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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ CÌ Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1625/23
PROMOSSA DA
,nato ad [...]-ABEBA IL 01.01.1943 ,dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 in Acireale via Nino Martoglio, n°15,elettiv. domiciliato in Giarre, Via D'Azeglio n.48, presso lo studio dell'Avv. Alfio Gaetano AN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Acireale (CT), Via Nino Martoglio n. 15, codice fiscale rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Cirvilleri, C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre n. 76
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 4601/2019, R.G. 11975/19 emesso in data 03.09.2019 dal Tribunale
Ordinario di Catania l'ing. ingiungeva alla , il Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di euro 106.541,40, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali.
Deduceva infatti di avere ricevuto da detta Società l'incarico di provvedere alla progettazione di opere architettoniche per la realizzazione di n. 12 villette in Acireale (CT), frazione di S. Maria delle
Grazie; detto incarico, nello specifico, poneva a suo carico l'obbligo di predisporre un capitolato speciale di appalto fra la Cooperativa ed il costruttore delle villette, ditta S.I.T.E.A. S.r.l., nonché
l'obbligo di dirigere i lavori delle opere architettoniche, i lavori delle strutture in c.a., la misura e la contabilità dei lavori ed il progetto di variante delle opere architettoniche.
Deduceva quindi di avere maturato, per l'esecuzione del predetto incarico, competenze per un ammontare complessivo pari ad euro 164.068,00 e di avere ricevuto dalla società acconti per un ammontare complessivo pari ad euro 81.068,57 rimanendo, pertanto, creditore nei confronti della
Cooperativa per una somma pari ad euro 83.000,00 oltre agli accessori contributivi e fiscali e così per un importo complessivo pari ad euro 106.541,40.
Rappresentava di avere diffidato la “ al pagamento dei predetti Controparte_1 compensi senza, tuttavia, ottenere soddisfo del credito vantato e precisava che la prova dello stesso derivava proprio dai pagamenti parziali effettuati dalla Cooperativa in suo favore per la somma pari ad euro 81.068,57 nonché dalla liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale di appartenenza per un ammontare pari ad euro 165.299,00.
Avverso tale ingiunzione proponeva opposizione la la quale deduceva: 1) la mancanza CP_1 di prova del credito vantato dall'ingiungente e delle prestazioni dallo stesso eseguite, per la mancata produzione del contratto di conferimento dell'incarico, e la produzione di una sola fattura e di un prospetto di parcella sottoposto al vaglio del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, documenti inidonei in sede di giudizio di opposizione;
2) la mancata prova dell'effettiva attività professionale svolta dal ricorrente e l'inadempimento alle obbligazioni scaturenti dalla attività di direzione dei lavori con conseguente decadenza dello stesso dal diritto a richiedere il proprio compenso;
3) la mancanza della verifica effettuata dal professionista sulle modalità della realizzazione delle singole parti dell'opera, sulla conformità tecnica e amministrativa della stessa e sulla conformità al progetto originario;
4) la errata determinazione dei compensi professionali, richiesti in eccesso rispetto a quanto concordato ed a quanto risultante nel piano finanziario redatto dal ricorrente;
5) il pagamento di acconti a favore di altri professionisti non portati in detrazione, ed il pagamento di acconti a favore dell'opposto di importo superiore a quelli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
6) la non ultimazione dei lavori come documentalmente evincibile e, quindi,
l'illegittimità del pagamento di compensi non dovuti ed abnormi.
Con ordinanza del 22.9.2020 venivano rigettate la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e quella di ordinanza ex art.186 bis cpc e, su richiesta, venivano concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc. Assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 22.3.2021, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Indi la predetta opposizione veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale il primo giudice riteneva provato nell'an il rapporto professionale intercorso tra l'Ing. AN e la Cooperativa. In ordine al quantum invece il primo decidente statuiva che il piano finanziario approvato dalla per l'importo di E. 144.000,00 serviva anche al pagamento di altri professionisti e che, CP_1 tenuto conto degli acconti già corrisposti al AN, il credito residuo vantato da quest'ultimo ammontava ad €.25.554,59 (dato dall'importo totale delle competenze €.106.623,16 – acconti per
€.81.068,57), residuo che, però, non gli poteva essere riconosciuto in ragione del mancato integrale svolgimento dell'incarico affidatogli.
Avverso tale decisione interponeva appello l'ing. che affidava il proprio gravame a Parte_2 quattro motivi di censura.
Con il primo motivo si doleva della nullità della sentenza impugnata per vizi di ultra petizione atteso che il giudice di prime cure aveva ridotto il compenso professionale spettante ad esso appellante senza che alcuna domanda fosse stata spiegata in tal senso.
Con il secondo motivo si doleva altresì della errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo decidente che – peraltro – in modo ingiustificato non aveva prestato adesione a quanto ritenuto congruo dal consiglio dell'ordine degli ingegneri di Catania.
In particolare faceva rilevare che due mesi prima della delibera della cooperativa del 10.12.2013 e cioè in data 16.10.2013, la stessa aveva richiesto la integrazione del contributo regionale CP_1 per coprire e pagare le spese relative alle ulteriori competenze tecniche, di talchè era errato ritenere che il piano finanziario approvato dalla si limitasse a riconoscere la somma di E. 144.000. CP_1
Precisava che fra l'altro il piano finanziario del 10.12.2013 afferiva ad una programmazione del tutto privata, predisposta solo per rappresentare alla che avrebbe erogato il mutuo, Controparte_2
l'entità delle somme richieste.
Evidenziava che a seguito della richiesta di integrazione il piano finanziario per le spese tecniche generali ammontava ad €.192,936,04, mentre quello inviato alla banca prevedeva una spesa di
€.144,000,00. Era quindi evidente che tale ultimo importo afferiva alla attività di esso appellante e non già a quella di altri professionisti. Lamentava quindi come il primo giudice non avesse tenuto conto del disposto dell'art.2233 CC.
Con il terzo motivo si doleva della motivazione apparente formulata dal primo decidente il quale non aveva illustrato le ragioni e il percorso logico seguito per addivenire alla sua decisione. In particolare lamentava come il giudice, nell'avere ritenuto che esso appellante non avesse completato l'incarico, aveva decurtato le somme a lui dovute a forfait, stabilendo danni per €.25.554,59, per il presunto ed inesistente completamento dei lavori (attribuibile fra l'altro alla Impresa appaltatrice), senza indicare quali fossero tali danni e la natura di essi, con valutazione assolutamente generica ed immotivata.
Con il quarto motivo in via subordinata eccepiva che in ogni caso non gli poteva essere imputato alcun onere risarcitorio atteso che nessuno aveva denunciato tempestivamente i vizi della cosa, dovendosi quindi ritenere che la controparte fosse decaduta dalla possibilità di tale denunzia non avendola tempestivamente attivata ex art. 1667 c.c. entro i prescritti 60 giorni dalla consegna dei lavori (avvenuta in data 12.06.2018). Concludeva quindi per la sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata e per la revoca di essa con condanna della società appellata al pagamento in suo favore della somma residuale di €.106,623,16, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la Società appellata che chiedeva la conferma della sentenza di prime cure e in ordine ai motivi di gravame deduceva la loro inammissibilità e infondatezza nel merito.
La Corte, sospesa la esecutività della decisione impugnata, all'udienza del 10.11.2025 – preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti – poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, osserva la Corte come i vari motivi di gravame meritino una trattazione congiunta essendo integralmente connessi, e come la presente decisione non possa che essere non definitiva.
E, invero, emerge da una rigorosa valutazione dei documenti versati in atti come la ricostruzione degli eventi riguardanti la vicenda in esame si discosti certamente dalle valutazioni offerte dal giudice di prime cure.
Innanzi tutto si deve evidenziare che la delibera del 10 dicembre 2013 non solo era certamente un atto nato dalla necessità di predisporre un piano finanziario su sollecitazione della BA (si veda il tenore del relativo verbale, da cui si legge: ”Il presidente comunica ai soci che l' Controparte_3 richiede l'approvazione da parte dei soci di un piano finanziario riportante le spese preventivate e la copertura finanziaria necessaria per la REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI.Lo stesso sottopone ai soci uno schema di piano finanziario ,precisando che i soci si dovranno impegnare a far fronte alla somma eccedente il versamento pubblico,con versamenti rateali per il tempo necessario alla realizzazione degli alloggi.”) ma soprattutto non prevedeva affatto una ripartizione delle somme ivi previste (E. 144.000) tra altri professionisti, né tampoco conferiva un incarico ad essi. Sicchè si può ritenere che in tale delibera non sia confluito alcun riparto precedentemente disposto e comunque non documentato.
E infatti in sede di prime cure la non ha affatto dimostrato che i pagamenti effettuati ai CP_1 vari professionisti rientrassero nel piano finanziario approvato in data 10 dicembre 2023 tanto è vero che ha inteso provare il conferimento dei vari incarichi soltanto attraverso la produzione di fatture di molto successive a tale delibera (cfr: - euro 1.572,00 in favore del Geometra per la Per_1 predisposizione della relazione sui frazionamenti ( fattura n. 13/2016), - euro 2.805,00 in favore del
Geometra per la catastazione degli immobili ( fattura n. 1 del 2018) - euro 1.923,84 Controparte_4 in favore dell'Ing. per la predisposizione dei certificati APE relativi agli immobili ( Persona_2 fattura n. 7/2017) - euro 22.204,00 in favore dell'Ing. per l'attività di verifica Persona_3 strutturale dei villini ( fattura n. 6/2018) ; - euro 10.444,00 in favore del Geologo per CP_5
l'attività di studio geologico dell'area oggetto di costruzione ( fattura n. 9/2014 e 15/2015) per un totale di E. 38.948,84).
Tuttavia le fatture prodotte di per sé non dimostrano che le competenze ivi pagate fossero state già prese in considerazione al tempo della delibera menzionata.
Nessuna prova vi era quindi in atti che le competenze tecniche di E. 144.000, andassero ripartite tra il AN ed altri professionisti, così come ritenuto dal primo giudice.
Peraltro appare del tutto evidente che alla data del 10 dicembre 2013 l'unico rapporto professionale del quale vi fosse piena dimostrazione in atti era quello intercorso tra la e l'Ing AN CP_1 dato che esso risultava dal contratto di pochi mesi prima, ossia del 2 settembre 2013 con il quale la aveva affidato in appalto la costruzione delle 12 villette alla ESIT Costruzioni CP_1 nominando direttore dei lavori il mededimo ing. AN.
Ma oltre a ciò non si può trascurare che appena due mesi prima della delibera del 10 dicembre, ossia in data 16 ottobre, la Cooperativa aveva presentato una richiesta di integrazione del finanziamento già ottenuto e che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il D.D.S. n. 3395 del 10/12/2014 aveva messo a disposizione della cooperativa, tra le altre somme, l'importo di €
192.936,04 per le competenze tecniche. Si può quindi certamente ritenere che in realtà la somma prevista per le competenze tecniche fosse pari ad € 192.936,04 (e non soltanto a € 144.000,00).
Né appare che la portata di tale documento possa essere sminuita così come fatto in seno alla decisione impugnata ove il primo decidente ha rilevato (per escludere la sua rilevanza) che nessuna modifica e/o integrazione al piano finanziario è stata mai approvata dall'assemblea dei soci all'esito della erogazione della maggior somma di € 192.936,04.
E infatti per smentire la realtà di fatto di tale erogazione (che emerge documentalmente) sarebbe piuttosto stato necessario dimostrare che la Cooperativa non fruì di essa per essere incorsa in uno dei casi di revoca o decadenza previsti espressamente dal D.D.S. n. 3395 agli art. 6 o 7 (cfr: si veda il documento in atti). Prova mai allegata o fornita dalla Cooperativa, di talchè si deve certamente ritenere provato che essa potè fruire di fatto dei maggiori importi per compensi professionali pari ad
€ 192.936,04 (e non a € 144.000,00), a prescindere da una espressa deliberazione in tal senso. Peraltro la stessa delibera del 10 dicembre 2013 prevedeva anche che i soci dovessero “far fronte personalmente alle somme eccedenti il versamento pubblico” (così lasciando aperta la possibilità che dovessero essere coperte somme in esubero rispetto alle voci previste e preventivate anche senza delibera assembleare).
Ebbene alla luce degli elementi documentali sopra ricostruiti e analizzati, non è possibile dubitare che al momento della emissione della delibera unico destinatario della stessa fosse il AN, considerate le risultanze di cui si è detto.
Ciò che invece deve essere valutato è se gli emolumenti chiesti dal AN coincidano con la parcella emessa, considerato che nonostante i documenti dallo stesso allegati a supporto (e quindi integranti assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico) vi è una contestazione da parte della
CP_1
Tra l'altro, infatti, la Cooperativa si è opposta all'ingiunzione sulla scorta un presunto inadempimento del professionista.
A tal proposito tuttavia un tale inadempimento del AN non sembra emergere dagli atti.
E, invero, è documentato che gli alloggi oggetto di contratto sono stati consegnati,verificati ed accettati in data 12.06.2018, alla presenza del Presidente della Cooperativa e dei soci prenotatari, della Impresa costruttrice e del Direttore dei lavori.
A ciò si aggiunga che il professionista ha (come provato dallo stesso opponente nel doc. n°3 del fascicolo di prime cure) sottoscritto 18 stati di avanzamento dei lavori controfirmati dal Presidente della Cooperativa e dell'impresa senza che mai nessuna contestazione gli sia stata sollevata.
Ora.
La consegna degli alloggi (e la vendita degli immobili) – sia pure con l'ammissione da parte del
AN della mancata esecuzione di alcune opere, per il valore delle quali ha decurtato il proprio onorario - sembra smentire palesemente un inadempimento dell'Ing. AN che, per tabulas, ha portato a compimento l'incarico ricevuto.
Peraltro, una volta dimostrata da parte del AN l'esistenza della sua obbligazione (ossia l'an della pretesa creditoria) e il parziale pagamento di essa da parte della , per come sopra CP_1 rappresentato, spettava alla in base al riparto probatorio di cui all'art 1218 c.c. dar prova CP_1 che il proprio inadempimento era stato causato da causa non imputabile. Prova non fornita né prospettata. E nemmeno la ha dimostrato di avere denunciato tempestivamente i lamentati vizi della CP_1 cosa, di talchè non sbaglia il AN nel rilevare che la stessa fosse decaduta dalla possibilità di tale denunzia non avendola tempestivamente attivata ex art. 1667 c.c. entro i prescritti 60 giorni dalla consegna dei lavori (avvenuta come detto in data 12.06.2018).
A pag. 7 dell'atto di opposizione infatti la si doleva in modo del tutto generico di un CP_1 inadempimento (non ben definito) del professionista rispetto “ ai suoi obblighi di alta vigilanza, di direzione e controllo dei lavori e accertamento della conformità edilizio - economica, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento delle somme a titolo di compensi per l'attività professionale espletata”, senza però indicare in concreto in che cosa l'omissione di vigilanza si fosse concretizzata.
Ne deriva che l'appellante non è tenuto ad alcun risarcimento nei confronti della e che CP_1 incongruamente dagli emolumenti a lui dovuti il primo giudice ha decurtato (peraltro in modo generico e forfettario) la somma di E. 25.554,59 (senza spiegare il perché di tale quantificazione e a quali vizi fosse riferita).
Ciò è tanto più vero laddove si consideri che – peraltro - il AN, come detto, aveva già conteggiato in seno alla propria richiesta di parcella la mancata ultimazione delle opere, atteso che nel proporre i compensi relativi all'attività di direzione delle opere architettoniche ha tenuto conto espressamente che l'opera appaltata è stata realizzata solo per il 66 % (si veda in tal senso, pag. 1 della parcella presentata al Consiglio, doc. 12 del fascicolo di parte opponente in prime cure).
A ciò si aggiunga poi che lo stesso AN nel “verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori relativi alla sistemazione esterna del cantiere” aveva spontaneamente indicato che vi erano ancora dei lavori da eseguire alla data del 12.06.2018 (doc. 13 fascicolo parte opponente), lavori che per stessa ammissione della Cooperativa (cfr: pag 10 dell'atto di opposizione) “non sono mai più stati eseguiti tenuto conto dell'abbandono del cantiere da parte della società esecutrice dei lavori
S.I.T.E.A. S.r.l. e del successivo fallimento della stessa (come da sentenza che si allega, doc. 14)”.
E' quindi evidente:
1) Che al AN non è stato contestato specificamente né tempestivamente alcun vizio della cosa da parte della Cooperativa, di talchè non gli può essere imputato alcun risarcimento del danno;
2) Che le villette sono state consegnate e che la parziale esecuzione dei lavori (espressamente riconosciuta dal AN) ha comportato una riduzione in percentuale del compenso richiesto dal professionista, essendo stata peraltro causata non dal AN ma dall'abbandono del cantiere da parte della ditta esecutrice e dal fallimento della stessa (documentato con sentenza dalla medesima opponente). Sulla scorta di quanto sopra rappresentato la causa va pertanto rimessa sul ruolo al limitato fine di dare mandato a un CTU di quantificare esattamente se gli importi indicati in seno alla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine corrispondano voce per voce alla attività espletata dal professionista, con conseguente quantificazione del dovuto (e con esclusione di quanto già pagato).
E' infatti noto che il valore probatorio della parcella è vincolante per il giudice solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non anche in fase di opposizione, atteso che il parere del
Consiglio dell'ordine attesta solo la conformità della parcella alla tariffa legalmente approvata ma non prova in caso di contestazione del debitore l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
Ne deriva che ben può il giudice dell'opposizione rideterminare il credito sulla scorta di ciò che risulta provato in sede di opposizione (per tale aspetto dovendosi ritenere quindi infondata la doglianza che il AN ha espresso in appello argomentando che il primo giudice sia andato ultra petita, rientrando invece nei poteri del giudice dell'opposizione la verifica del credito sulla base del contraddittorio instauratosi tra le parti).
Spese al definitivo.
PQM
La Corte non definitivamente decidendo la causa n. 1625/2023 RG: dichiara che l'ing. non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della Parte_2
Cooperativa appellata né ad alcuna decurtazione di onorario per siffatta ragione;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13 nov. 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. LÒ CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ CÌ Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1625/23
PROMOSSA DA
,nato ad [...]-ABEBA IL 01.01.1943 ,dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 in Acireale via Nino Martoglio, n°15,elettiv. domiciliato in Giarre, Via D'Azeglio n.48, presso lo studio dell'Avv. Alfio Gaetano AN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Acireale (CT), Via Nino Martoglio n. 15, codice fiscale rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Cirvilleri, C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre n. 76
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 4601/2019, R.G. 11975/19 emesso in data 03.09.2019 dal Tribunale
Ordinario di Catania l'ing. ingiungeva alla , il Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di euro 106.541,40, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali.
Deduceva infatti di avere ricevuto da detta Società l'incarico di provvedere alla progettazione di opere architettoniche per la realizzazione di n. 12 villette in Acireale (CT), frazione di S. Maria delle
Grazie; detto incarico, nello specifico, poneva a suo carico l'obbligo di predisporre un capitolato speciale di appalto fra la Cooperativa ed il costruttore delle villette, ditta S.I.T.E.A. S.r.l., nonché
l'obbligo di dirigere i lavori delle opere architettoniche, i lavori delle strutture in c.a., la misura e la contabilità dei lavori ed il progetto di variante delle opere architettoniche.
Deduceva quindi di avere maturato, per l'esecuzione del predetto incarico, competenze per un ammontare complessivo pari ad euro 164.068,00 e di avere ricevuto dalla società acconti per un ammontare complessivo pari ad euro 81.068,57 rimanendo, pertanto, creditore nei confronti della
Cooperativa per una somma pari ad euro 83.000,00 oltre agli accessori contributivi e fiscali e così per un importo complessivo pari ad euro 106.541,40.
Rappresentava di avere diffidato la “ al pagamento dei predetti Controparte_1 compensi senza, tuttavia, ottenere soddisfo del credito vantato e precisava che la prova dello stesso derivava proprio dai pagamenti parziali effettuati dalla Cooperativa in suo favore per la somma pari ad euro 81.068,57 nonché dalla liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale di appartenenza per un ammontare pari ad euro 165.299,00.
Avverso tale ingiunzione proponeva opposizione la la quale deduceva: 1) la mancanza CP_1 di prova del credito vantato dall'ingiungente e delle prestazioni dallo stesso eseguite, per la mancata produzione del contratto di conferimento dell'incarico, e la produzione di una sola fattura e di un prospetto di parcella sottoposto al vaglio del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, documenti inidonei in sede di giudizio di opposizione;
2) la mancata prova dell'effettiva attività professionale svolta dal ricorrente e l'inadempimento alle obbligazioni scaturenti dalla attività di direzione dei lavori con conseguente decadenza dello stesso dal diritto a richiedere il proprio compenso;
3) la mancanza della verifica effettuata dal professionista sulle modalità della realizzazione delle singole parti dell'opera, sulla conformità tecnica e amministrativa della stessa e sulla conformità al progetto originario;
4) la errata determinazione dei compensi professionali, richiesti in eccesso rispetto a quanto concordato ed a quanto risultante nel piano finanziario redatto dal ricorrente;
5) il pagamento di acconti a favore di altri professionisti non portati in detrazione, ed il pagamento di acconti a favore dell'opposto di importo superiore a quelli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
6) la non ultimazione dei lavori come documentalmente evincibile e, quindi,
l'illegittimità del pagamento di compensi non dovuti ed abnormi.
Con ordinanza del 22.9.2020 venivano rigettate la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e quella di ordinanza ex art.186 bis cpc e, su richiesta, venivano concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc. Assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 22.3.2021, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Indi la predetta opposizione veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale il primo giudice riteneva provato nell'an il rapporto professionale intercorso tra l'Ing. AN e la Cooperativa. In ordine al quantum invece il primo decidente statuiva che il piano finanziario approvato dalla per l'importo di E. 144.000,00 serviva anche al pagamento di altri professionisti e che, CP_1 tenuto conto degli acconti già corrisposti al AN, il credito residuo vantato da quest'ultimo ammontava ad €.25.554,59 (dato dall'importo totale delle competenze €.106.623,16 – acconti per
€.81.068,57), residuo che, però, non gli poteva essere riconosciuto in ragione del mancato integrale svolgimento dell'incarico affidatogli.
Avverso tale decisione interponeva appello l'ing. che affidava il proprio gravame a Parte_2 quattro motivi di censura.
Con il primo motivo si doleva della nullità della sentenza impugnata per vizi di ultra petizione atteso che il giudice di prime cure aveva ridotto il compenso professionale spettante ad esso appellante senza che alcuna domanda fosse stata spiegata in tal senso.
Con il secondo motivo si doleva altresì della errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo decidente che – peraltro – in modo ingiustificato non aveva prestato adesione a quanto ritenuto congruo dal consiglio dell'ordine degli ingegneri di Catania.
In particolare faceva rilevare che due mesi prima della delibera della cooperativa del 10.12.2013 e cioè in data 16.10.2013, la stessa aveva richiesto la integrazione del contributo regionale CP_1 per coprire e pagare le spese relative alle ulteriori competenze tecniche, di talchè era errato ritenere che il piano finanziario approvato dalla si limitasse a riconoscere la somma di E. 144.000. CP_1
Precisava che fra l'altro il piano finanziario del 10.12.2013 afferiva ad una programmazione del tutto privata, predisposta solo per rappresentare alla che avrebbe erogato il mutuo, Controparte_2
l'entità delle somme richieste.
Evidenziava che a seguito della richiesta di integrazione il piano finanziario per le spese tecniche generali ammontava ad €.192,936,04, mentre quello inviato alla banca prevedeva una spesa di
€.144,000,00. Era quindi evidente che tale ultimo importo afferiva alla attività di esso appellante e non già a quella di altri professionisti. Lamentava quindi come il primo giudice non avesse tenuto conto del disposto dell'art.2233 CC.
Con il terzo motivo si doleva della motivazione apparente formulata dal primo decidente il quale non aveva illustrato le ragioni e il percorso logico seguito per addivenire alla sua decisione. In particolare lamentava come il giudice, nell'avere ritenuto che esso appellante non avesse completato l'incarico, aveva decurtato le somme a lui dovute a forfait, stabilendo danni per €.25.554,59, per il presunto ed inesistente completamento dei lavori (attribuibile fra l'altro alla Impresa appaltatrice), senza indicare quali fossero tali danni e la natura di essi, con valutazione assolutamente generica ed immotivata.
Con il quarto motivo in via subordinata eccepiva che in ogni caso non gli poteva essere imputato alcun onere risarcitorio atteso che nessuno aveva denunciato tempestivamente i vizi della cosa, dovendosi quindi ritenere che la controparte fosse decaduta dalla possibilità di tale denunzia non avendola tempestivamente attivata ex art. 1667 c.c. entro i prescritti 60 giorni dalla consegna dei lavori (avvenuta in data 12.06.2018). Concludeva quindi per la sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata e per la revoca di essa con condanna della società appellata al pagamento in suo favore della somma residuale di €.106,623,16, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la Società appellata che chiedeva la conferma della sentenza di prime cure e in ordine ai motivi di gravame deduceva la loro inammissibilità e infondatezza nel merito.
La Corte, sospesa la esecutività della decisione impugnata, all'udienza del 10.11.2025 – preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti – poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, osserva la Corte come i vari motivi di gravame meritino una trattazione congiunta essendo integralmente connessi, e come la presente decisione non possa che essere non definitiva.
E, invero, emerge da una rigorosa valutazione dei documenti versati in atti come la ricostruzione degli eventi riguardanti la vicenda in esame si discosti certamente dalle valutazioni offerte dal giudice di prime cure.
Innanzi tutto si deve evidenziare che la delibera del 10 dicembre 2013 non solo era certamente un atto nato dalla necessità di predisporre un piano finanziario su sollecitazione della BA (si veda il tenore del relativo verbale, da cui si legge: ”Il presidente comunica ai soci che l' Controparte_3 richiede l'approvazione da parte dei soci di un piano finanziario riportante le spese preventivate e la copertura finanziaria necessaria per la REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI.Lo stesso sottopone ai soci uno schema di piano finanziario ,precisando che i soci si dovranno impegnare a far fronte alla somma eccedente il versamento pubblico,con versamenti rateali per il tempo necessario alla realizzazione degli alloggi.”) ma soprattutto non prevedeva affatto una ripartizione delle somme ivi previste (E. 144.000) tra altri professionisti, né tampoco conferiva un incarico ad essi. Sicchè si può ritenere che in tale delibera non sia confluito alcun riparto precedentemente disposto e comunque non documentato.
E infatti in sede di prime cure la non ha affatto dimostrato che i pagamenti effettuati ai CP_1 vari professionisti rientrassero nel piano finanziario approvato in data 10 dicembre 2023 tanto è vero che ha inteso provare il conferimento dei vari incarichi soltanto attraverso la produzione di fatture di molto successive a tale delibera (cfr: - euro 1.572,00 in favore del Geometra per la Per_1 predisposizione della relazione sui frazionamenti ( fattura n. 13/2016), - euro 2.805,00 in favore del
Geometra per la catastazione degli immobili ( fattura n. 1 del 2018) - euro 1.923,84 Controparte_4 in favore dell'Ing. per la predisposizione dei certificati APE relativi agli immobili ( Persona_2 fattura n. 7/2017) - euro 22.204,00 in favore dell'Ing. per l'attività di verifica Persona_3 strutturale dei villini ( fattura n. 6/2018) ; - euro 10.444,00 in favore del Geologo per CP_5
l'attività di studio geologico dell'area oggetto di costruzione ( fattura n. 9/2014 e 15/2015) per un totale di E. 38.948,84).
Tuttavia le fatture prodotte di per sé non dimostrano che le competenze ivi pagate fossero state già prese in considerazione al tempo della delibera menzionata.
Nessuna prova vi era quindi in atti che le competenze tecniche di E. 144.000, andassero ripartite tra il AN ed altri professionisti, così come ritenuto dal primo giudice.
Peraltro appare del tutto evidente che alla data del 10 dicembre 2013 l'unico rapporto professionale del quale vi fosse piena dimostrazione in atti era quello intercorso tra la e l'Ing AN CP_1 dato che esso risultava dal contratto di pochi mesi prima, ossia del 2 settembre 2013 con il quale la aveva affidato in appalto la costruzione delle 12 villette alla ESIT Costruzioni CP_1 nominando direttore dei lavori il mededimo ing. AN.
Ma oltre a ciò non si può trascurare che appena due mesi prima della delibera del 10 dicembre, ossia in data 16 ottobre, la Cooperativa aveva presentato una richiesta di integrazione del finanziamento già ottenuto e che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il D.D.S. n. 3395 del 10/12/2014 aveva messo a disposizione della cooperativa, tra le altre somme, l'importo di €
192.936,04 per le competenze tecniche. Si può quindi certamente ritenere che in realtà la somma prevista per le competenze tecniche fosse pari ad € 192.936,04 (e non soltanto a € 144.000,00).
Né appare che la portata di tale documento possa essere sminuita così come fatto in seno alla decisione impugnata ove il primo decidente ha rilevato (per escludere la sua rilevanza) che nessuna modifica e/o integrazione al piano finanziario è stata mai approvata dall'assemblea dei soci all'esito della erogazione della maggior somma di € 192.936,04.
E infatti per smentire la realtà di fatto di tale erogazione (che emerge documentalmente) sarebbe piuttosto stato necessario dimostrare che la Cooperativa non fruì di essa per essere incorsa in uno dei casi di revoca o decadenza previsti espressamente dal D.D.S. n. 3395 agli art. 6 o 7 (cfr: si veda il documento in atti). Prova mai allegata o fornita dalla Cooperativa, di talchè si deve certamente ritenere provato che essa potè fruire di fatto dei maggiori importi per compensi professionali pari ad
€ 192.936,04 (e non a € 144.000,00), a prescindere da una espressa deliberazione in tal senso. Peraltro la stessa delibera del 10 dicembre 2013 prevedeva anche che i soci dovessero “far fronte personalmente alle somme eccedenti il versamento pubblico” (così lasciando aperta la possibilità che dovessero essere coperte somme in esubero rispetto alle voci previste e preventivate anche senza delibera assembleare).
Ebbene alla luce degli elementi documentali sopra ricostruiti e analizzati, non è possibile dubitare che al momento della emissione della delibera unico destinatario della stessa fosse il AN, considerate le risultanze di cui si è detto.
Ciò che invece deve essere valutato è se gli emolumenti chiesti dal AN coincidano con la parcella emessa, considerato che nonostante i documenti dallo stesso allegati a supporto (e quindi integranti assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico) vi è una contestazione da parte della
CP_1
Tra l'altro, infatti, la Cooperativa si è opposta all'ingiunzione sulla scorta un presunto inadempimento del professionista.
A tal proposito tuttavia un tale inadempimento del AN non sembra emergere dagli atti.
E, invero, è documentato che gli alloggi oggetto di contratto sono stati consegnati,verificati ed accettati in data 12.06.2018, alla presenza del Presidente della Cooperativa e dei soci prenotatari, della Impresa costruttrice e del Direttore dei lavori.
A ciò si aggiunga che il professionista ha (come provato dallo stesso opponente nel doc. n°3 del fascicolo di prime cure) sottoscritto 18 stati di avanzamento dei lavori controfirmati dal Presidente della Cooperativa e dell'impresa senza che mai nessuna contestazione gli sia stata sollevata.
Ora.
La consegna degli alloggi (e la vendita degli immobili) – sia pure con l'ammissione da parte del
AN della mancata esecuzione di alcune opere, per il valore delle quali ha decurtato il proprio onorario - sembra smentire palesemente un inadempimento dell'Ing. AN che, per tabulas, ha portato a compimento l'incarico ricevuto.
Peraltro, una volta dimostrata da parte del AN l'esistenza della sua obbligazione (ossia l'an della pretesa creditoria) e il parziale pagamento di essa da parte della , per come sopra CP_1 rappresentato, spettava alla in base al riparto probatorio di cui all'art 1218 c.c. dar prova CP_1 che il proprio inadempimento era stato causato da causa non imputabile. Prova non fornita né prospettata. E nemmeno la ha dimostrato di avere denunciato tempestivamente i lamentati vizi della CP_1 cosa, di talchè non sbaglia il AN nel rilevare che la stessa fosse decaduta dalla possibilità di tale denunzia non avendola tempestivamente attivata ex art. 1667 c.c. entro i prescritti 60 giorni dalla consegna dei lavori (avvenuta come detto in data 12.06.2018).
A pag. 7 dell'atto di opposizione infatti la si doleva in modo del tutto generico di un CP_1 inadempimento (non ben definito) del professionista rispetto “ ai suoi obblighi di alta vigilanza, di direzione e controllo dei lavori e accertamento della conformità edilizio - economica, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento delle somme a titolo di compensi per l'attività professionale espletata”, senza però indicare in concreto in che cosa l'omissione di vigilanza si fosse concretizzata.
Ne deriva che l'appellante non è tenuto ad alcun risarcimento nei confronti della e che CP_1 incongruamente dagli emolumenti a lui dovuti il primo giudice ha decurtato (peraltro in modo generico e forfettario) la somma di E. 25.554,59 (senza spiegare il perché di tale quantificazione e a quali vizi fosse riferita).
Ciò è tanto più vero laddove si consideri che – peraltro - il AN, come detto, aveva già conteggiato in seno alla propria richiesta di parcella la mancata ultimazione delle opere, atteso che nel proporre i compensi relativi all'attività di direzione delle opere architettoniche ha tenuto conto espressamente che l'opera appaltata è stata realizzata solo per il 66 % (si veda in tal senso, pag. 1 della parcella presentata al Consiglio, doc. 12 del fascicolo di parte opponente in prime cure).
A ciò si aggiunga poi che lo stesso AN nel “verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori relativi alla sistemazione esterna del cantiere” aveva spontaneamente indicato che vi erano ancora dei lavori da eseguire alla data del 12.06.2018 (doc. 13 fascicolo parte opponente), lavori che per stessa ammissione della Cooperativa (cfr: pag 10 dell'atto di opposizione) “non sono mai più stati eseguiti tenuto conto dell'abbandono del cantiere da parte della società esecutrice dei lavori
S.I.T.E.A. S.r.l. e del successivo fallimento della stessa (come da sentenza che si allega, doc. 14)”.
E' quindi evidente:
1) Che al AN non è stato contestato specificamente né tempestivamente alcun vizio della cosa da parte della Cooperativa, di talchè non gli può essere imputato alcun risarcimento del danno;
2) Che le villette sono state consegnate e che la parziale esecuzione dei lavori (espressamente riconosciuta dal AN) ha comportato una riduzione in percentuale del compenso richiesto dal professionista, essendo stata peraltro causata non dal AN ma dall'abbandono del cantiere da parte della ditta esecutrice e dal fallimento della stessa (documentato con sentenza dalla medesima opponente). Sulla scorta di quanto sopra rappresentato la causa va pertanto rimessa sul ruolo al limitato fine di dare mandato a un CTU di quantificare esattamente se gli importi indicati in seno alla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine corrispondano voce per voce alla attività espletata dal professionista, con conseguente quantificazione del dovuto (e con esclusione di quanto già pagato).
E' infatti noto che il valore probatorio della parcella è vincolante per il giudice solo in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non anche in fase di opposizione, atteso che il parere del
Consiglio dell'ordine attesta solo la conformità della parcella alla tariffa legalmente approvata ma non prova in caso di contestazione del debitore l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate.
Ne deriva che ben può il giudice dell'opposizione rideterminare il credito sulla scorta di ciò che risulta provato in sede di opposizione (per tale aspetto dovendosi ritenere quindi infondata la doglianza che il AN ha espresso in appello argomentando che il primo giudice sia andato ultra petita, rientrando invece nei poteri del giudice dell'opposizione la verifica del credito sulla base del contraddittorio instauratosi tra le parti).
Spese al definitivo.
PQM
La Corte non definitivamente decidendo la causa n. 1625/2023 RG: dichiara che l'ing. non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della Parte_2
Cooperativa appellata né ad alcuna decurtazione di onorario per siffatta ragione;
rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 13 nov. 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. LÒ CÌ