Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per cartelle stralciate

    La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000 ed all'intimazione di pagamento in oggetto con riferimento soltanto alle superiori presupposte cartelle esattoriali.

  • Accolto
    Prescrizione del credito per tassa automobilistica

    La Corte rileva che l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. La notifica dell'intimazione di pagamento in data 04.05.2019 ha interrotto la prescrizione, ma il nuovo termine triennale è scaduto il 04.05.2022, prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (07.07.2023).

  • Accolto
    Mancata prova della notifica della cartella di pagamento

    La documentazione prodotta dalla resistente non prova la notifica della cartella di pagamento n. 29120180005497470000, comportando la nullità dell'atto conseguenziale (intimazione di pagamento).

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    La Corte rigetta l'eccezione, affermando che il concessionario, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito, come previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999. La chiamata in causa non è un litisconsorzio necessario e non richiede autorizzazione del giudice.

  • Inammissibile
    Richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore

    La richiesta è inammissibile poiché l'onere di chiamare in causa l'ente creditore incombe sull'Agente della Riscossione autonomamente, senza necessità di autorizzazione del giudice.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per cartelle stralciate

    La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29120120022624948000, n. 29120130010265332000, n. 29120140020563748000, n. 29120150008051183000 e n. 29120150015023052000.

  • Accolto
    Prescrizione del credito per tassa automobilistica

    La Corte rileva che l'azione dell'Amministrazione creditrice per riscuotere la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. La notifica dell'intimazione di pagamento in data 04.05.2019 ha interrotto la prescrizione, ma il nuovo termine triennale è scaduto il 04.05.2022, prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (07.07.2023).

  • Accolto
    Mancata prova della notifica della cartella di pagamento

    La documentazione prodotta dalla resistente non prova la notifica della cartella di pagamento n. 29120180005497470000, comportando la nullità dell'atto conseguenziale (intimazione di pagamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 75
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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