Art. 2.
Modifica dell' articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.
Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , sono aboliti.
Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.
Modifica dell' articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.
Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , sono aboliti.
Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.