Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 71
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Revoca beneficio prima casa

    La Corte ha ritenuto che il contribuente fosse consapevole della situazione urbanistica dell'immobile al momento del primo acquisto, dato che era pendente un'ordinanza di abbattimento. Pertanto, non sussistono le condizioni per fruire una seconda volta del beneficio prima casa, in quanto l'agevolazione è eccezionale e va interpretata in senso restrittivo. La consapevolezza della situazione urbanistica al momento dell'acquisto impedisce di invocare il legittimo affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 71
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo