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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Mediazione: la partecipazione può essere delegataChiara Montano · https://iusletter.com/ · 23 ottobre 2024
L'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata è infondata. Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cassazione 8473/2019 e Cassazione 20643/2023) ha affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, usualmente è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Tuttavia, “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20643 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da Di IO PE, nato a [...] il [...] El UZ OU, nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Torino - Sezione Misure di Prevenzione, il 16/06/2022 ()) visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG OS, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da PE Di IO e OU El UZ avverso il decreto con cui il Tribunale di Novara, il 17 dicembre 2021, Penale Sent. Sez. 6 Num. 20643 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 01/02/2023 rigettata la proposta di aggravamento della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Di IO, ha revocato tale misura e disposto la confisca della s.r.l.s. CM, di alcuni conti correnti, di due immobili ed altri cespiti, meglio descritti in detto provvedimento. Di IO era ritenuto socialmente pericoloso, in forza di decreto del 16 maggio 2018, per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi e per vivere abitualmente, stante il tenore di vita, dei proventi di attività delittuose;
e ciò in ragione della sistematica commissione di gravissime violazioni finanziarie, a far tempo dal 2007, per cui pendono procedimenti giudiziari, e per le attività di riciclaggio in relazione alle quali ha riportato condanna nel procedimento "Bloodsucker"; è stato inoltre ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato del reato di cui all'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in ragione degli stretti contatti con AR PE ER, soggetto di spicco nel contesto 'ndranghetista. 2. Ricorrono Di IO e El UZ, con atto del difensore avv. Enrico Barlassina, il quale propone un unico motivo a contenuto complesso - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente• necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare, richiamando integralmente le argomentazioni svolte dal primo giudice - salvo il rilievo della estinzione della misura personale - senza dare riscontro alle deduzioni formulate nell'atto di appello. Il provvedimento sarebbe inoltre inficiato da contraddittorietà, per travisamento della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi. 2. Va premesso che, alla luce dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti che applicano misure di prevenzione personale e patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Purtuttavia, secondo un costante orientamento di legittimità, può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di 9 appello, con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Nel caso di specie, non essendo neppure indicate le norme di legge che si assumono violate, deve ritenersi che il ricorso denunci un vizio della motivazione, in particolare consistito nella mancanza di riscontro ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello. Dei motivi asseritamente praletermessi, dopo un generico richiamo ai principi regolativi della motivazione per relationem, non viene data tuttavia dal ricorrente alcuna indicazione, sicchè resta preclusa ogni verifica della effettiva ricorrenza della lacuna motivazionale, ma anche della rilevanza delle questioni sollevate, ossia della loro idoivtità a compromettere la tenuta logica complessiva del provvedimento impugnato. Il decreto reca invero un'ampia motivazione — che riproduce il tessuto argomentativo del decreto di primo grado - e, di seguito, illustra i motivi di appello con cui la difesa: - lamentava che si fosse disposta la confisca nonostante la intervenuta revoca della misura personale dell'obbligo di soggiorno nei confronti di Di IO;
- insisteva nell'affermare la effettiva titolarità della società CM s.r.l.s. in capo alla EI Boudazy, società nella quale Di IO rivestiva il ruolo di mero impiegato;
- contestava le risultanze della perizia Nobili, che aveva dimostrato l'impossibilità di El UZ di procedere all'acquisto delle quote della predetta società. La motivazione al riguardo resa è tutt'altro che apparente, evidenziando quanto segue. - -- Con l'affermare la effettiva titolarità in capo alla moglie El UZ - la quale non ha impugnato sul punto - del compendio societario ed assumendo di essere mero impiegato della società, il ricorrente è privo di interesse al ricorso. I Giudici di merito hanno, dunque, fatto corretta applicazione del principio (espresso da Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021; Loiero, Rv. 281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822), in forza del quale, in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario (mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento). 3 --- La cessazione della pericolosità non è preclusiva della confisca, ove l'acquisizione dei beni oggetto di ablazione sia avvenuta - come pacificamente accertato nel caso di specie - in un periodo di accertata pericolosità. Anche in tal caso la motivazione esiste ed applica il principio in forza del quale, ai fini della confisca di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite (principio affermato da Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, dep. 2019, Giampà, Rv. 275410, per cui anche la collaborazione del prevenuto con la giustizia, ancorché determini la cessazione della sua pericolosità, comportando la recisione dei suoi legami di appartenenza con l'ambiente mafioso di riferimento e costituendo elemento idoneo a determinare la revoca delle misure personali, non si riverbera sulla stabilità del provvedimento di confisca, adottato sulla base dell'accertata pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni assoggettati alla misura a blativa ). --- Le censure avverso le risultanze della perizia, oltre a muovere dal contraddittorio assunto che le risorse sarebbero riconducibili a Di IO e non a sua moglie, sono infondate perché: a) il dedotto (ma non altrimenti documentato) risparmio di spesa derivante dalla fruizione di un bene in comElato gratuito, anziché in locazione, non costituisce un reddito;
b) le locazione di Bibione si riferiscono ad un periodo oggetto di pregresso accertamento sulla sproporzione, oramai in giudicato;
c) ad epoca di conclamata pericolosità risale la detenzione di 18000,00 euro in contanti, della quale non è dato ritenere che avesse origine lecita solo perché non sequestrata;
d) le conclusioni del perito sono fondate sulla disamina dei CUD del proposto (sicchè deve presumersi che il perito abbia tenuto conto delle prestazione in favore della ditta Campione) e di sua moglie. Dunque, la Corte di merito ha controargomentato anche in relazione alla censure relative alle conclusioni del perito. 3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG OS, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da PE Di IO e OU El UZ avverso il decreto con cui il Tribunale di Novara, il 17 dicembre 2021, Penale Sent. Sez. 6 Num. 20643 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 01/02/2023 rigettata la proposta di aggravamento della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Di IO, ha revocato tale misura e disposto la confisca della s.r.l.s. CM, di alcuni conti correnti, di due immobili ed altri cespiti, meglio descritti in detto provvedimento. Di IO era ritenuto socialmente pericoloso, in forza di decreto del 16 maggio 2018, per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi e per vivere abitualmente, stante il tenore di vita, dei proventi di attività delittuose;
e ciò in ragione della sistematica commissione di gravissime violazioni finanziarie, a far tempo dal 2007, per cui pendono procedimenti giudiziari, e per le attività di riciclaggio in relazione alle quali ha riportato condanna nel procedimento "Bloodsucker"; è stato inoltre ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato del reato di cui all'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in ragione degli stretti contatti con AR PE ER, soggetto di spicco nel contesto 'ndranghetista. 2. Ricorrono Di IO e El UZ, con atto del difensore avv. Enrico Barlassina, il quale propone un unico motivo a contenuto complesso - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente• necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare, richiamando integralmente le argomentazioni svolte dal primo giudice - salvo il rilievo della estinzione della misura personale - senza dare riscontro alle deduzioni formulate nell'atto di appello. Il provvedimento sarebbe inoltre inficiato da contraddittorietà, per travisamento della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi. 2. Va premesso che, alla luce dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti che applicano misure di prevenzione personale e patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Purtuttavia, secondo un costante orientamento di legittimità, può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di 9 appello, con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Nel caso di specie, non essendo neppure indicate le norme di legge che si assumono violate, deve ritenersi che il ricorso denunci un vizio della motivazione, in particolare consistito nella mancanza di riscontro ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello. Dei motivi asseritamente praletermessi, dopo un generico richiamo ai principi regolativi della motivazione per relationem, non viene data tuttavia dal ricorrente alcuna indicazione, sicchè resta preclusa ogni verifica della effettiva ricorrenza della lacuna motivazionale, ma anche della rilevanza delle questioni sollevate, ossia della loro idoivtità a compromettere la tenuta logica complessiva del provvedimento impugnato. Il decreto reca invero un'ampia motivazione — che riproduce il tessuto argomentativo del decreto di primo grado - e, di seguito, illustra i motivi di appello con cui la difesa: - lamentava che si fosse disposta la confisca nonostante la intervenuta revoca della misura personale dell'obbligo di soggiorno nei confronti di Di IO;
- insisteva nell'affermare la effettiva titolarità della società CM s.r.l.s. in capo alla EI Boudazy, società nella quale Di IO rivestiva il ruolo di mero impiegato;
- contestava le risultanze della perizia Nobili, che aveva dimostrato l'impossibilità di El UZ di procedere all'acquisto delle quote della predetta società. La motivazione al riguardo resa è tutt'altro che apparente, evidenziando quanto segue. - -- Con l'affermare la effettiva titolarità in capo alla moglie El UZ - la quale non ha impugnato sul punto - del compendio societario ed assumendo di essere mero impiegato della società, il ricorrente è privo di interesse al ricorso. I Giudici di merito hanno, dunque, fatto corretta applicazione del principio (espresso da Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021; Loiero, Rv. 281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822), in forza del quale, in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario (mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento). 3 --- La cessazione della pericolosità non è preclusiva della confisca, ove l'acquisizione dei beni oggetto di ablazione sia avvenuta - come pacificamente accertato nel caso di specie - in un periodo di accertata pericolosità. Anche in tal caso la motivazione esiste ed applica il principio in forza del quale, ai fini della confisca di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite (principio affermato da Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, dep. 2019, Giampà, Rv. 275410, per cui anche la collaborazione del prevenuto con la giustizia, ancorché determini la cessazione della sua pericolosità, comportando la recisione dei suoi legami di appartenenza con l'ambiente mafioso di riferimento e costituendo elemento idoneo a determinare la revoca delle misure personali, non si riverbera sulla stabilità del provvedimento di confisca, adottato sulla base dell'accertata pericolosità al momento dell'acquisizione dei beni assoggettati alla misura a blativa ). --- Le censure avverso le risultanze della perizia, oltre a muovere dal contraddittorio assunto che le risorse sarebbero riconducibili a Di IO e non a sua moglie, sono infondate perché: a) il dedotto (ma non altrimenti documentato) risparmio di spesa derivante dalla fruizione di un bene in comElato gratuito, anziché in locazione, non costituisce un reddito;
b) le locazione di Bibione si riferiscono ad un periodo oggetto di pregresso accertamento sulla sproporzione, oramai in giudicato;
c) ad epoca di conclamata pericolosità risale la detenzione di 18000,00 euro in contanti, della quale non è dato ritenere che avesse origine lecita solo perché non sequestrata;
d) le conclusioni del perito sono fondate sulla disamina dei CUD del proposto (sicchè deve presumersi che il perito abbia tenuto conto delle prestazione in favore della ditta Campione) e di sua moglie. Dunque, la Corte di merito ha controargomentato anche in relazione alla censure relative alle conclusioni del perito. 3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023