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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2671/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Giuseppe Grezar 14 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4683/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020199025912078000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020060030967178000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al sig. Resistente_1 e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza appellava la sentenza n. 4683/06/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 19/09/2023, notificata il 04/10/2023, con la quale era stata annullata l'intimazione di pagamento n. 11020199025912078/000, relativa alla cartella n. 11020060030967178000.
Allegava preliminarmente l'appellante l'inammissibilità del ricorso di primo grado, perché notificato cin modalità cartacea dopo l'introduzione del processo tributario telematico;
proseguiva la stessa appellante sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la cartella intimata era stata ritualmente notificata e che la stessa era stata oggetto di un giudizio presso le Commissioni Tributarie del
Piemonte, nonché dell'intimazione di pagamento n. 11020169003528350000 notificata 08/03/2016, per cuoi doveva ritenersi anche l'insussistenza della prescrizione della pretesa;
concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Gli appellati non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono:
1) Preliminarmente non può ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall'appellante; ciò perché, per come affermato dalla Suprema Corte: “ Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello effettuata con modalità analogiche (posta ordinaria) anziché telematiche
(PEC), pur dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di notificazione telematica previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (1° luglio 2019), non determina l'inammissibilità dell'atto se questo ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. La notificazione eseguita con modalità non conformi alle prescrizioni di legge configura una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, che si verifica quando l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario e questi si sia regolarmente costituito in giudizio. L'obbligo di seguire una determinata modalità telematica nello svolgimento del giudizio sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea nel primo grado di giudizio. È inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale senza prospettare le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale. Il principio di raggiungimento dello scopo prevale sulla mera irregolarità formale della notificazione, in conformità al principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito nell'amministrazione della giustizia.” ( così Cass.99/2026); nel caso in esame l'appellante, resistente in primo grado risulta essersi regolarmente costituita , senza lamentare lesioni del suo diritto di difesa derivante dalla notifica cartacea del ricorso;
2) Ciò posto, occorre rilevare che parte appellante ha provato la rituale notifica della cartella intimata, avvenuta il 29.07.2006, a mezzo posta, con consegna a famigliare del destinatario;
per tale ragione sul punto la sentenza appellata deve essere riformata;
3) In relazione alla prescrizione della pretesa: la questione non può essere oggetto di valutazione in questa sede, avendo la sentenza impugnata fondata la sua decisione sull'assorbente motivo dell'omessa notifica della cartella intimata e non avendo l'appellato Resistente_1, con la sua mancata costituzione, espressamente riproposto tale motivo ricorso ( così Cass.25239/2024)
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente conferma in parte qua dell'atto impugnato e compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, attesa la parziale novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'intimazione di pagamento n. 11020199025912078/000, relativa alla cartella n. 11020060030967178000.
Compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel /Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2671/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Giuseppe Grezar 14 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4683/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020199025912078000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020060030967178000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al sig. Resistente_1 e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza appellava la sentenza n. 4683/06/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 19/09/2023, notificata il 04/10/2023, con la quale era stata annullata l'intimazione di pagamento n. 11020199025912078/000, relativa alla cartella n. 11020060030967178000.
Allegava preliminarmente l'appellante l'inammissibilità del ricorso di primo grado, perché notificato cin modalità cartacea dopo l'introduzione del processo tributario telematico;
proseguiva la stessa appellante sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la cartella intimata era stata ritualmente notificata e che la stessa era stata oggetto di un giudizio presso le Commissioni Tributarie del
Piemonte, nonché dell'intimazione di pagamento n. 11020169003528350000 notificata 08/03/2016, per cuoi doveva ritenersi anche l'insussistenza della prescrizione della pretesa;
concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Gli appellati non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono:
1) Preliminarmente non può ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall'appellante; ciò perché, per come affermato dalla Suprema Corte: “ Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello effettuata con modalità analogiche (posta ordinaria) anziché telematiche
(PEC), pur dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di notificazione telematica previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (1° luglio 2019), non determina l'inammissibilità dell'atto se questo ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. La notificazione eseguita con modalità non conformi alle prescrizioni di legge configura una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, che si verifica quando l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario e questi si sia regolarmente costituito in giudizio. L'obbligo di seguire una determinata modalità telematica nello svolgimento del giudizio sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea nel primo grado di giudizio. È inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale senza prospettare le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale. Il principio di raggiungimento dello scopo prevale sulla mera irregolarità formale della notificazione, in conformità al principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito nell'amministrazione della giustizia.” ( così Cass.99/2026); nel caso in esame l'appellante, resistente in primo grado risulta essersi regolarmente costituita , senza lamentare lesioni del suo diritto di difesa derivante dalla notifica cartacea del ricorso;
2) Ciò posto, occorre rilevare che parte appellante ha provato la rituale notifica della cartella intimata, avvenuta il 29.07.2006, a mezzo posta, con consegna a famigliare del destinatario;
per tale ragione sul punto la sentenza appellata deve essere riformata;
3) In relazione alla prescrizione della pretesa: la questione non può essere oggetto di valutazione in questa sede, avendo la sentenza impugnata fondata la sua decisione sull'assorbente motivo dell'omessa notifica della cartella intimata e non avendo l'appellato Resistente_1, con la sua mancata costituzione, espressamente riproposto tale motivo ricorso ( così Cass.25239/2024)
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente conferma in parte qua dell'atto impugnato e compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, attesa la parziale novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'intimazione di pagamento n. 11020199025912078/000, relativa alla cartella n. 11020060030967178000.
Compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel /Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)