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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1591/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1591/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BIANCO CE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1
CE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/9/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/4/1996, che dalla unione erano nati i figli maggiorenni e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi e a vivere separatamente e nel Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano in Via Pigna n. 4
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ad che, l'abitera' Parte_1
unitamente al figlio maggiorenne convivente, , fino a quando questi Persona_3
non avra' raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Entrambi i coniugi, indipendenti economicamente, contribuiranno direttamente ed
indirettamente, per come oggigiorno avviene, al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
sino alla sua completa autosufficienza economica e per tutte le sue Persona_3
esigenze ordinarie, straordinarie, riguardanti eventuali spese extra curative e/o di ulteriore
formazione e abilitazione. Specificatamente, il coniuge si onera di Parte_1
corrispondere mensilmente al figlio un contributo mensile di € 200,00=, Persona_2
tenuto altresì conto che egli, giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 15/2024 (all.
09), e' obbligato ad adempiere all'omologato Piano di Ristrutturazione dei debiti del
Consumatore per € 548,55= mensili, sino all'assolvimento delle previste 72 rate”. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/06/1969 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1591/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BIANCO CE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1
CE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/9/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/4/1996, che dalla unione erano nati i figli maggiorenni e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi e a vivere separatamente e nel Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano in Via Pigna n. 4
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ad che, l'abitera' Parte_1
unitamente al figlio maggiorenne convivente, , fino a quando questi Persona_3
non avra' raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Entrambi i coniugi, indipendenti economicamente, contribuiranno direttamente ed
indirettamente, per come oggigiorno avviene, al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
sino alla sua completa autosufficienza economica e per tutte le sue Persona_3
esigenze ordinarie, straordinarie, riguardanti eventuali spese extra curative e/o di ulteriore
formazione e abilitazione. Specificatamente, il coniuge si onera di Parte_1
corrispondere mensilmente al figlio un contributo mensile di € 200,00=, Persona_2
tenuto altresì conto che egli, giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 15/2024 (all.
09), e' obbligato ad adempiere all'omologato Piano di Ristrutturazione dei debiti del
Consumatore per € 548,55= mensili, sino all'assolvimento delle previste 72 rate”. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/06/1969 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO LE