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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4383/2023 R.G. sul ricorso depositato il 19/09/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Domenico Ruggiero) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) viste le note scritte ,
così definitivamente provvedendo:
“ Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) accogliersi il ricorso ed accertare la legittimità della percezione della complessiva somma di €
2.028,64 a titolo di reddito di cittadinanza, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
b) per l'effetto accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento adottato dall'Ente in data
04.05.2023 con il quale si richiedeva la richiesta di restituzione di indebito per assenza del presupposto di fatto posto a base della motivazione.
Parte ricorrente deduceva che:
l' , in data 04.05.2023 richiedeva al sig. la restituzione di somme CP_1 Parte_1 erogate da parte dell'Ente per un presunto pagamento “non dovuto” effettuato nei suoi confronti a partire da settembre 2019 sino al settembre 2020 sul Reddito di Cittadinanza (con domanda prot. INPS-RDC-2019-652716) adducendo la seguente motivazione: “perdita requisito economico
1 beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1, c), 1) L. 26/2019” ;
l' , nella medesima comunicazione, rendeva altresì noto al sig. che il presunto indebito CP_1 Pt_1
era pari a un importo complessivo di euro 2.028,64, da pagare entro 30 giorni dalla notifica della predetta comunicazione.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che si era provveduto all'annullamento della CP_1
richiesta di ripetizione, e chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
La domanda concerne la contestazione ad una comunicazione di indebito sul reddito di cittadinanza .
L' , in data 04.05.2023 richiedeva al sig. la restituzione di somme CP_1 Parte_1 erogate da parte dell'Ente per un presunto pagamento “non dovuto” effettuato nei suoi confronti a partire da settembre 2019 sino al settembre 2020 sul Reddito di Cittadinanza (con domanda prot. INPS-RDC-2019-652716) adducendo la seguente motivazione: “perdita requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1, c), 1) L. 26/2019” .
In concreto sarebbe stato accertato l'acquisto di autoveicolo da parte della madre del ricorrente nell'agosto 2019 ma il ricorrente fa valere che l'autoveicolo era stato immatricolato per la prima in
Francia nel luglio 2017 , dunque ben anteriore ai sei mesi , ed era stato solo reimmatricolato in
Italia con l'acquisto.
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTEDERE CP_ L' costituendosi ha dichiarato di aver annullato la decadenza della domanda di reddito di cittadinanza e di aver annullato il provvedimento di ripetizione.
Parte ricorrente non si è opposta .
Pertanto può dichiararsi la cessata materia del contendere essendo venuto meno , per iniziativa dello
CP_ stesso , la ragione del contendere . .
SPESE
CP_ Spese a carico dell' per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , prendendo atto per la fase decisionale il minimo impegno difensivo stante la definizione bonaria .
Reggio Calabria 29.4.2025
IL GIUDICE
2 dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4383/2023 R.G. sul ricorso depositato il 19/09/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Domenico Ruggiero) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) viste le note scritte ,
così definitivamente provvedendo:
“ Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) accogliersi il ricorso ed accertare la legittimità della percezione della complessiva somma di €
2.028,64 a titolo di reddito di cittadinanza, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
b) per l'effetto accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento adottato dall'Ente in data
04.05.2023 con il quale si richiedeva la richiesta di restituzione di indebito per assenza del presupposto di fatto posto a base della motivazione.
Parte ricorrente deduceva che:
l' , in data 04.05.2023 richiedeva al sig. la restituzione di somme CP_1 Parte_1 erogate da parte dell'Ente per un presunto pagamento “non dovuto” effettuato nei suoi confronti a partire da settembre 2019 sino al settembre 2020 sul Reddito di Cittadinanza (con domanda prot. INPS-RDC-2019-652716) adducendo la seguente motivazione: “perdita requisito economico
1 beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1, c), 1) L. 26/2019” ;
l' , nella medesima comunicazione, rendeva altresì noto al sig. che il presunto indebito CP_1 Pt_1
era pari a un importo complessivo di euro 2.028,64, da pagare entro 30 giorni dalla notifica della predetta comunicazione.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che si era provveduto all'annullamento della CP_1
richiesta di ripetizione, e chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
La domanda concerne la contestazione ad una comunicazione di indebito sul reddito di cittadinanza .
L' , in data 04.05.2023 richiedeva al sig. la restituzione di somme CP_1 Parte_1 erogate da parte dell'Ente per un presunto pagamento “non dovuto” effettuato nei suoi confronti a partire da settembre 2019 sino al settembre 2020 sul Reddito di Cittadinanza (con domanda prot. INPS-RDC-2019-652716) adducendo la seguente motivazione: “perdita requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1, c), 1) L. 26/2019” .
In concreto sarebbe stato accertato l'acquisto di autoveicolo da parte della madre del ricorrente nell'agosto 2019 ma il ricorrente fa valere che l'autoveicolo era stato immatricolato per la prima in
Francia nel luglio 2017 , dunque ben anteriore ai sei mesi , ed era stato solo reimmatricolato in
Italia con l'acquisto.
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTEDERE CP_ L' costituendosi ha dichiarato di aver annullato la decadenza della domanda di reddito di cittadinanza e di aver annullato il provvedimento di ripetizione.
Parte ricorrente non si è opposta .
Pertanto può dichiararsi la cessata materia del contendere essendo venuto meno , per iniziativa dello
CP_ stesso , la ragione del contendere . .
SPESE
CP_ Spese a carico dell' per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , prendendo atto per la fase decisionale il minimo impegno difensivo stante la definizione bonaria .
Reggio Calabria 29.4.2025
IL GIUDICE
2 dott. Arturo D'Ingianna
3