TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3279 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI AN IR e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano via Besana, 8
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NA ER IU e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA F.
SFORZA, 48 20122 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 20/04/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alla Parte I , n. 572, dell'anno 2004; separati consensualmente con sentenza n. 2/2024 del 21.12.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e restano affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il figlio da poco maggiorenne, autonomo e Per_3 autosufficiente attualmente è già uscito di casa, mentre Per_4
maggiorenne anche lui, attualmente continuerà a vivere con
[...] la madre. 2) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento dei due Pt_2 figli , e , l'importo complessivo mensile di € Persona_2 Per_1
200,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT da corrispondere a mezzo bonifico bancario periodico a favore della sig.ra entro il 5 di Pt_1 ogni mese;
il signor , sempre a titolo mantenimento dei figli si obbliga altresì Pt_2
a versare mensilmente alla signora l'intero ammontare della Pt_1 quota del 50% dell'Assegno Unico dal medesimo percepito, quindi disponendo di una ulteriore cifra di circa 280€, mentre la signora continuerà a percepire in via diretta la sua quota del 50%. Pt_1
3) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori come da protocollo di cui al successivo punto 6; la sig.ra si impegna a Pt_1 fornire il proprio ISEE e quello del minore al sig. che provvederà Pt_2 direttamente a pagare il 100% della mensa scolastica di Per_2
.
[...]
4) In relazione alle spese della baby sitter, le stesse saranno divise al
50%, a condizione che la stesse si rendano necessarie a seguito di esigenze lavorative dei genitori da comunicarsi preventivamente.
5) I coniugi danno atto di avere già sottoscritto in data 14 luglio 2025 contratto preliminare di compravendita della casa coniugale per il prezzo complessivo di € 227.000,00 e di avere incassato, a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 30.000,00 che è stata trattenuta dalla sig.ra , fatto salvo l'importo di € 2.000,00 già versato dalla Pt_1 sig.ra al sig. ; il residuo importo concordato a titolo di Pt_1 Pt_2 prezzo e pari ad € 197.000,00, dedotto quanto dovuto a titolo di estinzione del mutuo residuo, verrà trattenuto per l'intero, anche in relazione al 50% di competenza del sig. , dalla sig.ra con Pt_2 Pt_1
l'intesa che la predetta somma verrà destinata all'acquisto di un nuovo immobile da intestare alla sig.ra ove la stessa andrà a vivere Pt_1 unitamente con i figli;
con il versamento del predetto importo da parte del marito alla moglie, la sig.ra dichiara di non avere più nulla Pt_1
Pag. 2 di 8 a pretendere dal sig. a titolo di mantenimento e in ogni caso Pt_2 per nessun titolo, causa e/o ragione dichiarando di essere economicamente autosufficiente;
Si dà atto che la signora in Pt_1 data 28 luglio 2025 ha formulato una proposta di acquisto accettata per l'acquisto di un immobile sito in Torre d'Arese (PV) in via Lambro.
6) Il padre, anche in caso di suo trasferimento in altra regione, starà con i figli e , quando lo vorrà compatibilmente Persona_2 Per_1 con i loro impegni scolastici, previo accordo con la madre e in ogni caso per un weekend al mese scelto di comune accordo tra i genitori con congruo anticipo;
la signora si rende eventualmente disponibile Pt_1 ad acconsentire che il padre possa esercitare il suo diritto di visita presso l'abitazione della madre.
- il padre trascorrerà con i figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con un congruo preavviso alla madre, metà delle ferie pasquali e metà di quelle natalizie, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, quest'ultime saranno comunicate alla madre entro la fine di maggio di ogni anno;
- il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese extra assegno da individuarsi secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia, che ivi si riporta integralmente;
“Art. 1) Definizione preliminare
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra-assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra-mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”.
Art.2 Spese che si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto.
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la
Pag. 3 di 8 cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Art. 3 Spese che necessitano di accordo preventivo e spese dovute anche senza previo accordo.
Salva diversa disciplina, convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
3-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodentistiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
3-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
3-C) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
3-D) spese di studio che richiedono il preventivo accoro: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
Pag. 4 di 8 3-E) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-F) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) Percentuale delle spese e considerazione delle spese extra-assegno nella determinazione dell'assegno.
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extramantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno:
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra-assegno, Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Pag. 5 di 8 Art. 5) Modalità di decisione e di rimborso delle spese
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spese potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico,
a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6 ) Deduzione fiscale delle spese
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nella dichiarazione dei redditi.”
Tutte le attività di cui alle predette spese straordinarie saranno preventivamente concordate dai genitori sempre come dal predetto protocollo.”
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento godendo ciascuno di reddito proprio.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto valido per l'espatrio dei minori.
9) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato i Coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla
Pag. 6 di 8 più a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa.
10) Le Parti si impegnano ad adempiere agli odierni accordi con spirito di lealtà, buona fede e correttezza nonché a collaborare per il buon fine del presente accordo. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Preliminarmente si rileva che le parti hanno contratto matrimonio civile e quindi deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio invece della cessazione degli effetti civili dello stesso, erroneamente richiesta.
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 2/2024 del
21.12.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 7 di 8 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in MILANO il giorno 20/04/2004 (atto n. 572, parte I, Parte_2 anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3279 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI AN IR e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano via Besana, 8
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NA ER IU e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA F.
SFORZA, 48 20122 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 20/04/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alla Parte I , n. 572, dell'anno 2004; separati consensualmente con sentenza n. 2/2024 del 21.12.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e restano affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il figlio da poco maggiorenne, autonomo e Per_3 autosufficiente attualmente è già uscito di casa, mentre Per_4
maggiorenne anche lui, attualmente continuerà a vivere con
[...] la madre. 2) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento dei due Pt_2 figli , e , l'importo complessivo mensile di € Persona_2 Per_1
200,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT da corrispondere a mezzo bonifico bancario periodico a favore della sig.ra entro il 5 di Pt_1 ogni mese;
il signor , sempre a titolo mantenimento dei figli si obbliga altresì Pt_2
a versare mensilmente alla signora l'intero ammontare della Pt_1 quota del 50% dell'Assegno Unico dal medesimo percepito, quindi disponendo di una ulteriore cifra di circa 280€, mentre la signora continuerà a percepire in via diretta la sua quota del 50%. Pt_1
3) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori come da protocollo di cui al successivo punto 6; la sig.ra si impegna a Pt_1 fornire il proprio ISEE e quello del minore al sig. che provvederà Pt_2 direttamente a pagare il 100% della mensa scolastica di Per_2
.
[...]
4) In relazione alle spese della baby sitter, le stesse saranno divise al
50%, a condizione che la stesse si rendano necessarie a seguito di esigenze lavorative dei genitori da comunicarsi preventivamente.
5) I coniugi danno atto di avere già sottoscritto in data 14 luglio 2025 contratto preliminare di compravendita della casa coniugale per il prezzo complessivo di € 227.000,00 e di avere incassato, a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 30.000,00 che è stata trattenuta dalla sig.ra , fatto salvo l'importo di € 2.000,00 già versato dalla Pt_1 sig.ra al sig. ; il residuo importo concordato a titolo di Pt_1 Pt_2 prezzo e pari ad € 197.000,00, dedotto quanto dovuto a titolo di estinzione del mutuo residuo, verrà trattenuto per l'intero, anche in relazione al 50% di competenza del sig. , dalla sig.ra con Pt_2 Pt_1
l'intesa che la predetta somma verrà destinata all'acquisto di un nuovo immobile da intestare alla sig.ra ove la stessa andrà a vivere Pt_1 unitamente con i figli;
con il versamento del predetto importo da parte del marito alla moglie, la sig.ra dichiara di non avere più nulla Pt_1
Pag. 2 di 8 a pretendere dal sig. a titolo di mantenimento e in ogni caso Pt_2 per nessun titolo, causa e/o ragione dichiarando di essere economicamente autosufficiente;
Si dà atto che la signora in Pt_1 data 28 luglio 2025 ha formulato una proposta di acquisto accettata per l'acquisto di un immobile sito in Torre d'Arese (PV) in via Lambro.
6) Il padre, anche in caso di suo trasferimento in altra regione, starà con i figli e , quando lo vorrà compatibilmente Persona_2 Per_1 con i loro impegni scolastici, previo accordo con la madre e in ogni caso per un weekend al mese scelto di comune accordo tra i genitori con congruo anticipo;
la signora si rende eventualmente disponibile Pt_1 ad acconsentire che il padre possa esercitare il suo diritto di visita presso l'abitazione della madre.
- il padre trascorrerà con i figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con un congruo preavviso alla madre, metà delle ferie pasquali e metà di quelle natalizie, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, quest'ultime saranno comunicate alla madre entro la fine di maggio di ogni anno;
- il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese extra assegno da individuarsi secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia, che ivi si riporta integralmente;
“Art. 1) Definizione preliminare
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra-assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra-mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”.
Art.2 Spese che si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto.
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la
Pag. 3 di 8 cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Art. 3 Spese che necessitano di accordo preventivo e spese dovute anche senza previo accordo.
Salva diversa disciplina, convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
3-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodentistiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
3-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
3-C) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
3-D) spese di studio che richiedono il preventivo accoro: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
Pag. 4 di 8 3-E) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-F) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) Percentuale delle spese e considerazione delle spese extra-assegno nella determinazione dell'assegno.
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extramantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno:
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra-assegno, Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Pag. 5 di 8 Art. 5) Modalità di decisione e di rimborso delle spese
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spese potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico,
a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6 ) Deduzione fiscale delle spese
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nella dichiarazione dei redditi.”
Tutte le attività di cui alle predette spese straordinarie saranno preventivamente concordate dai genitori sempre come dal predetto protocollo.”
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento godendo ciascuno di reddito proprio.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto valido per l'espatrio dei minori.
9) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato i Coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla
Pag. 6 di 8 più a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa.
10) Le Parti si impegnano ad adempiere agli odierni accordi con spirito di lealtà, buona fede e correttezza nonché a collaborare per il buon fine del presente accordo. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Preliminarmente si rileva che le parti hanno contratto matrimonio civile e quindi deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio invece della cessazione degli effetti civili dello stesso, erroneamente richiesta.
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 2/2024 del
21.12.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 7 di 8 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in MILANO il giorno 20/04/2004 (atto n. 572, parte I, Parte_2 anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8