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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1053/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.5.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CONCONI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Clivio (VA), Via Cantello n. 33/1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
19.5.2025);
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Varese voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi, per emettere allo stato i seguenti provvedimenti immediati necessari, procedendo quindi alla nomina del Giudice Istruttore:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, che è stato contratto in data 26.08.2009 ed è stato annotato nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Malnate (VA) al n. 20, parte II, serie C Anno 2011;
- confermare i provvedimenti, assunti in sede di separazione giudiziale.
Con il favore di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_2 Controparte_1
LA AS (Cuba) in data 26.8.2009, atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate (VA) dell'anno 2011, atto n. 20, Parte II, Serie C.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1370/2023 pubblicata in data
11.12.2023, passata in giudicato l'11.6.2024, senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
Ha dedotto che a partire dalla sentenza di separazione non vi è stata più alcuna riconciliazione tra i coniugi né questi sono riusciti a trovare un accordo sulla pronuncia di divorzio.
Integrato il contraddittorio, non si è costituito nonostante la regolarità della Controparte_1
notificazione effettuata nei suoi confronti in data 17.6.2025 e ritirata a mani dallo stesso (cfr. nota di deposito in atti).
pagina 2 di 4 All'udienza del 4.11.2025 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente non comparso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1370/2023 pubblicata in data
11.12.2023, passata in giudicato l'11.6.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.5.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla deve essere ulteriormente statuito in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito civile
[...] Controparte_1
in LA AS (Cuba) in data 26.8.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate (VA) dell'anno 2011, atto n. 20, Parte II, Serie C);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 3 di 4 del Comune di MALNATE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.5.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CONCONI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Clivio (VA), Via Cantello n. 33/1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
19.5.2025);
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Varese voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi, per emettere allo stato i seguenti provvedimenti immediati necessari, procedendo quindi alla nomina del Giudice Istruttore:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, che è stato contratto in data 26.08.2009 ed è stato annotato nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Malnate (VA) al n. 20, parte II, serie C Anno 2011;
- confermare i provvedimenti, assunti in sede di separazione giudiziale.
Con il favore di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_2 Controparte_1
LA AS (Cuba) in data 26.8.2009, atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate (VA) dell'anno 2011, atto n. 20, Parte II, Serie C.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1370/2023 pubblicata in data
11.12.2023, passata in giudicato l'11.6.2024, senza ulteriori statuizioni in assenza di prole e di richieste di contenuto economico.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
Ha dedotto che a partire dalla sentenza di separazione non vi è stata più alcuna riconciliazione tra i coniugi né questi sono riusciti a trovare un accordo sulla pronuncia di divorzio.
Integrato il contraddittorio, non si è costituito nonostante la regolarità della Controparte_1
notificazione effettuata nei suoi confronti in data 17.6.2025 e ritirata a mani dallo stesso (cfr. nota di deposito in atti).
pagina 2 di 4 All'udienza del 4.11.2025 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente non comparso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1370/2023 pubblicata in data
11.12.2023, passata in giudicato l'11.6.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.5.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla deve essere ulteriormente statuito in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito civile
[...] Controparte_1
in LA AS (Cuba) in data 26.8.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate (VA) dell'anno 2011, atto n. 20, Parte II, Serie C);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 3 di 4 del Comune di MALNATE (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4