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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 20/01/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8687/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337_4120 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la Ricorrente_1 e Ricorrente_2 di Lourdes, con sede legale in Napoli,
Indirizzo_1, ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 142337/4120 del 29 ottobre 2024, notificato a mezzo raccomandata il 27 febbraio 2025 col quale Resistente_1 s.r.l. -
Municipia s.p.a. hanno intimato il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 5.273,00 , a titolo di TARI, comune di Napoli, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2023.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) in via preliminare ed assorbente, illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione di
Resistente_1 s.r.l. o di Municipia s.p.a. Violazione degli artt. 52 e 53 del d. lgs. 446/1997, dell'art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (ratione temporis), nonché dell'art. 1, comma 805, della L. n.
160/2019 e 23 Cost. Inapplicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma 14 septies, d.l. n. 202/2024, approvato con l. n. 15 del 21 febbraio 2025.
2) Annullabilità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, anche per relationem – Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, D.lgs.
n. 23/2011 e 1, comma 162, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 1, commi 776 e 792, L. n. 160/2019.
3) Annullabilità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme sul procedimento e della partecipazione del contribuente – Violazione degli artt.
7-bis e 6-bis della Legge n. 212/2000, nonché dell'art. 32 del Regolamento TARI del Comune di Napoli.
4) Illegittimità dell'avviso “di accertamento esecutivo” per violazione dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
5) Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa -
Applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 introdotto dall'art. 6, L. n. 130/2022.
6) In via subordinata e nel merito: illegittimità dell'avviso impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 660 L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Napoli.
Municipia s.p.a. si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni difensive.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Può prescindersi dall'esame delle diverse censure relative alla carenza di legittimazione del procedimento d'imposizione e di riscossione di Resistente_1 e di Municipia, in relazione alla fondatezza nel merito, con carattere assorbente, della sesta censura relativa alla violazione dell'art. 1, comma 660, L. n.
147/2013 nonchè dell'art. 5 del Regolamento TARI del comune di Napoli.
Occorre considerare che, per i fabbricati destinati esclusivamente al culto e le loro pertinenze, a differenza di quanto stabilito per IMU e TASI, l'esenzione TARI non è espressamente prevista dalla vigente normativa.
Tuttavia, l'art. 1 L. n. 147/2013:
- al comma 641, precisa che: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
- al comma 642, stabilisce che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
- al comma 659, fissa un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune può prevedere con regolamento;
- al comma 660, precisa che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.
I casi di esclusione sono elencati all'art. 5 del Regolamento TARI anno 2023 del Comune di Napoli il quale al comma 1 - in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) - stabilisce che: “Sono escluse dal tributo: … utenze non domestiche - i locali destinati al culto compresi quelli strettamente connessi al culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie).
2.- La richiesta di cui all'avviso impugnato in cui risultano tassate a fini TARI, per l'anno 2023, le seguenti occupazioni:
1) Indirizzo_2 SNC p. T, data inizio 1° gennaio 2022, con categoria “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” per 91 mq, sez. SGO, fog. 9, Num. 402, Sub. 3, Cat. B07, per il totale di € 711,85;
2) Indirizzo_1 p. T-1, data inizio 1° gennaio 2023, con categoria “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” di 408 mq, sez. SGO, fog. 9, Num. 402, Sub. 5, Cat. E07, per il totale di € 3.191,58.
Per quanto risulta dagli atti di causa, la HI ha corrisposto la TARI per l'anno 2022 sull'unica superficie tassabile, indicata al sub 4 - utenza domestica, “Occupante 1” (casa canonica).
3.- Per dimostrare che le unità immobiliari di cui sopra sono destinate esclusivamente ad attività di culto e connesse, parte ricorrente ha allegato perizia tecnica di parte dell'11 marzo 2024, in cui sono state ricostruite le varie modifiche catastali avvenute negli anni sugli immobili di proprietà della HI al fine di individuare la corretta destinazione d'uso degli stessi.
Nella perizia è riportato l'elenco degli immobili attribuiti alla HI secondo l'individuazione catastale del 2024 nel seguente modo:
1) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402, Sub 1, Categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti);
2) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402 ,Sub 2, Categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti);
3) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402 Sub 3 Categoria B/7 (Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto);
4) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402, Sub 4, Categoria A/2 (Abitazione di tipo civile).
È attestato, inoltre, che: “Le variazioni della destinazione d'uso dell'immobile identificato con il sub 2 dalla categoria E/7 alla categoria B/7 avvenuto nell'anno 2015 risulta illegittimo e realizzato d'ufficio solo sotto il profilo catastale. Tale intervento, non rientrando nella stessa categoria d'uso catastale e modificandone significativamente la destinazione avrebbe richiesto, da parte dell'ente proprietario, di un titolo urbanistico abilitativo, titolo mai richiesto poiché la volontà non è mai stata quella di variare la destinazione d'uso avendo sempre continuato ad utilizzare gli spazi all'esercizio pubblico dei culti. Si è provveduto pertanto nell'anno
2023 ad effettuare il ripristino della consistenza catastale rispetto a quella legittima riportando la destinazione d'uso da B/7 ad E/7.”
Il che significa che l'unità immobiliare indicata nell'accertamento impugnato al sub 5 è stata ripristinata nella sua categoria tariffaria effettiva e originaria, E/7 - in luogo della previgente cat. B/7 - nei quali rientrano i fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. Questa destinazione comporta l'esclusione dalla TARI, in linea con l'illustrata normativa di legge e con l'art. 5 del Regolamento del Comune di Napoli, ivi svolgendosi attività di culto e annessa al culto.
4.- Più in particolare:
- il fabbricato identificato col sub 5, accatastato nella categoria E/7, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di culto e, quindi, va escluso dalla TARI;
-il fabbricato identificato col sub 3, accatastato in B/7, è l'oratorio sito nella porzione del complesso edilizio destinato ad attività pubblica di culto e da esso indivisibile ed indispensabile per lo svolgimento della predetta attività; anche questo è da escludersi dalla TARI;
- il fabbricato identificato col sub 4, accatastato in A/2, è destinato ad abitazione canonica, sul quale la
HI ha regolarmente pagato la TARI, come risulta in atti.
Questi elementi, puntualmente documentati dalla ricorrente, non sono stati smentiti dalla resistente
Resistente_1 - Municipia la quale non ha controdedotto alcunché.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato.
Condanna Resistente_1 s.r.l. - Municipia s.p.a. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove effettivamente versato.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8687/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337_4120 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la Ricorrente_1 e Ricorrente_2 di Lourdes, con sede legale in Napoli,
Indirizzo_1, ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 142337/4120 del 29 ottobre 2024, notificato a mezzo raccomandata il 27 febbraio 2025 col quale Resistente_1 s.r.l. -
Municipia s.p.a. hanno intimato il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 5.273,00 , a titolo di TARI, comune di Napoli, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2023.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) in via preliminare ed assorbente, illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione di
Resistente_1 s.r.l. o di Municipia s.p.a. Violazione degli artt. 52 e 53 del d. lgs. 446/1997, dell'art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (ratione temporis), nonché dell'art. 1, comma 805, della L. n.
160/2019 e 23 Cost. Inapplicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma 14 septies, d.l. n. 202/2024, approvato con l. n. 15 del 21 febbraio 2025.
2) Annullabilità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, anche per relationem – Violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, nonché del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, D.lgs.
n. 23/2011 e 1, comma 162, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché art. 1, commi 776 e 792, L. n. 160/2019.
3) Annullabilità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme sul procedimento e della partecipazione del contribuente – Violazione degli artt.
7-bis e 6-bis della Legge n. 212/2000, nonché dell'art. 32 del Regolamento TARI del Comune di Napoli.
4) Illegittimità dell'avviso “di accertamento esecutivo” per violazione dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
5) Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa -
Applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 introdotto dall'art. 6, L. n. 130/2022.
6) In via subordinata e nel merito: illegittimità dell'avviso impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 660 L. n. 147/2013, nonché dell'art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Napoli.
Municipia s.p.a. si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni difensive.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Può prescindersi dall'esame delle diverse censure relative alla carenza di legittimazione del procedimento d'imposizione e di riscossione di Resistente_1 e di Municipia, in relazione alla fondatezza nel merito, con carattere assorbente, della sesta censura relativa alla violazione dell'art. 1, comma 660, L. n.
147/2013 nonchè dell'art. 5 del Regolamento TARI del comune di Napoli.
Occorre considerare che, per i fabbricati destinati esclusivamente al culto e le loro pertinenze, a differenza di quanto stabilito per IMU e TASI, l'esenzione TARI non è espressamente prevista dalla vigente normativa.
Tuttavia, l'art. 1 L. n. 147/2013:
- al comma 641, precisa che: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
- al comma 642, stabilisce che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
- al comma 659, fissa un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune può prevedere con regolamento;
- al comma 660, precisa che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.
I casi di esclusione sono elencati all'art. 5 del Regolamento TARI anno 2023 del Comune di Napoli il quale al comma 1 - in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) - stabilisce che: “Sono escluse dal tributo: … utenze non domestiche - i locali destinati al culto compresi quelli strettamente connessi al culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie).
2.- La richiesta di cui all'avviso impugnato in cui risultano tassate a fini TARI, per l'anno 2023, le seguenti occupazioni:
1) Indirizzo_2 SNC p. T, data inizio 1° gennaio 2022, con categoria “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” per 91 mq, sez. SGO, fog. 9, Num. 402, Sub. 3, Cat. B07, per il totale di € 711,85;
2) Indirizzo_1 p. T-1, data inizio 1° gennaio 2023, con categoria “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” di 408 mq, sez. SGO, fog. 9, Num. 402, Sub. 5, Cat. E07, per il totale di € 3.191,58.
Per quanto risulta dagli atti di causa, la HI ha corrisposto la TARI per l'anno 2022 sull'unica superficie tassabile, indicata al sub 4 - utenza domestica, “Occupante 1” (casa canonica).
3.- Per dimostrare che le unità immobiliari di cui sopra sono destinate esclusivamente ad attività di culto e connesse, parte ricorrente ha allegato perizia tecnica di parte dell'11 marzo 2024, in cui sono state ricostruite le varie modifiche catastali avvenute negli anni sugli immobili di proprietà della HI al fine di individuare la corretta destinazione d'uso degli stessi.
Nella perizia è riportato l'elenco degli immobili attribuiti alla HI secondo l'individuazione catastale del 2024 nel seguente modo:
1) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402, Sub 1, Categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti);
2) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402 ,Sub 2, Categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti);
3) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402 Sub 3 Categoria B/7 (Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto);
4) Sezione SGO, Foglio 9, Particella 402, Sub 4, Categoria A/2 (Abitazione di tipo civile).
È attestato, inoltre, che: “Le variazioni della destinazione d'uso dell'immobile identificato con il sub 2 dalla categoria E/7 alla categoria B/7 avvenuto nell'anno 2015 risulta illegittimo e realizzato d'ufficio solo sotto il profilo catastale. Tale intervento, non rientrando nella stessa categoria d'uso catastale e modificandone significativamente la destinazione avrebbe richiesto, da parte dell'ente proprietario, di un titolo urbanistico abilitativo, titolo mai richiesto poiché la volontà non è mai stata quella di variare la destinazione d'uso avendo sempre continuato ad utilizzare gli spazi all'esercizio pubblico dei culti. Si è provveduto pertanto nell'anno
2023 ad effettuare il ripristino della consistenza catastale rispetto a quella legittima riportando la destinazione d'uso da B/7 ad E/7.”
Il che significa che l'unità immobiliare indicata nell'accertamento impugnato al sub 5 è stata ripristinata nella sua categoria tariffaria effettiva e originaria, E/7 - in luogo della previgente cat. B/7 - nei quali rientrano i fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. Questa destinazione comporta l'esclusione dalla TARI, in linea con l'illustrata normativa di legge e con l'art. 5 del Regolamento del Comune di Napoli, ivi svolgendosi attività di culto e annessa al culto.
4.- Più in particolare:
- il fabbricato identificato col sub 5, accatastato nella categoria E/7, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di culto e, quindi, va escluso dalla TARI;
-il fabbricato identificato col sub 3, accatastato in B/7, è l'oratorio sito nella porzione del complesso edilizio destinato ad attività pubblica di culto e da esso indivisibile ed indispensabile per lo svolgimento della predetta attività; anche questo è da escludersi dalla TARI;
- il fabbricato identificato col sub 4, accatastato in A/2, è destinato ad abitazione canonica, sul quale la
HI ha regolarmente pagato la TARI, come risulta in atti.
Questi elementi, puntualmente documentati dalla ricorrente, non sono stati smentiti dalla resistente
Resistente_1 - Municipia la quale non ha controdedotto alcunché.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato.
Condanna Resistente_1 s.r.l. - Municipia s.p.a. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove effettivamente versato.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.