Art. 18.
E' prorogata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955. n. 514, recante attribuzioni al Commissario genera le del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.
E' prorogata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955. n. 514, recante attribuzioni al Commissario genera le del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.