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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120229003285309000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120022624948000 BOLLO AUTO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130010265332000 BOLLO AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020563748000 BOLLO AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150008051183000 BOLLO AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150015023052000 BOLLO AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001834406000 BOLLO AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180005497470000 BOLLO AUTO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Il difensore della parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore della parte resistente si riporta alle controdeduzioni
La Corte in composizione monocratica pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 a mezzo posta elettronica certificata, depositato il 25.01.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 24.07.2023, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 3.716,71, in conseguenza dell'omesso pagamento di undici cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito. La ricorrente dichiarava di impugnare l'intimazione di pagamento limitatamente e con riferimento ai crediti di natura tributaria, specificatamente alle sette cartelle di pagamento portanti iscrizioni a ruolo operate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Canicattì: n. 29120120022624948000, notificata il 25/03/2013, relativa a tassa automobilistica anno 2007; n. 29120130010265332000, notificata il 27/08/2013, relativa a tassa automobilistica anno 2008; n. 29120140020563748000, notificata il 17/04/2015, relativa a tassa automobilistica anno 2009; n. 29120150008051183000, notificata il 31/07/2015, relativa a tassa automobilistica anno 2010; n. 29120150015023052000, notificata il 27/05/2016, relativa a tassa automobilistica anno 2011; n. 29120170001834406000, notificata il 01/06/2017, relativa a tassa automobilistica anno 2012 (con esclusione dell'iscrizione a ruolo relativa ad una contravvenzione al C.d.S.); n. 29120180005497470000, notificata il 11/06/2018, relativa a tassa automobilistica anno 2014. Impugnava pure le cartelle di pagamento suddette, che affermava non essere state alla medesima notificate, e proponeva i seguenti motivi di contestazione: 1) inesistenza giuridica della pretesa per prescrizione triennale della stessa;
2) nullità degli atti impugnati per violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
3) nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
4) decadenza dal diritto di notifica delle cartelle, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
5) nullità e/o irregolarità della formazione dei ruoli impugnati, violazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/73 applicabile ratione temporis;
6) nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese;
dichiarata, se del caso, la contumacia delle parti resistenti. 1) ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale di tutti i crediti vantati e conseguentemente la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati nonchè l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente riscossore;
2) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità delle cartelle di pagamento impugnate per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità della relativa notifica;
3) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento a cui si riferiscono nonché per inesistenza giuridica della notifica della stessa intimazione ai sensi degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82; 4) ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 6, comma 1 e 5 della L. 212/2000 nonché dell'art. 2, comma 2 del D. lgs n. 462/1997 nonché dell'avviso di accertamento;
5) ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge nonchè la nullità degli atti impugnati per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge che disciplina la formazione dei singoli ruoli medesimi e quindi l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati. 6) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007 per i motivi meglio espressi in narrativa;
Con condanna alle spese, compensi e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate il 19.02.2024, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le attività anteriori all'emissione e alla consegna del ruolo all'Agente per la riscossione, nonché connesse alla formazione del titolo esecutivo, ragione per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Canicattì. Sempre in via preliminare evidenziava che le cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 erano state integralmente stralciate ex lege, come si evinceva dai prodotti estratti di ruolo, e conseguentemente, in ordine ai detti atti chiedeva che venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Affermava la legittimità della procedura di riscossione in quanto: la cartella di pagamento n. 29120170001834406000 (ruolo consegnato il 02.11.2016) era stata notificata il 01.06.2017 e successivamente erano stati notificati: a) il 04.05.2019 l'intimazione di pagamento n. 29120189002207385000, e b) il 07.07.2023 l'intimazione di pagamento n. 29120229003285309000; la cartella di pagamento n. 29120180005497470000 (ruolo consegnato il 05.02.2018) era stata notificata l'11.06.2018 ed il 07.07.2023 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29120229003285309000. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “Quanto sopra premesso e ritenuto, Agenzia delle Entrate - Riscossione chiede che voglia la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione in ordine alle sollevate eccezioni del ricorrente relative alle attività anteriori alla emissione e alla successiva consegna del ruolo all'Agente per la riscossione. Per l'effetto, autorizzare l'Ente riscossore a chiamare in giudizio l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Canicattì, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tal fine spostare la prima udienza di comparizione. Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000. Nel merito, ritenere e dichiarare infondato il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 per i motivi tutti di cui in narrativa. Vinte le spese”. In data 10 novembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria. In data 17 novembre 2025 la parte resistente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti in aula il difensore della parte ricorrente ed in collegamento da remoto il delegato del difensore della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Infondata è l'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di mancanza di legittimazione passiva, per cui la stessa va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16412/2007 hanno affermato che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
cioè se l'azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Ha, ancora, chiarito il detto pronunciamento che l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Ulteriormente la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 29798 del 18.11.2019 ha affermato che in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. In tal senso è dirimente quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, a mente del quale "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”. L'azione promossa dalla ricorrente nei confronti soltanto dell'Agente della Riscossione è ammissibile, anche se non riguarda solamente la regolarità dell'atto impugnato, e non viola il principio del contraddittorio, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde dell'esito della lite, anche se essa non riguarda esclusivamente la validità e la regolarità degli atti esecutivi. Inammissibile è, poi, la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore. Sul punto di osserva che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato
“Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle proprie Controdeduzioni ha dichiarato espressamente che cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento, e pure esse impugnate, n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 sono state integralmente stralciate in forza di legge, chiedendo che riguardo ad esse venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, ed a sostegno di quanto sostenuto ha prodotto i relativi estratti di ruolo, da cui si evince che rispetto alle stesse il debito residuo è pari a zero. La parte ricorrente, dal canto sua, nella Memoria depositata il 10.11.2025 si è dichiarata concorde nel chiedere la cessazione della materia del contendere stante la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per le cartelle sopra indicate. Per quanto sopra dedotto deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 ed all'intimazione di pagamento in oggetto con riferimento soltanto alle superiori presupposte cartelle esattoriali. Gli altri motivi di ricorso, conseguentemente, vanno esaminati con rifermento alle rimanenti due cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120170001834406000 fondata ed assorbente è la censura di inesistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del credito per tassa automobilistica dalla stessa portato. In merito al bollo auto va rilevato che l'Ente impositore titolare del credito può agire per ottenere il pagamento della tassa non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Infine l'art. 2945 Codice Civile sancisce che per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. L'Agente della Riscossione ha contestato che si sia maturata la prescrizione del credito per tassa automobilistica portato dalla cartella di pagamento in oggetto in quanto notificata il 01 giugno 2017 tramite il Messo notificatore Nominativo_1, affermando che la notifica è valida in quanto l'atto è stato rifiutato dalla destinataria, come attestato dal Messo nella prodotta relata di notificazione, ragione per cui essa si considera fatta in mani proprie ai sensi del secondo comma dell'art.138 C.p.c. Sul punto si osserva che la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha costantemente affermato che la relata di notificazione costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
ciò comporta che le attestazioni contenute in essa, se inerenti direttamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. Civ. Sezione VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32350). Ed ancora il Supremo Collegio nella sentenza n. 7714 del 27.03.2013 (Cass. Civ. Sez. 5) così si esprime: “Orbene, tutto ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscano il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Ed invero, poiché l'ufficiale giudiziario esercita funzioni pubbliche, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale (cfr. ex plurimis, Cass. 25860/08, 4193/10)”. La parte resistente ha affermato, poi, che in data 04 maggio 2019 è stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. 291 2018 90022073 85/000 nella quale viene indicato come atto presupposto anche la cartella di pagamento n. 29120170001834406000. Da questa data, quindi, è iniziato a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, che è scaduto il 04 maggio 2022, ragione per cui il credito era già prescritto alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 07 luglio 2023. Alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato anteriormente alla data di notifica della cartella (01 giugno 2017). L'intimazione di pagamento è, pertanto, nulla con riferimento alla cartella di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, per intervenuta prescrizione del credito. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120180005497470000 si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito la prova della sua notificazione;
Nell'intento di provare la notifica della summenzionata cartella di pagamento la parte resistente ha prodotto soltanto il fronte della busta di una raccomandata spedita tramite il vettore NEXIVE alla Sig.ra Ricorrente_1 , su richiesta di Riscossione Sicilia S.p.A.; la detta documentazione non assolve minimamente all'onere di provare la notifica della cartella di pagamento n. 29120180005497470000, propedeutica all'intimazione di pagamento oggetto di controversia. Sulla busta allegata, invero, non si rinviene alcun riferimento alla cartella di pagamento in questione;
non esiste nel documento prodotto alcun collegamento con la cartella di pagamento. Ne deriva che non è stata fornita la prova della rituale notifica della sottesa cartella di pagamento. Va evidenziato che nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omessa prova della notifica di un atto presupposto (nella fattispecie la cartella di pagamento n. 29120180005497470000) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (nella fattispecie l'intimazione di pagamento). La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Ne deriva che l'intimazione di pagamento oggetto di ricorso (atto consequenziale) è nulla in considerazione della mancata prova in giudizio della rituale e valida notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29120180005497470000, e deve essere annullata. Per quanto sopra argomentato l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 è illegittima e va, perciò, annullata con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000; vanno annullate pure le cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 532,50, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, salva l'applicazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo stata la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 ed all'intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 con riferimento soltanto alle superiori presupposte cartelle esattoriali. Accoglie nel resto il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000; annulla le cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 532,50, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120229003285309000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120022624948000 BOLLO AUTO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130010265332000 BOLLO AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020563748000 BOLLO AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150008051183000 BOLLO AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150015023052000 BOLLO AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001834406000 BOLLO AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180005497470000 BOLLO AUTO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Il difensore della parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore della parte resistente si riporta alle controdeduzioni
La Corte in composizione monocratica pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 27 settembre 2023 a mezzo posta elettronica certificata, depositato il 25.01.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 24.07.2023, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 3.716,71, in conseguenza dell'omesso pagamento di undici cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito. La ricorrente dichiarava di impugnare l'intimazione di pagamento limitatamente e con riferimento ai crediti di natura tributaria, specificatamente alle sette cartelle di pagamento portanti iscrizioni a ruolo operate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Canicattì: n. 29120120022624948000, notificata il 25/03/2013, relativa a tassa automobilistica anno 2007; n. 29120130010265332000, notificata il 27/08/2013, relativa a tassa automobilistica anno 2008; n. 29120140020563748000, notificata il 17/04/2015, relativa a tassa automobilistica anno 2009; n. 29120150008051183000, notificata il 31/07/2015, relativa a tassa automobilistica anno 2010; n. 29120150015023052000, notificata il 27/05/2016, relativa a tassa automobilistica anno 2011; n. 29120170001834406000, notificata il 01/06/2017, relativa a tassa automobilistica anno 2012 (con esclusione dell'iscrizione a ruolo relativa ad una contravvenzione al C.d.S.); n. 29120180005497470000, notificata il 11/06/2018, relativa a tassa automobilistica anno 2014. Impugnava pure le cartelle di pagamento suddette, che affermava non essere state alla medesima notificate, e proponeva i seguenti motivi di contestazione: 1) inesistenza giuridica della pretesa per prescrizione triennale della stessa;
2) nullità degli atti impugnati per violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
3) nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
4) decadenza dal diritto di notifica delle cartelle, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
5) nullità e/o irregolarità della formazione dei ruoli impugnati, violazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/73 applicabile ratione temporis;
6) nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese;
dichiarata, se del caso, la contumacia delle parti resistenti. 1) ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale di tutti i crediti vantati e conseguentemente la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati nonchè l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente riscossore;
2) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità delle cartelle di pagamento impugnate per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità della relativa notifica;
3) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento a cui si riferiscono nonché per inesistenza giuridica della notifica della stessa intimazione ai sensi degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82; 4) ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 6, comma 1 e 5 della L. 212/2000 nonché dell'art. 2, comma 2 del D. lgs n. 462/1997 nonché dell'avviso di accertamento;
5) ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge nonchè la nullità degli atti impugnati per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge che disciplina la formazione dei singoli ruoli medesimi e quindi l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati. 6) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007 per i motivi meglio espressi in narrativa;
Con condanna alle spese, compensi e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate il 19.02.2024, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le attività anteriori all'emissione e alla consegna del ruolo all'Agente per la riscossione, nonché connesse alla formazione del titolo esecutivo, ragione per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Canicattì. Sempre in via preliminare evidenziava che le cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 erano state integralmente stralciate ex lege, come si evinceva dai prodotti estratti di ruolo, e conseguentemente, in ordine ai detti atti chiedeva che venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Affermava la legittimità della procedura di riscossione in quanto: la cartella di pagamento n. 29120170001834406000 (ruolo consegnato il 02.11.2016) era stata notificata il 01.06.2017 e successivamente erano stati notificati: a) il 04.05.2019 l'intimazione di pagamento n. 29120189002207385000, e b) il 07.07.2023 l'intimazione di pagamento n. 29120229003285309000; la cartella di pagamento n. 29120180005497470000 (ruolo consegnato il 05.02.2018) era stata notificata l'11.06.2018 ed il 07.07.2023 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29120229003285309000. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “Quanto sopra premesso e ritenuto, Agenzia delle Entrate - Riscossione chiede che voglia la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione in ordine alle sollevate eccezioni del ricorrente relative alle attività anteriori alla emissione e alla successiva consegna del ruolo all'Agente per la riscossione. Per l'effetto, autorizzare l'Ente riscossore a chiamare in giudizio l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Canicattì, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e tal fine spostare la prima udienza di comparizione. Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000. Nel merito, ritenere e dichiarare infondato il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 per i motivi tutti di cui in narrativa. Vinte le spese”. In data 10 novembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria. In data 17 novembre 2025 la parte resistente depositava una Memoria Illustrativa. Il giorno 24 novembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti in aula il difensore della parte ricorrente ed in collegamento da remoto il delegato del difensore della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Infondata è l'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di mancanza di legittimazione passiva, per cui la stessa va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16412/2007 hanno affermato che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
cioè se l'azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Ha, ancora, chiarito il detto pronunciamento che l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Ulteriormente la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 29798 del 18.11.2019 ha affermato che in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. In tal senso è dirimente quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, a mente del quale "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”. L'azione promossa dalla ricorrente nei confronti soltanto dell'Agente della Riscossione è ammissibile, anche se non riguarda solamente la regolarità dell'atto impugnato, e non viola il principio del contraddittorio, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde dell'esito della lite, anche se essa non riguarda esclusivamente la validità e la regolarità degli atti esecutivi. Inammissibile è, poi, la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore. Sul punto di osserva che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato
“Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice. In altri termini il concessionario della riscossione deve autonomamente chiamare in causa l'ente creditore interessato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle proprie Controdeduzioni ha dichiarato espressamente che cartelle di pagamento presupposte all'impugnata intimazione di pagamento, e pure esse impugnate, n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 sono state integralmente stralciate in forza di legge, chiedendo che riguardo ad esse venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, ed a sostegno di quanto sostenuto ha prodotto i relativi estratti di ruolo, da cui si evince che rispetto alle stesse il debito residuo è pari a zero. La parte ricorrente, dal canto sua, nella Memoria depositata il 10.11.2025 si è dichiarata concorde nel chiedere la cessazione della materia del contendere stante la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per le cartelle sopra indicate. Per quanto sopra dedotto deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 ed all'intimazione di pagamento in oggetto con riferimento soltanto alle superiori presupposte cartelle esattoriali. Gli altri motivi di ricorso, conseguentemente, vanno esaminati con rifermento alle rimanenti due cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120170001834406000 fondata ed assorbente è la censura di inesistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del credito per tassa automobilistica dalla stessa portato. In merito al bollo auto va rilevato che l'Ente impositore titolare del credito può agire per ottenere il pagamento della tassa non corrisposta entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento stesso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito nella legge 07.03.1986 n.60, che ha modificato il D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53; cioè l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Infine l'art. 2945 Codice Civile sancisce che per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. L'Agente della Riscossione ha contestato che si sia maturata la prescrizione del credito per tassa automobilistica portato dalla cartella di pagamento in oggetto in quanto notificata il 01 giugno 2017 tramite il Messo notificatore Nominativo_1, affermando che la notifica è valida in quanto l'atto è stato rifiutato dalla destinataria, come attestato dal Messo nella prodotta relata di notificazione, ragione per cui essa si considera fatta in mani proprie ai sensi del secondo comma dell'art.138 C.p.c. Sul punto si osserva che la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha costantemente affermato che la relata di notificazione costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
ciò comporta che le attestazioni contenute in essa, se inerenti direttamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. Civ. Sezione VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32350). Ed ancora il Supremo Collegio nella sentenza n. 7714 del 27.03.2013 (Cass. Civ. Sez. 5) così si esprime: “Orbene, tutto ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscano il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Ed invero, poiché l'ufficiale giudiziario esercita funzioni pubbliche, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale (cfr. ex plurimis, Cass. 25860/08, 4193/10)”. La parte resistente ha affermato, poi, che in data 04 maggio 2019 è stata notificata alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. 291 2018 90022073 85/000 nella quale viene indicato come atto presupposto anche la cartella di pagamento n. 29120170001834406000. Da questa data, quindi, è iniziato a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, che è scaduto il 04 maggio 2022, ragione per cui il credito era già prescritto alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 07 luglio 2023. Alcuna influenza ha avuto sul decorso del termine prescrizionale la normativa emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19, in forza dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”), perché quest'ultimo è applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione COVID 19, cioè nell'intervallo temporale compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, mentre nella fattispecie il ruolo è stato certamente consegnato anteriormente alla data di notifica della cartella (01 giugno 2017). L'intimazione di pagamento è, pertanto, nulla con riferimento alla cartella di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, per intervenuta prescrizione del credito. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120180005497470000 si osserva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito la prova della sua notificazione;
Nell'intento di provare la notifica della summenzionata cartella di pagamento la parte resistente ha prodotto soltanto il fronte della busta di una raccomandata spedita tramite il vettore NEXIVE alla Sig.ra Ricorrente_1 , su richiesta di Riscossione Sicilia S.p.A.; la detta documentazione non assolve minimamente all'onere di provare la notifica della cartella di pagamento n. 29120180005497470000, propedeutica all'intimazione di pagamento oggetto di controversia. Sulla busta allegata, invero, non si rinviene alcun riferimento alla cartella di pagamento in questione;
non esiste nel documento prodotto alcun collegamento con la cartella di pagamento. Ne deriva che non è stata fornita la prova della rituale notifica della sottesa cartella di pagamento. Va evidenziato che nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omessa prova della notifica di un atto presupposto (nella fattispecie la cartella di pagamento n. 29120180005497470000) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (nella fattispecie l'intimazione di pagamento). La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Ne deriva che l'intimazione di pagamento oggetto di ricorso (atto consequenziale) è nulla in considerazione della mancata prova in giudizio della rituale e valida notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29120180005497470000, e deve essere annullata. Per quanto sopra argomentato l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 è illegittima e va, perciò, annullata con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000; vanno annullate pure le cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 532,50, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, salva l'applicazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo stata la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 ed all'intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 con riferimento soltanto alle superiori presupposte cartelle esattoriali. Accoglie nel resto il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento n. 291.2022.90032853.09/000 con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000; annulla le cartelle di pagamento n. 29120170001834406000, limitatamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dell'anno 2012, e n. 29120180005497470000. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 532,50, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Agrigento, 24 novembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione