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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3740 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 210, presso lo studio dell'avv.
D'ALOISIO SILVIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ri- corso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
15/05/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 31/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede-
[...]
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accer- tamento clinico si evince che il ricorrente la sig.ra è affetta da diagnosi di car- Parte_1
diopatia I classe Nyha e moderata sindrome disventilatoria, poliartrosi a minima incidenza funzionale, lieve deficit del visus e dell'udito e depressione endoreattiva di lieve entità, in at- to, NON risulta affetta da infermità o difetto fisico o mentale che determinano una perma- nente riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo, sia nell'attività principale sia in eventuali attività confacenti, in virtù del sesso, dell'età, del titolo di studio, delle capa- cità e delle condizioni fisiche (art. 1 Legge 222/84 - assegno ordinario di invalidità), con- fermando il precedente giudizio della CTU” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dell'art. 152 disp. att. c.p.c. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 22/08/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3740 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 210, presso lo studio dell'avv.
D'ALOISIO SILVIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ri- corso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
15/05/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 31/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede-
[...]
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accer- tamento clinico si evince che il ricorrente la sig.ra è affetta da diagnosi di car- Parte_1
diopatia I classe Nyha e moderata sindrome disventilatoria, poliartrosi a minima incidenza funzionale, lieve deficit del visus e dell'udito e depressione endoreattiva di lieve entità, in at- to, NON risulta affetta da infermità o difetto fisico o mentale che determinano una perma- nente riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo, sia nell'attività principale sia in eventuali attività confacenti, in virtù del sesso, dell'età, del titolo di studio, delle capa- cità e delle condizioni fisiche (art. 1 Legge 222/84 - assegno ordinario di invalidità), con- fermando il precedente giudizio della CTU” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dell'art. 152 disp. att. c.p.c. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 22/08/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile