Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 03/03/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso rubricato al n. 23829 del registro di segreteria, istruttoria n.
305/2023/PRE, depositato in data 29 ottobre 2024/2023/PRE, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt.
141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell’agente contabile esterno sig.ra RU MA AR, nata il [...] a [...], (C.F. [...]),
gestore dell’appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva “Casa Emme”, corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell’adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione per l’esercizio finanziario 2020, disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.
SENT. N. 18/2026 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa MAconcetta Pretara e, in difesa dell’agente contabile, l’avvocato Laura Avolio; assenti l’agente contabile e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 174/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa dei conti giudiziali sopra indicati.
Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso la relativa documentazione, tramite l’applicativo tramite l’applicativo DAeD n.
100317 del 16.9.2025.
2. In data 03.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.
116106, l’agente contabile sig.ra Russo MA AR, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Avolio del foro di Teramo, c.f.
[...], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Adriatica n. 27 e, ai fini di ogni notifica e comunicazione del presente giudizio, presso la p.e.c. del difensore (laura.avolio@pec-avvocatiteramo.it), come da elezione di domicilio digitale contenuta nella procura ad litem rilasciata al difensore, ha presentato memoria difensiva con la quale, in via pregiudiziale e preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti alla luce dell’ordinanza n.1527/2026 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Nel merito, ove si ritenesse sussistente la giurisdizione contabile, chiede dichiarare la regolarità del conto giudiziale e, in via subordinata, contenere nel minimo una eventuale sanzione pecuniaria.
3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero, richiamando l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa, ha concluso, ove si ritenesse sussistente la giurisdizione del giudice contabile, per la cessata materia del contendere. Il difensore, preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione e per il resto si rimette alla memoria difensiva .
4. Dalla disamina degli atti risulta depositato il conto giudiziale.
5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, nella considerazione che il conto è stato già presentato dall’agente contabile, questo giudice ritiene di doversi procedere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, risultando, a tal fine, prive di rilevanza le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto nel presente giudizio.
Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando
- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
(Giuseppe Vella)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 03.03.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini ( f.to digitalmente)