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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AR SU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria
(NA), alla via Giglio n.15, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AR SU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via Giglio n.15, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione del 22.9.2025, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.02.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria
(NA) il 09.01.1999 e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3
l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 02.04.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e il relatore riservava la causa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva, il collegio pronunciava la separazione tra le parti
(sentenza n. 733/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 14.11.2024, rinviata al 23.01.2025 al fine di acquisire in atti l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione necessaria ai fini del decidere. La predetta udienza veniva poi differita al 24.04.2025 e sostituita con lo scambio di note scritte.
La causa veniva poi rinviata al 23.9.2025 per il deposito dell'attestazione di passaggio ingiudicato della sentenza di separazione. I ricorrenti comparivano dinnanzi al collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lett. b), della legge n.898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato allegata in data 2.9.25.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 02.04.2024) nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron.
733/2024) pubblicata il 19.05.2024, passata in giudicato;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse dei figli, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Casoria il 09.01.1999 (atto n.4, Parte II, Serie C.F._2
A, anno 1999);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 10.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AR SU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria
(NA), alla via Giglio n.15, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AR SU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via Giglio n.15, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione del 22.9.2025, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.02.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria
(NA) il 09.01.1999 e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3
l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 02.04.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e il relatore riservava la causa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva, il collegio pronunciava la separazione tra le parti
(sentenza n. 733/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 14.11.2024, rinviata al 23.01.2025 al fine di acquisire in atti l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione necessaria ai fini del decidere. La predetta udienza veniva poi differita al 24.04.2025 e sostituita con lo scambio di note scritte.
La causa veniva poi rinviata al 23.9.2025 per il deposito dell'attestazione di passaggio ingiudicato della sentenza di separazione. I ricorrenti comparivano dinnanzi al collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lett. b), della legge n.898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato allegata in data 2.9.25.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 02.04.2024) nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron.
733/2024) pubblicata il 19.05.2024, passata in giudicato;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed all'interesse dei figli, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Casoria il 09.01.1999 (atto n.4, Parte II, Serie C.F._2
A, anno 1999);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 10.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro