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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5412 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. BIANCHIMANO LEONIDA BIANCHI ANNAMARIA Parte_1
( ) ; C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ZANFINI SERENELLA Controparte_1
ROSARIA ;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19/11/2022, parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 vari contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, con profilo Collaboratore Scolastico- personale ATA;
di non avere ricevuto, per tale periodo, il compenso individuale accessorio inizialmente introdotto con il
CCNI del 31.08.1999 (art. 25) sia per il personale ATA sia per quello docente con la dichiarata finalità di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica e poi normato dall'art. 82 CCNL 2006/2009.
Ritenuta la violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, ha adito l'intestato
Tribunale per chiedere, previo accertamento del relativo diritto, la condanna del alla corresponsione degli importi relativi al compenso Controparte_1 individuale accessorio nella misura quantificata € 952,21, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Si è costituito in giudizio il Controparte_2 deducendo l'infondatezza della domanda nonché l'illegittimità della previsione in quanto il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto)
e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, avente natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto.
In primo luogo, è documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato con la qualifica di personale ATA nel periodo indicato in ricorso. Parimenti non è contestato che il resistente non abbia corrisposto, per CP_1 il suddetto periodo, il Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29/11/2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
E tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche.
Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico
2000/2001).
Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 e, dunque, alla medesima regolamentazione contrattuale. Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa
(secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta con l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato (anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) ed il resistente deve essere condannato al pagamento a tale titolo dell'importo, non contestato, di € 952,21, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo indicato in ricorso;
- condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 952,21, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 321,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. BIANCHIMANO LEONIDA BIANCHI ANNAMARIA Parte_1
( ) ; C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. ZANFINI SERENELLA Controparte_1
ROSARIA ;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19/11/2022, parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 vari contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, con profilo Collaboratore Scolastico- personale ATA;
di non avere ricevuto, per tale periodo, il compenso individuale accessorio inizialmente introdotto con il
CCNI del 31.08.1999 (art. 25) sia per il personale ATA sia per quello docente con la dichiarata finalità di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica e poi normato dall'art. 82 CCNL 2006/2009.
Ritenuta la violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, ha adito l'intestato
Tribunale per chiedere, previo accertamento del relativo diritto, la condanna del alla corresponsione degli importi relativi al compenso Controparte_1 individuale accessorio nella misura quantificata € 952,21, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Si è costituito in giudizio il Controparte_2 deducendo l'infondatezza della domanda nonché l'illegittimità della previsione in quanto il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto)
e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, avente natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto.
In primo luogo, è documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato con la qualifica di personale ATA nel periodo indicato in ricorso. Parimenti non è contestato che il resistente non abbia corrisposto, per CP_1 il suddetto periodo, il Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29/11/2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
E tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche.
Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico
2000/2001).
Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 e, dunque, alla medesima regolamentazione contrattuale. Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa
(secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta con l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato (anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) ed il resistente deve essere condannato al pagamento a tale titolo dell'importo, non contestato, di € 952,21, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo indicato in ricorso;
- condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 952,21, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 321,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO