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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 12001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12001 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CC, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43881/2024 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , parti ricorrenti con il
[...] Parte_5 Parte_6 patrocinio degli avv.ti Riccardo Bolognesi e Germana Raffaele
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Antonio Salvadore
OGGETTO: licenziamento gmo
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 29.11.2024, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento loro intimato dalla convenuta con lettera ar del 05.04.2024, perché privo di giustificato motivo, violazione del repechage nonché della legge n. 223/91, essendo stati effettuati nell'arco di 120 giorni più di 5 licenziamenti.
Deducevano di essere stati tutti inizialmente dipendenti di che con Controparte_2
Cont effetto dal 03.10.2023 erano stati trasferiti da in virtù di un'operazione qualificata come trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., mediante scissione parziale, alla convenuta
[...]
, una newco, costituita in pari data, ossia il 03.10.2023; di avere tutti impugnati siffatta CP_3 cessione d'azienda innanzi al Tribunale di Milano sez. lavoro, presso cui pendeva il relativo giudizio
(R.G. n. 6679/2024); che a soli sei mesi dal trasferimento dei rapporti di lavoro in CP_3
con singole comunicazioni datate 5 aprile 2024, inviate a mezzo raccomandata a/r (ed
[...] anticipate via email), era stato loro intimato il licenziamento “per cessazione dell'attività aziendale”; che il recesso aziendale era privo di giustificato motivo. Svolte considerazioni in diritto, concludevano pagina 1 di 3 chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio ( Controparte_4 [...]
) che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in CP_5 favore del Tribunale di Genova o di Milano;
deduceva che la resistente non aveva mai avuto dislocato su Roma un nucleo di beni organizzati per l'esercizio di impresa;
che i ricorrenti svolgevano solo la Co loro prestazione lavorativa presso il cliente , che si sarebbe potuto trovare in qualsiasi parte di Italia
e non per forza su Roma. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
deduceva di essere stata costretta solo dopo sei mesi dalla scissione a dover cessare l'attività sia per anti economicità delle commesse, che portavano ad una estrema e continua perdita, e sia per la revoca di tutti gli ordini da parte del gruppo Dxc che aveva riportato all'interno della propria società, tutti quei servizi che prima Cont venivano effettuati dalle società esterne come successivamente e Bsi Vip. Svolte Controparte_3 considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che nelle more del giudizio è passata in giudicato la sentenza n. 812/2025 resa dal
Tribunale di Milano sez. lavoro all'esito del procedimento recante rg. n. 6679/2024, con la quale è stata Cont acclarata l'illegittimità della cessione di azienda da a con conseguente Controparte_5 imputazione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo alla società Cont cedente Ciò comporta che le domande formulate nel presente giudizio nei confronti della società cessionaria non possono trovare accoglimento, dovendosi richiamare quanto condivisibilmente affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 5998/2019: “In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione” .
Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha precisato: “Va, altresì notato che, seppur nella distinta fattispecie della interposizione fittizia di manodopera, è stato affermato che il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale (committente-interponente) e non già da quello fittizio
(appaltatore- interposto) con conseguente inefficacia di quello intimato dal soggetto interposto (Cass.,
n. 5995 del 1988; Cass., S.U., n. 2517 del 1997; Cass. n. 6926 del 2000).”
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
In considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 812/2025 avvenuto nelle more del pagina 2 di 3 presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 17 novembre 2025
La Giudice
AN CC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CC, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43881/2024 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , parti ricorrenti con il
[...] Parte_5 Parte_6 patrocinio degli avv.ti Riccardo Bolognesi e Germana Raffaele
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Antonio Salvadore
OGGETTO: licenziamento gmo
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 29.11.2024, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento loro intimato dalla convenuta con lettera ar del 05.04.2024, perché privo di giustificato motivo, violazione del repechage nonché della legge n. 223/91, essendo stati effettuati nell'arco di 120 giorni più di 5 licenziamenti.
Deducevano di essere stati tutti inizialmente dipendenti di che con Controparte_2
Cont effetto dal 03.10.2023 erano stati trasferiti da in virtù di un'operazione qualificata come trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., mediante scissione parziale, alla convenuta
[...]
, una newco, costituita in pari data, ossia il 03.10.2023; di avere tutti impugnati siffatta CP_3 cessione d'azienda innanzi al Tribunale di Milano sez. lavoro, presso cui pendeva il relativo giudizio
(R.G. n. 6679/2024); che a soli sei mesi dal trasferimento dei rapporti di lavoro in CP_3
con singole comunicazioni datate 5 aprile 2024, inviate a mezzo raccomandata a/r (ed
[...] anticipate via email), era stato loro intimato il licenziamento “per cessazione dell'attività aziendale”; che il recesso aziendale era privo di giustificato motivo. Svolte considerazioni in diritto, concludevano pagina 1 di 3 chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio ( Controparte_4 [...]
) che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in CP_5 favore del Tribunale di Genova o di Milano;
deduceva che la resistente non aveva mai avuto dislocato su Roma un nucleo di beni organizzati per l'esercizio di impresa;
che i ricorrenti svolgevano solo la Co loro prestazione lavorativa presso il cliente , che si sarebbe potuto trovare in qualsiasi parte di Italia
e non per forza su Roma. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
deduceva di essere stata costretta solo dopo sei mesi dalla scissione a dover cessare l'attività sia per anti economicità delle commesse, che portavano ad una estrema e continua perdita, e sia per la revoca di tutti gli ordini da parte del gruppo Dxc che aveva riportato all'interno della propria società, tutti quei servizi che prima Cont venivano effettuati dalle società esterne come successivamente e Bsi Vip. Svolte Controparte_3 considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che nelle more del giudizio è passata in giudicato la sentenza n. 812/2025 resa dal
Tribunale di Milano sez. lavoro all'esito del procedimento recante rg. n. 6679/2024, con la quale è stata Cont acclarata l'illegittimità della cessione di azienda da a con conseguente Controparte_5 imputazione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo alla società Cont cedente Ciò comporta che le domande formulate nel presente giudizio nei confronti della società cessionaria non possono trovare accoglimento, dovendosi richiamare quanto condivisibilmente affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 5998/2019: “In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione” .
Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha precisato: “Va, altresì notato che, seppur nella distinta fattispecie della interposizione fittizia di manodopera, è stato affermato che il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale (committente-interponente) e non già da quello fittizio
(appaltatore- interposto) con conseguente inefficacia di quello intimato dal soggetto interposto (Cass.,
n. 5995 del 1988; Cass., S.U., n. 2517 del 1997; Cass. n. 6926 del 2000).”
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
In considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 812/2025 avvenuto nelle more del pagina 2 di 3 presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 17 novembre 2025
La Giudice
AN CC
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