Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10823 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 8 23 / 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Nulli c o Монетчиной х Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: colega s . Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 11348/99 Cron.23443 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 3684 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere- Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 14/06/01 - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RE, AS IN ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso CORFESH lo studio dell'avvocato ORECCHIO MAURO, che li difende Richiesta cola studio unitamente all'avvocato CAMPANER CLAUDIO, giusta IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 per diriti t delega in atti;
06 AGO. 2001 IL CANCELLISE ricorrenti
contro
ET NN VED. DE GASPARI, DE GASPERI CANCELLERIAS elettivamente domiciliati in ROMA VIA FMARIA, MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato 2001 CARLO VISCONTI, che li difende unitamente all'avvocato DE 454807 1001 ROBERTO PEA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti nonchè
contro
IMM. ORIZZONTE SRL non notificato ricorso;
intimato avverso la sentenza n. 843/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio Chris VELLA;
udito l'Avvocato ORECCHIO Mauro per delega dell'Avv.CAMPANA depositata in udienza del ricorrente;
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario i rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 14 gennaio 1991 RE RI e sua moglie IZ SI esposero che: a)- con scrittura privata del 27 luglio 1989, i coniugi UI De AS e NI TT si erano obbligati a vendere loro la proprietà di un immobile sito in Mestre per il prezzo di 37.500.000 lire;
b)- avevano corrisposto la somma di venti milioni, come caparra confirmatoria, e si erano a pagare il residuo importo del prezzo al momento del perfezionamento del contratto di . compravendita;
c)- alla morte del De AS, la moglie e la figlia RI si erano rifiutate di sottoscrivere il contratto definitivo e la prima aveva poi ceduto all'altra, con contratto del 30 aprile 1990, la propria quota ereditaria di proprietà sull'immobile promesso in vendita. Ciò premesso, convennero la TT e la De AS, davanti al Tribunale di Venezia, per l'accertamento della simulazione dell'atto dell'aprile 1990, o per la sua revoca, ai sensi dell'art.2901 cod.civ., e per la deliberazione di una sentenza sostitutiva del contratto di compravendita non concluso e di condanna delle convenute alla consegna dell'immobile e al risarcimento del danno. Queste ultime, costituitesi in giudizio, eccepirono il difetto di legittimazione ad agire del RI, sul rilievo che soltanto la moglie aveva sottoscritto il contratto preliminare, del quale denunziarono la nullità per violazione del divieto dei patti successori, sancito dall'art. 458 del codice civile, affermando che la TT, con la promessa di vendita della proprietà dell'immobile, da lei poi acquistata per la metà come erede del marito, aveva disposto di un diritto che le sarebbe spettato dalla successione univer== sale non ancora aperta. Chiesero, inoltre, con domanda riconvenzionale la condanna 1. degli attori al risarcimento del danno. Con comparsa del 19 febbraio 1992 intervenne volontariamente nel processo la società Immobiliare Orizzonte, chiedendo la condanna del RI e della SI al risarcimento del danno che ad essa era stato determinato dalla trascrizione dello atto di citazione, la cui presenza aveva indotto le banche a non concedere i finanziamenti, che aveva chiesto per la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla • De AS con contratto per notaio Vianini del 10 luglio 1991. Con sentenza del 31 gennaio 1995 il Tribunale dichiarò la nullità del contratto preliminare del 27 luglio 1989 per impossibilità dell'oggetto, essendo risultato che lo immobile era di proprietà esclusiva di UI De AS e non della moglie,che aveva sottoscritto la scrittura privata come promittente alienante, senza avere la procura del coniuge (preciso che del contratto doveva dichiararsi la nullità, anche se qualificato vendita di cosa altrui, per violazione del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 del codice civile), condannò la TT a pagare agli attori la somma di venti milioni di lire, respinse le altre domande risarcitorie delle convenute e condannò in solido gli attori al ristoro del pregiudizio economico causato alla società Immobiliare Orizzonte con la trascrizione della citazione. Contro tale pronuncia proposero appello il RI e la SI adducendo che: A.- la TT aveva concluso il contratto preliminare di compravendita della proprietà dell'immobile come utile gestrice degli affari del marito il quale aveva, perciò, validamente assunto nei loro confronti l'obbligo del trasferimento del diritto 2. reale nel quale, alla sua morte, erano succedute le due eredi;
nullo era conseguentemente l'atto con cui la stessa TT aveva ceduto la quota ereditaria alla figlia e inefficace era la successiva vendita del bene alla società Immobiliare Orizzonte;
B.- in ogni caso la TT, sottoscrivendo la promessa di vendita dell'immobile di proprietà esclusiva del marito, si era obbligata a procurarne agli attori l'acquisto, verificatosi, ai sensi dell'art. 1478 cod.civ., dopo la morte del coniuge, per quanto riguarda la propria quota, a seguito dell'accettazione dell'eredità; e, pertanto, il successivo atto di cessione di tale quota alla figlia era nullo, e la donna era responsabile del danno, che doveva risarcire agli attori per non avere loro procurato l'acquisto della quota ereditaria di RI De AS. сен Quest'ultima, la madre e la società Immobiliare Orizzonte resistettero al gravame eccependone l'infondatezza. NI TT propose impugnazione incidentale, sostenendo che era stata condannata a pagare gli interessi sulla somma di venti milioni di lire, ricevuta come caparra confirmatoria, dalla domanda giudiziale fino al saldo, sebbene con propria lettera raccomandata del 9 febbraio 1990, avesse offerto la restituzione del relativo importo che, maggiorato degli interessi fino a quel momento maturati, aveva depositato su un libretto bancario. Con sentenza del 23 maggio 1998 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società Immobiliare Orizzonte, ha accolto l'impugnazione incidentale, 3° M avendo negato l'esistenza dell'obbligo della TT di pagamento degli interessi (per sivere Ta medesimasulla somma di denaro ricevuta come caparra confirmatoria, offerto tempestivamente alla controparte l'importo a tale titolo ricevuto. Inoltre ha dichiarato inammissibile la pretesa della TT, fondata sulla negotiorum gestio, perché fatta valere per la prima volta nella fase di gravame, e ha ritenuto precluso l'esame dell'ulteriore istanza, basata sulla qualificazione del contratto come preliminare di vendita di cosa altrui, dalla formazione del giudicato sulla declaratoria di nullità di tale per violazione del divieto dei patti commissori. Il RI e la SI ricorrono per cassazione con cinque motivi. NI TT e RI De AS resistono con due distinti controricorsi, con i quali hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugnazione perchè la copia notificata di essa non risulta sottoscritta dal domiciliatario dei ricorrenti, la cui firma manca anche alla procura a margine. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione d'inammissibilità del ricorso è infondata, perché, per la sua valida proposizione, è sufficiente che esso sia sottoscritto, come è avvenuto nella specie, da un avvocato munito di procura speciale, iscritto nell'apposito albo, non richiedendosi dall'art.365 del codice di procedura civile anche la firma del procuratore domiciliata= rio (sent.n.11556 del 1995). Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art. 1388 e 1399 del codice civile, in relazione all'art.360 del codice di procedura civile, si 4. censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello negato la legittimazione attiva di RE RI con l'argomento che "la comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 cod.civ., riguarda gli acquisti...e non i diritti di credito, sorti da contratti conclusi da uno solo dei coniugi (nella specie: contratto preliminare di vendita). Invece, si trattava di accertare se la signora SI, moglie del RI, avesse o non firmato il contratto anche in nome e per conto del marito, e tale quesito la Corte avrebbe dovuto risolvere in senso positivo, "posto che, come è pacifico, non servono formule solenni ai fini della contemplatio domini, ma è sufficiente che risulti, in modo inequivoco, il riferimento al rappresentato (e, nel caso concreto, nella scrittura privata vi era addirittura il riferimento ad entrambi i coniugi RI)..." Il motivo è infondato perché la Corte d'appello ha già puntualmente risposto alla obiezione,ripetuta con il motivo di ricorso, avendo escluso che il contratto preliminare era stato sottoscritto dall'attrice, anche come rappresentante del marito, con la precisa e semplice osservazione che la scrittura privata risultava firmata in nome proprio dalla SI, e che, quindi, costei e non anche il coniuge RE RI, si era obbligata ad acquistare (promissaria acquirente) la proprietà dell'immobile, e che soltanto nei suoi confronti i promittenti venditori si erano impegnati a concludere ' il contratto definitivo. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, adducendosi che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda fondata sulla negotiorum gestio per averla ritenuta erroneamente nuova, mentre non lo era affatto, perchè basata sugli 5. stessi fatti costitutivi esposti nel giudizio di primo grado. Ed è pacifico per la giurisprudenza che "non vi è novità della domanda, in relazione alla causa petendi, quando sia chiesta una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già posti a base della pretesa originaria, o l'applicazione di norme, non richiamate davanti al primo giudice, perché il giudice d'appello deve procedere all'esatta definizione giuridica del fatto". Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha esattamente ritenuta nuova e, quindi, inammissibile, ai sensi dell'art.345 del codice di procedura civile, la domanda basata sull'utile gestione compiuta dalla TT, dell'immobile del marito, in quanto l'elemento della negotiorum gestio,per la prima volta richiamato nell'atto d'impugnazione, rappresenta AY un fatto costitutivo della domanda di cui all'art.2932 del codice civile, diverso da quello esposto nella citazione introduttiva del processo, che era stato, invece, identificato con la sottoscrizione apposta dalla TT al contratto preliminare in rappresentanza del coniuge. Con il terzo motivo si censura la sentenza d'appello per avere la Corte del merito omesso l'esame della domanda basata sulla qualificazione del contratto come prelimi- nare di vendita di cosa altrui, sull'erroneo rilievo che l'esame di tale domanda era precluso dal giudicato interno formatosi sul capo non impugnato della pronuncia di primo grado, dichiarativa della nullità di tale contratto per violazione del divieto dei patti successori (art. 458 cod. civ.). In proposito si adduce che, per la specificazione dei motivi di gravame non occorrono formule particolari e che, nella specie, con l'appello 6. "prospettandosi la fattispecie sotto il profilo della vendita di cosa altrui", si erano criticate entrambe le motivazioni poste a base della pronuncia del Tribunale (carenza di potere della TT;
violazione del divieto di patti successori). Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'atto d'appello risulta che non fu impugnata la statuizione dichiarati- va della nullità del contratto preliminare di vendita per la violazione della norma dell'art.458 del codice civile, e, pertanto, il Giudice del gravame ha correttamente ritenuto precluso l'esame della pretesa, fondata sulla diversa qualificazione del contratto, in assenza di una censura della decisione la cui riforma costituiva il presupposto necessario per la trattazione della questione prospettata con tale nuova pretesa. Dall'infondatezza di questo motivo deriva quella del motivo successivo con il quale si è criticata la pronuncia della sentenza d'appello, che ha negato l'interesse degli attori (RI e SI) alla deliberazione della decisione sulle loro domande di • simulazione e revocatoria, aventi come oggetto il contratto di vendita concluso il 30 aprile 1990 dalla TT con la figlia. Ed, infatti, una volta formatosi il giudicato sul capo della sentenza di primo grado, dichiarativo della nullità del contratto prelimi=- nare di vendita dell'immobile, nessun interesse può ancora avere la SI alla eliminazione di un atto dispositivo di un bene, del quale non ha il diritto di pretendere l'acquisto con la stipulazione del contratto definitivo o con la sentenza emessa ai sensi dell'art.2932 del codice civile.
7. Con il quinto e ultimo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1220 e 1224 del codice civile in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello negato il diritto della parte attrice agli interessi sulla somma di denaro versata ai promissari acquirenti come caparra confirmatoria, sull'erroneo presupposto che la TT le avesse offerto tale somma con lettera del 9 febbraio 1990, nella quale era invece contenuta soltanto "la comunicazione di un consiglio del legale della controparte alla propria cliente". E al riguardo si rileva che per la giurisprudenza "l'offerta deve consistere nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore e nella comunicazione di tale fatto alla sua persona". Nemmeno questo motivo è fondato. Il Giudice d'appello, negando alla SI il diritto agli interessi, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte perché ha incensurabilmente ritenuto che la TT • aveva messo a disposizione della controparte l'importo di denaro cui aveva diritto, depositandolo su un libretto bancario e dandole comunicazione di tale eseguita operazione con la lettera raccomandata del 9 febbraio 1990. insolido Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti a rimborsare le spese di questo giudizio alle controricorrenti ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile. P. T. M. in-solido la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di • legittimità alle controricorrenti. Liquida dette spese a favore di ciascuna delle 8. due controricorrenti in lire..1667400 .di cui un milione cinquecentomila lire di onorari di avvocato. *Roma 14 giugno 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott.A.Vella) вражень Auſamvill IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 6 AGO. 2001 DE TL GA LLIERE C1 Rom 109T 250.000 600-00 4607 TOT. 3/0000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in citi NnW 2001 Soria 4 ain. 52308 versato £. 610.000 trecentoalu (lire p. Crinte (Dottesa RI F PO) 1 Responsabile ludzlari (Dr. MRACCHINI) g.