TAR Catania, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 479
TAR
Sentenza breve 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’Allegato II.2 del Dl.gs. 36/2023 quanto al taglio delle ali da effettuare in presenza di offerte di uguale valore di ribasso

    Il Tribunale ha ritenuto che il Metodo A dell'Allegato II.2, richiamato dall'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, debba essere interpretato nel senso del 'blocco unitario' per le offerte con identico ribasso, in linea con la giurisprudenza consolidata e il previgente art. 97 del d.lgs. 50/2016. L'amministrazione ha erroneamente applicato il criterio assoluto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’Allegato II.2 del Dl.gs. 36/2023

    Il Tribunale ha confermato che la lex specialis (bando e disciplinare) prevedeva l'applicazione del Metodo A, senza specificare l'uso del criterio assoluto. La piattaforma telematica non può prevalere sulle regole di gara.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 comma 12 del Dl.gs. 36/2023

    Il Tribunale ha ritenuto che il principio di invarianza non precluda la contestazione del calcolo della soglia di anomalia e la correzione di errori nel modus procedendi della commissione di gara. L'istanza della ricorrente era volta a ottenere una corretta determinazione della soglia, non una variazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del principio del risultato

    Il Tribunale ha concordato che il principio del risultato non giustifica deroghe alla lex specialis e che l'applicazione corretta del Metodo A non contrasta con tale principio.

  • Accolto
    Motivazione del rigetto della richiesta di correzione

    Il rigetto della richiesta è stato ritenuto illegittimo in quanto basato su un'errata interpretazione della normativa sul calcolo della soglia di anomalia e del principio di invarianza.

  • Accolto
    Illegittimità dell'aggiudicazione

    L'aggiudicazione è annullata in quanto conseguente all'errata determinazione della soglia di anomalia.

  • Accolto
    Verifica requisiti su aggiudicazione illegittima

    L'annullamento dell'aggiudicazione comporta l'annullamento degli atti consequenziali, inclusa la verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria.

  • Accolto
    Interpretazione difforme alle previsioni di legge

    L'impugnazione è stata accolta nella misura in cui le disposizioni di gara sono state interpretate ed applicate in modo non conforme alla legge, in particolare riguardo al calcolo della soglia di anomalia.

  • Improcedibile
    Mancata stipula del contratto

    Il Tribunale ha disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di inefficacia del contratto, non risultando allo stato la sua stipula.

  • Accolto
    Errore nel calcolo della soglia di anomalia

    Il Tribunale ha accolto la domanda, disponendo la rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia secondo le prescrizioni della sentenza.

  • Accolto
    Posizione utile in graduatoria dopo correzione calcolo

    La domanda è stata accolta implicitamente con l'annullamento dell'aggiudicazione e la necessità di rinnovare le operazioni di gara, inclusa la graduatoria e l'eventuale sorteggio.

  • Rigettato
    Risarcimento per equivalente in caso di impossibilità di risarcimento in forma specifica

    Il Tribunale non ha disposto domande di risarcimento a fronte dell'accoglimento della domanda in forma specifica (annullamento e rinnovazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 479
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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