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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AMATO ANGELO, elettivamente domiciliato in DON BENEDETTO GISMONDI, 59 87019
, presso il difensore avv. AMATO ANGELO Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITARO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA F. ACRI 88 88100 CATANZARO, presso il difensore avv. PITARO GIUSEPPE
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.03.22 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22.02.22, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della , il pagamento della somma di € CP_2
15.000,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, di alcuni lavori relativi al monitoraggio del serbatoio, della rete idrica, nonché alla ricerca di perdite di acqua dalla rete.
Deduceva, nello specifico, a sostegno dell'opposizione la mancata esecuzione dei lavori commissionati e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, istanza o difesa, per i motivi esposti in narrativa,
pagina 1 di 5 - revocare, dichiarare la nullità, l'insistenza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n° 89 del
23.02.2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott. Raffaele
Zibellini, per i motivi esposti in narrativa.
CP_
- Condannare altresì la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CA e rimborso forfetario del 15 % come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 16.09.22 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 25.10.24, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_3
1.1. La pretesa creditoria vantata dalla ditta è infondata e non può trovare Controparte_1
accoglimento
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente,
pagina 2 di 5 nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie, parte opponente, non contesta nell'atto di opposizione la sussistenza del vincolo contrattuale, ammettendo di aver affidato alla lavori relativi al CP_2
monitoraggio del serbatoio, della rete idrica, nonché alla ricerca di perdite di acqua dalla rete, restando del tutto irrilevanti le successive contestazioni in ordine all'assenza di un valido contratto intercorso tra le parti, in quanto tardive.
Occorre, invece, scrutinare l'eccezione relativa alla mancata esecuzione dei lavori.
Sul punto l'opposizione è fondata.
Invero, dall'espletata istruttoria non è emersa prova certa in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte,
Nello specifico, non vi è prova del fatto che le conferme d'ordine ed il computo metrico, allegati dall'opposta, siano stati notificati e protocollati dal né appare dirimente il Pt_1
fatto che il teste abbia riferito che la documentazione sia stata consegnata ad un Tes_1 dipendente del Comune, in mancanza di protocollazione che attesti l'effettiva ricezione degli atti da parte dell'Ente.
Si osserva, inoltre, che dal computo metrico non si evince che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, essendo peraltro, lo stesso documento, di formazione unilaterale, privo di vidimazione e timbri.
Va, altresi', evidenziato che il computo metrico e le conferme d'ordine si riferiscono a lavori avvenuti nel periodo compreso tra il 26.09.2016 al 24.11.2016, quindi ad un'attività espletata nell'arco di soli due mesi, mentre nella determina di autorizzazione a contrarre n° 268 del
30.09.32016, era stato stabilito che l'attività di monitoraggio e perdita d'acqua doveva essere svolta per un anno intero, (cfr. pp. 2 della determina).
pagina 3 di 5 Sul punto anche il teste di parte opposta il sig. ha evidenziato che “ho Testimone_2
seguito i lavori di monitoraggio del serbatoio e perciò confermo il capitolo limitatamente a questi lavori. Ho lavorato dal settembre a dicembre 2016”.
I testi di parte opponente hanno confermato la mancata esecuzione dei lavori.
Nello specifico, il teste ha riferito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3
quanto ero Assessore ai Lavori Pubblici. Sui capitoli 1 e 2 della memoria istruttoria del
14.06.23 di parte opponente, dichiaro che la ha iniziato i lavori di monitoraggio del CP_2
serbatoio e della rete idrica, nonché la ricerca di perdite di acqua, ma sono stati interrotti dopo pochi giorni.
Il teste ha dichiarato: “Mi risulta che la abbia effettuato dei lavori di Testimone_4 CP_2
ricerca di perdite di acqua durante la settimana del mio turno. Terminato il turno non ho più visto la lavorare e non posso riferire altro. Non ricordo il periodo in cui ho visto i CP_2
lavori, mi pare intorno al 2016.
Preciso che sono riuscito ad accedere al serbatoio, ma non ho vista alcuna macchinetta montata, il lucchetto è posto nella precamera.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi ritenere accertata l'effettiva esecuzione dei lavori per cui è chiesto il pagamento da parte della ditta , va accolta l'opposizione e, CP_2 per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.89/22
Rigetta le domande proposte da Parte_2
pagina 4 di 5 Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 15.01.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AMATO ANGELO, elettivamente domiciliato in DON BENEDETTO GISMONDI, 59 87019
, presso il difensore avv. AMATO ANGELO Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITARO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA F. ACRI 88 88100 CATANZARO, presso il difensore avv. PITARO GIUSEPPE
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.03.22 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22.02.22, con cui veniva allo stesso ingiunto, su istanza della , il pagamento della somma di € CP_2
15.000,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale corrispettivo, non versato, di alcuni lavori relativi al monitoraggio del serbatoio, della rete idrica, nonché alla ricerca di perdite di acqua dalla rete.
Deduceva, nello specifico, a sostegno dell'opposizione la mancata esecuzione dei lavori commissionati e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, istanza o difesa, per i motivi esposti in narrativa,
pagina 1 di 5 - revocare, dichiarare la nullità, l'insistenza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n° 89 del
23.02.2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice Dott. Raffaele
Zibellini, per i motivi esposti in narrativa.
CP_
- Condannare altresì la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CA e rimborso forfetario del 15 % come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 16.09.22 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 25.10.24, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_3
1.1. La pretesa creditoria vantata dalla ditta è infondata e non può trovare Controparte_1
accoglimento
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente,
pagina 2 di 5 nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie, parte opponente, non contesta nell'atto di opposizione la sussistenza del vincolo contrattuale, ammettendo di aver affidato alla lavori relativi al CP_2
monitoraggio del serbatoio, della rete idrica, nonché alla ricerca di perdite di acqua dalla rete, restando del tutto irrilevanti le successive contestazioni in ordine all'assenza di un valido contratto intercorso tra le parti, in quanto tardive.
Occorre, invece, scrutinare l'eccezione relativa alla mancata esecuzione dei lavori.
Sul punto l'opposizione è fondata.
Invero, dall'espletata istruttoria non è emersa prova certa in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte,
Nello specifico, non vi è prova del fatto che le conferme d'ordine ed il computo metrico, allegati dall'opposta, siano stati notificati e protocollati dal né appare dirimente il Pt_1
fatto che il teste abbia riferito che la documentazione sia stata consegnata ad un Tes_1 dipendente del Comune, in mancanza di protocollazione che attesti l'effettiva ricezione degli atti da parte dell'Ente.
Si osserva, inoltre, che dal computo metrico non si evince che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, essendo peraltro, lo stesso documento, di formazione unilaterale, privo di vidimazione e timbri.
Va, altresi', evidenziato che il computo metrico e le conferme d'ordine si riferiscono a lavori avvenuti nel periodo compreso tra il 26.09.2016 al 24.11.2016, quindi ad un'attività espletata nell'arco di soli due mesi, mentre nella determina di autorizzazione a contrarre n° 268 del
30.09.32016, era stato stabilito che l'attività di monitoraggio e perdita d'acqua doveva essere svolta per un anno intero, (cfr. pp. 2 della determina).
pagina 3 di 5 Sul punto anche il teste di parte opposta il sig. ha evidenziato che “ho Testimone_2
seguito i lavori di monitoraggio del serbatoio e perciò confermo il capitolo limitatamente a questi lavori. Ho lavorato dal settembre a dicembre 2016”.
I testi di parte opponente hanno confermato la mancata esecuzione dei lavori.
Nello specifico, il teste ha riferito: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3
quanto ero Assessore ai Lavori Pubblici. Sui capitoli 1 e 2 della memoria istruttoria del
14.06.23 di parte opponente, dichiaro che la ha iniziato i lavori di monitoraggio del CP_2
serbatoio e della rete idrica, nonché la ricerca di perdite di acqua, ma sono stati interrotti dopo pochi giorni.
Il teste ha dichiarato: “Mi risulta che la abbia effettuato dei lavori di Testimone_4 CP_2
ricerca di perdite di acqua durante la settimana del mio turno. Terminato il turno non ho più visto la lavorare e non posso riferire altro. Non ricordo il periodo in cui ho visto i CP_2
lavori, mi pare intorno al 2016.
Preciso che sono riuscito ad accedere al serbatoio, ma non ho vista alcuna macchinetta montata, il lucchetto è posto nella precamera.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi ritenere accertata l'effettiva esecuzione dei lavori per cui è chiesto il pagamento da parte della ditta , va accolta l'opposizione e, CP_2 per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.89/22
Rigetta le domande proposte da Parte_2
pagina 4 di 5 Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 15.01.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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