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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/08/2025, n. 11809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11809 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. 65319/2018, 3883\2022 e 3885\2022 del
R.G., pendente tra
– , con l'Avv. KATTE KLITSCHE Parte_1 Parte_2
DE LA GRANGE FEDERICA,
ATTRICI nel giudizio RG 65319/18, CONVENUTE negli altri due riuniti
E
, con gli Avv.ti BIANCO ALESSANDRA e BUONOMINI Controparte_1
CE,
CONVENUTO nel giudizio RG 65319/18, ATTORE negli altri due riuniti
, con gli Avv.ti FALINI GIORGIO e MARTINO PAOLA, Controparte_2
CONVENUTO (in tutti e tre i giudizi riuniti)
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «I. ricomprendere tra i beni caduti in successione, oltre a quanto già indicato nell'originario atto di citazione, il locale uso laboratorio sito in Roma, via Contessa di Bertinoro 15, identificato al N.C.E.U. al foglio 589, particella 470, sub 4, zona cens. 3, categoria C/3, classe 3, consistenza 28 mq., superficie catastale 33 mq., rendita € 287,77;
II. nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da
Pagina 1 di 13 dividersi e delle singole quote;
III. accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto in donazione in vita dal de Controparte_2 cuius la somma di € 40.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Ardea, via Toce 7, e per
l'effetto rideterminare la sua quota di eredità in ragione della donazione indiretta operata dal padre;
IV. ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'originario atto di citazione, nonché del locale uso laboratorio di cui al punto I;
V. attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto ex lege di abitazione e uso del coniuge superstite, Sig.ra Parte_1 riguardo l'appartamento di Vicolo di Grotta Perfetta n.21, facendo presente che la predetta presta il consenso all'eventuale assegnazione di tale immobile;
VI. porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio»
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Controparte_1
In via preliminare:
- Disporre, ai sensi degli art. 273 e 274 cpc, la riunione dell'odierno giudizio recante RGN
65319/2018 con i giudizi riuniti recanti RGN 3883/2022 + 3885/2022 in un unico procedimento, prevedendo anche in assenza di accordo di tutte le parti l'utilizzo della CTU già depositata nell'odierno giudizio e la formazione di un unico progetto divisionale o, in subordine, se ritenuto di più progetti divisionali, tante quanto sono le masse ereditarie;
in ulteriore subordine sospendere il presente giudizio, anche ex art. 717 c.c., per il tempo ritenuto equo o di giustizia per consentire gli esiti dei giudizi di divisione RGN
3883+3885/2022 riferibili alle successioni ereditarie della Sig.ra e Persona_1 della Sig.ra Parte_3
- Accertare, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura dichiarata dalle attrici, donazioni dirette o indirette del de cuius in favore della Sig.ra per il Parte_2
pagamento e l'acquisto dell'appartamento sito in San Casciano dei Bagni (SI), via Coltellini
n. SN, pianoT-1, censito al Catasto Terreni e Fabbricati della Provincia di Siena, Foglio 49,
Particella 409, Sub 40 e 44, cat. A2, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 86 mq, rendita euro 299,55; e per l'acquisto del locale autorimessa cat. C6, sito in San Casciano dei
Bagni (SI), via Coltellini n. SN, piano S1, censito al Catasto Terreni e Fabbricati della
Provincia di Siena, Foglio 49, Particella 409, Sub 36, cat. C6, classe 4, consistenza 42 mq,
Pagina 2 di 13 superficie catastale 45 mq, rendita euro 73,75, entrambi acquistati con atto pubblico di compravendita n. 5199.1/2004 del 17/11/2004, Repertorio n. 77355, a rogito del Notaio
di Abbadia San Salvatore, acquistati al prezzo complessivo di euro Persona_2
110.000,00 (centodiecimila/00),
- Accertare, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura dichiarata dal beneficiario, donazioni dirette o indirette del de cuius in favore del Sig. per Controparte_2
il pagamento e l'acquisto dell'appartamento sito in via Toce n. 7 (RM);
- Accertare e dichiarare che vanno poste ad esclusivo carico del Sig. tutte Controparte_2
le spese relative agli immobili siti in Roma, in via Laurentina n. 3/ N (abitazione e posto auto), avendone egli avuto la piena ed esclusiva disponibilità ed escluso completamente tutti gli altri coeredi.
In via principale:
a) accertare e dichiarare in favore di tutte le parti in giudizio aperta la successione del Sig.
e qualora riunite, anche delle successioni della Si.ra Persona_3 Persona_1
e
[...] Parte_3
b) accertare e dichiarare ex combinato disposto degli artt. 713 c.c. e 784 e ss. c.p.c., nei confronti degli eredi la divisione della eredità del Sig. e, qualora riunite, Persona_3
anche delle successioni della Sig.ra e e comunque, Persona_1 Parte_3 lo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 1111 c.c. rispetto a tutti i beni, mobili o immobili facenti parte del singolo asse ereditario del defunto o se riuniti di tutti e 3 gli assi ereditari collegati, fatta salva l'eventuale sospensione dell'odierno giudizio, disposta in assenza di riunione, per le quote dei beni provenienti dalle altre successioni indivise della
Sig.ra e della Sig.ra Parte_3 Persona_1
c) conseguentemente, acquisita la perizia depositata dal CTU incaricato della determinazione della massa ereditaria riferibile al Sig. previa pronuncia sulle questioni Persona_3 preliminari, autorizzare il consulente già nominato:
1) ad includere tra l'attivo anche gli ulteriori beni mobili ed immobili la cui donazione in favore di alcuni eredi venga accertata in corso di giudizio (in favore della Sig.ra
[...] per l'acquisto dell'immobile sito in San Casciano dei Bagni (SI) ed in favore del Parte_2
Sig. per l'acquisto dell'immobile sito in via Toce n. 7, Ardea); Controparte_2
2) ad includere tra l'attivo anche gli ulteriori beni mobili ed immobili in Italia all'estero, che a seguito di interrogazione alla banca dati della Banca d'Italia, all'Agenzia delle Entrate,
Pagina 3 di 13 accesso all'anagrafe tributaria ed ai Consolati della Repubblica Ceca e dell'Ucraina risulteranno nella titolarità del de cuius e delle attrici nelle percentuali da determinarsi, anche a titolo di donazione diretta od indiretta;
3) ad includere tra l'attivo ereditario il locale laboratorio sito in Roma in via Contessa di
Bertinoro 15;
4) ad includere tra l'attivo ereditario oltre all'indennità di occupazione da porre a carico delle attrici per l'utilizzo esclusivo della casa di Vicolo di Grotta Perfetta 21 in Roma da agosto
2016 sino alla liberazione dell'immobile; la quota di frutti percepiti a titolo di canone mensile di locazione del locale di via Contessa di Bertinoro 15 Roma dal Sig. dal 25 Controparte_2 luglio 2016 sino alla conclusione del presente giudizio, nella misura pertinente;
oltre al valore dell'autovettura Fiat 16 targata DT007KY, radiata per esportazione dalla Sig.ra
[...] nel 2017; Parte_4
5) a porre ad esclusivo carico del Sig. tutte le spese relative agli immobili Controparte_2
siti in Roma, in via Laurentina in via Laurentina n. 3/ N (abitazione e posto auto), avendone avuto la piena disponibilità ed escluso tutti gli altri coeredi;
5) alla redazione del progetto divisionale per la singola successione o se riunite per tutte, mediante la formazione dei lotti, con addebito in caso di mancata riunione dell'eventuale eccedenza sulle future successioni e alla presente Parte_3 Per_1 Persona_1 collegate e preordinate;
con assegnazione dei lotti a ciascun erede, previa valutazione economica dei singoli beni rinvenibili nell'asse ereditario, individuazione di tutti i debiti, anche quelli collegati alle altre masse, computando anche quelli anticipatamente assolti da ciascun coerede, ivi comprese le spese funeree, di inventario, di regolarizzazione del locale laboratorio di via C. di Bertinoro 15 – Roma, nonché le spese ed imposte per l'integrazione della denuncia di successione del defunto sostenute dal Sig. e relativa Controparte_1
ripartizione tra gli eredi;
d) In caso di accertata non comoda divisibilità o di opposizione di uno o più coeredi a tutti i progetti divisionali redatti dal CTU qualora i dei beni ordinarne la vendita all'incanto con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, accertando per ciascuno la quota di debiti ereditari a carico acconti ed anticipi a favore o in subordine destinare uno o più beni delle masse attive a copertura dei relativi debiti;
e) comunque porre a carico di ogni massa le relative spese di consulenza ed in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili eccezioni durante le
Pagina 4 di 13 operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali di procedura.
Con ordine ai conservatori dei Registri immobiliari di Roma, Catanzaro e San Casciano dei
Bagni di procedere alla trascrizione della sentenza o di altro provvedimento che disporrà la divisione e/o l'assegnazione degli immobili o quote di essi ricompresi nell'asse ereditario del
Sig. . Persona_3
Per : come da note di trattazione scritta del 19.12.2024. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione del fatto.
I tre giudizi riuniti hanno ad oggetto tre distinte (ma connesse), successioni:
1) il giudizio introdotto per primo (RG 65319/2018) riguarda, in realtà, la successione temporalmente più recente, quella di , deceduto il 12.12.2015, senza Persona_3
testamento, che avrebbe lasciato quali propri eredi legittimi, la coniuge ed i Parte_1
tre figli, , e;
Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
2) il secondo giudizio introdotto (RG 3883/2022) riguarda la seconda successione, in ordine di tempo, quella di , figlia di e di Persona_1 Persona_3 Parte_3 deceduta in data 25.07.2025 (quindi, premorta al padre), anch'essa ab intestato, cui sarebbero Parte succeduti i tre fratelli, e , ed il padre;
CP_2 CP_1 Per_3
3) il terzo giudizio introdotto (RG 3885/2022) riguarda la prima successione in ordine temporale, ovvero quella della suddetta deceduta il 12.07.2025, compagna Parte_3
convivente (non coniugata) di , senza testamento e lasciando, quali eredi, i Persona_3 figli , e . Persona_1 CP_2 CP_1
Parte In tutti e tre i giudizi (il primo, introdotto dalla sig.ra e dalla figlia gli altri due, Pt_1 dal sig. ), si domanda la divisione dei tre assi ereditari, previo accertamento Controparte_1
della consistenza dell'asse, ma sono state formulate anche ulteriori domande preliminari ed accessorie, quali l'accertamento di donazioni (dirette o indirette), da conferire in collazione, nonché il riconoscimento di indennità per l'occupazione esclusiva di alcuni beni comuni, e del diritto alla restituzione di spese e costi sostenuti da alcuni solo dei coeredi nell'interesse della comunione.
Nell'ambito del primo giudizio è stata svolta CTU estimativa sul compendio ereditario (o, meglio, come si dirà oltre, sui beni che le parti hanno indicato -ma non provato- come facenti parte dell'asse ereditario) e, all'esito, una volta che i tre giudizi si trovavano tutti nel
Pagina 5 di 13 medesimo stato, ne è stata disposta la riunione e sono stati rimessi in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 5.02.2025).
Diritto.
Come noto, la domanda di divisione ereditaria presuppone l'esistenza di una comunione su beni, derivata da una successione mortis causa, nel senso che ad un soggetto deceduto, che era proprietario di determinati beni, sono succeduti più eredi, tra i quali si è quindi instaurata una comunione pro indiviso sull'intero asse, secondo le quote di legge (o derivanti dal testamento, ove presente), di cui si chiede, appunto, lo scioglimento.
Pertanto, presupposti essenziali e preliminari ad una pronuncia di divisione ereditaria sono - oltre, ovviamente, al decesso di una persona ed alla conseguente apertura della successione-
l'esistenza di più di un erede (altrimenti, non vi sarebbe una comunione), e l'esistenza di beni appartenenti al de cuius, da dividere.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel caso, come quelli in esame, in cui si tratti di successioni legittime, cioè in assenza di testamento, la qualità di chiamati e, quindi, di eredi, deriva dal rapporto di parentela o di coniugio con il defunto, dovendosi provare l'appartenenza delle parti ad una delle categorie previste dagli artt. 565 e ss. c.c., che hanno diritto alla successione;
la giurisprudenza è assolutamente consolidata nell'affermare che l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela (o di coniugio), è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti
(ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n. 10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del
14/10/2020).
Nel caso di specie, in atti si rinviene soltanto il certificato di matrimonio, che dimostra il rapporto di coniugio tra e , mentre, con riferimento a tutti Parte_1 Persona_3
gli altri soggetti e, in particolare, ai figli di e di nonché Persona_3 Parte_3 fratelli di , non vi è assolutamente alcun riscontro;
è quasi superfluo Persona_1
rimarcare come siano del tutto irrilevanti, sul punto, sia le denunce di successione, documenti aventi finalità meramente fiscale e, peraltro, costituenti dichiarazioni unilaterali delle stesse parti (non corredate, per lo meno nella specie, da certificazioni anagrafiche), così come gli atti di accettazione dell'eredità, ove presenti, poiché anch'essi costituiscono dichiarazioni unilaterali, che non sono precedute da alcun accertamento, da parte del Cancelliere o del
Notaio cui si rende la dichiarazione, del rapporto di parentela e che, in assenza di tale
Pagina 6 di 13 rapporto, sarebbero invalide ed inefficaci;
del pari ininfluenti sul punto, sono i certificati di stato di famiglia, che attestano esclusivamente l'eventuale coabitazione di un soggetto con un altro.
È poi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ravvisandosi diversi ostacoli alla soluzione affermativa a tale questione.
In primo luogo, come noto, la non contestazione può operare soltanto in relazione a situazioni di diritti soggettivi disponibili (peraltro, disponibili dalla parte che non opera la contestazione) e tale non sembra essere lo status giuridico di una persona (essendo evidente che non sarebbe possibile “costituire” o, per lo meno, accertare, un rapporto di filiazione o coniugio, sulla sola base di una omessa contestazione, magari proveniente, proprio come nel caso di specie, da un soggetto diverso da quello con cui si vanta la parentela); in secondo luogo, è pure principio consolidato quello per cui la non contestazione può operare soltanto in relazione a fatti o eventi storici, che siano conosciuti dalla parte contro o nei confronti della quale sono dedotti (Cass. sez. 3, n. 4681 del 15/02/2023; sez. L., n. 87 del 4/01/2019 e n.
2174 del 01/02/2021), mentre non può applicarsi a valutazioni o soluzioni di questioni giuridiche (Cass. sez. 2, n. 8967 del 4/04/2024; sez. 3, n. 2844 del 30/01/2024, n. 25363 del
25/08/2022; sez. 6-1, n. 15339 del 17/07/2020); ebbene, spesso, il rapporto di parentela e, ancor più, quello di coniugio, ha diversi presupposti giuridici (si pensi alla persistenza del rapporto di coniugio, all'assenza di una separazione con addebito, che priva il coniuge dei diritti successori, così come il divorzio), che non possono essere normalmente conosciuti direttamente dalle parti, o potrebbero esserlo in maniera errata, proprio perché implicanti valutazioni di diritto;
nella fattispecie in esame, ad esempio, i sig.ri Controparte_2
e -stando alle deduzioni delle parti- sarebbero figli di CP_1 Persona_1 Per_3
e di nati fuori dal matrimonio, sicché il rapporto di filiazione, per
[...] Parte_3 essere giuridicamente effettivo, presuppone il riconoscimento degli stessi da parte dei genitori;
e, per quanto detto sopra, la “non contestazione” non può provenire dalla sig.ra che non è titolare del rapporto non provato. Pt_1
È quindi evidente che tale carenza, attenendo alla prova della legittimazione (attiva e passiva) delle parti in relazione alle domande di divisione (ed a tutte le domande preliminari ed accessorie, per le quali, pure, è necessaria la qualità di eredi, costituendo quest'ultima il presupposto fondante di qualsiasi pretesa fatta valere iure successionis), rende ogni domanda
Pagina 7 di 13 proposta inammissibile, per carenza di una delle condizioni dell'azione.
Laddove, anche, si volesse superare la questione della prova della qualità di eredi delle odierne parti in giudizio (il che è possibile soltanto ritenendo operante il principio di non contestazione), agli atti manca del tutto anche la prova del secondo dei presupposti essenziali per la divisione ereditaria, ovvero quella della proprietà, in capo ai tre de cuius, dei beni indicati quali caduti in successione e, soprattutto, degli immobili e, dunque, l'appartenenza dei beni alle rispettive comunioni (cfr. Cass. sez. 2, del 18/05/1994, n. 27034 del 18/12/2006
e n. 4730 del 10/03/2015).
In tema di prova della proprietà (o di diritti reali) su immobili, invero, i requisiti sono particolarmente stringenti, trattandosi di diritti che si possono acquistare o costituire soltanto con atti aventi forma scritta ad substantiam (salvo il caso dell'usucapione, che, però, richiede un accertamento giudiziale); sicché la prova scritta non ammette equipollenti, non essendovi alcuno spazio, né per la prova testimoniale (art. 2725 c.c.), né, tanto meno, per quella presuntiva (art. 2729, secondo comma, c.c.), ma nemmeno per la confessione (art. 2735 c.c.) e persino il giuramento (art. 2739 c.c.) e, ovviamente ed a maggior ragione, per la non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c.; invero, nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam -a differenza di quanto accade nell'ipotesi di forma richiesta ad probationem-
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale (ex multis Cass. sez. 3, n. 11765 del 6/08/2002; sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018; sez. 2, n. 10933 del 5/04/2022). Con specifico riferimento alla non contestazione, poi, anche in tal caso è di ostacolo il fatto che la parte che non contesta, ben potrebbe non essere, a sua volta, la titolare del diritto conteso e, quindi, non averne la disponibilità (perché, a differenza di quanto avviene in un'azione di rivendica o di accertamento dell'usucapione, nella divisione non sono in conflitto tra loro due pretese opposte su uno stesso bene, ma più parti vantano un diritto comune sul bene, sicché ben potrebbero avere interesse a non contestare falsamente l'appartenenza degli immobili al loro defunto dante causa, in modo da appropriarsene); il che, peraltro, discende dalla natura dei diritti reali che, in quanto diritti cc.dd. autodeterminati (che, cioè, si caratterizzano non per un rapporto relazionale tra soggetti, come i diritti di credito, ma per un rapporto univoco con il bene che ne è oggetto), sono suscettibili di essere esercitati erga omnes e spiegare, quindi, i
Pagina 8 di 13 loro effetti, anche al di là dell'ambito soggettivo del giudizio (in altre parole, chi viene riconosciuto proprietario di un immobile in un processo, può spendere tale qualifica anche nei confronti di terzi estranei, fatti salvi, ovviamente, i rimedi impugnatori da parte di chi, titolare effettivo di un diritto sul bene, sia stato pregiudicato dalla decisione resa inter alios).
La prova documentale del diritto reale, poi, deve necessariamente consistere nell'atto di provenienza (cioè, nell'atto di acquisto del bene), e non può essere, invece, fornita tramite le risultanze catastali (Cass. sez. 2, n. 11115 del 11/11/1997 e n. 5257 del 4/03/2011), le quali integrano una forma di pubblicità dei trasferimenti immobiliari e non l'atto costitutivo del diritto e che, peraltro, fondandosi sull'iniziativa di parte, ben potrebbero non essere aggiornate o contenere indicazioni erronee;
al più, tenuto conto che, per l'azione di divisione non è richiesto il medesimo rigore probatorio della domanda di reintegra, potrebbero essere utilizzate a tale fine le risultanze dei registri della RV BI (ora Agenzia del
Territorio), in quanto la trascrizione di un atto di acquisto presuppone che il Conservatore
(che, nello svolgimento delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale) abbia visionato l'atto di provenienza e, quindi, costituiscono prova (sia pur indiretta) della sua esistenza e contenuto;
inoltre, le visure della RV servono anche a verificare se gli immobili, ove acquistati dal de cuius, siano poi stati o meno trasferiti ad altri e se siano, quindi, ancora presenti nel patrimonio all'epoca del decesso, oltre che a riscontrare l'esistenza di eventuali iscrizioni pregiudizievoli, necessarie all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 1113
c.c..
Nel caso di specie, invece, le parti hanno prodotto esclusivamente le visure catastali degli immobili (in ipotesi) ereditari, senza gli atti di acquisto o provenienza e senza gli estratti o visure dei registri immobiliari, sicché, anche sotto questo profilo, si ravvisa la carenza probatoria in ordine ad un'altra delle condizioni della domanda di divisione, con conseguente inammissibilità della domanda.
La riscontrata inammissibilità per assenza di prova delle condizioni essenziali della domanda di scioglimento delle comunioni si riverbera, ovviamente, anche su tutte le altre domande preliminari e/o accessorie, poiché si tratta di domande ancillari rispetto a quella di divisione, non avendo le parti un autonomo interesse al loro accoglimento;
ciò vale, indubbiamente, per le domande di accertamento delle donazioni, che sono finalizzate al conferimento in collazione dei beni asseritamente donati, essendo la collazione istituto che opera esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria e che, secondo la giurisprudenza,
Pagina 9 di 13 costituisca una fase delle operazioni di divisione, da cui non può essere separata e da cui non può prescindere, non potendosi perciò ammettere la proposizione di una domanda autonoma di collazione, senza la contestuale richiesta di scioglimento di una comunione (così Cass. sez.
1, n. 18054 dell'8/09/2004 e sez. 2, n. 10478 del 21/05/2015); ma vale anche per le domande di “rendiconto” o di restituzione di somme anticipate nell'interesse della comunione, che trovano il loro fondamento negli artt. 723 e 754 c.c. e che pure rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coeredi/comproprietari e riguardano, pur sempre, la determinazione delle quote da dividere e la quantificazione delle somme eventualmente dovute;
in ogni caso, sono tutte domande che presuppongono, anch'esse, la qualità di eredi dei de cuius e l'esistenza di una comunione ereditaria.
Né può fondatamente affermarsi che, a fronte di tali carenze, il Giudice avrebbe dovuto invitare le parti ad integrare la documentazione, ovvero sollevare la questione d'ufficio e sollecitare su di essa il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; infatti, il potere-dovere di rilievo officioso non può servire ad aggirare gli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, né
a sanare eventuali carenze sul punto.
La Suprema Corte ha, in particolare, più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101
c.p.c. riguarda soltanto le circostanze di fatto (o miste di fatto e di diritto), idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del 6/11/2013; sez. 6-5, n.
19372 del 29/09/2015 e n. 6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del 22/11/2021; sez. 2, n.
1617 del 19/01/2022; sez. 1, n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del 10/12/2024; SU, n.
30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza -ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso, come nella specie, riguarda (oltre che questioni di mero diritto o processuali) i presupposti stessi della domanda, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del GU di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e
Pagina 10 di 13 probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Da ultimo, poi, si osserva come, ove pure si ritenesse possibile superare le rilevate carenze probatorie, con un'integrazione documentale richiesta d'ufficio (ma non si vede, francamente, come), vi è comunque un ulteriore ostacolo alla pronuncia sulle domande di divisione, costituito dalla non regolarità edilizia di alcuni immobili, o, per lo meno, dalla mancata prova della loro regolarità e liceità.
Invero, dalla CTU svolta dall'Arch. sono emerse diverse irregolarità o abusi Per_4
edilizi su alcuni immobili (in ipotesi) ereditari:
- la CTU ha infatti riscontrato la totale mancanza dei titoli abilitativi per i seguenti immobili:
• appartamento in Roma, Vicolo di Grotta Perfetta n. 21, piano primo, interno 6 (v. pag. 45 della relazione per l'intero edificio, pag. 49 per il singolo appartamento); tale immobile
(almeno stando alle dichiarazioni delle parti), rientrerebbe nella sola successione di Per_5
;
[...]
• edificio sito in Catanzaro, Via Antonio Masciari, con appartamento al piano primo, interno
6; a pag. 71 della relazione peritale, si legge: «per la realizzazione del fabbricato, non è stato possibile reperire alcun titolo abilitativo né tanto meno la licenza di abitabilità.
Altresì occorre sottolineare che non è presente alcuna planimetria catastale dalle ricerche eseguite ma solamente la compilazione del Modello 5 e pertanto non è possibile prendere alcun riferimento come stato licenziato»; tale immobile (si ripete, sempre in ipotesi, stando alle sole dichiarazioni delle parti ed alle visure catastali) ricadrebbe nelle successioni di e di e, quindi, anche di , quale Persona_3 Parte_3 Persona_1
erede di quest'ultima;
- per l'immobile di Roma, Via Laurentina n. 3N, appartamento interno 40, al piano nono, risultano formulate domande di condono in sanatoria, allo stato non accolte (pagg. 60-61:
«Per quanto riferito detto immobile non è da considerare urbanisticamente regolare, rendendosi infatti necessario terminare l'iter dei condoni (ex legge 47/85) - ad oggi non definiti - al fine di ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria»); questo immobile ricade nella successione di e, quindi, di . Parte_3 Persona_1
Come noto, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito
Pagina 11 di 13 diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la Suprema
Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile, o comunque da respingere nel merito.
Anche in questo caso, trattandosi pur sempre di una condizione dell'azione, gravava sulle parti l'obbligo di produrre la relativa documentazione, o, quanto meno, di chiederne l'esibizione, non potendosi sopperire al mancato assolvimento dell'onere, tramite un'acquisizione officiosa.
Conclusivamente, deve pronunciarsi l'inammissibilità di tutte le domande formulate, per carenza di prova delle loro condizioni e presupposti essenziali, imputabile alle parti e non emendabile d'ufficio.
Spese di lite.
È principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2,
13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di
Pagina 12 di 13 eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n.
3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del
24/01/2020).
Poiché, nella specie, non è stato possibile pronunciarsi nel merito delle domande accessorie, stante la rilevata carenza in ordine ai presupposti e condizioni delle azioni svolte, carenza attribuibile in pari misura a tutte le parti del giudizio, è tanto più inevitabile la compensazione integrale delle spese di lite.
In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto, a quanto consta, non impugnato e quindi irrevocabile- devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti processuali, in quota uguale per ciascuna di esse (e, dunque, 1/4 per ciascuno, dovendosi intendere per “parte” ogni singola persona fisica costituita in giudizio, a prescindere dalla loro posizione processuale o dalla loro comune difesa), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez.
6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 65319/2018,
3883/2022 e 3885/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità, per carenza di prova sulle condizioni dell'azione, di tutte le domande di divisione degli assi ereditari di e Parte_3 Persona_1
, e delle domande preliminari di declaratoria di apertura delle successioni, Persona_3 nonché di quelle accessorie, anche riconvenzionali;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone le spese della CTU estimativa (svolta nel giudizio RG 65319/2018), come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 13/08/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. 65319/2018, 3883\2022 e 3885\2022 del
R.G., pendente tra
– , con l'Avv. KATTE KLITSCHE Parte_1 Parte_2
DE LA GRANGE FEDERICA,
ATTRICI nel giudizio RG 65319/18, CONVENUTE negli altri due riuniti
E
, con gli Avv.ti BIANCO ALESSANDRA e BUONOMINI Controparte_1
CE,
CONVENUTO nel giudizio RG 65319/18, ATTORE negli altri due riuniti
, con gli Avv.ti FALINI GIORGIO e MARTINO PAOLA, Controparte_2
CONVENUTO (in tutti e tre i giudizi riuniti)
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «I. ricomprendere tra i beni caduti in successione, oltre a quanto già indicato nell'originario atto di citazione, il locale uso laboratorio sito in Roma, via Contessa di Bertinoro 15, identificato al N.C.E.U. al foglio 589, particella 470, sub 4, zona cens. 3, categoria C/3, classe 3, consistenza 28 mq., superficie catastale 33 mq., rendita € 287,77;
II. nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da
Pagina 1 di 13 dividersi e delle singole quote;
III. accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto in donazione in vita dal de Controparte_2 cuius la somma di € 40.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Ardea, via Toce 7, e per
l'effetto rideterminare la sua quota di eredità in ragione della donazione indiretta operata dal padre;
IV. ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'originario atto di citazione, nonché del locale uso laboratorio di cui al punto I;
V. attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto ex lege di abitazione e uso del coniuge superstite, Sig.ra Parte_1 riguardo l'appartamento di Vicolo di Grotta Perfetta n.21, facendo presente che la predetta presta il consenso all'eventuale assegnazione di tale immobile;
VI. porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio»
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Controparte_1
In via preliminare:
- Disporre, ai sensi degli art. 273 e 274 cpc, la riunione dell'odierno giudizio recante RGN
65319/2018 con i giudizi riuniti recanti RGN 3883/2022 + 3885/2022 in un unico procedimento, prevedendo anche in assenza di accordo di tutte le parti l'utilizzo della CTU già depositata nell'odierno giudizio e la formazione di un unico progetto divisionale o, in subordine, se ritenuto di più progetti divisionali, tante quanto sono le masse ereditarie;
in ulteriore subordine sospendere il presente giudizio, anche ex art. 717 c.c., per il tempo ritenuto equo o di giustizia per consentire gli esiti dei giudizi di divisione RGN
3883+3885/2022 riferibili alle successioni ereditarie della Sig.ra e Persona_1 della Sig.ra Parte_3
- Accertare, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura dichiarata dalle attrici, donazioni dirette o indirette del de cuius in favore della Sig.ra per il Parte_2
pagamento e l'acquisto dell'appartamento sito in San Casciano dei Bagni (SI), via Coltellini
n. SN, pianoT-1, censito al Catasto Terreni e Fabbricati della Provincia di Siena, Foglio 49,
Particella 409, Sub 40 e 44, cat. A2, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 86 mq, rendita euro 299,55; e per l'acquisto del locale autorimessa cat. C6, sito in San Casciano dei
Bagni (SI), via Coltellini n. SN, piano S1, censito al Catasto Terreni e Fabbricati della
Provincia di Siena, Foglio 49, Particella 409, Sub 36, cat. C6, classe 4, consistenza 42 mq,
Pagina 2 di 13 superficie catastale 45 mq, rendita euro 73,75, entrambi acquistati con atto pubblico di compravendita n. 5199.1/2004 del 17/11/2004, Repertorio n. 77355, a rogito del Notaio
di Abbadia San Salvatore, acquistati al prezzo complessivo di euro Persona_2
110.000,00 (centodiecimila/00),
- Accertare, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura dichiarata dal beneficiario, donazioni dirette o indirette del de cuius in favore del Sig. per Controparte_2
il pagamento e l'acquisto dell'appartamento sito in via Toce n. 7 (RM);
- Accertare e dichiarare che vanno poste ad esclusivo carico del Sig. tutte Controparte_2
le spese relative agli immobili siti in Roma, in via Laurentina n. 3/ N (abitazione e posto auto), avendone egli avuto la piena ed esclusiva disponibilità ed escluso completamente tutti gli altri coeredi.
In via principale:
a) accertare e dichiarare in favore di tutte le parti in giudizio aperta la successione del Sig.
e qualora riunite, anche delle successioni della Si.ra Persona_3 Persona_1
e
[...] Parte_3
b) accertare e dichiarare ex combinato disposto degli artt. 713 c.c. e 784 e ss. c.p.c., nei confronti degli eredi la divisione della eredità del Sig. e, qualora riunite, Persona_3
anche delle successioni della Sig.ra e e comunque, Persona_1 Parte_3 lo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 1111 c.c. rispetto a tutti i beni, mobili o immobili facenti parte del singolo asse ereditario del defunto o se riuniti di tutti e 3 gli assi ereditari collegati, fatta salva l'eventuale sospensione dell'odierno giudizio, disposta in assenza di riunione, per le quote dei beni provenienti dalle altre successioni indivise della
Sig.ra e della Sig.ra Parte_3 Persona_1
c) conseguentemente, acquisita la perizia depositata dal CTU incaricato della determinazione della massa ereditaria riferibile al Sig. previa pronuncia sulle questioni Persona_3 preliminari, autorizzare il consulente già nominato:
1) ad includere tra l'attivo anche gli ulteriori beni mobili ed immobili la cui donazione in favore di alcuni eredi venga accertata in corso di giudizio (in favore della Sig.ra
[...] per l'acquisto dell'immobile sito in San Casciano dei Bagni (SI) ed in favore del Parte_2
Sig. per l'acquisto dell'immobile sito in via Toce n. 7, Ardea); Controparte_2
2) ad includere tra l'attivo anche gli ulteriori beni mobili ed immobili in Italia all'estero, che a seguito di interrogazione alla banca dati della Banca d'Italia, all'Agenzia delle Entrate,
Pagina 3 di 13 accesso all'anagrafe tributaria ed ai Consolati della Repubblica Ceca e dell'Ucraina risulteranno nella titolarità del de cuius e delle attrici nelle percentuali da determinarsi, anche a titolo di donazione diretta od indiretta;
3) ad includere tra l'attivo ereditario il locale laboratorio sito in Roma in via Contessa di
Bertinoro 15;
4) ad includere tra l'attivo ereditario oltre all'indennità di occupazione da porre a carico delle attrici per l'utilizzo esclusivo della casa di Vicolo di Grotta Perfetta 21 in Roma da agosto
2016 sino alla liberazione dell'immobile; la quota di frutti percepiti a titolo di canone mensile di locazione del locale di via Contessa di Bertinoro 15 Roma dal Sig. dal 25 Controparte_2 luglio 2016 sino alla conclusione del presente giudizio, nella misura pertinente;
oltre al valore dell'autovettura Fiat 16 targata DT007KY, radiata per esportazione dalla Sig.ra
[...] nel 2017; Parte_4
5) a porre ad esclusivo carico del Sig. tutte le spese relative agli immobili Controparte_2
siti in Roma, in via Laurentina in via Laurentina n. 3/ N (abitazione e posto auto), avendone avuto la piena disponibilità ed escluso tutti gli altri coeredi;
5) alla redazione del progetto divisionale per la singola successione o se riunite per tutte, mediante la formazione dei lotti, con addebito in caso di mancata riunione dell'eventuale eccedenza sulle future successioni e alla presente Parte_3 Per_1 Persona_1 collegate e preordinate;
con assegnazione dei lotti a ciascun erede, previa valutazione economica dei singoli beni rinvenibili nell'asse ereditario, individuazione di tutti i debiti, anche quelli collegati alle altre masse, computando anche quelli anticipatamente assolti da ciascun coerede, ivi comprese le spese funeree, di inventario, di regolarizzazione del locale laboratorio di via C. di Bertinoro 15 – Roma, nonché le spese ed imposte per l'integrazione della denuncia di successione del defunto sostenute dal Sig. e relativa Controparte_1
ripartizione tra gli eredi;
d) In caso di accertata non comoda divisibilità o di opposizione di uno o più coeredi a tutti i progetti divisionali redatti dal CTU qualora i dei beni ordinarne la vendita all'incanto con attribuzione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote, accertando per ciascuno la quota di debiti ereditari a carico acconti ed anticipi a favore o in subordine destinare uno o più beni delle masse attive a copertura dei relativi debiti;
e) comunque porre a carico di ogni massa le relative spese di consulenza ed in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili eccezioni durante le
Pagina 4 di 13 operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali di procedura.
Con ordine ai conservatori dei Registri immobiliari di Roma, Catanzaro e San Casciano dei
Bagni di procedere alla trascrizione della sentenza o di altro provvedimento che disporrà la divisione e/o l'assegnazione degli immobili o quote di essi ricompresi nell'asse ereditario del
Sig. . Persona_3
Per : come da note di trattazione scritta del 19.12.2024. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione del fatto.
I tre giudizi riuniti hanno ad oggetto tre distinte (ma connesse), successioni:
1) il giudizio introdotto per primo (RG 65319/2018) riguarda, in realtà, la successione temporalmente più recente, quella di , deceduto il 12.12.2015, senza Persona_3
testamento, che avrebbe lasciato quali propri eredi legittimi, la coniuge ed i Parte_1
tre figli, , e;
Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
2) il secondo giudizio introdotto (RG 3883/2022) riguarda la seconda successione, in ordine di tempo, quella di , figlia di e di Persona_1 Persona_3 Parte_3 deceduta in data 25.07.2025 (quindi, premorta al padre), anch'essa ab intestato, cui sarebbero Parte succeduti i tre fratelli, e , ed il padre;
CP_2 CP_1 Per_3
3) il terzo giudizio introdotto (RG 3885/2022) riguarda la prima successione in ordine temporale, ovvero quella della suddetta deceduta il 12.07.2025, compagna Parte_3
convivente (non coniugata) di , senza testamento e lasciando, quali eredi, i Persona_3 figli , e . Persona_1 CP_2 CP_1
Parte In tutti e tre i giudizi (il primo, introdotto dalla sig.ra e dalla figlia gli altri due, Pt_1 dal sig. ), si domanda la divisione dei tre assi ereditari, previo accertamento Controparte_1
della consistenza dell'asse, ma sono state formulate anche ulteriori domande preliminari ed accessorie, quali l'accertamento di donazioni (dirette o indirette), da conferire in collazione, nonché il riconoscimento di indennità per l'occupazione esclusiva di alcuni beni comuni, e del diritto alla restituzione di spese e costi sostenuti da alcuni solo dei coeredi nell'interesse della comunione.
Nell'ambito del primo giudizio è stata svolta CTU estimativa sul compendio ereditario (o, meglio, come si dirà oltre, sui beni che le parti hanno indicato -ma non provato- come facenti parte dell'asse ereditario) e, all'esito, una volta che i tre giudizi si trovavano tutti nel
Pagina 5 di 13 medesimo stato, ne è stata disposta la riunione e sono stati rimessi in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 5.02.2025).
Diritto.
Come noto, la domanda di divisione ereditaria presuppone l'esistenza di una comunione su beni, derivata da una successione mortis causa, nel senso che ad un soggetto deceduto, che era proprietario di determinati beni, sono succeduti più eredi, tra i quali si è quindi instaurata una comunione pro indiviso sull'intero asse, secondo le quote di legge (o derivanti dal testamento, ove presente), di cui si chiede, appunto, lo scioglimento.
Pertanto, presupposti essenziali e preliminari ad una pronuncia di divisione ereditaria sono - oltre, ovviamente, al decesso di una persona ed alla conseguente apertura della successione-
l'esistenza di più di un erede (altrimenti, non vi sarebbe una comunione), e l'esistenza di beni appartenenti al de cuius, da dividere.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel caso, come quelli in esame, in cui si tratti di successioni legittime, cioè in assenza di testamento, la qualità di chiamati e, quindi, di eredi, deriva dal rapporto di parentela o di coniugio con il defunto, dovendosi provare l'appartenenza delle parti ad una delle categorie previste dagli artt. 565 e ss. c.c., che hanno diritto alla successione;
la giurisprudenza è assolutamente consolidata nell'affermare che l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela (o di coniugio), è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti
(ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n. 10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del
14/10/2020).
Nel caso di specie, in atti si rinviene soltanto il certificato di matrimonio, che dimostra il rapporto di coniugio tra e , mentre, con riferimento a tutti Parte_1 Persona_3
gli altri soggetti e, in particolare, ai figli di e di nonché Persona_3 Parte_3 fratelli di , non vi è assolutamente alcun riscontro;
è quasi superfluo Persona_1
rimarcare come siano del tutto irrilevanti, sul punto, sia le denunce di successione, documenti aventi finalità meramente fiscale e, peraltro, costituenti dichiarazioni unilaterali delle stesse parti (non corredate, per lo meno nella specie, da certificazioni anagrafiche), così come gli atti di accettazione dell'eredità, ove presenti, poiché anch'essi costituiscono dichiarazioni unilaterali, che non sono precedute da alcun accertamento, da parte del Cancelliere o del
Notaio cui si rende la dichiarazione, del rapporto di parentela e che, in assenza di tale
Pagina 6 di 13 rapporto, sarebbero invalide ed inefficaci;
del pari ininfluenti sul punto, sono i certificati di stato di famiglia, che attestano esclusivamente l'eventuale coabitazione di un soggetto con un altro.
È poi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ravvisandosi diversi ostacoli alla soluzione affermativa a tale questione.
In primo luogo, come noto, la non contestazione può operare soltanto in relazione a situazioni di diritti soggettivi disponibili (peraltro, disponibili dalla parte che non opera la contestazione) e tale non sembra essere lo status giuridico di una persona (essendo evidente che non sarebbe possibile “costituire” o, per lo meno, accertare, un rapporto di filiazione o coniugio, sulla sola base di una omessa contestazione, magari proveniente, proprio come nel caso di specie, da un soggetto diverso da quello con cui si vanta la parentela); in secondo luogo, è pure principio consolidato quello per cui la non contestazione può operare soltanto in relazione a fatti o eventi storici, che siano conosciuti dalla parte contro o nei confronti della quale sono dedotti (Cass. sez. 3, n. 4681 del 15/02/2023; sez. L., n. 87 del 4/01/2019 e n.
2174 del 01/02/2021), mentre non può applicarsi a valutazioni o soluzioni di questioni giuridiche (Cass. sez. 2, n. 8967 del 4/04/2024; sez. 3, n. 2844 del 30/01/2024, n. 25363 del
25/08/2022; sez. 6-1, n. 15339 del 17/07/2020); ebbene, spesso, il rapporto di parentela e, ancor più, quello di coniugio, ha diversi presupposti giuridici (si pensi alla persistenza del rapporto di coniugio, all'assenza di una separazione con addebito, che priva il coniuge dei diritti successori, così come il divorzio), che non possono essere normalmente conosciuti direttamente dalle parti, o potrebbero esserlo in maniera errata, proprio perché implicanti valutazioni di diritto;
nella fattispecie in esame, ad esempio, i sig.ri Controparte_2
e -stando alle deduzioni delle parti- sarebbero figli di CP_1 Persona_1 Per_3
e di nati fuori dal matrimonio, sicché il rapporto di filiazione, per
[...] Parte_3 essere giuridicamente effettivo, presuppone il riconoscimento degli stessi da parte dei genitori;
e, per quanto detto sopra, la “non contestazione” non può provenire dalla sig.ra che non è titolare del rapporto non provato. Pt_1
È quindi evidente che tale carenza, attenendo alla prova della legittimazione (attiva e passiva) delle parti in relazione alle domande di divisione (ed a tutte le domande preliminari ed accessorie, per le quali, pure, è necessaria la qualità di eredi, costituendo quest'ultima il presupposto fondante di qualsiasi pretesa fatta valere iure successionis), rende ogni domanda
Pagina 7 di 13 proposta inammissibile, per carenza di una delle condizioni dell'azione.
Laddove, anche, si volesse superare la questione della prova della qualità di eredi delle odierne parti in giudizio (il che è possibile soltanto ritenendo operante il principio di non contestazione), agli atti manca del tutto anche la prova del secondo dei presupposti essenziali per la divisione ereditaria, ovvero quella della proprietà, in capo ai tre de cuius, dei beni indicati quali caduti in successione e, soprattutto, degli immobili e, dunque, l'appartenenza dei beni alle rispettive comunioni (cfr. Cass. sez. 2, del 18/05/1994, n. 27034 del 18/12/2006
e n. 4730 del 10/03/2015).
In tema di prova della proprietà (o di diritti reali) su immobili, invero, i requisiti sono particolarmente stringenti, trattandosi di diritti che si possono acquistare o costituire soltanto con atti aventi forma scritta ad substantiam (salvo il caso dell'usucapione, che, però, richiede un accertamento giudiziale); sicché la prova scritta non ammette equipollenti, non essendovi alcuno spazio, né per la prova testimoniale (art. 2725 c.c.), né, tanto meno, per quella presuntiva (art. 2729, secondo comma, c.c.), ma nemmeno per la confessione (art. 2735 c.c.) e persino il giuramento (art. 2739 c.c.) e, ovviamente ed a maggior ragione, per la non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c.; invero, nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam -a differenza di quanto accade nell'ipotesi di forma richiesta ad probationem-
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale (ex multis Cass. sez. 3, n. 11765 del 6/08/2002; sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018; sez. 2, n. 10933 del 5/04/2022). Con specifico riferimento alla non contestazione, poi, anche in tal caso è di ostacolo il fatto che la parte che non contesta, ben potrebbe non essere, a sua volta, la titolare del diritto conteso e, quindi, non averne la disponibilità (perché, a differenza di quanto avviene in un'azione di rivendica o di accertamento dell'usucapione, nella divisione non sono in conflitto tra loro due pretese opposte su uno stesso bene, ma più parti vantano un diritto comune sul bene, sicché ben potrebbero avere interesse a non contestare falsamente l'appartenenza degli immobili al loro defunto dante causa, in modo da appropriarsene); il che, peraltro, discende dalla natura dei diritti reali che, in quanto diritti cc.dd. autodeterminati (che, cioè, si caratterizzano non per un rapporto relazionale tra soggetti, come i diritti di credito, ma per un rapporto univoco con il bene che ne è oggetto), sono suscettibili di essere esercitati erga omnes e spiegare, quindi, i
Pagina 8 di 13 loro effetti, anche al di là dell'ambito soggettivo del giudizio (in altre parole, chi viene riconosciuto proprietario di un immobile in un processo, può spendere tale qualifica anche nei confronti di terzi estranei, fatti salvi, ovviamente, i rimedi impugnatori da parte di chi, titolare effettivo di un diritto sul bene, sia stato pregiudicato dalla decisione resa inter alios).
La prova documentale del diritto reale, poi, deve necessariamente consistere nell'atto di provenienza (cioè, nell'atto di acquisto del bene), e non può essere, invece, fornita tramite le risultanze catastali (Cass. sez. 2, n. 11115 del 11/11/1997 e n. 5257 del 4/03/2011), le quali integrano una forma di pubblicità dei trasferimenti immobiliari e non l'atto costitutivo del diritto e che, peraltro, fondandosi sull'iniziativa di parte, ben potrebbero non essere aggiornate o contenere indicazioni erronee;
al più, tenuto conto che, per l'azione di divisione non è richiesto il medesimo rigore probatorio della domanda di reintegra, potrebbero essere utilizzate a tale fine le risultanze dei registri della RV BI (ora Agenzia del
Territorio), in quanto la trascrizione di un atto di acquisto presuppone che il Conservatore
(che, nello svolgimento delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale) abbia visionato l'atto di provenienza e, quindi, costituiscono prova (sia pur indiretta) della sua esistenza e contenuto;
inoltre, le visure della RV servono anche a verificare se gli immobili, ove acquistati dal de cuius, siano poi stati o meno trasferiti ad altri e se siano, quindi, ancora presenti nel patrimonio all'epoca del decesso, oltre che a riscontrare l'esistenza di eventuali iscrizioni pregiudizievoli, necessarie all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 1113
c.c..
Nel caso di specie, invece, le parti hanno prodotto esclusivamente le visure catastali degli immobili (in ipotesi) ereditari, senza gli atti di acquisto o provenienza e senza gli estratti o visure dei registri immobiliari, sicché, anche sotto questo profilo, si ravvisa la carenza probatoria in ordine ad un'altra delle condizioni della domanda di divisione, con conseguente inammissibilità della domanda.
La riscontrata inammissibilità per assenza di prova delle condizioni essenziali della domanda di scioglimento delle comunioni si riverbera, ovviamente, anche su tutte le altre domande preliminari e/o accessorie, poiché si tratta di domande ancillari rispetto a quella di divisione, non avendo le parti un autonomo interesse al loro accoglimento;
ciò vale, indubbiamente, per le domande di accertamento delle donazioni, che sono finalizzate al conferimento in collazione dei beni asseritamente donati, essendo la collazione istituto che opera esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria e che, secondo la giurisprudenza,
Pagina 9 di 13 costituisca una fase delle operazioni di divisione, da cui non può essere separata e da cui non può prescindere, non potendosi perciò ammettere la proposizione di una domanda autonoma di collazione, senza la contestuale richiesta di scioglimento di una comunione (così Cass. sez.
1, n. 18054 dell'8/09/2004 e sez. 2, n. 10478 del 21/05/2015); ma vale anche per le domande di “rendiconto” o di restituzione di somme anticipate nell'interesse della comunione, che trovano il loro fondamento negli artt. 723 e 754 c.c. e che pure rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coeredi/comproprietari e riguardano, pur sempre, la determinazione delle quote da dividere e la quantificazione delle somme eventualmente dovute;
in ogni caso, sono tutte domande che presuppongono, anch'esse, la qualità di eredi dei de cuius e l'esistenza di una comunione ereditaria.
Né può fondatamente affermarsi che, a fronte di tali carenze, il Giudice avrebbe dovuto invitare le parti ad integrare la documentazione, ovvero sollevare la questione d'ufficio e sollecitare su di essa il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; infatti, il potere-dovere di rilievo officioso non può servire ad aggirare gli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, né
a sanare eventuali carenze sul punto.
La Suprema Corte ha, in particolare, più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101
c.p.c. riguarda soltanto le circostanze di fatto (o miste di fatto e di diritto), idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del 6/11/2013; sez. 6-5, n.
19372 del 29/09/2015 e n. 6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del 22/11/2021; sez. 2, n.
1617 del 19/01/2022; sez. 1, n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del 10/12/2024; SU, n.
30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza -ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso, come nella specie, riguarda (oltre che questioni di mero diritto o processuali) i presupposti stessi della domanda, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del GU di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e
Pagina 10 di 13 probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Da ultimo, poi, si osserva come, ove pure si ritenesse possibile superare le rilevate carenze probatorie, con un'integrazione documentale richiesta d'ufficio (ma non si vede, francamente, come), vi è comunque un ulteriore ostacolo alla pronuncia sulle domande di divisione, costituito dalla non regolarità edilizia di alcuni immobili, o, per lo meno, dalla mancata prova della loro regolarità e liceità.
Invero, dalla CTU svolta dall'Arch. sono emerse diverse irregolarità o abusi Per_4
edilizi su alcuni immobili (in ipotesi) ereditari:
- la CTU ha infatti riscontrato la totale mancanza dei titoli abilitativi per i seguenti immobili:
• appartamento in Roma, Vicolo di Grotta Perfetta n. 21, piano primo, interno 6 (v. pag. 45 della relazione per l'intero edificio, pag. 49 per il singolo appartamento); tale immobile
(almeno stando alle dichiarazioni delle parti), rientrerebbe nella sola successione di Per_5
;
[...]
• edificio sito in Catanzaro, Via Antonio Masciari, con appartamento al piano primo, interno
6; a pag. 71 della relazione peritale, si legge: «per la realizzazione del fabbricato, non è stato possibile reperire alcun titolo abilitativo né tanto meno la licenza di abitabilità.
Altresì occorre sottolineare che non è presente alcuna planimetria catastale dalle ricerche eseguite ma solamente la compilazione del Modello 5 e pertanto non è possibile prendere alcun riferimento come stato licenziato»; tale immobile (si ripete, sempre in ipotesi, stando alle sole dichiarazioni delle parti ed alle visure catastali) ricadrebbe nelle successioni di e di e, quindi, anche di , quale Persona_3 Parte_3 Persona_1
erede di quest'ultima;
- per l'immobile di Roma, Via Laurentina n. 3N, appartamento interno 40, al piano nono, risultano formulate domande di condono in sanatoria, allo stato non accolte (pagg. 60-61:
«Per quanto riferito detto immobile non è da considerare urbanisticamente regolare, rendendosi infatti necessario terminare l'iter dei condoni (ex legge 47/85) - ad oggi non definiti - al fine di ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria»); questo immobile ricade nella successione di e, quindi, di . Parte_3 Persona_1
Come noto, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito
Pagina 11 di 13 diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la Suprema
Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile, o comunque da respingere nel merito.
Anche in questo caso, trattandosi pur sempre di una condizione dell'azione, gravava sulle parti l'obbligo di produrre la relativa documentazione, o, quanto meno, di chiederne l'esibizione, non potendosi sopperire al mancato assolvimento dell'onere, tramite un'acquisizione officiosa.
Conclusivamente, deve pronunciarsi l'inammissibilità di tutte le domande formulate, per carenza di prova delle loro condizioni e presupposti essenziali, imputabile alle parti e non emendabile d'ufficio.
Spese di lite.
È principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2,
13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di
Pagina 12 di 13 eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n.
3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del
24/01/2020).
Poiché, nella specie, non è stato possibile pronunciarsi nel merito delle domande accessorie, stante la rilevata carenza in ordine ai presupposti e condizioni delle azioni svolte, carenza attribuibile in pari misura a tutte le parti del giudizio, è tanto più inevitabile la compensazione integrale delle spese di lite.
In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto, a quanto consta, non impugnato e quindi irrevocabile- devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti processuali, in quota uguale per ciascuna di esse (e, dunque, 1/4 per ciascuno, dovendosi intendere per “parte” ogni singola persona fisica costituita in giudizio, a prescindere dalla loro posizione processuale o dalla loro comune difesa), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez.
6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 65319/2018,
3883/2022 e 3885/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità, per carenza di prova sulle condizioni dell'azione, di tutte le domande di divisione degli assi ereditari di e Parte_3 Persona_1
, e delle domande preliminari di declaratoria di apertura delle successioni, Persona_3 nonché di quelle accessorie, anche riconvenzionali;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone le spese della CTU estimativa (svolta nel giudizio RG 65319/2018), come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 13/08/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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