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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1174/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040101952 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 10/04/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato avviso di accertamento eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione dell'impugnativa, vinte le spese.
All'udienza del 5.2.2025 l'efficacia del provvedimento veniva sospesa in via cautelare.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, non risultando condivisibile nessuna delle doglianze in cui esso si articola.
Un inquadramento della controversia richiede una sintetica ricostruzione del percorso che ha condotto l'AdE ad adottare l'atto impugnato. La Guardia di Finanza – Compagnia di Foggia, a conclusione di una verifica fiscale notificava il 14 ottobre 2022, il Processo Verbale di Constatazione (d'ora innanzi anche “PVC”) n. 816/2022, al rag.
Ricorrente_1 esercente la professione di ragioniere commercialista. I militari verbalizzanti, attraverso un articolato percorso ispettivo, fondato sull'esame dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente ovvero di soggetti ad egli direttamente riconducibili, hanno appurato che il contribuente, nell'anno di imposta 2017 e nell'ambito della propria attività professionale, ha conseguito maggiori redditi di lavoro autonomo rinvenienti da compensi non fatturati e non inclusi nella dichiarazione annuale prodotta ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF e relative addizionali), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). In particolare, sono stati presi in esame i rapporti accesi presso diversi istituti finanziari, intestati al rag. Ricorrente_1 e a soggetti a lui riconducibili
Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4( , fratello;
, madre;
, moglie;
, cognata).
L'analisi dei numerosi rapporti bancari ha chiaramente svelato operazioni riconducibili all'attività professionale del contribuente atteso che le movimentazioni bancarie in accredito (a mezzo bonifico e versamento di assegni) provengono dalle società clienti dello studio professionale del contribuente.
Tali movimentazioni bancarie, per l'anno d'imposta 2017, riportate nel prospetto allegato n. 5 al
PVC, sono state sottoposte alla visione del rag. Ricorrente_1 ovvero del suo delegato, con contestuale invito a fornire puntuali giustificazioni di ogni singolo movimento bancario in accredito, al fine di dare evidenza dell'esatta rispondenza delle stesse con le registrazioni contabili e con le dichiarazioni presentate o, diversamente, a documentare la non rilevanza delle somme in questione ai fini reddituali. E, già in data 29 settembre 2022, come verbalizzato nell'ambito della verifica. In merito la Parte ha dichiarato quanto segue: «in relazione al contraddittorio odierno esibisco i prospetti di riconciliazione delle operazioni presenti sui conti correnti con indicazione nell'ultima colonna “Giustificazioni” della natura dell'operazione. Specifico che per alcune operazioni avremmo necessità di un termine ulteriore per reperire la documentazione presso gli istituti di credito. La maggior parte dei conti correnti relativi a questa verifica sono stati oggetto di confisca da parte del Tribunale di Milano e per alcuni di questi rapporti la richiesta di documentazione presso gli Istituti risulta particolarmente complessa. Vi consegno copia delle fatture anni 2016 e 2017 a giustificazione delle operazioni bancarie, copia dell'estratto conto delle Poste
Italiane in cui sono meglio riportate le descrizioni delle operazioni, inoltre, vi consegno su supporto digitale i files denominati “resoconto sequestri per soggetti ottobre 2018”, “resoconto sequestri per capi ottobre 2018”, “note”, “sentenza 1081-19 prima parte”, “sentenza 1081-19 seconda parte”.
Non ho altro da aggiungere».
Di fatto, il contribuente non giustificava alcuna delle movimentazioni finanziarie prese in considerazione, di conseguenza, le risultanze bancarie acquisite venivano poste a base della ricostruzione del reddito del periodo oggetto di verifica e, nella sezione conclusiva del PVC, circa
Difensore_1quanto constatato dai militari verbalizzanti, il consulente delegato dottor ha formalizzato le seguenti osservazioni: «Faccio presente che il rag. Ricorrente_1 è stato oggetto in questi anni di innumerevoli provvedimenti di sequestro anche delle scritture contabili, siamo ancor alla ricerca della documentazione contabile relativa agli anni oggetto di controllo. Voglio precisare inoltre, le somme per cui state contestando sono già oggetto di confisca a seguito della Sentenza n. 1081 del 2019 del
Tribunale di Milano, con cui veniva disposta la confisca (si badi bene la confisca e non più semplice
Ric_1sequestro) dei beni del Rag. in relazione alla condanna per distinti capi di imputazione. Voglio inoltre rappresentare che se è pur vero che i redditi di provenienza illecita devono essere assoggettati a tassazione, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui i redditi di provenienza illecita, devono essere inseriti nelle dichiarazioni fiscali, qualora
Ric_1non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, cosa che è avvenuta per il Rag. , in quanto vi è stato la confisca di tutti i suoi beni mobili, immobili e denaro. A chiarimento vi esibisco un elenco riportante un resoconto dei sequestri eseguiti nei confronti di
Ricorrente_1 (vds allegato nr.6). Voglio precisare che nel periodo che va da settembre 2017 a
Ric_1marzo 2020 il è stato sottoposto continuamente a misure cautelari personali, in carcere ed ai domiciliari, inoltre, allo stesso furono revocate tutte le credenziali di accesso ai vari siti delle Agenzie
Fiscali, necessarie per l'elaborazione e presentazione delle dichiarazioni. Pertanto, è molto presumibile che le dichiarazioni siano state predisposte e trasmesse in maniera frettolosa da qualche collaboratore dello studio, non a conoscenza a pieno delle risultanze del procedimento penale di
Ric_1Milano e anche delle varie confische che il ha subito. Ad ogni buon conto prendo atto dei rilievi mossi e mi riservo di presentare le memorie difensive nelle sedi competenti».
Esaminato il PVC, l'AdE notificava in data 12.12.2023 l'invito a comparire TVKI10401104/2023 per l'instaurazione di ulteriore interlocuzione ex articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 e l'eventuale presentazione di ulteriori elementi non ancora esibiti. La convocazione veniva fissata per giorno 28.12.2023 per l'instaurazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, durante il quale, come da verbale redatto in pari data, il contribuente non giustificava alcuno dei movimenti finanziari, meglio descritti nei rilievi formalizzati nel citato
PVC e posti a base della ripresa ad imposizione ipotizzata dall'Ufficio, ma nuovamente sosteneva esclusivamente che nessuna ripresa ad imposizione poteva essergli mossa in quanto già destinatario di provvedimenti di sequestro e successiva confisca dei beni posseduti su disposizione dell'Autorità giudiziaria. In altri termini, il contribuente asseriva la natura di proventi illeciti delle movimentazioni finanziarie di cui trattasi e ne sosteneva la non imponibilità poiché oggetto di sequestro e confisca nei successivi anni 2017 e 2018, invocando l'articolo 14, comma 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 537,
a mente del quale «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale». In definitiva, più volte ribadiva che i movimenti finanziari contestati nel PVC della Guardia di Finanza, inquadrabili nell'ambito dei proventi illeciti e oggetto di sequestro e confisca, non erano imponibili e/o tassabili in forza della citata norma quindi, nel contraddittorio in data 28/12/2023
(prot. 199749/2023) richiedeva l'archiviazione del controllo.
Sulla base di queste premesse, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza con il
PVC del 14.10.2022 già noto alla parte, l'AF ha emesso avviso di accertamento n.
TVK010401952-2023, notificato con diverse modalità e in particolare a mezzo PEC del 24.04.2024. Venendo alla disamina delle critiche mosse nell'impugnazione, come rilevato nelle controdeduzioni di parte resistente, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della doglianza circa “la contraddizione tra
l'attività svolta dall'ufficio e la successiva motivazione fornita nell'avviso di accertamento. In particolare, tenta di spiegare che con comunicazione del 20.03.2023 l'ufficio avrebbe interrotto unilateralmente il contraddittorio in corso già dal dicembre dall'anno precedente, per sostenere (a pag. 5 dell'avviso di accertamento) che il contribuente non avrebbe fornito giustificazione dei movimenti presenti sui conti correnti a lui riconducibili dai quali, appunto, trae origine il controllo fiscale.
In primis va osservato che il riferimento alla “comunicazione del 20.03.2023” è improprio atteso che rispetto al 2017, oggetto dell'odierna controversia, il contraddittorio con l'ufficio si è aperto con l'invito a comparire
TVKI10401104/2023 del 12.12.2023. Ad ogni modo, a parere del ricorrente, il verificatore prima (Guardia di
Finanza) e dell'accertatore poi (ufficio finanziario) non avrebbero compreso che, mediante gli esiti del complesso procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Milano che ha condotto al sequestro e poi alla confisca dell'intero patrimonio del Curci, tutti i movimenti rilevati sui rapporti bancari erano attribuibili alle attività di natura illecita per la quali il Ric_1 è stato condannato. Quindi provento di attività illecita già appresa mediante i provvedimenti di sequestro e confisca che avrebbero provocato un azzeramento della materia imponibile sotto il profilo fiscale.
In sostanza, il ricorrente ritiene che il mancato assolvimento dell'onere posto in capo al contribuente dall'articolo 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973 possa ritenersi implicitamente assolto dalle risultanze del procedimento penale, con la conseguenza che chiunque avrebbe compreso che le somme confluite sui conti correnti erano frutto dell'attività illecita.
Evidentemente la doglianza del ricorrente non ha alcun pregio logico/giuridico atteso che non v'è alcuna contraddittorietà
o carenza nella motivazione dell'atto impugnato. Infatti, è chiaramente spiegato nell'accertamento che, pur avendo preso
Ric_1atto delle vicende giudiziarie del rag. e dei reati ascrittigli, commessi per mezzo della sua qualifica professionale, le somme pervenute nell'anno 2017 sui conti correnti, da cui originano le contestazioni tributarie, costituiscono proventi propri dell'attività professionale, ossia onorari per la tenuta contabile e gli altri servizi di consulenza resa ai propri clienti e non possono identificarsi in proventi di attività illecita. L'Ufficio, dunque, ha offerto al contribuente la possibilità (o facoltà) di dimostrare puntualmente se e in quale misura tali somme erano state considerate nelle dichiarazioni reddituali, oppure che si trattasse di somme non imponibili, in ossequio alla disciplina dettata dal citato articolo 32, nella specifica materia di accertamento tributario. A fronte di tale onere - posto a carico del contribuente - di fornire prova dell'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, al fine di superare la presunzione posta dagli articoli 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, egli ha ritenuto sufficiente - senza esibizione di documentazione probatoria alcuna – riferire genericamente ed indistintamente tutte queste operazioni all'attività illecita per la quale è stato condannato in sede penale. La risposta del contribuente non può che essere assimilata alla mancata giustificazione delle operazioni (secondo l'onere di cui alla citata disposizione tributaria) e, di fatto, corrisponde alla piena confessione che tutte le operazioni rilevate sui conti correnti si riferiscono a proventi professionali conseguiti nel 2017, non inclusi tra quelli dichiarati ai fini delle II.DD. e IVA.
Il rigore logico del sopra ricordato procedimento accertativo, sulla scorta delle risultanze emerse, denota l'assoluta infondatezza del motivo di ricorso. Non solo. Il motivo di ricorso è infondato alla luce, altresì, degli ulteriori elementi rilevati e descritti dall'Ufficio, il quale ha spiegato, in modo puntuale ed analitico, le ragioni per le quali i proventi accertati sono da considerarsi naturali compensi dell'attività professionale svolta e non possono essere confusi con ulteriori ed eventuali proventi da attività illecita, ragioni per le quali l'apprensione mediante confisca non può essere assimilata all'adempimento fiscale omesso.
Si richiama, al riguardo:
- la riconducibilità alle prestazioni rese, proprie dell'attività professionale, è palesata nel PVC della Guardia di Finanza
(pagina 9), dove si legge che lo stesso Ric_1 ha dichiarato al P.M. nell'ambito dell'indagine penale della Procura di
Milano che egli percepiva dalle cooperative proprie clienti – circa 400 – compensi per la tenuta della contabilità (dai
300,00 ai 500,00 euro mensili ciascuna); compensi per l'acquisto e la vendita di licenze dei trasporti;
compensi per la consulenza fornita per la preparazione professionale degli amministratori delle stesse cooperative. Dunque, la fonte di produzione del reddito di lavoro autonomo risulta persino confermata dallo stesso contribuente;
- la condanna per il capo d'imputazione n. 49 di cui alla Sentenza Tribunale di Milano n 1081/2019, passata in giudicato – reato di dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) ascritto al contribuente - si riferisce all'anno d'imposta 2015 e non al 2017. Il sequestro delle somme riguardanti tale reato è stato eseguito nell'anno
2018 (e non nell'ano 2017);
- nella Sentenza di condanna del Tribunale di Milano, passata in giudicato, è contenuta, tra l'altro, la condanna del rag.
Ric_1 per il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dalle società cooperative in relazione agliù anni
d'imposta 2015 e 2016 (capo imputazione n. 48 di cui alla Sentenza Tribunale di Milano n 1081/2019). Nella ridetta sentenza si legge che la “collaborazione criminale prestata ai propri clienti” dal Ricorrente_1 è “stata compensata in contanti […]” (pagina 215 della Sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 17/03/2021). Di conseguenza, gli accrediti bancari iscritti a fronte di assegni e bonifici del 2017 non risultano in alcun modo riferibili ai proventi illeciti appena menzionati.
Inoltre, posto che la maggior parte dei versamenti bancari per l'anno d'imposta 2017 ripresi ad imposizione quali compensi per prestazioni professionali è stata registrata nel c/c. nr. Conto_Corrente_1, intestato a Ricorrente_1, acceso presso le Poste Italiane Spa, si osserva che gli accreditamenti in questione rinvengono esclusivamente da bonifici e versamenti di assegni e non da versamenti di contanti. Per le considerazioni appena illustrate, gli accreditamenti oggetto di ripresa ad imposizione non sono ricollegabili a proventi illeciti;
- nemmeno in relazione alla condanna per il capo d'imputazione n. 50 (per il delitto di auto-riciclaggio) sussistono elementi utili per sostenere la natura di proventi illeciti conseguiti nel 2017, dei versamenti ripresi ad imposizione.
Società_1Le somme oggetto di auto-riciclaggio impiegate nella società Srl dal 02/02/2017 al 06/04/2017 per €
530.000,00 – di cui € 430.000,00 mediante bonifici bancari ed € 100.000,00 mediante contanti - (come risulta dalla lettura delle pagine nn. 294 e 295 della Sentenza di primo grado del Tribunale di Milano) non sono ricollegabili
C_Corrente_1al prefato conto corrente nr. . Infatti, nel predetto conto corrente non risultano, nel periodo interessato dalle operazioni di auto-riciclaggio (e finanche dall'inizio dell'anno 2017), prelevamenti di importo complessivo paragonabile all'entità delle somme autoriciclate, bensì prelevamenti (dal 1° gennaio 2017 al 6 aprile 2017) complessivamente pari ad euro 46.000,00 circa, ossia di grandezza ben più modesta rispetto alle somme auto- riciclate. Per tali circostanze si deve necessariamente inferire che è da escludere che su tale conto possano essere state versate le somme successivamente prelevate nell'ambito dell'illecito di auto-riciclaggio. Pertanto, è da escludere che tali versamenti si riferiscano a proventi rinvenienti dal delitto di auto-riciclaggio. Per le considerazioni suesposte, il motivo di ricorso in esame è del tutto privo di fondamento”.
Del pari infondata è la doglianza secondo la quale la confisca in sede penale (molti beni del
Ric_1, l'ideatore dell'operazione fraudolenta, sono stati sequestrati, ed egli si è impegnato a versare il resto di quanto dovuto all'Erario) sarebbe preclusiva della ripresa a tassazione di quanto evaso a seguito di reato. Tale impostazione contraddice la ratio (ma prima ancora la littera) legis della disciplina penal-tributaria, a mente della quale le misure cautelari reali disposte in sede penale sono recessive rispetto al recupero a tassazione tributaria, e non il contrario. Invero l'art.12 bis d. lgs. 74 del 2000 al suo secondo comma così recita: “il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.
Breve: sono le ragioni del diritto penale ad essere recessive rispetto a quelle dell'Erario pubblico e non l'inverso. Il sequestro penale non può allora essere invocato per paralizzare la ripresa fiscale.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 09.04.2025
IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1174/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040101952 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il 10/04/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato avviso di accertamento eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione dell'impugnativa, vinte le spese.
All'udienza del 5.2.2025 l'efficacia del provvedimento veniva sospesa in via cautelare.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, non risultando condivisibile nessuna delle doglianze in cui esso si articola.
Un inquadramento della controversia richiede una sintetica ricostruzione del percorso che ha condotto l'AdE ad adottare l'atto impugnato. La Guardia di Finanza – Compagnia di Foggia, a conclusione di una verifica fiscale notificava il 14 ottobre 2022, il Processo Verbale di Constatazione (d'ora innanzi anche “PVC”) n. 816/2022, al rag.
Ricorrente_1 esercente la professione di ragioniere commercialista. I militari verbalizzanti, attraverso un articolato percorso ispettivo, fondato sull'esame dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente ovvero di soggetti ad egli direttamente riconducibili, hanno appurato che il contribuente, nell'anno di imposta 2017 e nell'ambito della propria attività professionale, ha conseguito maggiori redditi di lavoro autonomo rinvenienti da compensi non fatturati e non inclusi nella dichiarazione annuale prodotta ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF e relative addizionali), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). In particolare, sono stati presi in esame i rapporti accesi presso diversi istituti finanziari, intestati al rag. Ricorrente_1 e a soggetti a lui riconducibili
Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4( , fratello;
, madre;
, moglie;
, cognata).
L'analisi dei numerosi rapporti bancari ha chiaramente svelato operazioni riconducibili all'attività professionale del contribuente atteso che le movimentazioni bancarie in accredito (a mezzo bonifico e versamento di assegni) provengono dalle società clienti dello studio professionale del contribuente.
Tali movimentazioni bancarie, per l'anno d'imposta 2017, riportate nel prospetto allegato n. 5 al
PVC, sono state sottoposte alla visione del rag. Ricorrente_1 ovvero del suo delegato, con contestuale invito a fornire puntuali giustificazioni di ogni singolo movimento bancario in accredito, al fine di dare evidenza dell'esatta rispondenza delle stesse con le registrazioni contabili e con le dichiarazioni presentate o, diversamente, a documentare la non rilevanza delle somme in questione ai fini reddituali. E, già in data 29 settembre 2022, come verbalizzato nell'ambito della verifica. In merito la Parte ha dichiarato quanto segue: «in relazione al contraddittorio odierno esibisco i prospetti di riconciliazione delle operazioni presenti sui conti correnti con indicazione nell'ultima colonna “Giustificazioni” della natura dell'operazione. Specifico che per alcune operazioni avremmo necessità di un termine ulteriore per reperire la documentazione presso gli istituti di credito. La maggior parte dei conti correnti relativi a questa verifica sono stati oggetto di confisca da parte del Tribunale di Milano e per alcuni di questi rapporti la richiesta di documentazione presso gli Istituti risulta particolarmente complessa. Vi consegno copia delle fatture anni 2016 e 2017 a giustificazione delle operazioni bancarie, copia dell'estratto conto delle Poste
Italiane in cui sono meglio riportate le descrizioni delle operazioni, inoltre, vi consegno su supporto digitale i files denominati “resoconto sequestri per soggetti ottobre 2018”, “resoconto sequestri per capi ottobre 2018”, “note”, “sentenza 1081-19 prima parte”, “sentenza 1081-19 seconda parte”.
Non ho altro da aggiungere».
Di fatto, il contribuente non giustificava alcuna delle movimentazioni finanziarie prese in considerazione, di conseguenza, le risultanze bancarie acquisite venivano poste a base della ricostruzione del reddito del periodo oggetto di verifica e, nella sezione conclusiva del PVC, circa
Difensore_1quanto constatato dai militari verbalizzanti, il consulente delegato dottor ha formalizzato le seguenti osservazioni: «Faccio presente che il rag. Ricorrente_1 è stato oggetto in questi anni di innumerevoli provvedimenti di sequestro anche delle scritture contabili, siamo ancor alla ricerca della documentazione contabile relativa agli anni oggetto di controllo. Voglio precisare inoltre, le somme per cui state contestando sono già oggetto di confisca a seguito della Sentenza n. 1081 del 2019 del
Tribunale di Milano, con cui veniva disposta la confisca (si badi bene la confisca e non più semplice
Ric_1sequestro) dei beni del Rag. in relazione alla condanna per distinti capi di imputazione. Voglio inoltre rappresentare che se è pur vero che i redditi di provenienza illecita devono essere assoggettati a tassazione, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui i redditi di provenienza illecita, devono essere inseriti nelle dichiarazioni fiscali, qualora
Ric_1non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, cosa che è avvenuta per il Rag. , in quanto vi è stato la confisca di tutti i suoi beni mobili, immobili e denaro. A chiarimento vi esibisco un elenco riportante un resoconto dei sequestri eseguiti nei confronti di
Ricorrente_1 (vds allegato nr.6). Voglio precisare che nel periodo che va da settembre 2017 a
Ric_1marzo 2020 il è stato sottoposto continuamente a misure cautelari personali, in carcere ed ai domiciliari, inoltre, allo stesso furono revocate tutte le credenziali di accesso ai vari siti delle Agenzie
Fiscali, necessarie per l'elaborazione e presentazione delle dichiarazioni. Pertanto, è molto presumibile che le dichiarazioni siano state predisposte e trasmesse in maniera frettolosa da qualche collaboratore dello studio, non a conoscenza a pieno delle risultanze del procedimento penale di
Ric_1Milano e anche delle varie confische che il ha subito. Ad ogni buon conto prendo atto dei rilievi mossi e mi riservo di presentare le memorie difensive nelle sedi competenti».
Esaminato il PVC, l'AdE notificava in data 12.12.2023 l'invito a comparire TVKI10401104/2023 per l'instaurazione di ulteriore interlocuzione ex articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 e l'eventuale presentazione di ulteriori elementi non ancora esibiti. La convocazione veniva fissata per giorno 28.12.2023 per l'instaurazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, durante il quale, come da verbale redatto in pari data, il contribuente non giustificava alcuno dei movimenti finanziari, meglio descritti nei rilievi formalizzati nel citato
PVC e posti a base della ripresa ad imposizione ipotizzata dall'Ufficio, ma nuovamente sosteneva esclusivamente che nessuna ripresa ad imposizione poteva essergli mossa in quanto già destinatario di provvedimenti di sequestro e successiva confisca dei beni posseduti su disposizione dell'Autorità giudiziaria. In altri termini, il contribuente asseriva la natura di proventi illeciti delle movimentazioni finanziarie di cui trattasi e ne sosteneva la non imponibilità poiché oggetto di sequestro e confisca nei successivi anni 2017 e 2018, invocando l'articolo 14, comma 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 537,
a mente del quale «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale». In definitiva, più volte ribadiva che i movimenti finanziari contestati nel PVC della Guardia di Finanza, inquadrabili nell'ambito dei proventi illeciti e oggetto di sequestro e confisca, non erano imponibili e/o tassabili in forza della citata norma quindi, nel contraddittorio in data 28/12/2023
(prot. 199749/2023) richiedeva l'archiviazione del controllo.
Sulla base di queste premesse, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza con il
PVC del 14.10.2022 già noto alla parte, l'AF ha emesso avviso di accertamento n.
TVK010401952-2023, notificato con diverse modalità e in particolare a mezzo PEC del 24.04.2024. Venendo alla disamina delle critiche mosse nell'impugnazione, come rilevato nelle controdeduzioni di parte resistente, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della doglianza circa “la contraddizione tra
l'attività svolta dall'ufficio e la successiva motivazione fornita nell'avviso di accertamento. In particolare, tenta di spiegare che con comunicazione del 20.03.2023 l'ufficio avrebbe interrotto unilateralmente il contraddittorio in corso già dal dicembre dall'anno precedente, per sostenere (a pag. 5 dell'avviso di accertamento) che il contribuente non avrebbe fornito giustificazione dei movimenti presenti sui conti correnti a lui riconducibili dai quali, appunto, trae origine il controllo fiscale.
In primis va osservato che il riferimento alla “comunicazione del 20.03.2023” è improprio atteso che rispetto al 2017, oggetto dell'odierna controversia, il contraddittorio con l'ufficio si è aperto con l'invito a comparire
TVKI10401104/2023 del 12.12.2023. Ad ogni modo, a parere del ricorrente, il verificatore prima (Guardia di
Finanza) e dell'accertatore poi (ufficio finanziario) non avrebbero compreso che, mediante gli esiti del complesso procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Milano che ha condotto al sequestro e poi alla confisca dell'intero patrimonio del Curci, tutti i movimenti rilevati sui rapporti bancari erano attribuibili alle attività di natura illecita per la quali il Ric_1 è stato condannato. Quindi provento di attività illecita già appresa mediante i provvedimenti di sequestro e confisca che avrebbero provocato un azzeramento della materia imponibile sotto il profilo fiscale.
In sostanza, il ricorrente ritiene che il mancato assolvimento dell'onere posto in capo al contribuente dall'articolo 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973 possa ritenersi implicitamente assolto dalle risultanze del procedimento penale, con la conseguenza che chiunque avrebbe compreso che le somme confluite sui conti correnti erano frutto dell'attività illecita.
Evidentemente la doglianza del ricorrente non ha alcun pregio logico/giuridico atteso che non v'è alcuna contraddittorietà
o carenza nella motivazione dell'atto impugnato. Infatti, è chiaramente spiegato nell'accertamento che, pur avendo preso
Ric_1atto delle vicende giudiziarie del rag. e dei reati ascrittigli, commessi per mezzo della sua qualifica professionale, le somme pervenute nell'anno 2017 sui conti correnti, da cui originano le contestazioni tributarie, costituiscono proventi propri dell'attività professionale, ossia onorari per la tenuta contabile e gli altri servizi di consulenza resa ai propri clienti e non possono identificarsi in proventi di attività illecita. L'Ufficio, dunque, ha offerto al contribuente la possibilità (o facoltà) di dimostrare puntualmente se e in quale misura tali somme erano state considerate nelle dichiarazioni reddituali, oppure che si trattasse di somme non imponibili, in ossequio alla disciplina dettata dal citato articolo 32, nella specifica materia di accertamento tributario. A fronte di tale onere - posto a carico del contribuente - di fornire prova dell'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, al fine di superare la presunzione posta dagli articoli 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, egli ha ritenuto sufficiente - senza esibizione di documentazione probatoria alcuna – riferire genericamente ed indistintamente tutte queste operazioni all'attività illecita per la quale è stato condannato in sede penale. La risposta del contribuente non può che essere assimilata alla mancata giustificazione delle operazioni (secondo l'onere di cui alla citata disposizione tributaria) e, di fatto, corrisponde alla piena confessione che tutte le operazioni rilevate sui conti correnti si riferiscono a proventi professionali conseguiti nel 2017, non inclusi tra quelli dichiarati ai fini delle II.DD. e IVA.
Il rigore logico del sopra ricordato procedimento accertativo, sulla scorta delle risultanze emerse, denota l'assoluta infondatezza del motivo di ricorso. Non solo. Il motivo di ricorso è infondato alla luce, altresì, degli ulteriori elementi rilevati e descritti dall'Ufficio, il quale ha spiegato, in modo puntuale ed analitico, le ragioni per le quali i proventi accertati sono da considerarsi naturali compensi dell'attività professionale svolta e non possono essere confusi con ulteriori ed eventuali proventi da attività illecita, ragioni per le quali l'apprensione mediante confisca non può essere assimilata all'adempimento fiscale omesso.
Si richiama, al riguardo:
- la riconducibilità alle prestazioni rese, proprie dell'attività professionale, è palesata nel PVC della Guardia di Finanza
(pagina 9), dove si legge che lo stesso Ric_1 ha dichiarato al P.M. nell'ambito dell'indagine penale della Procura di
Milano che egli percepiva dalle cooperative proprie clienti – circa 400 – compensi per la tenuta della contabilità (dai
300,00 ai 500,00 euro mensili ciascuna); compensi per l'acquisto e la vendita di licenze dei trasporti;
compensi per la consulenza fornita per la preparazione professionale degli amministratori delle stesse cooperative. Dunque, la fonte di produzione del reddito di lavoro autonomo risulta persino confermata dallo stesso contribuente;
- la condanna per il capo d'imputazione n. 49 di cui alla Sentenza Tribunale di Milano n 1081/2019, passata in giudicato – reato di dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) ascritto al contribuente - si riferisce all'anno d'imposta 2015 e non al 2017. Il sequestro delle somme riguardanti tale reato è stato eseguito nell'anno
2018 (e non nell'ano 2017);
- nella Sentenza di condanna del Tribunale di Milano, passata in giudicato, è contenuta, tra l'altro, la condanna del rag.
Ric_1 per il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dalle società cooperative in relazione agliù anni
d'imposta 2015 e 2016 (capo imputazione n. 48 di cui alla Sentenza Tribunale di Milano n 1081/2019). Nella ridetta sentenza si legge che la “collaborazione criminale prestata ai propri clienti” dal Ricorrente_1 è “stata compensata in contanti […]” (pagina 215 della Sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 17/03/2021). Di conseguenza, gli accrediti bancari iscritti a fronte di assegni e bonifici del 2017 non risultano in alcun modo riferibili ai proventi illeciti appena menzionati.
Inoltre, posto che la maggior parte dei versamenti bancari per l'anno d'imposta 2017 ripresi ad imposizione quali compensi per prestazioni professionali è stata registrata nel c/c. nr. Conto_Corrente_1, intestato a Ricorrente_1, acceso presso le Poste Italiane Spa, si osserva che gli accreditamenti in questione rinvengono esclusivamente da bonifici e versamenti di assegni e non da versamenti di contanti. Per le considerazioni appena illustrate, gli accreditamenti oggetto di ripresa ad imposizione non sono ricollegabili a proventi illeciti;
- nemmeno in relazione alla condanna per il capo d'imputazione n. 50 (per il delitto di auto-riciclaggio) sussistono elementi utili per sostenere la natura di proventi illeciti conseguiti nel 2017, dei versamenti ripresi ad imposizione.
Società_1Le somme oggetto di auto-riciclaggio impiegate nella società Srl dal 02/02/2017 al 06/04/2017 per €
530.000,00 – di cui € 430.000,00 mediante bonifici bancari ed € 100.000,00 mediante contanti - (come risulta dalla lettura delle pagine nn. 294 e 295 della Sentenza di primo grado del Tribunale di Milano) non sono ricollegabili
C_Corrente_1al prefato conto corrente nr. . Infatti, nel predetto conto corrente non risultano, nel periodo interessato dalle operazioni di auto-riciclaggio (e finanche dall'inizio dell'anno 2017), prelevamenti di importo complessivo paragonabile all'entità delle somme autoriciclate, bensì prelevamenti (dal 1° gennaio 2017 al 6 aprile 2017) complessivamente pari ad euro 46.000,00 circa, ossia di grandezza ben più modesta rispetto alle somme auto- riciclate. Per tali circostanze si deve necessariamente inferire che è da escludere che su tale conto possano essere state versate le somme successivamente prelevate nell'ambito dell'illecito di auto-riciclaggio. Pertanto, è da escludere che tali versamenti si riferiscano a proventi rinvenienti dal delitto di auto-riciclaggio. Per le considerazioni suesposte, il motivo di ricorso in esame è del tutto privo di fondamento”.
Del pari infondata è la doglianza secondo la quale la confisca in sede penale (molti beni del
Ric_1, l'ideatore dell'operazione fraudolenta, sono stati sequestrati, ed egli si è impegnato a versare il resto di quanto dovuto all'Erario) sarebbe preclusiva della ripresa a tassazione di quanto evaso a seguito di reato. Tale impostazione contraddice la ratio (ma prima ancora la littera) legis della disciplina penal-tributaria, a mente della quale le misure cautelari reali disposte in sede penale sono recessive rispetto al recupero a tassazione tributaria, e non il contrario. Invero l'art.12 bis d. lgs. 74 del 2000 al suo secondo comma così recita: “il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.
Breve: sono le ragioni del diritto penale ad essere recessive rispetto a quelle dell'Erario pubblico e non l'inverso. Il sequestro penale non può allora essere invocato per paralizzare la ripresa fiscale.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 09.04.2025
IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)