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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TR Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13886/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129697420000 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7887/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di societa' SRL;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di IA EL TR (AdE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziando su ricorso contribuirete avverso cartella di pagamento notificante ruoli da liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/1973 e 54 bis dpr 633/1972 riferiti all'annualità 2019, ha così statuito: DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEI LIMITI DELLO SGRAVIO EFFETTUATO DALL'UFFICIO E RIGETTA IL RICORSO NEL RESTO. SPESE COMPENSATE; che la società contribuente ha proposto appello domandando “ l'annullamento della reclamata cartella di pagamento nella misura di € 264.930 a titolo di credito d'imposta dell'IA EL TR Direzione Provinciale II di Napoli 9 - per il periodo d'imposta 2019 ”
-che l'AdE si è costituita per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che invero la domanda di appello non risulta comprovata da specifici documenti né da specifiche correlazioni alle somme residuate a ruolo dopo lo sgravio, essendo prospettata come ricognizione degli asseriti crediti maturati;
-che invero l'unico motivo pertinente alla cartella impugnata e ai suoi ruoli è il seguente: “ Circa l'utilizzo del credito 6742 di € 98.430 lo stesso ente ha provveduto a recuperare come credito dell'anno precedente, infatti nell'annualità 2018 l'ente ha emesso provvedimento di sgravio parziale lasciando iscritto a ruolo proprio i 98.430 credito da riportare per l'anno successivo, quale l'anno 2019 di conseguenza se lo recupera nel 2018 non potrà già mai operare allo stesso recupero è quanto ha sostenuto nell'appello per il ruolo anno d'imposta 2018 in data 24 gennaio 2025 per l'appello rga 001995/2024 sez 18. ” ;
-che tuttavia -come correttamente osservato dall'AdE- tale questione trova la sua congrua sede di risoluzione nell'ambito del giudizio di appello indicato dallo stesso contribuente;
-che ovviamente l'AdE, all'esito del detto giudizio, in ottemperanza o comunque ai sensi dell'art. 10 quater L. 212/2000 dovrà tener conto del giudicato per il 2018, adeguando, se del caso, le somme dovute;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rinvenendo ragioni legali nel pericolo sempre incombente della irretrattabilità della pretesa per definitività dell'atto (in particolare, per il caso, il ruolo relativo al credito già richiesto per il 2018) che ha indotto cautelativamente a coltivare il giudizio;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TR Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13886/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129697420000 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7887/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di societa' SRL;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di IA EL TR (AdE) Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziando su ricorso contribuirete avverso cartella di pagamento notificante ruoli da liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/1973 e 54 bis dpr 633/1972 riferiti all'annualità 2019, ha così statuito: DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEI LIMITI DELLO SGRAVIO EFFETTUATO DALL'UFFICIO E RIGETTA IL RICORSO NEL RESTO. SPESE COMPENSATE; che la società contribuente ha proposto appello domandando “ l'annullamento della reclamata cartella di pagamento nella misura di € 264.930 a titolo di credito d'imposta dell'IA EL TR Direzione Provinciale II di Napoli 9 - per il periodo d'imposta 2019 ”
-che l'AdE si è costituita per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che invero la domanda di appello non risulta comprovata da specifici documenti né da specifiche correlazioni alle somme residuate a ruolo dopo lo sgravio, essendo prospettata come ricognizione degli asseriti crediti maturati;
-che invero l'unico motivo pertinente alla cartella impugnata e ai suoi ruoli è il seguente: “ Circa l'utilizzo del credito 6742 di € 98.430 lo stesso ente ha provveduto a recuperare come credito dell'anno precedente, infatti nell'annualità 2018 l'ente ha emesso provvedimento di sgravio parziale lasciando iscritto a ruolo proprio i 98.430 credito da riportare per l'anno successivo, quale l'anno 2019 di conseguenza se lo recupera nel 2018 non potrà già mai operare allo stesso recupero è quanto ha sostenuto nell'appello per il ruolo anno d'imposta 2018 in data 24 gennaio 2025 per l'appello rga 001995/2024 sez 18. ” ;
-che tuttavia -come correttamente osservato dall'AdE- tale questione trova la sua congrua sede di risoluzione nell'ambito del giudizio di appello indicato dallo stesso contribuente;
-che ovviamente l'AdE, all'esito del detto giudizio, in ottemperanza o comunque ai sensi dell'art. 10 quater L. 212/2000 dovrà tener conto del giudicato per il 2018, adeguando, se del caso, le somme dovute;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rinvenendo ragioni legali nel pericolo sempre incombente della irretrattabilità della pretesa per definitività dell'atto (in particolare, per il caso, il ruolo relativo al credito già richiesto per il 2018) che ha indotto cautelativamente a coltivare il giudizio;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.