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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11368 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
NR UR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26369/2021 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capuano, Parte_1
Email_1
Attore
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Romani, Controparte_1
Email_2
Convenuta-attrice in riconvenzionale
NONCHE'
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e ;
[...] Controparte_7
Chiamati in causa su domanda riconvenzionale - contumaci
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
- premesso di essere comproprietario dell'immobile sito in Bacoli alla via Parte_1
Virgilio 61, piano terra, identificato nel NCEU del Comune di Bacoli al foglio 23, particella 67, sub 12, per averlo ereditato dalla madre, – ha dedotto che l'immobile è occupato Controparte_8
da , solo inizialmente in base ad un contratto verbale con i propri genitori, ma Controparte_1
praticamente senza alcun titolo, in quanto mai è stato sottoscritto o registrato un contratto di locazione. Ha rappresentato che, pur pagando 200,00 euro al mese, la si è sempre rifiutata CP_1 di stipulare un regolare contratto per l'occupazione del bene. Ha dedotto che dal 2019 l'occupante non ha versato più alcuna somma, arrecandogli ingenti danni per la mancata messa a frutto del bene.
L'ha convenuta in giudizio per sentirne dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile, con condanna all'immediato rilascio e al pagamento di euro 4.400,00 per le mensilità non corrisposte, oltre quelle a scadere.
Si è costituita contestando l'avversa pretesa ed evidenziando di occupare Controparte_1
l'immobile in maniera continuativa, ininterrotta e pacifica da prima dell'anno 2000, provvedendo a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e a pagare tutte le utenze, per il completo disinteresse dei proprietari dell'immobile. Su tale presupposto, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e proposto domanda riconvenzionale di usucapione.
La causa, istruita documentalmente e con assunzione di prova orale, è stata assunta in decisione da questo giudice, subentrato nel ruolo, il 15 luglio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
, , e , chiamati in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
causa da Consiglia per la domanda riconvenzionale di usucapione e non costituiti. CP_1
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_9
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Nella fattispecie in esame ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima Parte_1
l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di , affermando di esserne Controparte_1
proprietaria, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Infatti, pur avendo dedotto in citazione che i propri genitori, e Controparte_10 [...]
avevano inizialmente concesso in locazione, con contratto verbale, l'immobile Controparte_8
alla , non ha per nulla provato l'esistenza del contratto di locazione. Invero, solo con la CP_1
memoria istruttoria depositata il 14/11/2022 il – che pure in citazione aveva dedotto che si CP_2
trattava solo di un contratto verbale, senza forma scritta - ha depositato due contratti scritti, con la firma di e di . Ebbene, la sottoscrizione di tali contratti è stata Controparte_10 Controparte_1
prontamente (con le successive note depositate il 27/3/2023) disconosciuta da e Controparte_1
il non ha inoltrato istanza di verificazione. La conseguenza è che i due contratti depositati CP_2
sono assolutamente inutilizzabili nella vicenda in esame, in quanto, a norma dell'art. 216 c.p.c., “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione”. Sul punto è sufficiente richiamare la recentissima pronunzia della Corte di Cassazione n. 27193/2025, secondo cui “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto”
(richiamando, fra le tante, Cass. 3086/2022; Cass. 3602/2024). Si tratta, quindi, di una vera e propria azione di rivendicazione.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Tanto chiarito, l'attore a sostegno del proprio diritto di proprietà del bene ha dedotto di essere erede di e, prima ancora, di , ma di tale presunta qualità non ha Controparte_8 Controparte_10
depositato alcun documento a sostegno, neanche anagrafico e neanche la denunzia di successione, che, comunque, è bene ribadirlo, sarebbe stata insufficiente, essendo onere dell'attore fornire la cd.
“probatio diabolica” della proprietà del bene, in quanto azione reale.
La sua domanda, quindi, non può che essere rigettata, per totale assenza di prova della proprietà del bene.
Anche la domanda di acquisto della proprietà del bene per usucapione proposta da
[...]
si è, però, rivelata infondata, per carenza di prova dell'animus possidendi, elemento CP_1
costitutivo indefettibile della cd. prescrizione acquisitiva.
È bene premettere che, in tema di usucapione immobiliare, l'acquisto a titolo originario della proprietà si concretizza con il possesso continuato ed ininterrotto del bene immobile per una durata non inferiore agli anni venti accompagnato dall'animus rem sibi habendi. Il soggetto che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.. In particolare, è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In particolare, il requisito della continuità, essenziale per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ne consegue che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, desumibile dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. Come anticipato, l'acquisto ad usucapionem da parte di
[...] non si è perfezionato, non avendo la stessa dato la prova convincente della sussistenza CP_1
dell'animus possidendi, inteso come volontà, esternamente percepibile, di possedere il bene secondo facoltà e modalità corrispondenti a quelle del proprietario.
Al riguardo, la prova orale assunta ha dimostrato che la si trova nella disponibilità del bene CP_1
da oltre venti anni e che ha provveduto alle opere di manutenzione dello stesso, pagando anche sempre personalmente le utenze, ma ciò, di per sé, non disvela in modo inequivoco un animo possessorio coincidente con quello di un soggetto proprietario. La conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica o gas, infatti, ben potrebbe porsi come un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, ma non esprime, comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n.
21726/2019). Del resto, ad esempio, la stessa non ha dato prova di aver provveduto negli CP_1
anni al pagamento degli oneri fiscali gravanti sul cespite, né alla sua regolarizzazione urbanistica.
Inoltre, e ciò appare decisivo, fra la scarna documentazione prodotta dal , vi sono alcune CP_2 copie di bollettini di pagamento del “canone di locazione” da parte della , non contestati, CP_1 datati dal 2014 al 2018, che rendono palese la mancanza dell'anumus possidendi. Ebbene, ribadito che la prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso uti dominus esercitato sul bene, deve concludersi nel senso del mancato acquisto ad usucapionem.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione del rigetto anche della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con la chiamata in causa sulla domanda riconvenzionale di , CP_11 Controparte_2 CP_3
, , , e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
così provvede:
a) dichiara la contumacia di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e;
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
b) rigetta la domanda principale;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna a pagare le spese di lite in favore della convenuta, liquidandole Parte_1
in euro 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario, somma così già compensata per la metà.
Così deciso in Napoli il 02/12/2025.
Il giudice
dott. NR UR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
NR UR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26369/2021 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capuano, Parte_1
Email_1
Attore
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Romani, Controparte_1
Email_2
Convenuta-attrice in riconvenzionale
NONCHE'
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e ;
[...] Controparte_7
Chiamati in causa su domanda riconvenzionale - contumaci
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
- premesso di essere comproprietario dell'immobile sito in Bacoli alla via Parte_1
Virgilio 61, piano terra, identificato nel NCEU del Comune di Bacoli al foglio 23, particella 67, sub 12, per averlo ereditato dalla madre, – ha dedotto che l'immobile è occupato Controparte_8
da , solo inizialmente in base ad un contratto verbale con i propri genitori, ma Controparte_1
praticamente senza alcun titolo, in quanto mai è stato sottoscritto o registrato un contratto di locazione. Ha rappresentato che, pur pagando 200,00 euro al mese, la si è sempre rifiutata CP_1 di stipulare un regolare contratto per l'occupazione del bene. Ha dedotto che dal 2019 l'occupante non ha versato più alcuna somma, arrecandogli ingenti danni per la mancata messa a frutto del bene.
L'ha convenuta in giudizio per sentirne dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile, con condanna all'immediato rilascio e al pagamento di euro 4.400,00 per le mensilità non corrisposte, oltre quelle a scadere.
Si è costituita contestando l'avversa pretesa ed evidenziando di occupare Controparte_1
l'immobile in maniera continuativa, ininterrotta e pacifica da prima dell'anno 2000, provvedendo a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e a pagare tutte le utenze, per il completo disinteresse dei proprietari dell'immobile. Su tale presupposto, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e proposto domanda riconvenzionale di usucapione.
La causa, istruita documentalmente e con assunzione di prova orale, è stata assunta in decisione da questo giudice, subentrato nel ruolo, il 15 luglio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
, , e , chiamati in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
causa da Consiglia per la domanda riconvenzionale di usucapione e non costituiti. CP_1
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_9
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Nella fattispecie in esame ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima Parte_1
l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di , affermando di esserne Controparte_1
proprietaria, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. Infatti, pur avendo dedotto in citazione che i propri genitori, e Controparte_10 [...]
avevano inizialmente concesso in locazione, con contratto verbale, l'immobile Controparte_8
alla , non ha per nulla provato l'esistenza del contratto di locazione. Invero, solo con la CP_1
memoria istruttoria depositata il 14/11/2022 il – che pure in citazione aveva dedotto che si CP_2
trattava solo di un contratto verbale, senza forma scritta - ha depositato due contratti scritti, con la firma di e di . Ebbene, la sottoscrizione di tali contratti è stata Controparte_10 Controparte_1
prontamente (con le successive note depositate il 27/3/2023) disconosciuta da e Controparte_1
il non ha inoltrato istanza di verificazione. La conseguenza è che i due contratti depositati CP_2
sono assolutamente inutilizzabili nella vicenda in esame, in quanto, a norma dell'art. 216 c.p.c., “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione”. Sul punto è sufficiente richiamare la recentissima pronunzia della Corte di Cassazione n. 27193/2025, secondo cui “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto”
(richiamando, fra le tante, Cass. 3086/2022; Cass. 3602/2024). Si tratta, quindi, di una vera e propria azione di rivendicazione.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Tanto chiarito, l'attore a sostegno del proprio diritto di proprietà del bene ha dedotto di essere erede di e, prima ancora, di , ma di tale presunta qualità non ha Controparte_8 Controparte_10
depositato alcun documento a sostegno, neanche anagrafico e neanche la denunzia di successione, che, comunque, è bene ribadirlo, sarebbe stata insufficiente, essendo onere dell'attore fornire la cd.
“probatio diabolica” della proprietà del bene, in quanto azione reale.
La sua domanda, quindi, non può che essere rigettata, per totale assenza di prova della proprietà del bene.
Anche la domanda di acquisto della proprietà del bene per usucapione proposta da
[...]
si è, però, rivelata infondata, per carenza di prova dell'animus possidendi, elemento CP_1
costitutivo indefettibile della cd. prescrizione acquisitiva.
È bene premettere che, in tema di usucapione immobiliare, l'acquisto a titolo originario della proprietà si concretizza con il possesso continuato ed ininterrotto del bene immobile per una durata non inferiore agli anni venti accompagnato dall'animus rem sibi habendi. Il soggetto che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.. In particolare, è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In particolare, il requisito della continuità, essenziale per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ne consegue che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, desumibile dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. Come anticipato, l'acquisto ad usucapionem da parte di
[...] non si è perfezionato, non avendo la stessa dato la prova convincente della sussistenza CP_1
dell'animus possidendi, inteso come volontà, esternamente percepibile, di possedere il bene secondo facoltà e modalità corrispondenti a quelle del proprietario.
Al riguardo, la prova orale assunta ha dimostrato che la si trova nella disponibilità del bene CP_1
da oltre venti anni e che ha provveduto alle opere di manutenzione dello stesso, pagando anche sempre personalmente le utenze, ma ciò, di per sé, non disvela in modo inequivoco un animo possessorio coincidente con quello di un soggetto proprietario. La conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica o gas, infatti, ben potrebbe porsi come un'attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, ma non esprime, comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n.
21726/2019). Del resto, ad esempio, la stessa non ha dato prova di aver provveduto negli CP_1
anni al pagamento degli oneri fiscali gravanti sul cespite, né alla sua regolarizzazione urbanistica.
Inoltre, e ciò appare decisivo, fra la scarna documentazione prodotta dal , vi sono alcune CP_2 copie di bollettini di pagamento del “canone di locazione” da parte della , non contestati, CP_1 datati dal 2014 al 2018, che rendono palese la mancanza dell'anumus possidendi. Ebbene, ribadito che la prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso uti dominus esercitato sul bene, deve concludersi nel senso del mancato acquisto ad usucapionem.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione del rigetto anche della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con la chiamata in causa sulla domanda riconvenzionale di , CP_11 Controparte_2 CP_3
, , , e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
così provvede:
a) dichiara la contumacia di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e;
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
b) rigetta la domanda principale;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna a pagare le spese di lite in favore della convenuta, liquidandole Parte_1
in euro 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario, somma così già compensata per la metà.
Così deciso in Napoli il 02/12/2025.
Il giudice
dott. NR UR