Art. 1.
L'Ordine Mauriziano e' conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformita' della presente legge.
L'Ordine Mauriziano e' conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformita' della presente legge.