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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1240/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1240/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1 Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_1 C.F._2 Decaro, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via II Traversa G. Pascoli n. 23, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
INTERVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del pagina 1 di 13 primo termine. In data 07.10.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole alla pronuncia di separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Portocannone (CB) il 31.07.2012 con - trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1 Stato Civile del Comune di Portocannone al N. 2, Parte I, Serie Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2012 – e che dalla loro unione sono nati due figli, (12 anni) e Per_1 Per_2
(9 anni), ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. autorizzare essi coniugi a vivere separati con
[...] l'obbligo di comunicazione della rispettiva dimora all'altro, nei termini di legge;
2. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso esso esponente;
3. Stabilire che i figli minori possano stare con e presso la madre nei tempi e con le modalità più confacenti ai loro bisogni, tenuto conto degli impegni lavorativi materni;
4. Assegnare la casa familiare, con quanto vi è contenuto, ad esso ricorrente;
5. In via meramente subordinata, nel caso in cui non si ritenga di disporre il collocamento prevalente dei minori presso l'esponente, disporre quanto meno il collocamento dei minori, in modo temporalmente paritario anche presso l'esponente; quindi, nominare il G.I., perché venga istruita la causa di separazione e pronunciata, anche in via parziale e non definitiva, dal Tribunale, la relativa sentenza, in accoglimento delle sovraesposte conclusioni del ricorrente”.
Evocata in giudizio, si è costituita chiedendo di così provvedere: “- dichiarare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e;
- assegnare la casa Controparte_1 Parte_1 familiare sita in 86045 Portocannone (CB), alla Via Malta n°1, piano terzo fuori terra mansardato, con tutto il mobilio colà esistente a relativo corredo, a affinché ella vi abiti Controparte_1 all'interno con la prole;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, al contempo disponendo
[...] in favore del padre i più ampi diritti di visita e pernotto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei suddetti pargoli, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
- porre a carico di
un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 istruzione ed educazione dei minori e , da corrispondere alla Persona_3 Persona_4 resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, nonché porre a di lui carico l'obbligo di contribuzione al 50% relativamente alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, sportivo-ricreativo e di studio inerenti ai minori e;
- vittoria di Persona_3 Persona_4 spese, diritti ed onorari di causa”.
Con ordinanza del 04.04.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022 di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, questi adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione principale Per_1 Persona_2 presso la madre;
disponeva che il rapporto tra il padre e i figli avvenisse secondo un programma di massima espressamente indicato;
assegnava alla l'uso della casa familiare in Portocannone e CP_1 poneva a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), alla fine di ogni mese, oltre all'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, in ragione della metà (50%).
Definita la fase presidenziale, le parti sono state rimesse davanti al Giudice Istruttore. Con memoria integrativa il ricorrente ha chiesto di: “pronunciare anche con sentenza non definitiva, la separazione personale di essi coniugi, respingendo l'eventuale richiesta di addebito altrui, ed in caso di una tale domanda, in via riconvenzionale dichiarare l'addebito ad essa in ragione delle sue condotte CP_1 trasgressive del precetto di cui all'art. 143 c.c.; - Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con pagina 2 di 13 collocazione abitativa prevalente presso esso esponente;
-Stabilire che i figli minori possano stare con e presso la madre nei tempi e con le modalità più confacenti ai loro bisogni, tenuto conto degli impegni lavorativi materni;
- Assegnare la casa familiare, con quanto vi è contenuto, ad esso ricorrente. In via meramente subordinata, nel caso in cui non si ritenga di disporre il collocamento prevalente dei minori presso l'esponente, disporre una ampia frequentazione dell'esponente con i minori tendenzialmente paritaria a quella materna, con obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli nel tempo che sono rispettivamente presso di loro, e di concorrere nella misura della metà alle spese straordinarie, previamente concordate. Vittoria di competenze di lite”.
La , dal canto suo, nel contestare le pretese avverse, ha rassegnato le seguenti conclusioni, CP_1 chiedendo a questo Tribunale di “- prendere i più opportuni provvedimenti, espletate le formalità tutte di rito, ex art. 709 cpc in danno di ed in favore di in proprio e Parte_1 Controparte_1 soprattutto nella propria qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla prole minorenne convivente e , previo accertamento e previa Persona_3 Persona_4 dichiarazione dei gravi inadempimenti dell'ordinanza presidenziale commessi dal ricorrente, il tutto tenuto conto del preminente interesse dei figli e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
- assegnare Controparte_1 Parte_1 la casa familiare sita in 86045 Portocannone (CB), alla Via Malta n°1, piano terzo fuori terra mansardato, con tutto il mobilio colà esistente a relativo corredo, a affinché ella Controparte_1 vi abiti all'interno con la prole;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, al contempo Persona_2 disponendo in favore del padre i più ampi diritti di visita e pernotto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei suddetti pargoli, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
- porre a carico di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, istruzione ed educazione dei minori e , ovvero la Persona_3 Persona_4 diversa maggiore somma che risulterà di Giustizia, da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, nonché porre a di lui carico l'obbligo di contribuzione al 50% relativamente alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, sportivo-ricreativo e di studio inerenti ai minori e , il tutto oltre agli assegni familiari, ora Persona_3 Persona_4 denominati “assegno unico ed universale” per i figli, da attribuirsi in via esclusiva a CP_1
genitore collocatario prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 l. 151/75 e delle altre
[...] norme regolanti la materia, il tutto oltre all'assegno eventualmente dovuto per il coniuge e con decorrenza da Febbraio 2022; - vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'udienza dinanzi al Giudice Istruttore, questi, ribadita l'ordinanza presidenziale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 09.11.2022. In quella sede, il G.I., non ravvisata la necessità di dare ingresso alle prove orali indicate dalle parti e ritenuto necessario, invece, disporre accertamenti di polizia tributaria sulle circostanze dedotte dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria (pagine 5/6), ordinava alla G.d.F. di Termoli di eseguire, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli accertamenti sulle circostanze dedotte dalla convenuta e rinviava per il prosieguo.
Nelle more, in data 30.05.2023, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, dichiaratosi incompetente, trasmetteva il fascicolo 481/2022 VG aperto - per l'adozione dei provvedimenti de potestate nei confronti della madre dei due minori, - su ricorso depositato dal P.M. Controparte_1 il 22.12.2022. Infatti, con ordinanza depositata il 28.04.2023, il T.M. di Campobasso – rilevato che il presente giudizio di separazione dei coniugi è stato introdotto, dinanzi a questo Tribunale ordinario, nel 2021 e, dunque, prima dell'instaurazione, su iniziativa del P.M., di quello ex art. 333 c.c. dinanzi al suddetto T.M., e ritenendo, dunque, debba trovare applicazione l'art. 38 disp. att. c.c. nella versione pagina 3 di 13 precedente rispetto a quella attualmente in vigore (“applicandosi quest'ultima soltanto nel caso in cui entrambi i procedimenti siano stati instaurati dopo l'entrata in vigore del novellato art. 38 disp. att. c.c., avvenuta il 22 giugno 2022”) - ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso ex art. 333 c.c., presentato a tutela dei due minori e , disponendo la Persona_4 Persona_3 trasmissione degli atti a questo Tribunale, affinché si pronunci anche sul procedimento de potestate.
All'udienza del 13.09.2023 il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 06.12.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 21.12.2023, e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“−affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
− revoca Per_1 Persona_2 dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra − collocazione dei minori in via Controparte_1 prevalente presso il padre, al quale va assegnata la casa adibita a residenza familiare, sita in Portocannone (CB), Via Malta n. 1, concessa in comodato gratuito dai genitori dello stesso;
− diritto della resistente di prelevare dalla casa familiare quanto di sua proprietà ancora contenuto in essa;
− diritto della madre di vedere e tenere i figli minori presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori stessi, con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo tra essi, secondo questo programma di frequentazione: almeno due pomeriggi alla settimana, due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con il padre entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali;
di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
− obbligo della madre (genitore non collocatario) di provvedere, in via diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei;
obbligo a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%), di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i minori;
− assegno unico universale spettante ad entrambi i genitori in modo paritario;
rinuncia ad ogni altra istanza;
− presa in carico da parte del Servizio sociale competente in base alla residenza dei minori del nucleo familiare de quo, predisponendo ed eseguendo, nonché monitorandone l'evoluzione, gli interventi ritenuti opportuni e necessari per ridurre l'elevato conflitto genitoriale;
le eventuali violazioni rispetto alle indicazioni degli operatori e, più in generale, rispetto ai doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale saranno segnalate dal Servizio all'autorità competente;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2023, con ordinanza del 11.01.2024, il Giudice - tenuto conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito, non avendo la CP_1 accettato la proposta conciliativa formulata -, riteneva necessario procedere all'ascolto dei due minori e in ordine ai loro rapporti con i genitori ed alle loro abitudini di Persona_5 Persona_2 vita. Fissava così l'udienza del 21.02.2024, nominando come Curatore speciale degli stessi l'avv. Barbara Mascitto, che depositava propria comparsa di costituzione in data 19.02.2024.
Nella suddetta udienza, il Giudice, svolto l'interrogatorio libero delle parti e soprassedendo sull'ascolto dei minori, si riservava e, con ordinanza successiva del 19-20.03.2024, confermava pagina 4 di 13 l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Termoli;
disponeva: che il rapporto tra il padre e i figli minori si svolgesse secondo un programma di massima specificamente indicato;
che il Curatore speciale dei minori assicurasse e verificasse che il diritto di visita del padre fosse garantito e avvenisse regolarmente;
confermava l'obbligo a carico del di versare alla , a titolo di contributo nel Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, alla fine di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori in misura paritaria (50%); incaricava il CTU nominato (in seguito sostituito) di acquisire ogni informazione utile alla decisione, formulando allo stesso una serie di quesiti. La relazione peritale veniva poi depositata il 10.10.2024.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale, con provvedimento del 19.05.2024 il Giudice, accogliendo l'istanza del Curatore speciale dei minori, ordinava ai Servizi sociali del comune di Termoli la presa in carico del nucleo familiare, prescrivendo di programmare e dare esecuzione ad un programma di sostegno alla genitorialità, segnalando immediatamente eventuali violazioni o situazioni di pregiudizio per i minori, nonché il deposito mensile di una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, suggerendo al tribunale eventuali iniziative da assumere a tutela dei minori.
Il 18.06.2024 i Servizi sociali relazionavano, sostenendo l'opportunità di garantire un supporto psicologico ai minori, beneficiando di uno spazio esclusivo che li aiuti a vivere tale condizione con più serenità e spontaneità.
Tenuto conto della relazione depositata dal Curatore speciale in data 02.09.2024 e di quella precedente del 20.06.2024, nonché della relazione del 28.06.2024 depositata dai Servizi sociali, con provvedimento del 06.09.2024 il Giudice ammoniva la al rispetto dei provvedimenti adottati da CP_1 questo Tribunale nell'interesse dei due figli minori e ad attivarsi fattivamente per consentire agli stessi il pieno esercizio del rapporto con il padre.
Successivamente, lo con ricorso d'urgenza del 11.09.2024, chiedeva al Giudice di revocare il Pt_1 collocamento abitativo dei minori presso la madre, fissandolo invece presso di lui;
di incaricare il consultorio familiare di Termoli di presiedere ed organizzare incontri protetti fra la madre e i figli;
di sospendere, nelle more, ogni diversa frequentazione materna con i figli, nonché, in via provvisoria, altresì il co- affidamento alla madre dei figli.
Al suddetto ricorso d'urgenza aderiva, con memoria del 12.09.2024, il Curatore speciale dei minori, il quale chiedeva, altresì, di disporre la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale poiché non capace, allo stato, di agire nel superiore interesse dei figli, “fino all'esito di idoneo percorso di supporto alla genitorialità, nonché di attivare incontri protetti con i minori, supervisionati da esperti onde evitare la vittimizzazione ed il prosieguo di atteggiamenti manipolativi” (note sostitutive di udienza del 17.09.2024).
Questo Tribunale con provvedimento del 02.10.2024, pur confermando l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, accoglieva la domanda di modifica della collocazione degli stessi e di esercizio in forma protetta del diritto di visita da parte della madre;
revocava l'obbligo posto a carico di di versare alla , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, Pt_1 CP_1 la somma di € 400,00 mensili;
non riteneva meritevole di accoglimento l'istanza de potestate, non rinvenendosi nella bozza dell'elaborato peritale situazioni di urgenza tali da far provvedere in tal senso;
ammoniva il ricorrente ad avere un atteggiamento collaborativo e di dialogo con la , al CP_1 fine di consentire ai minori il pieno esercizio del rapporto con la madre.
Con successiva ordinanza del 25.10.2024 il Giudice intimava ai Servizi sociali di garantire i 4 giorni a settimana previsti per l'esercizio del diritto di visita della madre ai figli e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.12.2024. pagina 5 di 13 Nelle more, i Servizi sociali depositavano il 07.11.2024 una relazione di aggiornamento, nella quale, sulla scorta di una serie di considerazioni e premesse, comunicavano che il periodo di osservazione attraverso lo spazio dell'incontro protetto poteva ritenersi concluso, auspicando che la relazione madre/figli fosse osservata all'interno del contesto quotidiano attraverso il servizio educativo domiciliare, che la madre potesse proseguire il percorso di supporto alla genitorialità e che venisse predisposto un percorso di supporto psicologico per entrambi i minori. Seguiva poi un'altra relazione di aggiornamento del 03.12.2024, con allegato Piano genitoriale.
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successivo ricorso incidentale del 10.01.2025 il Curatore speciale dei minori chiedeva la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriali per entrambi i genitori, con affidamento dei due minori al Servizio sociale di Termoli e la nomina di un tutore.
Seguiva una nota di aggiornamento dei Servizi sociali del 27.01.2025 dalla quale emergeva la permanenza di una condizione di litigiosità tra i genitori dei minori e un disagio evidente, evolutosi in senso peggiorativo, nei minori, che destava grande preoccupazione per l'equilibrio psicologico degli stessi e per la possibilità di sviluppare nel tempo vere e proprie condizioni psicopatologiche. Pertanto, i Servizi sociali chiedevano che venisse adottata “ogni misura utile a garantire ai bambini un contesto di vita sano e tutelante, in primis la prescrizione, con cortese sollecitudine, di attivare un percorso di sostegno psicologico in loro favore. Inoltre, questo servizio sociale, alla luce degli esiti del percorso di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra ritiene opportuno interrompere lo stesso in CP_1 quanto si ritiene necessario offrire alla stessa un percorso psicologico più strutturato volto alla rielaborazione di vissuti emotivi importanti”.
Ritenuta la domanda del Curatore speciale parzialmente fondata, pur non accogliendo la richiesta di provvedimento ablatorio, con ordinanza del 09.02.2025 il Giudice così provvedeva: “dispone che la frequentazione madre figli si svolga, in modalità protetta, nei termini indicati con il provvedimento del 2.10.2024 per un ulteriore mese, o per il periodo maggiore che i servizi sociali dovessero ravvisare necessario;
dispone che al termine di questo periodo la gestione della prole dovrà declinarsi secondo il piano genitoriale originariamente individuato dai servizi sociali, ed allegato alla relazione del 3 dicembre 2024; dispone che il consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai servizi sociali, prenda in carico il nucleo familiare ed avvii un percorso di sostegno psicologico per i 4 membri del nucleo familiare, e quindi non solo alla sig.ra ed al sig. CP_1 Pt_1 ma anche per i minori e relazionando con cadenza bimestrale sullo stato e sugli esiti Per_2 Per_1 delle attività svolte;
fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.5.2024, disponendo che la stessa si celebri in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte 5 giorni prima”.
In data 24.03.2025, con nota di aggiornamento, i Servizi sociali di Termoli informavano questo Tribunale di non ravvisare più la necessità di proseguire gli incontri protetti madre/figli e di declinare, pertanto, la gestione della prole secondo il Piano genitoriale originariamente individuato dai Servizi stessi.
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine. In data 07.10.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole alla pronuncia di separazione giudiziale.
Infine, con l'ultima relazione di aggiornamento del 01.08.2025, il Consultorio familiare di Termoli ha concluso, con riguardo al percorso di supporto psicologico in favore della , la necessità di CP_1 proseguirlo per favorire l'acquisizione di consapevolezza circa le modalità disfunzionali di espressione pagina 6 di 13 del dolore, rabbia e frustrazione manifestate e derivanti dalle vicende giuridiche e non collegate alla separazione. E' emersa, come prioritaria, la necessità di arrivare ad una definizione di un piano genitoriale stabile. La ha espresso la propria difficoltà a fidarsi del marito e ha chiarito che ad CP_1 oggi non si è giunti ad un accordo rispetto al piano genitoriale anche per mancato accordo sugli aspetti economico- finanziari.
Con riguardo al percorso di supporto psicologico in favore dello si è evidenziata la disponibilità Pt_1 dello stesso ad avere contatti con la moglie per le questioni riguardanti i figli, perché fermamente convinto dell'importanza della bigenitorialità e, di conseguenza, la sua preoccupazione per le possibili conseguenze negative per i minori per il rifiuto mostrato dalla a comunicare con lui e per non CP_1 riuscire a sentire telefonicamente i figli quando essi si trovano presso la madre.
Infine, con riguardo ai due minori e , il Consultorio familiare ha evidenziato che Per_1 Persona_2 dal mese di aprile 2025 ha preso avvio un supporto psicologico in favore degli stessi, attraverso dei colloqui a cadenza quindicinale. Dalla relazione si evince che “entrambi sembrano essere sufficientemente consapevoli della situazione attuale, rispetto alla quale mostrano accettazione e, talvolta, rassegnazione. Entrambi sembrano aver preso atto della qualità della relazione presente tra la sig.ra e il sig. relazione che ormai da tempo risulta del tutto inesistente, e rispetto alla CP_1 Pt_1 quale non si concedono particolari riflessioni, giustificazioni o speranze. Tuttavia, da parte di ambedue si registra profonda sofferenza ed affaticamento per la modalità con la quale possono accedere alla madre e al padre”. E ancora: “L'organizzazione e la gestione logistica, presente per tutto l'anno scolastico, hanno fortemente stressato i minori impedendogli di vivere con serenità l'uno
o l'altro genitore e portando ad una inevitabile differenziazione nonché sbilanciamento di ruoli e funzioni. La naturale scissione che si è creata ha fatto sì che i bisogni di ed si Per_2 Per_1 perdessero, in qualche modo, di vista. A è stato implicitamente affidato un ruolo di cura e di Per_1 sorveglianza del fratello che ha contribuito a distrarla da sé e dalle sue responsabilità, soprattutto di natura scolastica, mentre si è smarrito, disorientato dai due differenti modelli educativi. Per_2 Accedere, nell'arco della stessa giornata, ad entrambi i genitori, spostandosi dall'uno all'altro e portando contemporaneamente avanti i propri impegni quotidiani, ha esposto i minori ad una condizione altamente stressogena, esasperando l'intero nucleo e probabilmente impedendo al sig. e alla sig,ra di svolgere in maniera completa le proprie funzioni genitoriali”. Pt_1 CP_1
La relazione termina sostenendo la necessità di “pensare ad una organizzazione differente che consenta ai minori di accedere ad entrambi i genitori, con tempi e modalità meno incalzanti e più funzionali rispetto a quella attuale, che contribuirebbe non solo ad una maggiore serenità dell'intero nucleo ma consentirebbe anche di focalizzare meglio gli aspetti relazionali potenzialmente critici. Sarebbe, inoltre, opportuno che tale organizzazione venisse definita e prescritta a monte, senza attendere un accordo tra le parti già tentato e presumibilmente irraggiungibile, poiché l'assenza di comunicazione, di qualsiasi natura e per qualunque argomento, tra la e lo comporta un CP_1 Pt_1 coinvolgimento inevitabile dei minori. L'urgenza sembra essere dunque, al momento, la mediazione tra i due ex coniugi, condizione necessaria ed imprescindibile a qualsiasi altro tipo di intervento, psicologico e non”.
Nella propria comparsa conclusionale la ha parzialmente modificato le richieste avanzate in CP_1 precedenza nei propri scritti difensivi: ha dunque chiesto di disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la stessa, e con diritto del padre di vedere i figli secondo un programma di massima espressamente indicato;
di porre a carico del ricorrente il versamento mensile, a titolo di mantenimento del coniuge, di € 500,00 (richiesta mai avanzata in precedenza) e di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, nonché l'obbligo di contribuzione al 50% alle spese straordinarie occorrenti per i minori stessi. Il tutto oltre agli assegni familiari da attribuirsi in via esclusiva alla quale genitore collocatario prevalente, o in subordine al 50%. Ha CP_1
pagina 7 di 13 chiesto, inoltre, che venga autorizzata la frequenza della scuola ai minori in Termoli e, considerata l'impossibilità del rientro presso la casa coniugale della sig.ra e confermato il regime di CP_1 affidamento condiviso, di disporre a carico del sig. un contributo economico di almeno € 500,00 Pt_1 per la locazione di un immobile in via transitoria a Termoli, prevedendo sin d'ora che la possa CP_1 trasferirsi con i minori a Napoli o altro luogo di lavoro, subordinando lo stesso all'esibizione di un contratto di lavoro.
Dal suo canto lo nella propria comparsa conclusionale, ha insistito nell'accoglimento delle Pt_1 conclusioni rassegnate in tutti i propri precedenti scritti difensivi, con rigetto delle domande avverse, e in particolare di limitare la frequentazione dei figli con la madre, durante il periodo scolastico, a due pomeriggi settimanali, oltre che a weekend alternati e, comunque, facendo onere alla madre di farsi carico degli spostamenti a tal fine necessari, nonché di porre a carico della l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei due figli minori, mediante il versamento di un assegno mensile della misura ritenuta di giustizia e di contribuire in ragione della metà (50%) al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Con riguardo al procedimento ex art. 333 c.c. presentato nei confronti di dal P.M.M. Controparte_3 al Tribunale per i Minorenni di Campobasso a tutela dei due minori e con riguardo, altresì, alla richiesta avanzata dal Curatore speciale dei minori con memoria del 12.09.2024 nei confronti della
, nonchè con ricorso incidentale del 10.01.2025, con il quale lo stesso Curatore chiedeva CP_1 disporsi la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriali per entrambi i genitori, preme innanzitutto svolgere le seguenti osservazioni.
L'art. 333 c.c. stabilisce espressamente che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Per la giurisprudenza, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato un danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. civ., Sez. I, 11.10.2021, n. 27553; Cass. civ., Sez. I, 23.11. 2023, n. 32537).
Dunque, se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio. Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass. civ., Sez. I, 27.10.2023, n. 29814). Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Indubbiamente sussiste ancora oggi una situazione di accesa conflittualità tra i coniugi e la loro pagina 8 di 13 incapacità, anche inconsapevole, di “preservare” i figli dalla conflittualità tra essi esistente. Tuttavia, come affermato anche dalla Suprema Corte, il disagio psicologico vissuto dai figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, dell'incertezza e della scarsa prevedibilità del contesto ambientale, nonchè del permanere di una certa animosità di un genitore, anche per i suoi limiti caratteriali, nei confronti dell'altro, manifestatasi attraverso "comunicazioni denigratorie", non presenta la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c. la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, e considerando altresì il profilo afferente alle conseguenze sui minori della adottata pronuncia di sospensione in periodi delicati per il loro sviluppo fisio-psichico nella fase adolescenziale (Cass. civ., Sez. I, 16.09.2024, n. 24710).
Va certamente considerato che ogni disgregazione della coppia genitoriale e del nucleo familiare, se non frutto di un accordo dei coniugi, comporta pur sempre una certa “animosità e malanimo” nelle parti, che finisce per riversarsi, anche involontariamente, sulla prole innocente.
Argomentando da questi assunti può sostenersi dunque che, sebbene allo stato manchi ancora tra le parti un confronto sereno e scevro da rancori e recriminazioni, è altresì vero che entrambi i genitori hanno sempre manifestato l'intenzione di tutelare i due minori, tentando – il più delle volte in maniera infruttuosa - di evitare il loro ulteriore coinvolgimento nelle vicissitudini familiari e cercando di garantirne il recupero della spensieratezza, che deve senz'altro essere una prerogativa della giovane età. In tal senso, depone la partecipazione dei coniugi al percorso di sostegno psicologico intrapreso. Anche se lentamente, la situazione sembra evolvere in senso positivo, nell'interesse superiore dei minori. Disporre una sospensione/limitazione della responsabilità genitoriale significherebbe, allo stato, arrecare un ulteriore e maggiore pregiudizio ai minori.
Sulla scorta di tali premesse, questo Giudice, esaminando il caso de quo, ritiene la richiesta avanzata ex art. 333 c.c. non meritevole di accoglimento.
Si ritiene necessario, invece, che il Consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai Servizi sociali, continui la presa in carico del nucleo familiare e continui il percorso di sostegno psicologico per tutti e quattro i componenti dello stesso (sig.ra , sig. e i minori CP_3 Pt_1 e ), per tutto il tempo che si riterrà necessario a dirimere la conflittualità Per_1 Persona_2 genitoriale e ricostruire un clima familiare disteso e sereno.
Con riguardo al regime di affidamento della prole minorenne si conferma quanto già disposto nel provvedimento del 02.10.2024. Pertanto, i due minori e resteranno affidati in Per_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino l'adozione di detto regime, con collocazione in via prevalente presso l'abitazione del padre in Portocannone (CB), nell'ex casa familiare.
Tenuto conto delle considerazioni del C.T.U e dell'ultima relazione di aggiornamento del Consultorio familiare di Termoli – a mente della quale si ritiene necessario “pensare ad una organizzazione differente che consenta ai minori di accedere ad entrambi i genitori con tempi e modalità meno incalzanti e più funzionali rispetto a quella attuale… Sarebbe, inoltre, opportuno che tale organizzazione venisse definita e prescritta a monte, senza attendere un accordo tra le parti già tentato e presumibilmente irraggiungibile…” – e volendo, al contempo, garantire alla sig. ra il CP_1 più ampio possibile diritto di frequentazione dei figli, si ritiene opportuno fissare in 2 i giorni infrasettimanali in cui la madre potrà/dovrà vedere i figli.
Nello specifico, il rapporto tra la e i figli minori si svolgerà - valutate le esigenze lavorative e CP_1 personali delle parti, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – tenendo conto anche del Piano genitoriale già in atto tra le parti e predisposto dai servizi sociali: due pomeriggi infrasettimanali, ossia il dalle ore 14.30 fino alle 20,00, per permettere a di Per_6 Persona_2
pagina 9 di 13 terminare la lezione di musica in Termoli e il dalle ore 14.30 alle 19.00, salvo nei fine Per_7 settimana spettanti alla , nei quali i minori resteranno con la madre fino alle 19 della domenica;
CP_1 fine settimana alterni ogni mese, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato (o se il sabato i minori non frequentano la scuola e, altresì, al di fuori dal periodo scolastico, dalle ore 14,00) fino alle ore 19,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese. Analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Nei giorni di permanenza presso il padre, la madre potrà contattare e salutare i minori, telefonicamente, una volta al giorno. Stesso discorso vale per il padre quando i minori si trovano per più giorni presso la madre.
Gli spostamenti (Portocannone-Termoli) necessari a garantire la frequentazione madre/figli continueranno ad avvenire a cura del sig. Pt_1
In merito al contributo mensile al mantenimento dei figli minori - tenuto conto che la ha CP_1 dichiarato: di essere proprietaria esclusiva di una casa in pessime condizioni d'uso in Ururi (CB), nonché socia accomandataria, al 50% con il marito, accomandante, di una società personale che gestisce un autolavaggio di cui, di fatto, si occupa esclusivamente il marito;
di avere un titolo di studio (laurea in giurisprudenza) conseguito nel Paese d'origine, per il quale ad oggi non risulta possibile il riconoscimento per equipollenza in Italia;
di aver svolto in passato delle esperienze di lavoro subordinato e autonomo nel settore terziario;
di essere in sostanza sprovvista di fonti di reddito in Italia;
di ricevere contributi in denaro da parte della propria madre, proprietaria in Brasile di immobili concessi in locazione;
di riuscire a svolgere solo lavori occasionali e temporanei;
di svolgere lavoro come badante di persone immunodepresse (dichiarazione risultante dalla relazione dei Servizi sociali del 07.11.2024); considerato anche che allo stato attuale non è dato sapere le esatte condizioni economiche in cui versa la resistente - si stima equo porre a carico della madre (genitore non collocatario) l'obbligo di provvedere, in via diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei. Non invece un contributo mensile a favore del marito, per il mantenimento della prole minorenne.
Entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i minori.
L'importo dell'assegno unico universale previsto per i due figli minori verrà percepito in pari misura (50%) dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
In merito poi alla richiesta della resistente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, occorre innanzitutto osservare che l'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., 20.06.2023, n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei pagina 10 di 13 presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Orbene, con riferimento ad un procedimento di separazione personale introdotto anteriormente all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, per la giurisprudenza è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3 c.p.c. (oggi abrogato) in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della “vocatio in ius” (Cass. civ., 21.09.2022, n. 27597).
Nel caso di specie, tuttavia, la , ha avanzato specifica richiesta di un assegno di mantenimento CP_1 in suo favore, e a carico del marito, per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 12.07.2025, mentre nella memoria integrativa si è limitata a chiedere l'assegno di mantenimento in favore dei figli, “il tutto oltre all'assegno eventualmente dovuto per il coniuge”, senza null'altro aggiungere.
Pertanto, la domanda della resistente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente non può trovare accoglimento.
Né il giudice può disporre d'ufficio l'assegno di mantenimento in assenza di esplicita domanda, ritualmente formulata (Cass. civ., 23.07.1987, n. 6424).
Nulla si prevede, inoltre, in merito alla domanda della resistente di disporre, a carico del sig. un Pt_1 contributo economico di almeno € 500,00 per la locazione da parte della resistente di un immobile in via transitoria a Termoli, né sul trasferimento, al momento, della stessa con i minori a Napoli o altro luogo di lavoro.
In merito alle spese processuali, avendo , all'udienza del 21.12.2023, espresso la Parte_1 propria disponibilità alla trasformazione del rito, da separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate dal giudice nella proposta conciliativa formulata nell'ordinanza del 06.12.2023, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione concordata non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della , e tenuto infine conto del fatto che le condizioni della separazione contenute in CP_1 questo provvedimento finale non si discostano da quelle di cui alla proposta conciliativa, questo Tribunale condanna al pagamento delle spese di lite, relative alla sola fase Controparte_1 decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.11.2021 da , nato a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], con l'intervento del Curatore speciale dei minori e del
[...] Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta il ricorso ex art. 333 c.c. di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, presentato nei confronti di a tutela dei due minori, dal P.M.M (presso il T.M. Controparte_3 di Campobasso) nonchè dal Curatore speciale dei minori con memoria del 12.09.2024 nei confronti della e con ricorso incidentale del 10.01.2025 nei confronti di entrambi i CP_3 genitori;
pagina 11 di 13 3) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, e , ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale i minori si trovano nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
4) conferma in via definitiva l'assegnazione della casa familiare in Portocannone (CB) a
[...]
, presso il quale resteranno collocati in via prevalente i due minori;
Parte_1
5) dispone che il rapporto tra la e i figli minori si svolga secondo un programma di CP_1 massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali delle parti, degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e tenendo conto anche del Piano genitoriale già in atto tra le parti e predisposto dai servizi sociali, la facoltà/dovere per la madre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi infrasettimanali, che possono individuarsi nella giornata di (dalle ore 14.30 fino alle 20,00, per permettere a di terminare Per_6 Persona_2 la lezione di musica in Termoli) e di (dalle ore 14.30 alle 19.00, salvo nei fine settimana Per_7 spettanti alla , nei quali i minori resteranno con la madre fino alle 19 della domenica); fine CP_1 settimana alterni ogni mese, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato (o se il sabato i minori non frequentano la scuola e, altresì, al di fuori dal periodo scolastico, dalle ore 14,00) fino alle ore 19,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese. Analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Nei giorni di permanenza presso il padre, la madre potrà contattare e salutare i minori, telefonicamente, una volta al giorno. Stesso discorso vale per il padre quando i minori si trovano per più giorni presso la madre.
6) pone a carico di (genitore non collocatario) l'obbligo di provvedere, in via Controparte_1 diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei;
7) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
8) dispone che l'importo dell'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori in ragione della metà (50%), salvo diverso accordo tra le parti;
9) rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1 mantenimento a carico del ricorrente;
10) rigetta la domanda della resistente di disporre a carico di un contributo economico di Pt_1 almeno € 500,00 per la locazione di un immobile in via transitoria a Termoli;
11) dispone che il consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai servizi sociali, continui la presa in carico del nucleo familiare e continui il percorso di sostegno psicologico per tutti i componenti dello stesso (sig.ra , sig. e i minori CP_3 Pt_1 e ) per tutto il tempo che si riterrà necessario a dirimere la conflittualità Per_1 Persona_2 genitoriale e ricostruire un clima familiare disteso;
12) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
pagina 12 di 13 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1240/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1 Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_1 C.F._2 Decaro, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via II Traversa G. Pascoli n. 23, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
INTERVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del pagina 1 di 13 primo termine. In data 07.10.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole alla pronuncia di separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Portocannone (CB) il 31.07.2012 con - trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1 Stato Civile del Comune di Portocannone al N. 2, Parte I, Serie Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2012 – e che dalla loro unione sono nati due figli, (12 anni) e Per_1 Per_2
(9 anni), ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. autorizzare essi coniugi a vivere separati con
[...] l'obbligo di comunicazione della rispettiva dimora all'altro, nei termini di legge;
2. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso esso esponente;
3. Stabilire che i figli minori possano stare con e presso la madre nei tempi e con le modalità più confacenti ai loro bisogni, tenuto conto degli impegni lavorativi materni;
4. Assegnare la casa familiare, con quanto vi è contenuto, ad esso ricorrente;
5. In via meramente subordinata, nel caso in cui non si ritenga di disporre il collocamento prevalente dei minori presso l'esponente, disporre quanto meno il collocamento dei minori, in modo temporalmente paritario anche presso l'esponente; quindi, nominare il G.I., perché venga istruita la causa di separazione e pronunciata, anche in via parziale e non definitiva, dal Tribunale, la relativa sentenza, in accoglimento delle sovraesposte conclusioni del ricorrente”.
Evocata in giudizio, si è costituita chiedendo di così provvedere: “- dichiarare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e;
- assegnare la casa Controparte_1 Parte_1 familiare sita in 86045 Portocannone (CB), alla Via Malta n°1, piano terzo fuori terra mansardato, con tutto il mobilio colà esistente a relativo corredo, a affinché ella vi abiti Controparte_1 all'interno con la prole;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, al contempo disponendo
[...] in favore del padre i più ampi diritti di visita e pernotto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei suddetti pargoli, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
- porre a carico di
un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 istruzione ed educazione dei minori e , da corrispondere alla Persona_3 Persona_4 resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, nonché porre a di lui carico l'obbligo di contribuzione al 50% relativamente alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, sportivo-ricreativo e di studio inerenti ai minori e;
- vittoria di Persona_3 Persona_4 spese, diritti ed onorari di causa”.
Con ordinanza del 04.04.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022 di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, questi adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione principale Per_1 Persona_2 presso la madre;
disponeva che il rapporto tra il padre e i figli avvenisse secondo un programma di massima espressamente indicato;
assegnava alla l'uso della casa familiare in Portocannone e CP_1 poneva a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), alla fine di ogni mese, oltre all'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, in ragione della metà (50%).
Definita la fase presidenziale, le parti sono state rimesse davanti al Giudice Istruttore. Con memoria integrativa il ricorrente ha chiesto di: “pronunciare anche con sentenza non definitiva, la separazione personale di essi coniugi, respingendo l'eventuale richiesta di addebito altrui, ed in caso di una tale domanda, in via riconvenzionale dichiarare l'addebito ad essa in ragione delle sue condotte CP_1 trasgressive del precetto di cui all'art. 143 c.c.; - Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con pagina 2 di 13 collocazione abitativa prevalente presso esso esponente;
-Stabilire che i figli minori possano stare con e presso la madre nei tempi e con le modalità più confacenti ai loro bisogni, tenuto conto degli impegni lavorativi materni;
- Assegnare la casa familiare, con quanto vi è contenuto, ad esso ricorrente. In via meramente subordinata, nel caso in cui non si ritenga di disporre il collocamento prevalente dei minori presso l'esponente, disporre una ampia frequentazione dell'esponente con i minori tendenzialmente paritaria a quella materna, con obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli nel tempo che sono rispettivamente presso di loro, e di concorrere nella misura della metà alle spese straordinarie, previamente concordate. Vittoria di competenze di lite”.
La , dal canto suo, nel contestare le pretese avverse, ha rassegnato le seguenti conclusioni, CP_1 chiedendo a questo Tribunale di “- prendere i più opportuni provvedimenti, espletate le formalità tutte di rito, ex art. 709 cpc in danno di ed in favore di in proprio e Parte_1 Controparte_1 soprattutto nella propria qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla prole minorenne convivente e , previo accertamento e previa Persona_3 Persona_4 dichiarazione dei gravi inadempimenti dell'ordinanza presidenziale commessi dal ricorrente, il tutto tenuto conto del preminente interesse dei figli e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
- assegnare Controparte_1 Parte_1 la casa familiare sita in 86045 Portocannone (CB), alla Via Malta n°1, piano terzo fuori terra mansardato, con tutto il mobilio colà esistente a relativo corredo, a affinché ella Controparte_1 vi abiti all'interno con la prole;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, al contempo Persona_2 disponendo in favore del padre i più ampi diritti di visita e pernotto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei suddetti pargoli, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale;
- porre a carico di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, istruzione ed educazione dei minori e , ovvero la Persona_3 Persona_4 diversa maggiore somma che risulterà di Giustizia, da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, nonché porre a di lui carico l'obbligo di contribuzione al 50% relativamente alle spese straordinarie di carattere medico-sanitario, sportivo-ricreativo e di studio inerenti ai minori e , il tutto oltre agli assegni familiari, ora Persona_3 Persona_4 denominati “assegno unico ed universale” per i figli, da attribuirsi in via esclusiva a CP_1
genitore collocatario prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 l. 151/75 e delle altre
[...] norme regolanti la materia, il tutto oltre all'assegno eventualmente dovuto per il coniuge e con decorrenza da Febbraio 2022; - vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'udienza dinanzi al Giudice Istruttore, questi, ribadita l'ordinanza presidenziale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 09.11.2022. In quella sede, il G.I., non ravvisata la necessità di dare ingresso alle prove orali indicate dalle parti e ritenuto necessario, invece, disporre accertamenti di polizia tributaria sulle circostanze dedotte dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria (pagine 5/6), ordinava alla G.d.F. di Termoli di eseguire, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli accertamenti sulle circostanze dedotte dalla convenuta e rinviava per il prosieguo.
Nelle more, in data 30.05.2023, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, dichiaratosi incompetente, trasmetteva il fascicolo 481/2022 VG aperto - per l'adozione dei provvedimenti de potestate nei confronti della madre dei due minori, - su ricorso depositato dal P.M. Controparte_1 il 22.12.2022. Infatti, con ordinanza depositata il 28.04.2023, il T.M. di Campobasso – rilevato che il presente giudizio di separazione dei coniugi è stato introdotto, dinanzi a questo Tribunale ordinario, nel 2021 e, dunque, prima dell'instaurazione, su iniziativa del P.M., di quello ex art. 333 c.c. dinanzi al suddetto T.M., e ritenendo, dunque, debba trovare applicazione l'art. 38 disp. att. c.c. nella versione pagina 3 di 13 precedente rispetto a quella attualmente in vigore (“applicandosi quest'ultima soltanto nel caso in cui entrambi i procedimenti siano stati instaurati dopo l'entrata in vigore del novellato art. 38 disp. att. c.c., avvenuta il 22 giugno 2022”) - ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso ex art. 333 c.c., presentato a tutela dei due minori e , disponendo la Persona_4 Persona_3 trasmissione degli atti a questo Tribunale, affinché si pronunci anche sul procedimento de potestate.
All'udienza del 13.09.2023 il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 06.12.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 21.12.2023, e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“−affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
− revoca Per_1 Persona_2 dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra − collocazione dei minori in via Controparte_1 prevalente presso il padre, al quale va assegnata la casa adibita a residenza familiare, sita in Portocannone (CB), Via Malta n. 1, concessa in comodato gratuito dai genitori dello stesso;
− diritto della resistente di prelevare dalla casa familiare quanto di sua proprietà ancora contenuto in essa;
− diritto della madre di vedere e tenere i figli minori presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori stessi, con gli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo tra essi, secondo questo programma di frequentazione: almeno due pomeriggi alla settimana, due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con il padre entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali;
di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
− obbligo della madre (genitore non collocatario) di provvedere, in via diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei;
obbligo a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%), di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i minori;
− assegno unico universale spettante ad entrambi i genitori in modo paritario;
rinuncia ad ogni altra istanza;
− presa in carico da parte del Servizio sociale competente in base alla residenza dei minori del nucleo familiare de quo, predisponendo ed eseguendo, nonché monitorandone l'evoluzione, gli interventi ritenuti opportuni e necessari per ridurre l'elevato conflitto genitoriale;
le eventuali violazioni rispetto alle indicazioni degli operatori e, più in generale, rispetto ai doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale saranno segnalate dal Servizio all'autorità competente;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2023, con ordinanza del 11.01.2024, il Giudice - tenuto conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito, non avendo la CP_1 accettato la proposta conciliativa formulata -, riteneva necessario procedere all'ascolto dei due minori e in ordine ai loro rapporti con i genitori ed alle loro abitudini di Persona_5 Persona_2 vita. Fissava così l'udienza del 21.02.2024, nominando come Curatore speciale degli stessi l'avv. Barbara Mascitto, che depositava propria comparsa di costituzione in data 19.02.2024.
Nella suddetta udienza, il Giudice, svolto l'interrogatorio libero delle parti e soprassedendo sull'ascolto dei minori, si riservava e, con ordinanza successiva del 19-20.03.2024, confermava pagina 4 di 13 l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Termoli;
disponeva: che il rapporto tra il padre e i figli minori si svolgesse secondo un programma di massima specificamente indicato;
che il Curatore speciale dei minori assicurasse e verificasse che il diritto di visita del padre fosse garantito e avvenisse regolarmente;
confermava l'obbligo a carico del di versare alla , a titolo di contributo nel Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, alla fine di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori in misura paritaria (50%); incaricava il CTU nominato (in seguito sostituito) di acquisire ogni informazione utile alla decisione, formulando allo stesso una serie di quesiti. La relazione peritale veniva poi depositata il 10.10.2024.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale, con provvedimento del 19.05.2024 il Giudice, accogliendo l'istanza del Curatore speciale dei minori, ordinava ai Servizi sociali del comune di Termoli la presa in carico del nucleo familiare, prescrivendo di programmare e dare esecuzione ad un programma di sostegno alla genitorialità, segnalando immediatamente eventuali violazioni o situazioni di pregiudizio per i minori, nonché il deposito mensile di una relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, suggerendo al tribunale eventuali iniziative da assumere a tutela dei minori.
Il 18.06.2024 i Servizi sociali relazionavano, sostenendo l'opportunità di garantire un supporto psicologico ai minori, beneficiando di uno spazio esclusivo che li aiuti a vivere tale condizione con più serenità e spontaneità.
Tenuto conto della relazione depositata dal Curatore speciale in data 02.09.2024 e di quella precedente del 20.06.2024, nonché della relazione del 28.06.2024 depositata dai Servizi sociali, con provvedimento del 06.09.2024 il Giudice ammoniva la al rispetto dei provvedimenti adottati da CP_1 questo Tribunale nell'interesse dei due figli minori e ad attivarsi fattivamente per consentire agli stessi il pieno esercizio del rapporto con il padre.
Successivamente, lo con ricorso d'urgenza del 11.09.2024, chiedeva al Giudice di revocare il Pt_1 collocamento abitativo dei minori presso la madre, fissandolo invece presso di lui;
di incaricare il consultorio familiare di Termoli di presiedere ed organizzare incontri protetti fra la madre e i figli;
di sospendere, nelle more, ogni diversa frequentazione materna con i figli, nonché, in via provvisoria, altresì il co- affidamento alla madre dei figli.
Al suddetto ricorso d'urgenza aderiva, con memoria del 12.09.2024, il Curatore speciale dei minori, il quale chiedeva, altresì, di disporre la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale poiché non capace, allo stato, di agire nel superiore interesse dei figli, “fino all'esito di idoneo percorso di supporto alla genitorialità, nonché di attivare incontri protetti con i minori, supervisionati da esperti onde evitare la vittimizzazione ed il prosieguo di atteggiamenti manipolativi” (note sostitutive di udienza del 17.09.2024).
Questo Tribunale con provvedimento del 02.10.2024, pur confermando l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, accoglieva la domanda di modifica della collocazione degli stessi e di esercizio in forma protetta del diritto di visita da parte della madre;
revocava l'obbligo posto a carico di di versare alla , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, Pt_1 CP_1 la somma di € 400,00 mensili;
non riteneva meritevole di accoglimento l'istanza de potestate, non rinvenendosi nella bozza dell'elaborato peritale situazioni di urgenza tali da far provvedere in tal senso;
ammoniva il ricorrente ad avere un atteggiamento collaborativo e di dialogo con la , al CP_1 fine di consentire ai minori il pieno esercizio del rapporto con la madre.
Con successiva ordinanza del 25.10.2024 il Giudice intimava ai Servizi sociali di garantire i 4 giorni a settimana previsti per l'esercizio del diritto di visita della madre ai figli e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.12.2024. pagina 5 di 13 Nelle more, i Servizi sociali depositavano il 07.11.2024 una relazione di aggiornamento, nella quale, sulla scorta di una serie di considerazioni e premesse, comunicavano che il periodo di osservazione attraverso lo spazio dell'incontro protetto poteva ritenersi concluso, auspicando che la relazione madre/figli fosse osservata all'interno del contesto quotidiano attraverso il servizio educativo domiciliare, che la madre potesse proseguire il percorso di supporto alla genitorialità e che venisse predisposto un percorso di supporto psicologico per entrambi i minori. Seguiva poi un'altra relazione di aggiornamento del 03.12.2024, con allegato Piano genitoriale.
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successivo ricorso incidentale del 10.01.2025 il Curatore speciale dei minori chiedeva la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriali per entrambi i genitori, con affidamento dei due minori al Servizio sociale di Termoli e la nomina di un tutore.
Seguiva una nota di aggiornamento dei Servizi sociali del 27.01.2025 dalla quale emergeva la permanenza di una condizione di litigiosità tra i genitori dei minori e un disagio evidente, evolutosi in senso peggiorativo, nei minori, che destava grande preoccupazione per l'equilibrio psicologico degli stessi e per la possibilità di sviluppare nel tempo vere e proprie condizioni psicopatologiche. Pertanto, i Servizi sociali chiedevano che venisse adottata “ogni misura utile a garantire ai bambini un contesto di vita sano e tutelante, in primis la prescrizione, con cortese sollecitudine, di attivare un percorso di sostegno psicologico in loro favore. Inoltre, questo servizio sociale, alla luce degli esiti del percorso di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra ritiene opportuno interrompere lo stesso in CP_1 quanto si ritiene necessario offrire alla stessa un percorso psicologico più strutturato volto alla rielaborazione di vissuti emotivi importanti”.
Ritenuta la domanda del Curatore speciale parzialmente fondata, pur non accogliendo la richiesta di provvedimento ablatorio, con ordinanza del 09.02.2025 il Giudice così provvedeva: “dispone che la frequentazione madre figli si svolga, in modalità protetta, nei termini indicati con il provvedimento del 2.10.2024 per un ulteriore mese, o per il periodo maggiore che i servizi sociali dovessero ravvisare necessario;
dispone che al termine di questo periodo la gestione della prole dovrà declinarsi secondo il piano genitoriale originariamente individuato dai servizi sociali, ed allegato alla relazione del 3 dicembre 2024; dispone che il consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai servizi sociali, prenda in carico il nucleo familiare ed avvii un percorso di sostegno psicologico per i 4 membri del nucleo familiare, e quindi non solo alla sig.ra ed al sig. CP_1 Pt_1 ma anche per i minori e relazionando con cadenza bimestrale sullo stato e sugli esiti Per_2 Per_1 delle attività svolte;
fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.5.2024, disponendo che la stessa si celebri in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte 5 giorni prima”.
In data 24.03.2025, con nota di aggiornamento, i Servizi sociali di Termoli informavano questo Tribunale di non ravvisare più la necessità di proseguire gli incontri protetti madre/figli e di declinare, pertanto, la gestione della prole secondo il Piano genitoriale originariamente individuato dai Servizi stessi.
All'udienza del 13.05.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine. In data 07.10.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole alla pronuncia di separazione giudiziale.
Infine, con l'ultima relazione di aggiornamento del 01.08.2025, il Consultorio familiare di Termoli ha concluso, con riguardo al percorso di supporto psicologico in favore della , la necessità di CP_1 proseguirlo per favorire l'acquisizione di consapevolezza circa le modalità disfunzionali di espressione pagina 6 di 13 del dolore, rabbia e frustrazione manifestate e derivanti dalle vicende giuridiche e non collegate alla separazione. E' emersa, come prioritaria, la necessità di arrivare ad una definizione di un piano genitoriale stabile. La ha espresso la propria difficoltà a fidarsi del marito e ha chiarito che ad CP_1 oggi non si è giunti ad un accordo rispetto al piano genitoriale anche per mancato accordo sugli aspetti economico- finanziari.
Con riguardo al percorso di supporto psicologico in favore dello si è evidenziata la disponibilità Pt_1 dello stesso ad avere contatti con la moglie per le questioni riguardanti i figli, perché fermamente convinto dell'importanza della bigenitorialità e, di conseguenza, la sua preoccupazione per le possibili conseguenze negative per i minori per il rifiuto mostrato dalla a comunicare con lui e per non CP_1 riuscire a sentire telefonicamente i figli quando essi si trovano presso la madre.
Infine, con riguardo ai due minori e , il Consultorio familiare ha evidenziato che Per_1 Persona_2 dal mese di aprile 2025 ha preso avvio un supporto psicologico in favore degli stessi, attraverso dei colloqui a cadenza quindicinale. Dalla relazione si evince che “entrambi sembrano essere sufficientemente consapevoli della situazione attuale, rispetto alla quale mostrano accettazione e, talvolta, rassegnazione. Entrambi sembrano aver preso atto della qualità della relazione presente tra la sig.ra e il sig. relazione che ormai da tempo risulta del tutto inesistente, e rispetto alla CP_1 Pt_1 quale non si concedono particolari riflessioni, giustificazioni o speranze. Tuttavia, da parte di ambedue si registra profonda sofferenza ed affaticamento per la modalità con la quale possono accedere alla madre e al padre”. E ancora: “L'organizzazione e la gestione logistica, presente per tutto l'anno scolastico, hanno fortemente stressato i minori impedendogli di vivere con serenità l'uno
o l'altro genitore e portando ad una inevitabile differenziazione nonché sbilanciamento di ruoli e funzioni. La naturale scissione che si è creata ha fatto sì che i bisogni di ed si Per_2 Per_1 perdessero, in qualche modo, di vista. A è stato implicitamente affidato un ruolo di cura e di Per_1 sorveglianza del fratello che ha contribuito a distrarla da sé e dalle sue responsabilità, soprattutto di natura scolastica, mentre si è smarrito, disorientato dai due differenti modelli educativi. Per_2 Accedere, nell'arco della stessa giornata, ad entrambi i genitori, spostandosi dall'uno all'altro e portando contemporaneamente avanti i propri impegni quotidiani, ha esposto i minori ad una condizione altamente stressogena, esasperando l'intero nucleo e probabilmente impedendo al sig. e alla sig,ra di svolgere in maniera completa le proprie funzioni genitoriali”. Pt_1 CP_1
La relazione termina sostenendo la necessità di “pensare ad una organizzazione differente che consenta ai minori di accedere ad entrambi i genitori, con tempi e modalità meno incalzanti e più funzionali rispetto a quella attuale, che contribuirebbe non solo ad una maggiore serenità dell'intero nucleo ma consentirebbe anche di focalizzare meglio gli aspetti relazionali potenzialmente critici. Sarebbe, inoltre, opportuno che tale organizzazione venisse definita e prescritta a monte, senza attendere un accordo tra le parti già tentato e presumibilmente irraggiungibile, poiché l'assenza di comunicazione, di qualsiasi natura e per qualunque argomento, tra la e lo comporta un CP_1 Pt_1 coinvolgimento inevitabile dei minori. L'urgenza sembra essere dunque, al momento, la mediazione tra i due ex coniugi, condizione necessaria ed imprescindibile a qualsiasi altro tipo di intervento, psicologico e non”.
Nella propria comparsa conclusionale la ha parzialmente modificato le richieste avanzate in CP_1 precedenza nei propri scritti difensivi: ha dunque chiesto di disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la stessa, e con diritto del padre di vedere i figli secondo un programma di massima espressamente indicato;
di porre a carico del ricorrente il versamento mensile, a titolo di mantenimento del coniuge, di € 500,00 (richiesta mai avanzata in precedenza) e di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, nonché l'obbligo di contribuzione al 50% alle spese straordinarie occorrenti per i minori stessi. Il tutto oltre agli assegni familiari da attribuirsi in via esclusiva alla quale genitore collocatario prevalente, o in subordine al 50%. Ha CP_1
pagina 7 di 13 chiesto, inoltre, che venga autorizzata la frequenza della scuola ai minori in Termoli e, considerata l'impossibilità del rientro presso la casa coniugale della sig.ra e confermato il regime di CP_1 affidamento condiviso, di disporre a carico del sig. un contributo economico di almeno € 500,00 Pt_1 per la locazione di un immobile in via transitoria a Termoli, prevedendo sin d'ora che la possa CP_1 trasferirsi con i minori a Napoli o altro luogo di lavoro, subordinando lo stesso all'esibizione di un contratto di lavoro.
Dal suo canto lo nella propria comparsa conclusionale, ha insistito nell'accoglimento delle Pt_1 conclusioni rassegnate in tutti i propri precedenti scritti difensivi, con rigetto delle domande avverse, e in particolare di limitare la frequentazione dei figli con la madre, durante il periodo scolastico, a due pomeriggi settimanali, oltre che a weekend alternati e, comunque, facendo onere alla madre di farsi carico degli spostamenti a tal fine necessari, nonché di porre a carico della l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei due figli minori, mediante il versamento di un assegno mensile della misura ritenuta di giustizia e di contribuire in ragione della metà (50%) al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Con riguardo al procedimento ex art. 333 c.c. presentato nei confronti di dal P.M.M. Controparte_3 al Tribunale per i Minorenni di Campobasso a tutela dei due minori e con riguardo, altresì, alla richiesta avanzata dal Curatore speciale dei minori con memoria del 12.09.2024 nei confronti della
, nonchè con ricorso incidentale del 10.01.2025, con il quale lo stesso Curatore chiedeva CP_1 disporsi la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriali per entrambi i genitori, preme innanzitutto svolgere le seguenti osservazioni.
L'art. 333 c.c. stabilisce espressamente che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Per la giurisprudenza, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato un danno al figlio, poiché la norma mira a evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento, anche solo eventuale, al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. civ., Sez. I, 11.10.2021, n. 27553; Cass. civ., Sez. I, 23.11. 2023, n. 32537).
Dunque, se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio. Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass. civ., Sez. I, 27.10.2023, n. 29814). Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Indubbiamente sussiste ancora oggi una situazione di accesa conflittualità tra i coniugi e la loro pagina 8 di 13 incapacità, anche inconsapevole, di “preservare” i figli dalla conflittualità tra essi esistente. Tuttavia, come affermato anche dalla Suprema Corte, il disagio psicologico vissuto dai figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, dell'incertezza e della scarsa prevedibilità del contesto ambientale, nonchè del permanere di una certa animosità di un genitore, anche per i suoi limiti caratteriali, nei confronti dell'altro, manifestatasi attraverso "comunicazioni denigratorie", non presenta la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c. la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, e considerando altresì il profilo afferente alle conseguenze sui minori della adottata pronuncia di sospensione in periodi delicati per il loro sviluppo fisio-psichico nella fase adolescenziale (Cass. civ., Sez. I, 16.09.2024, n. 24710).
Va certamente considerato che ogni disgregazione della coppia genitoriale e del nucleo familiare, se non frutto di un accordo dei coniugi, comporta pur sempre una certa “animosità e malanimo” nelle parti, che finisce per riversarsi, anche involontariamente, sulla prole innocente.
Argomentando da questi assunti può sostenersi dunque che, sebbene allo stato manchi ancora tra le parti un confronto sereno e scevro da rancori e recriminazioni, è altresì vero che entrambi i genitori hanno sempre manifestato l'intenzione di tutelare i due minori, tentando – il più delle volte in maniera infruttuosa - di evitare il loro ulteriore coinvolgimento nelle vicissitudini familiari e cercando di garantirne il recupero della spensieratezza, che deve senz'altro essere una prerogativa della giovane età. In tal senso, depone la partecipazione dei coniugi al percorso di sostegno psicologico intrapreso. Anche se lentamente, la situazione sembra evolvere in senso positivo, nell'interesse superiore dei minori. Disporre una sospensione/limitazione della responsabilità genitoriale significherebbe, allo stato, arrecare un ulteriore e maggiore pregiudizio ai minori.
Sulla scorta di tali premesse, questo Giudice, esaminando il caso de quo, ritiene la richiesta avanzata ex art. 333 c.c. non meritevole di accoglimento.
Si ritiene necessario, invece, che il Consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai Servizi sociali, continui la presa in carico del nucleo familiare e continui il percorso di sostegno psicologico per tutti e quattro i componenti dello stesso (sig.ra , sig. e i minori CP_3 Pt_1 e ), per tutto il tempo che si riterrà necessario a dirimere la conflittualità Per_1 Persona_2 genitoriale e ricostruire un clima familiare disteso e sereno.
Con riguardo al regime di affidamento della prole minorenne si conferma quanto già disposto nel provvedimento del 02.10.2024. Pertanto, i due minori e resteranno affidati in Per_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino l'adozione di detto regime, con collocazione in via prevalente presso l'abitazione del padre in Portocannone (CB), nell'ex casa familiare.
Tenuto conto delle considerazioni del C.T.U e dell'ultima relazione di aggiornamento del Consultorio familiare di Termoli – a mente della quale si ritiene necessario “pensare ad una organizzazione differente che consenta ai minori di accedere ad entrambi i genitori con tempi e modalità meno incalzanti e più funzionali rispetto a quella attuale… Sarebbe, inoltre, opportuno che tale organizzazione venisse definita e prescritta a monte, senza attendere un accordo tra le parti già tentato e presumibilmente irraggiungibile…” – e volendo, al contempo, garantire alla sig. ra il CP_1 più ampio possibile diritto di frequentazione dei figli, si ritiene opportuno fissare in 2 i giorni infrasettimanali in cui la madre potrà/dovrà vedere i figli.
Nello specifico, il rapporto tra la e i figli minori si svolgerà - valutate le esigenze lavorative e CP_1 personali delle parti, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – tenendo conto anche del Piano genitoriale già in atto tra le parti e predisposto dai servizi sociali: due pomeriggi infrasettimanali, ossia il dalle ore 14.30 fino alle 20,00, per permettere a di Per_6 Persona_2
pagina 9 di 13 terminare la lezione di musica in Termoli e il dalle ore 14.30 alle 19.00, salvo nei fine Per_7 settimana spettanti alla , nei quali i minori resteranno con la madre fino alle 19 della domenica;
CP_1 fine settimana alterni ogni mese, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato (o se il sabato i minori non frequentano la scuola e, altresì, al di fuori dal periodo scolastico, dalle ore 14,00) fino alle ore 19,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese. Analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Nei giorni di permanenza presso il padre, la madre potrà contattare e salutare i minori, telefonicamente, una volta al giorno. Stesso discorso vale per il padre quando i minori si trovano per più giorni presso la madre.
Gli spostamenti (Portocannone-Termoli) necessari a garantire la frequentazione madre/figli continueranno ad avvenire a cura del sig. Pt_1
In merito al contributo mensile al mantenimento dei figli minori - tenuto conto che la ha CP_1 dichiarato: di essere proprietaria esclusiva di una casa in pessime condizioni d'uso in Ururi (CB), nonché socia accomandataria, al 50% con il marito, accomandante, di una società personale che gestisce un autolavaggio di cui, di fatto, si occupa esclusivamente il marito;
di avere un titolo di studio (laurea in giurisprudenza) conseguito nel Paese d'origine, per il quale ad oggi non risulta possibile il riconoscimento per equipollenza in Italia;
di aver svolto in passato delle esperienze di lavoro subordinato e autonomo nel settore terziario;
di essere in sostanza sprovvista di fonti di reddito in Italia;
di ricevere contributi in denaro da parte della propria madre, proprietaria in Brasile di immobili concessi in locazione;
di riuscire a svolgere solo lavori occasionali e temporanei;
di svolgere lavoro come badante di persone immunodepresse (dichiarazione risultante dalla relazione dei Servizi sociali del 07.11.2024); considerato anche che allo stato attuale non è dato sapere le esatte condizioni economiche in cui versa la resistente - si stima equo porre a carico della madre (genitore non collocatario) l'obbligo di provvedere, in via diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei. Non invece un contributo mensile a favore del marito, per il mantenimento della prole minorenne.
Entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i minori.
L'importo dell'assegno unico universale previsto per i due figli minori verrà percepito in pari misura (50%) dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
In merito poi alla richiesta della resistente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, occorre innanzitutto osservare che l'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., 20.06.2023, n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei pagina 10 di 13 presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Orbene, con riferimento ad un procedimento di separazione personale introdotto anteriormente all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, per la giurisprudenza è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3 c.p.c. (oggi abrogato) in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della “vocatio in ius” (Cass. civ., 21.09.2022, n. 27597).
Nel caso di specie, tuttavia, la , ha avanzato specifica richiesta di un assegno di mantenimento CP_1 in suo favore, e a carico del marito, per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 12.07.2025, mentre nella memoria integrativa si è limitata a chiedere l'assegno di mantenimento in favore dei figli, “il tutto oltre all'assegno eventualmente dovuto per il coniuge”, senza null'altro aggiungere.
Pertanto, la domanda della resistente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente non può trovare accoglimento.
Né il giudice può disporre d'ufficio l'assegno di mantenimento in assenza di esplicita domanda, ritualmente formulata (Cass. civ., 23.07.1987, n. 6424).
Nulla si prevede, inoltre, in merito alla domanda della resistente di disporre, a carico del sig. un Pt_1 contributo economico di almeno € 500,00 per la locazione da parte della resistente di un immobile in via transitoria a Termoli, né sul trasferimento, al momento, della stessa con i minori a Napoli o altro luogo di lavoro.
In merito alle spese processuali, avendo , all'udienza del 21.12.2023, espresso la Parte_1 propria disponibilità alla trasformazione del rito, da separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate dal giudice nella proposta conciliativa formulata nell'ordinanza del 06.12.2023, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione concordata non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della , e tenuto infine conto del fatto che le condizioni della separazione contenute in CP_1 questo provvedimento finale non si discostano da quelle di cui alla proposta conciliativa, questo Tribunale condanna al pagamento delle spese di lite, relative alla sola fase Controparte_1 decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.11.2021 da , nato a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], con l'intervento del Curatore speciale dei minori e del
[...] Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta il ricorso ex art. 333 c.c. di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, presentato nei confronti di a tutela dei due minori, dal P.M.M (presso il T.M. Controparte_3 di Campobasso) nonchè dal Curatore speciale dei minori con memoria del 12.09.2024 nei confronti della e con ricorso incidentale del 10.01.2025 nei confronti di entrambi i CP_3 genitori;
pagina 11 di 13 3) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, e , ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale i minori si trovano nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
4) conferma in via definitiva l'assegnazione della casa familiare in Portocannone (CB) a
[...]
, presso il quale resteranno collocati in via prevalente i due minori;
Parte_1
5) dispone che il rapporto tra la e i figli minori si svolga secondo un programma di CP_1 massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali delle parti, degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e tenendo conto anche del Piano genitoriale già in atto tra le parti e predisposto dai servizi sociali, la facoltà/dovere per la madre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi infrasettimanali, che possono individuarsi nella giornata di (dalle ore 14.30 fino alle 20,00, per permettere a di terminare Per_6 Persona_2 la lezione di musica in Termoli) e di (dalle ore 14.30 alle 19.00, salvo nei fine settimana Per_7 spettanti alla , nei quali i minori resteranno con la madre fino alle 19 della domenica); fine CP_1 settimana alterni ogni mese, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato (o se il sabato i minori non frequentano la scuola e, altresì, al di fuori dal periodo scolastico, dalle ore 14,00) fino alle ore 19,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese. Analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore della madre, deve essere previsto a favore del padre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Nei giorni di permanenza presso il padre, la madre potrà contattare e salutare i minori, telefonicamente, una volta al giorno. Stesso discorso vale per il padre quando i minori si trovano per più giorni presso la madre.
6) pone a carico di (genitore non collocatario) l'obbligo di provvedere, in via Controparte_1 diretta, a garantire vitto, alloggio e quanto necessario in via ordinaria ai figli, nei periodi nei quali questi si troveranno presso di lei;
7) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
8) dispone che l'importo dell'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori in ragione della metà (50%), salvo diverso accordo tra le parti;
9) rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1 mantenimento a carico del ricorrente;
10) rigetta la domanda della resistente di disporre a carico di un contributo economico di Pt_1 almeno € 500,00 per la locazione di un immobile in via transitoria a Termoli;
11) dispone che il consultorio familiare competente per territorio, fermo l'incarico già conferito ai servizi sociali, continui la presa in carico del nucleo familiare e continui il percorso di sostegno psicologico per tutti i componenti dello stesso (sig.ra , sig. e i minori CP_3 Pt_1 e ) per tutto il tempo che si riterrà necessario a dirimere la conflittualità Per_1 Persona_2 genitoriale e ricostruire un clima familiare disteso;
12) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
pagina 12 di 13 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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