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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/09/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MATERA (MT) 06/01/1968, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(MATERA 06/06/1964, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROBERTA ROSATELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la casa familiare sita in Ciampino alla via Atene n. 11 verrà assegnata alla signora che vi risiederà insieme con la figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Persona_1 economicamente autosufficiente;
2) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente il giorno 5 di Per_1 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese di carattere straordinario relative Pt_2 alla figlia secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015; Per_1
- 1 - 4) a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor verserà alla Pt_1 Pt_2 stessa la somma di € 700,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) quale ulteriore contributo al mantenimento della signora il signor Pt_1 Pt_2 verserà alla stessa il 50% della somma che riceverà quale trattamento di fine rapporto al momento del percepimento dello stesso, ovvero: prima rata di € 43.755,51 il 7 giugno 2025
(ed entro i successivi tre mesi), seconda rata di € 40.002,79 il 7 giugno 2026 (ed entro i successivi trenta giorni).
I coniugi hanno contratto matrimonio in Matera il 26/04/1990; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 9.3.1993 e il 2.3.2003. Per_2 Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matera per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, parte 2, serie A, atto n. 37).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MATERA (MT) 06/01/1968, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(MATERA 06/06/1964, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROBERTA ROSATELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la casa familiare sita in Ciampino alla via Atene n. 11 verrà assegnata alla signora che vi risiederà insieme con la figlia , maggiorenne ma non Pt_1 Persona_1 economicamente autosufficiente;
2) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente il giorno 5 di Per_1 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese di carattere straordinario relative Pt_2 alla figlia secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015; Per_1
- 1 - 4) a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor verserà alla Pt_1 Pt_2 stessa la somma di € 700,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) quale ulteriore contributo al mantenimento della signora il signor Pt_1 Pt_2 verserà alla stessa il 50% della somma che riceverà quale trattamento di fine rapporto al momento del percepimento dello stesso, ovvero: prima rata di € 43.755,51 il 7 giugno 2025
(ed entro i successivi tre mesi), seconda rata di € 40.002,79 il 7 giugno 2026 (ed entro i successivi trenta giorni).
I coniugi hanno contratto matrimonio in Matera il 26/04/1990; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 9.3.1993 e il 2.3.2003. Per_2 Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matera per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, parte 2, serie A, atto n. 37).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 2 -