CASS
Sentenza 4 ottobre 2022
Sentenza 4 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2022, n. 37488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37488 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO TO, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2022, della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO NI impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione originariamente proposta dal ricorrente avverso la sentenza n. 3/1998, emessa Penale Sent. Sez. 5 Num. 37488 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/09/2022 dalla Corte d'assise di Firenze il 6 giugno 1998 (confermata in appello e divenuta irrevocabile il 6 maggio 2002). 2. La richiesta di revisione, fondata sulle nuove dichiarazioni rese da GA PA, riguardava esclusivamente parte delle imputazioni oggetto del processo, relativa ai delitti di strage (e connessi fatti di reato: devastazione, porto e detenzione di armi e furto di autovettura) commessi in Milano (via Palestro, il 27 luglio 1993) e in Roma (San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, il 28 luglio 1993); fatti da inserire, secondo la prospettazione accusatoria, in una più ampia strategia stragista, attuata per finalità di terrorismo e di eversione, al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra". 3. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, entrambi sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 3.1. Con il primo si deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le prove addotte fossero "ininfluenti" rispetto al complessivo impianto argonnentativo offerto nella decisione impugnata. In assenza di una prova diretta del coinvolgimento del NI alle stragi di via Palestro e Roma- Chiese, le dichiarazioni rese da GA PA, esecutore materiale di tutti i fatti di strage, dovrebbero, invece, ritenersi determinanti, in quanto permetterebbero di escludere la partecipazione del NI, sia per i fatti di Milano, che per quelli di Roma. 3.2. Con il secondo, invece, si lamenta che la corte territoriale, provvedendo inaudita altera parte, avrebbe violato il principio del contraddittorio, perché avrebbe valutato il merito in una fase, a contraddittorio ridotto, finalizzata al solo vaglio preliminare sull'ammissibilità dell'istanza. In atri termini, la corte territoriale, a fronte di prove idonee a fondare l'assoluzione dell'istante, avrebbe dovuto procedere all'assunzione di detta prova e solo a seguito della valutazione della stessa avrebbe potuto, eventualmente, rigettare la richiesta di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il secondo motivo è fondato ed assorbe, pertanto, il primo. Questa Corte ha più volte ribadito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta, sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, deve avere per oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di 2 cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale all'interno della quale deve essere inserita (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Rv. 253437; Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Rv. 271306). In altri termini, nel giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevai bili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405). Cosicché la corte d'appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259779; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Tale verifica, tuttavia, pur riguardando la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove (e, quindi, concernendo la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione), deve arrestarsi ad una valutazione "in astratto" dell'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 del codice di rito. Rimane, invece, preclusa, in tale fase, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Ciò considerato, l'istanza di revisione è stata proposta il 19 settembre 2020, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GA PA in due interrogatori (del 9 luglio 2008 e del 30 settembre 2014), ritenute dalla difesa «prova speculare e contraria rispetto all'assunto deduttivo della sentenza di condanna, secondo cui NI "non poteva non sapere" della strage di via Pa/estro a Milano». La corte di appello, esaminate le dichiarazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo 3 fondante le decisioni impugnate e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale. In particolare, la corte territoriale ha dato atto che la partecipazione del NI ad entrambi i fatti di strage, si fonda: - sulle dichiarazioni rese dal collaboratore ON AN (che, come riconosciuto dallo stesso PA, assunse nella realizzazione delle stragi un ruolo fondamentale), dal quale è indicato quale preparatore dei telecomandi per l'attentato in via Fauro, a San Giorgio al Velabro, e a San Giovanni in Laterano dal collaboratore AN (in particolare: era presente allo scarico dell'esplosivo portato da Carra a Roma in via Ostiense nel cortile di Di Natale la sera del 27 luglio 1993; ha partecipato alle operazioni di preparazione delle autobomba, dei detonatori e delle micce;
era alla guida della macchina di appoggio insieme al corteo delle autobomba da collocare nei siti prescelti di Roma); - sulle dichiarazioni rese, in merito, da undici collaboratori di giustizia, che hanno indicato il NI, con il soprannome "U picciriddu", quale appartenente alla famiglia mafiosa di Misilmeri e aggregato ai mafiosi palermitani di Brancaccio (in quanto esperto in esplosivi e in particola t modo di telecomandi), partecipe alle stragi del 1993 (programmate e organizzate dagli esponenti della famiglia Brancaccio), presente a Roma per tutto il periodo delle stragi (ospite negli appartamenti utilizzati come base di appoggio per il gruppo); - su un dato logico, quanto ai fatti di via Palestro (per i quali non vi sono prove testimoniali dirette) rappresentato dalla loro necessaria valutazione unitaria dei fatti, desunta dai tempi di realizzazione (le esplosioni sarebbero dovute avvenire nello stesso momento, ma solo per un disguido tecnico avvennero a cinquanta minuti di distanza, l'una dall'altra), dalle dichiarazioni del collaboratore ON AN (confermate da una pluralità di riscontri esterni individualizzanti), dall'identità dei soggetti che eseguirono gli attentati, dalla necessaria coordinazione che deve esserci tra i due gruppi di persone nella realizzazione di due attentati - in città diverse - che devono essere eseguiti nello stesso momento. In questo contesto, ricostruiti gli impianti argomentativi offerti nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaboratore PA fossero generiche e prive di una effettiva forza persuasiva e parzialmente compatibili con l'impianto argonnentativo fondante l'accertamento di responsabilità. E, in quanto tali, inidoree ad incidere sul complessivo ragionamento svolto dal giudice della cognizione, articolato, per come si è detto, su plurimi e coerenti elementi probatori. In questi termini, la corte territoriale non si è limitata a valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria 4 pronuncia di proscioglimento, ma ha svolto una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata e gli atti trasmessi, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Torino, affinché si proceda, nei limiti in precedenza indicati, al giudizio di fase.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Torino per quanto di competenza. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO NI impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione originariamente proposta dal ricorrente avverso la sentenza n. 3/1998, emessa Penale Sent. Sez. 5 Num. 37488 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/09/2022 dalla Corte d'assise di Firenze il 6 giugno 1998 (confermata in appello e divenuta irrevocabile il 6 maggio 2002). 2. La richiesta di revisione, fondata sulle nuove dichiarazioni rese da GA PA, riguardava esclusivamente parte delle imputazioni oggetto del processo, relativa ai delitti di strage (e connessi fatti di reato: devastazione, porto e detenzione di armi e furto di autovettura) commessi in Milano (via Palestro, il 27 luglio 1993) e in Roma (San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, il 28 luglio 1993); fatti da inserire, secondo la prospettazione accusatoria, in una più ampia strategia stragista, attuata per finalità di terrorismo e di eversione, al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra". 3. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, entrambi sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 3.1. Con il primo si deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le prove addotte fossero "ininfluenti" rispetto al complessivo impianto argonnentativo offerto nella decisione impugnata. In assenza di una prova diretta del coinvolgimento del NI alle stragi di via Palestro e Roma- Chiese, le dichiarazioni rese da GA PA, esecutore materiale di tutti i fatti di strage, dovrebbero, invece, ritenersi determinanti, in quanto permetterebbero di escludere la partecipazione del NI, sia per i fatti di Milano, che per quelli di Roma. 3.2. Con il secondo, invece, si lamenta che la corte territoriale, provvedendo inaudita altera parte, avrebbe violato il principio del contraddittorio, perché avrebbe valutato il merito in una fase, a contraddittorio ridotto, finalizzata al solo vaglio preliminare sull'ammissibilità dell'istanza. In atri termini, la corte territoriale, a fronte di prove idonee a fondare l'assoluzione dell'istante, avrebbe dovuto procedere all'assunzione di detta prova e solo a seguito della valutazione della stessa avrebbe potuto, eventualmente, rigettare la richiesta di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il secondo motivo è fondato ed assorbe, pertanto, il primo. Questa Corte ha più volte ribadito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta, sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, deve avere per oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di 2 cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale all'interno della quale deve essere inserita (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Rv. 253437; Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Rv. 271306). In altri termini, nel giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevai bili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405). Cosicché la corte d'appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259779; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Tale verifica, tuttavia, pur riguardando la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove (e, quindi, concernendo la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione), deve arrestarsi ad una valutazione "in astratto" dell'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 del codice di rito. Rimane, invece, preclusa, in tale fase, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Ciò considerato, l'istanza di revisione è stata proposta il 19 settembre 2020, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GA PA in due interrogatori (del 9 luglio 2008 e del 30 settembre 2014), ritenute dalla difesa «prova speculare e contraria rispetto all'assunto deduttivo della sentenza di condanna, secondo cui NI "non poteva non sapere" della strage di via Pa/estro a Milano». La corte di appello, esaminate le dichiarazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo 3 fondante le decisioni impugnate e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale. In particolare, la corte territoriale ha dato atto che la partecipazione del NI ad entrambi i fatti di strage, si fonda: - sulle dichiarazioni rese dal collaboratore ON AN (che, come riconosciuto dallo stesso PA, assunse nella realizzazione delle stragi un ruolo fondamentale), dal quale è indicato quale preparatore dei telecomandi per l'attentato in via Fauro, a San Giorgio al Velabro, e a San Giovanni in Laterano dal collaboratore AN (in particolare: era presente allo scarico dell'esplosivo portato da Carra a Roma in via Ostiense nel cortile di Di Natale la sera del 27 luglio 1993; ha partecipato alle operazioni di preparazione delle autobomba, dei detonatori e delle micce;
era alla guida della macchina di appoggio insieme al corteo delle autobomba da collocare nei siti prescelti di Roma); - sulle dichiarazioni rese, in merito, da undici collaboratori di giustizia, che hanno indicato il NI, con il soprannome "U picciriddu", quale appartenente alla famiglia mafiosa di Misilmeri e aggregato ai mafiosi palermitani di Brancaccio (in quanto esperto in esplosivi e in particola t modo di telecomandi), partecipe alle stragi del 1993 (programmate e organizzate dagli esponenti della famiglia Brancaccio), presente a Roma per tutto il periodo delle stragi (ospite negli appartamenti utilizzati come base di appoggio per il gruppo); - su un dato logico, quanto ai fatti di via Palestro (per i quali non vi sono prove testimoniali dirette) rappresentato dalla loro necessaria valutazione unitaria dei fatti, desunta dai tempi di realizzazione (le esplosioni sarebbero dovute avvenire nello stesso momento, ma solo per un disguido tecnico avvennero a cinquanta minuti di distanza, l'una dall'altra), dalle dichiarazioni del collaboratore ON AN (confermate da una pluralità di riscontri esterni individualizzanti), dall'identità dei soggetti che eseguirono gli attentati, dalla necessaria coordinazione che deve esserci tra i due gruppi di persone nella realizzazione di due attentati - in città diverse - che devono essere eseguiti nello stesso momento. In questo contesto, ricostruiti gli impianti argomentativi offerti nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaboratore PA fossero generiche e prive di una effettiva forza persuasiva e parzialmente compatibili con l'impianto argonnentativo fondante l'accertamento di responsabilità. E, in quanto tali, inidoree ad incidere sul complessivo ragionamento svolto dal giudice della cognizione, articolato, per come si è detto, su plurimi e coerenti elementi probatori. In questi termini, la corte territoriale non si è limitata a valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria 4 pronuncia di proscioglimento, ma ha svolto una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata e gli atti trasmessi, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Torino, affinché si proceda, nei limiti in precedenza indicati, al giudizio di fase.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Torino per quanto di competenza. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Il Presidente