degli interessi dovuti ex art. 1950 c.c. sino al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e alle spese e competenze del presente procedimento ordinario, nonché al rimborso delle Spese generali, agli accessori dovuti e alle successive occorrende, imposte di registro comprese, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1237/2024 del 7-8/10/2024, ottenuto dal fratello, per il Controparte_1 pagamento di € 52.132,82 oltre interessi e spese, a titolo di regresso delle somme versate, quale pagina 3 di 5 fideiussore, alla BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, per aver di fatto, estinto un suo debito, in quanto, avendo costituito con lui nel gennaio 1992 un'impresa familiare, di cui era il titolare e il fratello il collaboratore, poi cessata nel marzo 2015 per i contrasti insorti tra loro, oltre a corrispondergli un emolumento mensile, si era fatto carico di pagargli anche le spese per le utenze domestiche e la rata di riscatto del finanziamento per l'acquisto dell'auto. Aggiungeva di aver richiesto alla banca il primo mutuo per portare a termine, oltre alla propria casa, anche le case degli altri due fratelli, e , che si era costituito fideiussore, non avendo liquidità Parte_3 CP_1 sufficiente, e in seguito, un secondo mutuo per estinguere il precedente, per il quale si era CP_1 nuovamente costituito fideiussore, provvedendo poi, sempre tramite l'impresa familiare, a versare le relative rate e a pagare ulteriori spese per la costruzione di , per cui chiedeva di dichiarare CP_1 che nulla gli era dovuto, avendo percepito ben più di quanto gli spettava, in quanto, provvedendo al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, aveva semplicemente adempiuto al proprio debito.
Si costituiva che negava di aver pagato un proprio debito in quanto, come Controparte_1 fideiussore, aveva necessariamente pagato un debito altrui e in ogni caso, eccepiva la prescrizione dei crediti dedotti dall'opponente, rilevando anche di aver già pagato quanto dovuto per la costruzione dell'immobile a Longone al Segrino, poi assegnatogli in piena proprietà con l'atto di divisione del
2016, con cui le parti, come attestato nell'atto notarile, davano atto che l'assegnazione dei rispettivi lotti avveniva “a titolo di divisione e a tacitazione dei relativi diritti agli stessi spettanti …”, per cui in considerazione dei dissapori che l'anno precedente, a detta dello stesso opponente, avevano determinato la cessazione dell'impresa familiare, era da escludere che se avesse avuto ancora dei debiti, non li avesse già saldati prima della divisione. Negava anche che il secondo mutuo, erogato nel 2009, fosse destinato a far fronte anche a propri debiti, perché in tal caso non si spiegherebbe perché il finanziamento fosse stato chiesto per l'impresa familiare e da entrambi i fratelli e che lui stesso si fosse costituto solo fideiussore.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione non è fondata e dev'essere conseguentemente respinta.
La tesi dell'opponente, secondo cui il fratello , con il pagamento alla BCC dell'Alta CP_1
Brianza - Alzate Brianza, della metà del debito da lui contratto - per il quale si era costituito suo fideiussore, ottenendo così la liberazione da ogni obbligo verso la banca - avrebbe pagato un proprio debito, è incompatibile con la ragione stessa della fideiussione, definita dall'art 1936 cc come il contratto con cui un terzo “obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
In ogni caso è da escludere che il credito azionato in via di regresso con il decreto ingiuntivo opposto, pagina 4 di 5 possa essere compensato con il controcredito vantato dall'opponente per aver sostenuto, anche quale titolare dell'impresa familiare, dal 2009 al 2014, diverse spese nell'interesse del fratello , CP_1 pure per la costruzione della sua casa, in quanto ormai prescritto, perché il primo atto interruttivo è stato quello di citazione, notificato al convenuto il 18/11/2024.
In ogni caso, a parte le carenze della documentazione prodotta al riguardo, da cui non è immediatamente desumibile che si trattasse di spese sostenute nell'esclusivo interesse del fratello
, appare dirimente che con l'atto di divisione, stipulato il 1/8/2016, quasi un anno dopo lo CP_1 scioglimento dell'impresa familiare, le parti davano atto che l'assegnazione dei rispettivi lotti avveniva
“a titolo di divisione e a tacitazione dei relativi diritti agli stessi spettanti …”, per cui in considerazione dei dissapori che, a detta dello stesso opponente, avevano determinato la cessazione dell'impresa familiare, deve ritenersi che se l'opposto avesse avuto ancora dei debiti, li avesse comunque già saldati prima della divisione.
Non avendo l'opponente dedotto né tantomeno provato, la natura simulata di tale dichiarazione,
l'opposizione risulta del tutto infondata.
Dal mancato fondamento dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate) seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1237/2024 del 7-8/10/2024,
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/12/2025
Il giudice
(AN LU OR)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN LU OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3679/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCORONI Parte_1 C.F._1 CL e dell'avv. MATTINO LUCIANO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIVA Controparte_1 C.F._2 MARIO e dell'avv. CARPANI LAURA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente Nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto sopra esposta, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato e, in ogni caso, revocarlo poiché erroneo;
in punto spese: con vittoria di spese e compenso del procedimento monitorio e dell'opposizione oggi dispiegata, oltre al rimborso delle Spese Generali ex art. 15 T.F., nonché agli altri accessori dovuti ai sensi di legge e alle successive occorrende;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig.
[...]
nonché per testi sui seguenti capitoli: CP_1
1) Vero che, in data 16 dicembre 1992 i signori e Parte_1 Controparte_1 costituivano un'impresa familiare, con efficacia dal primo gennaio 1993.
2) Vero che, in data 25.03.1998, i signori e stipulavano un mutuo Parte_1 Parte_2 di Lit. 200.000.000 pari a Euro 103.291,38, per la costruzione di tre abitazioni in Longone al Segrino Via Parini n. 69, di cui una destinata al fratello . CP_1
3) Vero che, le rate del predetto mutuo venivano corrisposte per i due terzi dall'impresa familiare e per l'altro terzo da , come da documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4). Parte_2
4) Vero che, da aprile 1995 a novembre 1995, l'impresa familiare ha corrisposto all'impresa IG l'importo e Lit. 103.350.000, pari a Euro 53.370,00, per la quota parte dei lavori di costruzione delle case di e , come da documento che si rammostra (doc. 7). Pt_1 CP_1
5) Vero che da aprile 1995 a maggio 1995, l'impresa familiare ha corrisposto all'impresa UO ZZ la somma di Lit. 7.000.000, pari a Euro 3.610,00 per la quota parte dei lavori di pagina 1 di 5 fondazione delle case di e , come da documento che si rammostra (doc. 7). Pt_1 CP_1
6) Vero che, nel mese di aprile 1999, il sig. acquistava il proprio vestito da Controparte_1 sposo per Lit.
1.300.000 con assegno tratto sul c/c dell'impresa familiare, come da documento che si rammostra (doc. 10).
7) Vero che, nel mese di giugno 1999, l'impresa familiare versava l'acconto per l'abito da sposa della fidanzata di per Lit. 1.000.000, come da documento che si rammostra (doc. 10). CP_1
8) Vero che, nel mese di agosto 1999, l'impresa familiare pagava per il pranzo di nozze di la somma di Lit. 5.240.000, come da documento che si rammostra (doc. 10). CP_1 9) Vero che i signori e insieme al fratello Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, nel 2007 decidevano di portare a termine le tre case dagli stessi edificate a rustico sul terreno
[...] donato loro dai genitori, in Longone al Segrino Via Parini n. 69. 10) Vero che i signori e , per finanziare i lavori di completamento delle Parte_1 CP_1 rispettive abitazioni nel mese di gennaio 2008 decidevano di richiedere un mutuo di 80.000,00 intestato al sig. . Parte_1
11) Vero che, nel mese di giugno 2009, i signori e decidevano di Parte_1 CP_1 richiedere un altro mutuo per l'importo di Euro 150.000,00, sempre intestato al sig. Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta, al fine di estinguere il mutuo contratto l'anno prima e utilizzare la differenza per terminare i lavori di completamento dei rispettivi immobili.
12) Vero che, tra il 2008 e il 2009, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'impermeabilizzazione del terrazzo e la posa del materasso anti-radici per Controparte_1 un importo di Euro 6.000,00;
13) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig. per la posa di terra, erba, piotte e piante fiorite al fine di sistemare il Controparte_1 giardino per un importo di Euro 2.200,00;
14) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'acquisto di piante e piotte da Vivai Erbesi per l'importo di Euro Controparte_1 1.600,00; 15) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per l'acquisto di materiale per l'impianto di irrigazione e illuminazione del Controparte_1 giardino per l'importo di Euro 600,00; 16) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la posa di fondo in cemento industriale per lo scivolo d'ingresso al Controparte_1 seminterrato, compreso di faretti e impianto per l'importo di Euro 2.000,00; 17) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la posa dell'asfalto della strada privata d'ingresso alle case per l'importo Controparte_1 di Euro 2.000,00;
18) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per l'inserto del camino di pertinenza dell'abitazione del sig. per l'importo di Euro 1.500,00; Controparte_1
19) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per il materiale edile e di finitura per il locale taverna dell'abitazione del sig. per l'importo di Euro Controparte_1 1.600,00;
20) Vero che, tra il 2010 e il 2011, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa per la stufa a pellet e la creazione della canna fumaria dell'abitazione del sig. per Euro 2.700,00; Controparte_1
21) Vero che, dal 2011 al 2014, l'impresa familiare si è fatta carico della spesa del sig.
[...]
per la fornitura di pellet, come da documentoche si rammostra (doc. 11); CP_1
22) Vero che, in data 7.1.2014, il sig. acquistava una stufa nordica per il suo Controparte_1 immobile sito in Pomerio il cui costo è stato sostenuto dall'impresa familiare, come da documento che si rammostra (doc. 12);
23) Vero che, tra il 2011 e il 2012, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig. pagina 2 di 5 Invernizzi per l'acquisto della vernice per la tinteggiatura della facciata per Euro CP_1 1.000,00;
24) Vero che, tutte le finiture interne ed esterne delle case, così come la piantumazione del giardino sono state decise dai signori e;
Controparte_1 Pt_2
25) Vero che, dal 1994 al 2000, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
per la prestazione professionale resa dall'arch. Riva per l'edificazione delle 3 Controparte_1 case, come da documento che si rammostra (doc. 9); 26) Vero che nel 2014, l'impresa familiare si è fatta carico della quota parte di spese del sig.
[...]
per la prestazione professionale resa dall'arch. Riva relativa alla stesura disegni, CP_1 frazionamento e pratiche catastali da presentare al notaio per Euro 8.800,00, oltre al costo della sanatoria per Euro 2.000,00;
27) Vero che, dal 2009 al 2014, l'impresa familiare ha pagato integralmente le rate del mutuo;
28) Vero che, dal 2015 al 2018, le rate di mutuo sono state onorate dal sig. ; Parte_1
29) Vero che nel 2007 l'impresa familiare ha versato la maxirata di Euro 7.000,00 a saldo del finanziamento contratto dal sig. per l'acquisto della propria autovettura;
Controparte_1
30) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi di manutenzione dei veicoli di proprietà del sig. sino al febbraio del 2015; Controparte_1
31) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per l'acquisto di cellulari e pc di proprietà del sig. sino al febbraio 2015; Controparte_1
32) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per assicurazione casa e auto di proprietà del sig. oltre alla polizza vita e infortuni, sino al febbraio 2015, come da Controparte_1 documento che si rammostra (doc. 6);
33) Vero che, è stata l'impresa familiare a sostenere i costi per le utenze del sig. sino dal 1999 al febbraio 2015; Controparte_1
34) Vero che, fino al febbraio 2015 il sig. ha percepito dall'impresa familiare Controparte_1 un emolumento mensile pari a Euro 2.000,00 circa.
35) Vero che, dal 2001 al 2014 lo stipendio del sig. era l'unico sostentamento Controparte_1 della di lui famiglia. Si indicano a testi: residente in [...]; Parte_3 Tes_1 residente in [...];
[...]
residente in [...]; Testimone_2 [...]
residente in [...]. Tes_3
Per l'opposto Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le avverse istanze, domande ed eccezioni in via preliminare e nel merito, e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1237/2024, n. R.G. 2846/2024, emesso dal Tribunale di Como il 7 ottobre 2024 e pubblicato il giorno successivo -reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 9 giugno 2025- e conseguentemente condannare al pagamento in favore di della somma ingiunta, Parte_1 Controparte_1 maggiorata degli interessi dovuti ex art. 1950 c.c. sino al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e alle spese e competenze del presente procedimento ordinario, nonché al rimborso delle Spese generali, agli accessori dovuti e alle successive occorrende, imposte di registro comprese, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1237/2024 del 7-8/10/2024, ottenuto dal fratello, per il Controparte_1 pagamento di € 52.132,82 oltre interessi e spese, a titolo di regresso delle somme versate, quale pagina 3 di 5 fideiussore, alla BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, per aver di fatto, estinto un suo debito, in quanto, avendo costituito con lui nel gennaio 1992 un'impresa familiare, di cui era il titolare e il fratello il collaboratore, poi cessata nel marzo 2015 per i contrasti insorti tra loro, oltre a corrispondergli un emolumento mensile, si era fatto carico di pagargli anche le spese per le utenze domestiche e la rata di riscatto del finanziamento per l'acquisto dell'auto. Aggiungeva di aver richiesto alla banca il primo mutuo per portare a termine, oltre alla propria casa, anche le case degli altri due fratelli, e , che si era costituito fideiussore, non avendo liquidità Parte_3 CP_1 sufficiente, e in seguito, un secondo mutuo per estinguere il precedente, per il quale si era CP_1 nuovamente costituito fideiussore, provvedendo poi, sempre tramite l'impresa familiare, a versare le relative rate e a pagare ulteriori spese per la costruzione di , per cui chiedeva di dichiarare CP_1 che nulla gli era dovuto, avendo percepito ben più di quanto gli spettava, in quanto, provvedendo al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, aveva semplicemente adempiuto al proprio debito.
Si costituiva che negava di aver pagato un proprio debito in quanto, come Controparte_1 fideiussore, aveva necessariamente pagato un debito altrui e in ogni caso, eccepiva la prescrizione dei crediti dedotti dall'opponente, rilevando anche di aver già pagato quanto dovuto per la costruzione dell'immobile a Longone al Segrino, poi assegnatogli in piena proprietà con l'atto di divisione del
2016, con cui le parti, come attestato nell'atto notarile, davano atto che l'assegnazione dei rispettivi lotti avveniva “a titolo di divisione e a tacitazione dei relativi diritti agli stessi spettanti …”, per cui in considerazione dei dissapori che l'anno precedente, a detta dello stesso opponente, avevano determinato la cessazione dell'impresa familiare, era da escludere che se avesse avuto ancora dei debiti, non li avesse già saldati prima della divisione. Negava anche che il secondo mutuo, erogato nel 2009, fosse destinato a far fronte anche a propri debiti, perché in tal caso non si spiegherebbe perché il finanziamento fosse stato chiesto per l'impresa familiare e da entrambi i fratelli e che lui stesso si fosse costituto solo fideiussore.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione non è fondata e dev'essere conseguentemente respinta.
La tesi dell'opponente, secondo cui il fratello , con il pagamento alla BCC dell'Alta CP_1
Brianza - Alzate Brianza, della metà del debito da lui contratto - per il quale si era costituito suo fideiussore, ottenendo così la liberazione da ogni obbligo verso la banca - avrebbe pagato un proprio debito, è incompatibile con la ragione stessa della fideiussione, definita dall'art 1936 cc come il contratto con cui un terzo “obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
In ogni caso è da escludere che il credito azionato in via di regresso con il decreto ingiuntivo opposto, pagina 4 di 5 possa essere compensato con il controcredito vantato dall'opponente per aver sostenuto, anche quale titolare dell'impresa familiare, dal 2009 al 2014, diverse spese nell'interesse del fratello , CP_1 pure per la costruzione della sua casa, in quanto ormai prescritto, perché il primo atto interruttivo è stato quello di citazione, notificato al convenuto il 18/11/2024.
In ogni caso, a parte le carenze della documentazione prodotta al riguardo, da cui non è immediatamente desumibile che si trattasse di spese sostenute nell'esclusivo interesse del fratello
, appare dirimente che con l'atto di divisione, stipulato il 1/8/2016, quasi un anno dopo lo CP_1 scioglimento dell'impresa familiare, le parti davano atto che l'assegnazione dei rispettivi lotti avveniva
“a titolo di divisione e a tacitazione dei relativi diritti agli stessi spettanti …”, per cui in considerazione dei dissapori che, a detta dello stesso opponente, avevano determinato la cessazione dell'impresa familiare, deve ritenersi che se l'opposto avesse avuto ancora dei debiti, li avesse comunque già saldati prima della divisione.
Non avendo l'opponente dedotto né tantomeno provato, la natura simulata di tale dichiarazione,
l'opposizione risulta del tutto infondata.
Dal mancato fondamento dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate) seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1237/2024 del 7-8/10/2024,
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/12/2025
Il giudice
(AN LU OR)
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