Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 207
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per notifica cartacea

    La Corte ritiene che la notifica con modalità analogiche non determini l'inammissibilità se l'atto ha raggiunto lo scopo, come avvenuto nel caso di specie, poiché il destinatario si è regolarmente costituito senza lamentare lesioni del diritto di difesa.

  • Accolto
    Rituale notifica della cartella intimata

    L'appellante ha provato la rituale notifica della cartella intimata, avvenuta a mezzo posta con consegna a famigliare del destinatario.

  • Altro
    Insussistenza della prescrizione della pretesa

    La questione della prescrizione non può essere valutata in questa sede, avendo la sentenza impugnata fondato la sua decisione sull'assorbente motivo dell'omessa notifica e non essendo stata riproposta dall'appellato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 207
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo