Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
08735-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presenta provvedimento ometere le genralità e gei dati identificativi, a norme dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: posto d'ufficio parte Iniposto dalla legge
Composta da MA IC ENRICO VITTORIO STANISLAO IN AB MA MO AT CA
MA RR
ha pronunciato la seguente
-Presidente Sent. n. sez. 107/2026
- Relatore-
UP - 21/01/2026 R.G.N. 34857/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AR AN, nato a [...] il [...]
inoltre:
De OS NI, parte civile
avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di lesioni personali aggravate dai futili motivi (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 583 quinquies cod. pen.), ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in quella di anni 2 e mesi 4 di reclusione.
2. Il ricorso proposto dall'imputato consta di un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello di Napoli ritenuto ugualmente procedibile il reato di lesioni personali semplici nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., sulla scorta dall'intervenuta costituzione di parte civile nel corso del giudizio, benché tale costituzione fosse avvenuta oltre i tre mesi previsti per la presentazione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. L'originaria contestazione mossa all'odierno ricorrente era quella di cui all'art. 583 quinquies cod. pen. Già all'esito del giudizio di primo grado, il reato era stato riqualificato in quello di lesioni personali ma era stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., in forza della quale il reato era stato ritenuto procedibile di ufficio. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la circostanza aggravante dei futili motivi, ravvisata dal primo giudice, non fosse stata in realtà mai contestata ed ha quindi escluso la stessa, ritenendo comunque che il reato di lesioni semplici (stante una durata della malattia pari a 30 giorni, di cui si dà atto in sentenza) dovesse ritenersi procedibile per l'intervenuta costituzione di parte civile nell'ambito del giudizio abbreviato. La prima considerazione che si impone è che la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, inflitta dalla Corte di appello al ricorrente, deve ritenersi illegale, in quanto il reato di lesioni personali non aggravato (con una durata della malattia inferiore ai 40 giorni) è di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 274/2000, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione della procedibilità a querela poste dall'art. 582, comma 2 cod. pen., sicché le uniche pene applicabili potevano essere quelle previste dal d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 (sul punto, si veda in particolare Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153-01). Non condivisibile è poi il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che potesse ritenersi sussistente la condizione di procedibilità. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale e dalla stessa lettura della sentenza impugnata, emerge che la persona offesa, dopo la consumazione dei fatti in suo danno, non presentò né una querela né una denuncia, tanto che
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l'iscrizione del fascicolo avvenne sulla base di una comunicazione di notizia di reato da parte della polizia giudiziaria. Nondimeno, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che l'intervenuta costituzione di parte civile, nel corso del successivo giudizio abbreviato, potesse sopperire all'assenza della condizione di procedibilità, come rimarcato da una pronuncia di questa stessa Sezione (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarezza, Rv. 263102-01). La pronuncia richiamata dalla Corte territoriale, in realtà, si limita a stabilire che la volontà punitiva della persona offesa non richiede formule determinate e può ricavarsi dal contenuto complessivo di un atto, comunque denominato, riconducibile alla persona offesa: «La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per il reato di furto previa esclusione della contestata aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen., pur rilevando l'assenza, nella denuncia originaria, di qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, ma valorizzando il fatto della successiva costituzione di parte civile della persona offesa)». Per risalire alla reale volontà del titolare del diritto di querela, eventualmente anche valorizzando la successiva costituzione di parte civile nel giudizio, è tuttavia pur sempre necessario individuare un atto, riconducibile alla persona offesa, al quale poter ricondurre il significato di tempestiva manifestazione della volontà punitiva, non avendo la mera costituzione di parte civile, intervenuta dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione della querela, alcun potere di rimettere in termini il querelante. Anche di recente, questa Corte ha chiarito che «In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione» (Sez. 4, n. 36127 del 25/06/2024, Alba, Rv. 286954-01). Né la vicenda in esame può in alcun modo essere assimilata a quelle ipotesi di reati originariamente procedibili di ufficio e divenuti procedibili a querela a seguito della riforma disposta con il d.lgs. n. 150 del 2022, rispetto ai quali la giurisprudenza di questa Corte (si veda ad esempio Sez. 3, n. 27147 del
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09/05/2023, S., Rv. 284844-01) ha ritenuto validamente manifestata la volontà punitiva da parte della persona offesa che si fosse già costituita parte civile o che si costituisse nel termine di tre mesi contemplato dalle disposizioni transitorie per presentare querela. Nel caso in esame, infatti, al momento della commissione del fatto (17.5.2023) il reato di lesioni personali fino a 40 giorni era già procedibile a querela (a far data dal 30.12.2022), sicché la condizione di procedibilità doveva intervenire nei tre mesi seguenti rispetto ai fatti, mentre la costituzione di parte civile è
avvenuta solo in data 24.11.2023.
3. In assenza della prevista condizione di procedibilità del reato di lesioni personali, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Stante la natura del reato in contestazione, deve essere disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso il 21/01/2026 Il Consigliere estensore MA RR
Il Presidente
MA IC
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
05 MAR 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO BR ON Johple
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