CASS
Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41838 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AS UR, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 24 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale CA RC era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita, riduceva la pena inflitta all'imputato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva che il reato era estinto in ragione della sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e della contestuale accettazione dell'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41838 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 08/10/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che la querela è stata rimessa con atto datato 9 giugno 2025 e sottoscritto dall'Avv. Erica Gilardino, in qualità di procuratore speciale della società "Medea Uno ss", giusta procura speciale in atti;
la remissione è stata accettata con atto in pari data sottoscritto dall'Avv. Andrea Luca Gobbo, in qualità di procuratore speciale dell'imputato CA RC, giusta procura speciale in atti. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
per l'effetto l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AS UR, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 24 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale CA RC era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita, riduceva la pena inflitta all'imputato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva che il reato era estinto in ragione della sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e della contestuale accettazione dell'imputato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41838 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 08/10/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che la querela è stata rimessa con atto datato 9 giugno 2025 e sottoscritto dall'Avv. Erica Gilardino, in qualità di procuratore speciale della società "Medea Uno ss", giusta procura speciale in atti;
la remissione è stata accettata con atto in pari data sottoscritto dall'Avv. Andrea Luca Gobbo, in qualità di procuratore speciale dell'imputato CA RC, giusta procura speciale in atti. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
per l'effetto l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2024