Art. 11.
Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.
In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.
Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.
Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.
In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.
Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.