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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2706 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Alessi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Pagano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
pag. 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver subito in data 14.05.2021 CP_1
un infortunio sul lavoro per il quale gli era stato riconosciuto un danno biologico del 9%, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico pari al 18%
e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore del CP_1
relativo indennizzo in rendita vitalizia, con decorrenza ed interessi come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 22.07.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto.
pag. 2 Ed invero il consulente tecnico d'ufficio nominato, Dr. sulla Persona_2
base degli esami clinici e complementari effettuati, ha concluso la sua relazione,
affermando che: “……Discussione Medico-Legale Per quanto sopra esposto il trauma
riportato dal ricorrente presenta le caratteristiche dell'infortunio, in quanto è presente
una causa violenta esterna che con azione rapida e concentrata nel tempo ha
determinato la lesione sopra esplicitata;
resta da stabilire la percentuale di danno
biologico residuato;
a tal fine utilizziamo le tabelle delle menomazioni . CP_1
Le menomazioni riscontrate sono date dagli a) Esiti della lisi istmica bilaterale di L3 con
sfumata ripercussione funzionale;
tale patologia è ascrivibile al Codice 207.0 con
percentuale fino al 4% che si attribuisce. b) Esiti di ernia discale L4-L5 mediana
paramediana sx trattata chirurgicamente con erniectomia e impianto di dispositivo
decompressivo intraspinoso su un quadro strumentale di verosimile preesistenza con
discreta incidenza funzionale;
tale patologia è ascrivibile al Codice tabellare 213.0 con
percentuale fino al 12%. Si riconosce il 9%. Pertanto la percentuale complessiva di
danno biologico è da valutare con una percentuale del 13% come danno biologico.
Conclusioni in seguito all'infortunio del 14.5.21 presenta lesioni Parte_1
da ricondurre con ragionevole certezza e elevato grado di probabilità all'evento
accaduto e pertanto la patologia che il pz. presenta è da indennizzare come danno
biologico del 13%” (cfr. CTU in atti).
pag. 3 Le anzidette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni di parte resistente alle quali il CTU ha fornito convincente ed esaustiva risposta (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni finali cui è pervenuto il C.T.U. con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 13% vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve trovare parziale accoglimento.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo per il danno biologico patito, quantificabile nella misura complessiva del 13% e,
per l'effetto, l' va condannato al pagamento del relativo indennizzo, con CP_1
decorrenza e interessi come per legge, detratto quanto corrisposto per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 9%.
Visto il parziale accoglimento della domanda, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento di un danno biologico pari al 18% e il danno accertato (13%) è di solo quattro punti percentuali maggiore rispetto a quello stabilito dall' , si CP_1
ritiene equo compensare le spese di lite per il 50%, mentre la restante parte, in virtù del principio della soccombenza, deve essere posta a carico dell' con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Cristiano Pagano.
pag. 4 Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 13% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondergli il relativo indennizzo, con decorrenza e interessi come per legge, detratto quanto corrisposto per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 9%;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante metà che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Avv. Cristiano Pagano.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 21 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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