Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rino Tortorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento di causa di servizio e dei conseguenti benefici, con ogni atto ad esso presupposto e/o preparatorio e/o di esecuzione, segnatamente del parere del Comitato di Verifica delle Ca-OMISSIS-se di Servizio n.-OMISSIS- del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria notificata il 16 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giuseppe SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorso, non resti al collegio che darne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., compensando le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), dà atto della rinuncia al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.