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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9836/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9836/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Racheli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via Cipro n. 114,
ATTRICE contro
(P.I. – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t. , con il patrocinio CP_2 dell'avv. Marco Moretti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, 00196, Via Flaminia n. 135,
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del procuratore ad Controparte_3 P.IVA_2 negotia dott. con il patrocinio dell'avv. Luca Perugini, ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Carlo Zima n. 1/A,
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “In via principale e nel merito: previo accertamento della sussistenza dei requisiti in capo a parte attrice per usufruire dell'Ape volontaria entro il 31.12.2019; previo accertamento della negligenza con cui è stata condotta, da parte del convenuto Ente, la pratica di verifica del requisito contributivo per Ape volontaria della signora Pt_1
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale nella gestione della pratica relativa alla domanda di Ape volontaria della Sig.ra a carico dell'istituto convenuto;
Pt_1 condannare la convenuta e/o congiuntamente e/o disgiuntamente CP_1 Controparte_5
al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale partito dalla signora Pt_1
e quantificato in euro 50.000, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
accertato e dichiarato che l'adesione del convenuto agli inviti alla stipulazione di un accordo di negoziazione assistita esperiti ante e in corso di causa, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi di parte attrice, hanno avuto carattere meramente dilatorio;
accertato e dichiarato che la condotta posta di tenuta nei procedimenti di negoziazione CP_1
assistita integra gli estremi della colpa grave ex art. 96 c.p.c.; condannare la convenuta al versamento della somma di €.20.000,00, ovvero a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per la convenuta: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione del mandato conferito dalla Sig.ra er tutti i CP_1 Pt_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di risarcimento danni formulate da parte attrice;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere responsabile a titolo di colpa: accertare e dichiarare CP_1
che il mandato conferito dalla Sig.ra a carattere di gratuità ex art. 1710 cod. civ. Pt_1
e, per l'effetto, applicare un criterio di responsabilità attenuato;
accertare e dichiarare che
l'attività svolta da non rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 1176, comma 2 cod. CP_1 civ. e, per l'effetto, applicare esclusivamente un criterio di responsabilità attenuato ex art.
1710 cod. civ.; accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della Sig.ra x Pt_1 art. 1227 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, applicare l'attenuante ivi contemplata;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra effettuato da controparte per tutti i motivi Pt_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il predetto importo nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra ffettuato Pt_1 da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ovvero rideterminare
l'importo richiesto nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
- accertare e dichiarare che ha stipulato polizza assicurativa n. 1331/65/164475310/3 CP_1 con e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la medesima Controparte_3
compagnia assicurativa è tenuta a manlevare nella fattispecie per cui è causa e, per CP_1 l'effetto, condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, all'eventuale pagamento in favore di dei danni che CP_1
dovessero essere riconosciuti alla Sig.ra oltre alle spese legali ed ogni altro onere Pt_1 correlato al giudizio in questione.”.
Per la terza chiamata: “in principalità: respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti del convenuto , con conseguente assorbimento della domanda CP_1 subordinata di garanzia proposta dall' nei confronti di CP_1 Controparte_3
in via subordinata: in caso di soccombenza dell' convenuto, limi-tare il danno
[...] CP_1
nella misura che risulterà accertata e in proporzione del concorso di colpa della attrice, limitando in ogni caso la eventuale man-leva di entro i limiti di Controparte_3 massimale e di franchigia risultanti dalla esposizione della nostra comparsa costitutiva.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di aver in Parte_1
CP data 11 ottobre 2019 conferito incarico al ON al fine di promuovere domanda di
Ape volontaria e di farsi assistere nella gestione di detta pratica, e che a causa della
CP_ negligente gestione della pratica da parte di e del grave inadempimento contrattuale della stessa, l'attrice perdeva il diritto a vedersi riconoscere la misura APE, conveniva avanti CP il Tribunale di Brescia il ON chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc, con il favore delle spese di lite.
CP Instaurato il contradditorio, si costituiva il ON il quale chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la in forza della polizza CP_3
assicurativa n. 1331/65/164475310/3. Sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto non è stata mai stata resa oggetto della fase di negoziazione assistita;
nel merito accertare e dichiarare la regolarità CP_ dell'operato di e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il mandato conferito dalla Sig.ra a carattere di gratuità ex art. Pt_1
1710 cod. civ. e, per l'effetto, applicare un criterio di responsabilità attenuato;
accertare e dichiarare che l'attività svolta da non rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 1176, CP_1 comma 2 cod. civ. e, per l'effetto, applicare esclusivamente un criterio di responsabilità attenuato ex art. 1710 cod. civ.; accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della Sig.ra ex art. 1227 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Pt_1 applicare l'attenuante ivi contemplata;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra ffettuato da controparte Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il predetto importo nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra effettuato da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Pt_1
rigettare la domanda in quanto infondata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ovvero rideterminare l'importo richiesto nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare la tenuta a manlevare la CP_3
convenuta in forza di polizza assicurativa n. 1331/65/164475310/3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c. Con il favore delle spese.
Con decreto del 16.12.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la compagnia contestando le Controparte_3 pretese attoree in quanto infondate sia dal punto di vista dell'an che del quantum;
confermava l'operatività della polizza e chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in caso di soccombenza dell' convenuto, chiedeva di limitare il danno nella misura che CP_1
accertata in giudizio e in proporzione al concorso di colpa della attrice, limitando in ogni caso la eventuale manleva di entro i limiti di massimale e di franchigia. Controparte_3
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa per consentire l'esperimento della negoziazione assistita limitatamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Alla successiva udienza, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 28.11.2022, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita per documenti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente rinviata.
Con decreto del 21.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Parte attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento contrattuale del
ON “ per non aver consegnato la Controparte_1 missiva con la quale si confermava la sussistenza dei requisiti in capo alla Sig.ra CP_6 per poter usufruire della cd. prestazione “APE Volontario”. Detta grave Pt_1
inadempienza ha comportato la preclusione assoluta e irreversibile di poter accedere al citato anticipo con grave nocumento in capo all'istante, all'epoca disoccupata e in stato di grave crisi economico-finanziaria. Conseguentemente l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre premettere che la L. n. 152 del 2001, art. 7, attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno. In tale attività rientra anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Ciò posto, occorre aggiungere che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002) gli Istituti di ON assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza.
L'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai RO nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023).
Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, e impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tale dovere giuridico si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali, recare pregiudizio, e, in ogni caso, possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale alla luce degli interessi in concreto perseguiti dalle parti (cfr. Cass. n.
3462/2007).
Vertendosi, come detto, in materia di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è retto dal consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui (cfr. Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il ON convenuto avrebbe dovuto assistere l'attrice nella pratica concernente alla “certificazione Ape volontario” (doc. 2).
Parte convenuta sostiene che l'incarico conferito all'ufficio di Brescia doveva CP_1
ritenersi esaurito con la consegna della missiva di accoglimento della domanda di certificazione del diritto all'APE volontario del 4 dicembre 2019 in quanto l'incarico medesimo risultava limitato esclusivamente all'assistenza nella sola procedura volta alla certificazione del diritto all'APE volontaria.
Secondo la tesi dell'attrice ella è stata convocata presso la sede della convenuta sola in data 13 gennaio 2020, data in cui ha scoperto di aver ricevuto l'accettazione della domanda Apa da parte di in data 4.12.2019 e che nel frattempo era decorso il termine, CP_6
fissato al 31.12.2019 (doc. 9 attrice), per la consegna di tutta la documentazione ai fini dell'ottenimento della misura.
Parte convenuta non allega né prova di aver trasmesso tale comunicazione all'attrice nei termini previsti, limitandosi a sostenere che l'incarico era limitato alla certificazione, poi ottenuta.
Parte attrice sostiene altresì che la convenuta non ha neppure provveduto, in occasione dell'incontro del 13 gennaio 2020, alla consegna del documento , e che la CP_6
stessa attrice ha provveduto a richiederne copia allo stesso ente emittente (circostanza non contestata dalla convenuta).
A fronte della piena prova della fonte negoziale del diritto vantato dall'attrice e dell'allegazione dell'inadempimento da quest'ultima lamentato, il convenuto non CP_7 ha assolto l'onere gravante sul medesimo di dimostrare di aver diligentemente adempiuto l'incarico affidatogli, non avendo provato di aver adempiuto agli oneri informativi sul medesimo gravanti.
Trattasi di inadempimento certamente grave, posto che la mancata comunicazione e/o informazione ha impedito all'attrice di accedere alla misura per la quale la stessa aveva conferito mandato al patronato convenuto, misura peraltro cessata dal primo gennaio 2020, in ragione della sua mancata ulteriore proroga da parte del Legislatore.
Tale omessa informazione comporta, dunque, il riconoscimento, in capo al ON
, della responsabilità per inadempimento contrattuale. CP_1
Tenuto conto che i RO svolgono le loro attività senza fine di lucro, ma ricevono a tal fine contributi e finanziamenti dallo Stato, la prestazione non può reputarsi “gratuita” nel senso suggerito dalla parte convenuta.
Il fatto che, per espressa disposizione di legge, la prestazione sia adempiuta da un terzo (cioè dallo Stato, attraverso un Fondo alimentato dal prelevamento di un'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati), non elide, ma anzi riconferma, la presunzione di onerosità del mandato, posta in via generale dall'art. 1709 c.c.
Peraltro, laddove si aderisse alla tesi della “gratuità” sostenuta da parte convenuta,
l'operatività del criterio di attenuazione della responsabilità per colpa posto dall'art. 1710 c.c. andrebbe ammessa anche nei casi in cui - come nel c.d. “gratuito patrocinio” - la legge, prevedendo un intervento economico sostitutivo dello Stato, vieti al mandatario di percepire i propri compensi direttamente dal mandante.
Nel caso in esame, dunque, non può essere riconosciuta alcuna attenuazione di responsabilità ex art. 1710 c.c.
Ma anche diversamente opinando, l'eventuale gratuità del mandato non varrebbe a escludere la responsabilità del ON convenuto.
L'art. 1710, co. 1, seconda parte, c.c., dispone che, nel caso in cui il mandatario non riceva un compenso per la propria opera, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore;
ciò significa che anche il mandatario non retribuito deve prestare la diligenza ordinariamente esigibile, ma il giudice può assolverlo dalla responsabilità per danni quando sia incorso in una lieve negligenza scusabile.
La suddetta regola concerne solo l'an della responsabilità, ma non il quantum, nel senso che le ipotesi meno gravi non rilevano ma, una volta accertata la responsabilità del mandatario sulla base del criterio meno rigoroso, egli è comunque tenuto a risarcire tutti i danni sofferti dal mandante, secondo le regole generali.
Non può accogliersi la domanda di accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 cc in capo all'attrice formulato dalla convenuta, posto che non è emersa alcuna condotta negligente o imprudente dell'attrice che abbia concorso alla causazione del danno dedotto in giudizio. Invero, la stessa attrice ha prodotto in giudizio i propri tabulati telefonici (doc. 8), da cui si evincono le telefonate effettuate nei confronti del numero del ON che dimostrano che la sig.ra ha certamente assunto una condotta attiva nello Pt_1
svolgimento della pratica (circostanza che neppure il convenuta contesta), con la conseguenza che nessun concorso colposo può essere alla medesima imputato.
In ragione di quanto sopra, deve essere riconosciuta in favore dell'attrice la somma di €. 26.391,68 corrispondente alla componente patrimoniale derivante dalla mancata erogazione dell'APE Volontario e costituito dal rateo netto che la Sig.ra vrebbe Pt_1 percepito (€. 613,76) moltiplicato per i mesi necessari al raggiungimento dell'età pensionabile (43 mensilità), come esposto nel documento di accoglimento della
CP_ certificazione emesso dall' e documentato altresì dall'estratto inps (doc. 9 e 23).
Trattasi delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento della convenuta, con la conseguenza che risulta provato sia l'an sia il quantum della pretesa risarcitoria.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno biologico, la stessa è infondata e va rigettata.
La documentazione medica prodotta in giudizio da parte attrice (docc. 13 e 24) fa riferimento a visite mediche effettuate dall'attrice nel luglio 2020, con la conseguenza che non può dirsi che vi sia una compatibilità, quanto meno temporale, delle conseguenze di salute che l'attrice ritiene intrinsecamente collegate all'inadempimento contrattuale della convenuta.
Non può dirsi pertanto raggiunta la prova del nesso causale del danno biologico lamentato con l'inadempimento contrattuale oggetto di causa. CP Pertanto, il ON deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.391,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultima subito. Trattandosi d'importi già liquidati in moneta attuale, non sussiste diritto alla rivalutazione monetaria.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata i osserva quanto segue. CP_3
La compagnia assicurativa deduce l'operatività della polizza e chiede unicamente che l'importo eventualmente posto a carico del ON assicurato venga indennizzato nei limiti di massimale e franchigia.
Dalla lettura della polizza prodotta si legge che il massimale assicurato è pari ad € 70.000,00 con una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro (doc. 5 convenuto.
Pertanto, ritenuta pacifica l'operatività della polizza nel caso in esame, la domanda di manleva deve essere accolta.
Conseguentemente la compagnia eve essere condannata al pagamento, CP_3 detratta la franchigia, di quanto la convenuta è tenuta a versare per effetto dell'emananda sentenza per capitale, interessi, spese di lite.
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M.55/2014(valori medi ridotti della metà in applicazione dell'art. 4 del suddetto D.M.-
Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le altre fasi in euro 1.693,50 ( euro 3.387:2), oltre anticipazioni, 15% spese generali, iva e cpa
La condanna al pagamento delle spese va posta a favore dell'Erario ex art 133 D.P.R
115/2002.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata le spese di lite si liquidano in euro
3.000,00 (valori compresi tra minimo e medio stante natura della lite attività svolta) oltre
15% spese generali, iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CP_ in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il ON al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.391,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
a titolo di risarcimento del danno;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
CP_ condanna il ON a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva. condanna la terza chiamata al pagamento di quanto il ON sarò chiamato a corrispondere per capitale, interessi, spese di lite, detratta la franchigia.
Condanna la terza chiamata al pagamento in favore del delle spese di lite CP_7
liquidate come in parte motiva.
Brescia, 24 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9836/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Racheli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via Cipro n. 114,
ATTRICE contro
(P.I. – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t. , con il patrocinio CP_2 dell'avv. Marco Moretti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, 00196, Via Flaminia n. 135,
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del procuratore ad Controparte_3 P.IVA_2 negotia dott. con il patrocinio dell'avv. Luca Perugini, ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Carlo Zima n. 1/A,
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “In via principale e nel merito: previo accertamento della sussistenza dei requisiti in capo a parte attrice per usufruire dell'Ape volontaria entro il 31.12.2019; previo accertamento della negligenza con cui è stata condotta, da parte del convenuto Ente, la pratica di verifica del requisito contributivo per Ape volontaria della signora Pt_1
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale nella gestione della pratica relativa alla domanda di Ape volontaria della Sig.ra a carico dell'istituto convenuto;
Pt_1 condannare la convenuta e/o congiuntamente e/o disgiuntamente CP_1 Controparte_5
al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale partito dalla signora Pt_1
e quantificato in euro 50.000, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
accertato e dichiarato che l'adesione del convenuto agli inviti alla stipulazione di un accordo di negoziazione assistita esperiti ante e in corso di causa, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi di parte attrice, hanno avuto carattere meramente dilatorio;
accertato e dichiarato che la condotta posta di tenuta nei procedimenti di negoziazione CP_1
assistita integra gli estremi della colpa grave ex art. 96 c.p.c.; condannare la convenuta al versamento della somma di €.20.000,00, ovvero a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per la convenuta: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione del mandato conferito dalla Sig.ra er tutti i CP_1 Pt_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di risarcimento danni formulate da parte attrice;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere responsabile a titolo di colpa: accertare e dichiarare CP_1
che il mandato conferito dalla Sig.ra a carattere di gratuità ex art. 1710 cod. civ. Pt_1
e, per l'effetto, applicare un criterio di responsabilità attenuato;
accertare e dichiarare che
l'attività svolta da non rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 1176, comma 2 cod. CP_1 civ. e, per l'effetto, applicare esclusivamente un criterio di responsabilità attenuato ex art.
1710 cod. civ.; accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della Sig.ra x Pt_1 art. 1227 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, applicare l'attenuante ivi contemplata;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra effettuato da controparte per tutti i motivi Pt_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il predetto importo nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra ffettuato Pt_1 da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda in quanto infondata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ovvero rideterminare
l'importo richiesto nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
- accertare e dichiarare che ha stipulato polizza assicurativa n. 1331/65/164475310/3 CP_1 con e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la medesima Controparte_3
compagnia assicurativa è tenuta a manlevare nella fattispecie per cui è causa e, per CP_1 l'effetto, condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, all'eventuale pagamento in favore di dei danni che CP_1
dovessero essere riconosciuti alla Sig.ra oltre alle spese legali ed ogni altro onere Pt_1 correlato al giudizio in questione.”.
Per la terza chiamata: “in principalità: respingere le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti del convenuto , con conseguente assorbimento della domanda CP_1 subordinata di garanzia proposta dall' nei confronti di CP_1 Controparte_3
in via subordinata: in caso di soccombenza dell' convenuto, limi-tare il danno
[...] CP_1
nella misura che risulterà accertata e in proporzione del concorso di colpa della attrice, limitando in ogni caso la eventuale man-leva di entro i limiti di Controparte_3 massimale e di franchigia risultanti dalla esposizione della nostra comparsa costitutiva.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di aver in Parte_1
CP data 11 ottobre 2019 conferito incarico al ON al fine di promuovere domanda di
Ape volontaria e di farsi assistere nella gestione di detta pratica, e che a causa della
CP_ negligente gestione della pratica da parte di e del grave inadempimento contrattuale della stessa, l'attrice perdeva il diritto a vedersi riconoscere la misura APE, conveniva avanti CP il Tribunale di Brescia il ON chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc, con il favore delle spese di lite.
CP Instaurato il contradditorio, si costituiva il ON il quale chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la in forza della polizza CP_3
assicurativa n. 1331/65/164475310/3. Sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto non è stata mai stata resa oggetto della fase di negoziazione assistita;
nel merito accertare e dichiarare la regolarità CP_ dell'operato di e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il mandato conferito dalla Sig.ra a carattere di gratuità ex art. Pt_1
1710 cod. civ. e, per l'effetto, applicare un criterio di responsabilità attenuato;
accertare e dichiarare che l'attività svolta da non rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 1176, CP_1 comma 2 cod. civ. e, per l'effetto, applicare esclusivamente un criterio di responsabilità attenuato ex art. 1710 cod. civ.; accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della Sig.ra ex art. 1227 cod. civ. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Pt_1 applicare l'attenuante ivi contemplata;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra ffettuato da controparte Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il predetto importo nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo del danno non patrimoniale presuntivamente subito dalla Sig.ra effettuato da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Pt_1
rigettare la domanda in quanto infondata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio ovvero rideterminare l'importo richiesto nel solo limite degli eventuali danni consequenziali effettivamente provati;
accertare e dichiarare la tenuta a manlevare la CP_3
convenuta in forza di polizza assicurativa n. 1331/65/164475310/3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c. Con il favore delle spese.
Con decreto del 16.12.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la compagnia contestando le Controparte_3 pretese attoree in quanto infondate sia dal punto di vista dell'an che del quantum;
confermava l'operatività della polizza e chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in caso di soccombenza dell' convenuto, chiedeva di limitare il danno nella misura che CP_1
accertata in giudizio e in proporzione al concorso di colpa della attrice, limitando in ogni caso la eventuale manleva di entro i limiti di massimale e di franchigia. Controparte_3
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa per consentire l'esperimento della negoziazione assistita limitatamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Alla successiva udienza, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 28.11.2022, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita per documenti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente rinviata.
Con decreto del 21.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Parte attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento contrattuale del
ON “ per non aver consegnato la Controparte_1 missiva con la quale si confermava la sussistenza dei requisiti in capo alla Sig.ra CP_6 per poter usufruire della cd. prestazione “APE Volontario”. Detta grave Pt_1
inadempienza ha comportato la preclusione assoluta e irreversibile di poter accedere al citato anticipo con grave nocumento in capo all'istante, all'epoca disoccupata e in stato di grave crisi economico-finanziaria. Conseguentemente l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre premettere che la L. n. 152 del 2001, art. 7, attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno. In tale attività rientra anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Ciò posto, occorre aggiungere che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002) gli Istituti di ON assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza.
L'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai RO nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023).
Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, e impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tale dovere giuridico si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali, recare pregiudizio, e, in ogni caso, possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale alla luce degli interessi in concreto perseguiti dalle parti (cfr. Cass. n.
3462/2007).
Vertendosi, come detto, in materia di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è retto dal consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui (cfr. Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il ON convenuto avrebbe dovuto assistere l'attrice nella pratica concernente alla “certificazione Ape volontario” (doc. 2).
Parte convenuta sostiene che l'incarico conferito all'ufficio di Brescia doveva CP_1
ritenersi esaurito con la consegna della missiva di accoglimento della domanda di certificazione del diritto all'APE volontario del 4 dicembre 2019 in quanto l'incarico medesimo risultava limitato esclusivamente all'assistenza nella sola procedura volta alla certificazione del diritto all'APE volontaria.
Secondo la tesi dell'attrice ella è stata convocata presso la sede della convenuta sola in data 13 gennaio 2020, data in cui ha scoperto di aver ricevuto l'accettazione della domanda Apa da parte di in data 4.12.2019 e che nel frattempo era decorso il termine, CP_6
fissato al 31.12.2019 (doc. 9 attrice), per la consegna di tutta la documentazione ai fini dell'ottenimento della misura.
Parte convenuta non allega né prova di aver trasmesso tale comunicazione all'attrice nei termini previsti, limitandosi a sostenere che l'incarico era limitato alla certificazione, poi ottenuta.
Parte attrice sostiene altresì che la convenuta non ha neppure provveduto, in occasione dell'incontro del 13 gennaio 2020, alla consegna del documento , e che la CP_6
stessa attrice ha provveduto a richiederne copia allo stesso ente emittente (circostanza non contestata dalla convenuta).
A fronte della piena prova della fonte negoziale del diritto vantato dall'attrice e dell'allegazione dell'inadempimento da quest'ultima lamentato, il convenuto non CP_7 ha assolto l'onere gravante sul medesimo di dimostrare di aver diligentemente adempiuto l'incarico affidatogli, non avendo provato di aver adempiuto agli oneri informativi sul medesimo gravanti.
Trattasi di inadempimento certamente grave, posto che la mancata comunicazione e/o informazione ha impedito all'attrice di accedere alla misura per la quale la stessa aveva conferito mandato al patronato convenuto, misura peraltro cessata dal primo gennaio 2020, in ragione della sua mancata ulteriore proroga da parte del Legislatore.
Tale omessa informazione comporta, dunque, il riconoscimento, in capo al ON
, della responsabilità per inadempimento contrattuale. CP_1
Tenuto conto che i RO svolgono le loro attività senza fine di lucro, ma ricevono a tal fine contributi e finanziamenti dallo Stato, la prestazione non può reputarsi “gratuita” nel senso suggerito dalla parte convenuta.
Il fatto che, per espressa disposizione di legge, la prestazione sia adempiuta da un terzo (cioè dallo Stato, attraverso un Fondo alimentato dal prelevamento di un'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati), non elide, ma anzi riconferma, la presunzione di onerosità del mandato, posta in via generale dall'art. 1709 c.c.
Peraltro, laddove si aderisse alla tesi della “gratuità” sostenuta da parte convenuta,
l'operatività del criterio di attenuazione della responsabilità per colpa posto dall'art. 1710 c.c. andrebbe ammessa anche nei casi in cui - come nel c.d. “gratuito patrocinio” - la legge, prevedendo un intervento economico sostitutivo dello Stato, vieti al mandatario di percepire i propri compensi direttamente dal mandante.
Nel caso in esame, dunque, non può essere riconosciuta alcuna attenuazione di responsabilità ex art. 1710 c.c.
Ma anche diversamente opinando, l'eventuale gratuità del mandato non varrebbe a escludere la responsabilità del ON convenuto.
L'art. 1710, co. 1, seconda parte, c.c., dispone che, nel caso in cui il mandatario non riceva un compenso per la propria opera, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore;
ciò significa che anche il mandatario non retribuito deve prestare la diligenza ordinariamente esigibile, ma il giudice può assolverlo dalla responsabilità per danni quando sia incorso in una lieve negligenza scusabile.
La suddetta regola concerne solo l'an della responsabilità, ma non il quantum, nel senso che le ipotesi meno gravi non rilevano ma, una volta accertata la responsabilità del mandatario sulla base del criterio meno rigoroso, egli è comunque tenuto a risarcire tutti i danni sofferti dal mandante, secondo le regole generali.
Non può accogliersi la domanda di accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 cc in capo all'attrice formulato dalla convenuta, posto che non è emersa alcuna condotta negligente o imprudente dell'attrice che abbia concorso alla causazione del danno dedotto in giudizio. Invero, la stessa attrice ha prodotto in giudizio i propri tabulati telefonici (doc. 8), da cui si evincono le telefonate effettuate nei confronti del numero del ON che dimostrano che la sig.ra ha certamente assunto una condotta attiva nello Pt_1
svolgimento della pratica (circostanza che neppure il convenuta contesta), con la conseguenza che nessun concorso colposo può essere alla medesima imputato.
In ragione di quanto sopra, deve essere riconosciuta in favore dell'attrice la somma di €. 26.391,68 corrispondente alla componente patrimoniale derivante dalla mancata erogazione dell'APE Volontario e costituito dal rateo netto che la Sig.ra vrebbe Pt_1 percepito (€. 613,76) moltiplicato per i mesi necessari al raggiungimento dell'età pensionabile (43 mensilità), come esposto nel documento di accoglimento della
CP_ certificazione emesso dall' e documentato altresì dall'estratto inps (doc. 9 e 23).
Trattasi delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento della convenuta, con la conseguenza che risulta provato sia l'an sia il quantum della pretesa risarcitoria.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno biologico, la stessa è infondata e va rigettata.
La documentazione medica prodotta in giudizio da parte attrice (docc. 13 e 24) fa riferimento a visite mediche effettuate dall'attrice nel luglio 2020, con la conseguenza che non può dirsi che vi sia una compatibilità, quanto meno temporale, delle conseguenze di salute che l'attrice ritiene intrinsecamente collegate all'inadempimento contrattuale della convenuta.
Non può dirsi pertanto raggiunta la prova del nesso causale del danno biologico lamentato con l'inadempimento contrattuale oggetto di causa. CP Pertanto, il ON deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.391,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultima subito. Trattandosi d'importi già liquidati in moneta attuale, non sussiste diritto alla rivalutazione monetaria.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata i osserva quanto segue. CP_3
La compagnia assicurativa deduce l'operatività della polizza e chiede unicamente che l'importo eventualmente posto a carico del ON assicurato venga indennizzato nei limiti di massimale e franchigia.
Dalla lettura della polizza prodotta si legge che il massimale assicurato è pari ad € 70.000,00 con una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro (doc. 5 convenuto.
Pertanto, ritenuta pacifica l'operatività della polizza nel caso in esame, la domanda di manleva deve essere accolta.
Conseguentemente la compagnia eve essere condannata al pagamento, CP_3 detratta la franchigia, di quanto la convenuta è tenuta a versare per effetto dell'emananda sentenza per capitale, interessi, spese di lite.
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M.55/2014(valori medi ridotti della metà in applicazione dell'art. 4 del suddetto D.M.-
Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le altre fasi in euro 1.693,50 ( euro 3.387:2), oltre anticipazioni, 15% spese generali, iva e cpa
La condanna al pagamento delle spese va posta a favore dell'Erario ex art 133 D.P.R
115/2002.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata le spese di lite si liquidano in euro
3.000,00 (valori compresi tra minimo e medio stante natura della lite attività svolta) oltre
15% spese generali, iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CP_ in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il ON al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 26.391,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
a titolo di risarcimento del danno;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
CP_ condanna il ON a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva. condanna la terza chiamata al pagamento di quanto il ON sarò chiamato a corrispondere per capitale, interessi, spese di lite, detratta la franchigia.
Condanna la terza chiamata al pagamento in favore del delle spese di lite CP_7
liquidate come in parte motiva.
Brescia, 24 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni