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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACC.CATAST. n. 2025VI0043409 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presentano ricorso Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza rettificava la categoria catastale di tre appartamenti da A/2 classe 5 a A/7 classe 2.
Si premetteva che i ricorrenti erano titolari di un immobile sito in Indirizzo_1, composto da tre appartamenti. Con pratiche OC presentate il 14 e 27 Febbraio 2024 si dava atto di un frazionamento per identificare un autonomo ripostiglio, e suddividere la terrazza tra due appartamenti. Alla pratica OC seguiva la rettifica da parte dell'ufficio. Con il primo motivo di ricorso si evidenziava la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 24 della legge 4/1929 per mancata effettuazione del contraddittorio.
Si evidenziava, poi, la illegittimità, in quanto non era stato fatto sopralluogo in violazione degli articoli 54 e
61 del DPR 1142/1949.
Con ulteriore motivo di ricorso si evidenziava che la rendita proposta con la OC presentata nel 2011 avente ad oggetto una ristrutturazione non era stata rettificata, motivo per cui la categoria e classe dovevano ritenersi ormai definitive.
Si evidenziava, poi, la totale assenza di motivazioni alla base dei classamenti e delle rendite accertate.
Nel merito si sosteneva comunque l'esistenza dei requisiti per la classificazione in categoria A/2 e classe 5, non trattandosi in realtà di un villino, ma di tre appartamenti con un giardino piuttosto modesto.
Si eccepiva, poi, la inesistenza della notificazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai motivi di ricorso si evidenziava che l'obbligo di contraddittorio, così come previsto anche da giurisprudenza di merito, costituiva l'atto conclusivo del procedimento avviato su istanza di parte, per cui era escluso il contraddittorio preventivo. Si evidenziava anche che il nuovo articolo 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente prevedeva anche che non sussisteva il diritto al contraddittorio per atti automatizzati, di pronta liquidazione, e di controllo formale delle dichiarazioni.
Con riferimento all'obbligo di sopralluogo, si evidenziava che lo stesso era previsto così come indicato da parte ricorrente nell'ambito della originaria normativa, ma era venuto meno a seguito di un successivo intervento legislativo, e segnatamente della legge 154/1988, il cui articolo 11 primo comma prevedeva che il classamento può effettuato anche senza visita-sopralluogo, salve successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
Quanto alla motivazione, richiamava quella indicata nell'atto impugnato, ritenendola più che adeguata.
Nel merito, tuttavia, si dava atto che alla luce dalla nuova tipologia il compendio immobiliare, seppur paragonabile alle abitazioni in stile villini Liberty, appariva poter essere classificato come categoria A/2 di classe 5, come da proposta dei contribuenti, vista anche la pregevole zona ove sono ubicati i beni oggetto del contendere. Dava, tuttavia, atto del fatto che si doveva procedere ad una revisione della consistenza, con una maggiorazione di vani ed un'applicazione di una percentuale di maggiorazione pari al 10% al fine di valorizzare gli ampi terrazzi esclusivi, e le parti comuni con le altre unità abitative. Si concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con l'attribuzione del classamento così come da proposta conciliativa inviata alla parte, e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
I ricorrenti presentavano ulteriormente memorie, nell'ambito delle quali tra le altre cose contestavano la possibilità di modificare il contenuto della pretesa tributaria nel corso del giudizio.
All'udienza del giorno 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che quella che è descritta nell'ambito della costituzione dell'ufficio come una proposta di conciliazione, in realtà riconosce la fondatezza della categoria e della classe proposta dai contribuenti.
Ed in effetti la motivazione degli atti impugnati fondava la rettifica del classamento in A/7 sia sulla circostanza che la variazione del 2011 non era stata verificata dall'ufficio per il territorio, sia dal fatto che doveva essere valorizzato il classamento originario delle abitazioni in ragione delle caratteristiche di pregio del contesto urbano. Si evidenziava, inoltre, la storicità del classamento, le caratteristiche costruttive e quelle tipologiche intrinseche, nonché le migliorie apportate come l'ascensore e i terrazzi. Si convalidava anche la consistenza proposta, non applicando il ragguaglio del 10% unicamente in funzione del classamento accertato nella sede.
Rispetto a questo accertamento effettuato dall'ufficio, quanto proposto dall'ufficio stesso in giudizio, in mancanza di una accettazione esplicita da parte dei ricorrenti, rappresenta un riconoscimento della fondatezza del ricorso, nel cui contesto l'ufficio rimodula completamente la propria pretesa avanzando l'ipotesi di una diversa consistenza, con applicazione di una percentuale di maggiorazione pari al 10% “al fine di valorizzare gli ampi terrazzi esclusivi e le parti comuni con le altre unità abitative”. Ma, all'evidenza, si tratta di una rimodulazione del merito dell'accertamento, sulla quale il contribuente non ha avuto neppure la possibilità di interloquire prima di presentare il ricorso stesso.
L'ufficio chiede come sue conclusioni il rigetto del ricorso e l'attribuzione del classamento così come da proposta conciliativa, chiedendo altresì la condanna alle spese. Detta richiesta, al di fuori di una accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente, appare irrituale ed inaccoglibile.
Parte resistente deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio, che possono essere liquidate equitativamente in euro 1000.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACC.CATAST. n. 2025VI0043409 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presentano ricorso Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza rettificava la categoria catastale di tre appartamenti da A/2 classe 5 a A/7 classe 2.
Si premetteva che i ricorrenti erano titolari di un immobile sito in Indirizzo_1, composto da tre appartamenti. Con pratiche OC presentate il 14 e 27 Febbraio 2024 si dava atto di un frazionamento per identificare un autonomo ripostiglio, e suddividere la terrazza tra due appartamenti. Alla pratica OC seguiva la rettifica da parte dell'ufficio. Con il primo motivo di ricorso si evidenziava la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 24 della legge 4/1929 per mancata effettuazione del contraddittorio.
Si evidenziava, poi, la illegittimità, in quanto non era stato fatto sopralluogo in violazione degli articoli 54 e
61 del DPR 1142/1949.
Con ulteriore motivo di ricorso si evidenziava che la rendita proposta con la OC presentata nel 2011 avente ad oggetto una ristrutturazione non era stata rettificata, motivo per cui la categoria e classe dovevano ritenersi ormai definitive.
Si evidenziava, poi, la totale assenza di motivazioni alla base dei classamenti e delle rendite accertate.
Nel merito si sosteneva comunque l'esistenza dei requisiti per la classificazione in categoria A/2 e classe 5, non trattandosi in realtà di un villino, ma di tre appartamenti con un giardino piuttosto modesto.
Si eccepiva, poi, la inesistenza della notificazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai motivi di ricorso si evidenziava che l'obbligo di contraddittorio, così come previsto anche da giurisprudenza di merito, costituiva l'atto conclusivo del procedimento avviato su istanza di parte, per cui era escluso il contraddittorio preventivo. Si evidenziava anche che il nuovo articolo 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente prevedeva anche che non sussisteva il diritto al contraddittorio per atti automatizzati, di pronta liquidazione, e di controllo formale delle dichiarazioni.
Con riferimento all'obbligo di sopralluogo, si evidenziava che lo stesso era previsto così come indicato da parte ricorrente nell'ambito della originaria normativa, ma era venuto meno a seguito di un successivo intervento legislativo, e segnatamente della legge 154/1988, il cui articolo 11 primo comma prevedeva che il classamento può effettuato anche senza visita-sopralluogo, salve successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
Quanto alla motivazione, richiamava quella indicata nell'atto impugnato, ritenendola più che adeguata.
Nel merito, tuttavia, si dava atto che alla luce dalla nuova tipologia il compendio immobiliare, seppur paragonabile alle abitazioni in stile villini Liberty, appariva poter essere classificato come categoria A/2 di classe 5, come da proposta dei contribuenti, vista anche la pregevole zona ove sono ubicati i beni oggetto del contendere. Dava, tuttavia, atto del fatto che si doveva procedere ad una revisione della consistenza, con una maggiorazione di vani ed un'applicazione di una percentuale di maggiorazione pari al 10% al fine di valorizzare gli ampi terrazzi esclusivi, e le parti comuni con le altre unità abitative. Si concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con l'attribuzione del classamento così come da proposta conciliativa inviata alla parte, e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
I ricorrenti presentavano ulteriormente memorie, nell'ambito delle quali tra le altre cose contestavano la possibilità di modificare il contenuto della pretesa tributaria nel corso del giudizio.
All'udienza del giorno 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che quella che è descritta nell'ambito della costituzione dell'ufficio come una proposta di conciliazione, in realtà riconosce la fondatezza della categoria e della classe proposta dai contribuenti.
Ed in effetti la motivazione degli atti impugnati fondava la rettifica del classamento in A/7 sia sulla circostanza che la variazione del 2011 non era stata verificata dall'ufficio per il territorio, sia dal fatto che doveva essere valorizzato il classamento originario delle abitazioni in ragione delle caratteristiche di pregio del contesto urbano. Si evidenziava, inoltre, la storicità del classamento, le caratteristiche costruttive e quelle tipologiche intrinseche, nonché le migliorie apportate come l'ascensore e i terrazzi. Si convalidava anche la consistenza proposta, non applicando il ragguaglio del 10% unicamente in funzione del classamento accertato nella sede.
Rispetto a questo accertamento effettuato dall'ufficio, quanto proposto dall'ufficio stesso in giudizio, in mancanza di una accettazione esplicita da parte dei ricorrenti, rappresenta un riconoscimento della fondatezza del ricorso, nel cui contesto l'ufficio rimodula completamente la propria pretesa avanzando l'ipotesi di una diversa consistenza, con applicazione di una percentuale di maggiorazione pari al 10% “al fine di valorizzare gli ampi terrazzi esclusivi e le parti comuni con le altre unità abitative”. Ma, all'evidenza, si tratta di una rimodulazione del merito dell'accertamento, sulla quale il contribuente non ha avuto neppure la possibilità di interloquire prima di presentare il ricorso stesso.
L'ufficio chiede come sue conclusioni il rigetto del ricorso e l'attribuzione del classamento così come da proposta conciliativa, chiedendo altresì la condanna alle spese. Detta richiesta, al di fuori di una accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente, appare irrituale ed inaccoglibile.
Parte resistente deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio, che possono essere liquidate equitativamente in euro 1000.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato