TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giamberoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Bellomo Rosalinda, che lo rappre- senta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giannone Vincenzo, che la rappre- senta e difende giusta procura in atti.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repub- blica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 28 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 6 luglio 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Ospitaletto - il 15 gennaio 2010 - con CP_1
dalla cui unione è nata una figlia, ancora minorenne.
[...] Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla sepa- razione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 358 del 26 mar- zo – 4 maggio 2020, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia Per_2
[.
, collocata presso l'abitazione della madre e la conferma del regime di incontri stabilito in sede di separazione e dell'obbligo a proprio carico di corrispondere alla un assegno di mantenimento della figlia di CP_1
€ 220,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, lo , allegando una condotta ostruzionistica della Parte_1 [...]
nell'esercizio della bigenitorialità e nella frequentazione con la fi- Pt_2
glia, ha chiesto l'ammonimento della prima e la condanna al risarcimen- to del danno quantificato in € 7000,00 o da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi, con comparsa depositata il 4 novembre 2022, CP_1
ha aderito alla domanda principale, domandando l'aumento
[...]
dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separa-
- 2 - zione in favore della figlia nella maggior somma di € 700,00 e ha conte- stato le allegazioni di controparte in ordine all'asserita condotta ostru- zionista, opponendosi alla domanda di ammonimento e di risarcimento del danno.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 19 dicembre 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giu- dice istruttore per la trattazione del merito..
La causa, istruita mediante produzione documentale e incaricato il Con- sultorio familiare territorialmente competente, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 358 del 26 marzo – 4 maggio 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di pro- ponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento della minore
[...]
a entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domi- Per_3
cilio materno.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Quanto alle statuizioni economiche, comparate le condizioni reddituali di entrambe le parti, considerato che lo deve provvedere al Parte_1
mantenimento di un'altra figlia, ancora in tenera età, nata da una nuova relazione e che lo stesso risulta gravato dal pagamento di una rata di ammortamento del mutuo, va confermato l'obbligo a carico dello Pt_3
di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo
[...] Per_1
alla un assegno mensile di importo, così come rivalutato, pa- CP_1
ri ad euro 260,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, va disattesa la richiesta risarcitoria e di ammonimento avanzata dallo nei confronti della atteso che sono rimaste Parte_1 CP_1
indimostrate le condotte ostruzionistiche di quest'ultima, tenuto conto dell'irrilevanza delle produzioni documentali e delle prove orali articola- te e considerate, invece, le valutazioni dei professionisti del Consultorio familiare incaricato, da cui emerge una mancanza di dialogo tra i genitori, che
- 4 - ostacola una serena e proficua co-genitorialità, per prendersi cura dei bisogni della figlia, non evidenziando un atteggiamento della volto a osta- CP_1
colare il rapporto padre-figlia ( cfr. Relazione in atti).
Proprio sulla scorta di tali considerazioni entrambi i genitori vanno invi- tati a trovare un sereno canale di comunicazione e a seguire le misure di sostegno suggerite dai professionisti incaricati.
Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore comunque sentita dai suddetti professionisti e il cui rap- Per_1
porto con entrambi i genitori è stato esaminato nel corso della ctu psi- cologica espletata nel giudizio di separazione, al fine di evitare alla mi- nore di dover gestire il conflitto genitoriale e generare in lei sentimenti di tristezza e senso di colpa ( come, peraltro, rilevato dalla dott.ssa Per_4
in sede di ctu - cfr. Relazione di ctu in atti).
[...]
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istan- za eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ospitaletto, in data 15 gennaio 2010, da e e tra- Parte_1 Controparte_1
scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Favara al n.
3, parte II, serie C, anno 2010;
- 5 - AFFIDA la figlia a entrambi i genitori con collocamento stabile Persona_3
presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla libe- ramente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte moti- va;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia , corrispondendo a , entro il Persona_3 Controparte_1
giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro
260,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giamberoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Bellomo Rosalinda, che lo rappre- senta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giannone Vincenzo, che la rappre- senta e difende giusta procura in atti.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repub- blica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 28 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 6 luglio 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Ospitaletto - il 15 gennaio 2010 - con CP_1
dalla cui unione è nata una figlia, ancora minorenne.
[...] Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla sepa- razione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 358 del 26 mar- zo – 4 maggio 2020, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia Per_2
[.
, collocata presso l'abitazione della madre e la conferma del regime di incontri stabilito in sede di separazione e dell'obbligo a proprio carico di corrispondere alla un assegno di mantenimento della figlia di CP_1
€ 220,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, lo , allegando una condotta ostruzionistica della Parte_1 [...]
nell'esercizio della bigenitorialità e nella frequentazione con la fi- Pt_2
glia, ha chiesto l'ammonimento della prima e la condanna al risarcimen- to del danno quantificato in € 7000,00 o da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi, con comparsa depositata il 4 novembre 2022, CP_1
ha aderito alla domanda principale, domandando l'aumento
[...]
dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separa-
- 2 - zione in favore della figlia nella maggior somma di € 700,00 e ha conte- stato le allegazioni di controparte in ordine all'asserita condotta ostru- zionista, opponendosi alla domanda di ammonimento e di risarcimento del danno.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 19 dicembre 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giu- dice istruttore per la trattazione del merito..
La causa, istruita mediante produzione documentale e incaricato il Con- sultorio familiare territorialmente competente, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 358 del 26 marzo – 4 maggio 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di pro- ponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento della minore
[...]
a entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domi- Per_3
cilio materno.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Quanto alle statuizioni economiche, comparate le condizioni reddituali di entrambe le parti, considerato che lo deve provvedere al Parte_1
mantenimento di un'altra figlia, ancora in tenera età, nata da una nuova relazione e che lo stesso risulta gravato dal pagamento di una rata di ammortamento del mutuo, va confermato l'obbligo a carico dello Pt_3
di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo
[...] Per_1
alla un assegno mensile di importo, così come rivalutato, pa- CP_1
ri ad euro 260,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Infine, va disattesa la richiesta risarcitoria e di ammonimento avanzata dallo nei confronti della atteso che sono rimaste Parte_1 CP_1
indimostrate le condotte ostruzionistiche di quest'ultima, tenuto conto dell'irrilevanza delle produzioni documentali e delle prove orali articola- te e considerate, invece, le valutazioni dei professionisti del Consultorio familiare incaricato, da cui emerge una mancanza di dialogo tra i genitori, che
- 4 - ostacola una serena e proficua co-genitorialità, per prendersi cura dei bisogni della figlia, non evidenziando un atteggiamento della volto a osta- CP_1
colare il rapporto padre-figlia ( cfr. Relazione in atti).
Proprio sulla scorta di tali considerazioni entrambi i genitori vanno invi- tati a trovare un sereno canale di comunicazione e a seguire le misure di sostegno suggerite dai professionisti incaricati.
Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore comunque sentita dai suddetti professionisti e il cui rap- Per_1
porto con entrambi i genitori è stato esaminato nel corso della ctu psi- cologica espletata nel giudizio di separazione, al fine di evitare alla mi- nore di dover gestire il conflitto genitoriale e generare in lei sentimenti di tristezza e senso di colpa ( come, peraltro, rilevato dalla dott.ssa Per_4
in sede di ctu - cfr. Relazione di ctu in atti).
[...]
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istan- za eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ospitaletto, in data 15 gennaio 2010, da e e tra- Parte_1 Controparte_1
scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Favara al n.
3, parte II, serie C, anno 2010;
- 5 - AFFIDA la figlia a entrambi i genitori con collocamento stabile Persona_3
presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla libe- ramente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte moti- va;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia , corrispondendo a , entro il Persona_3 Controparte_1
giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro
260,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -