Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2710
CS
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea equiparazione tra carenza documentale e dichiarazioni mendaci

    La Corte ritiene fondato il motivo di appello, poiché le due ipotesi di violazione (dati falsi/mendaci e carenza documentale) sono distinte e non sovrapponibili. Dal provvedimento di annullamento del GSE non emergono contestazioni relative a dichiarazioni false o mendaci, ma solo l'omessa esibizione di documentazione necessaria. Pertanto, il recupero integrale degli incentivi è illegittimo.

  • Accolto
    Annullamento in parte qua del provvedimento di annullamento

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso per motivi aggiunti, annullando in parte qua il provvedimento del GSE del 15 maggio 2018, limitatamente alla parte che dispone la restituzione degli incentivi pregressi.

  • Accolto
    Annullamento in parte qua del provvedimento di quantificazione e richiesta restituzione

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso per motivi aggiunti, annullando in parte qua il provvedimento del GSE del 29 maggio 2018, concernente la richiesta di restituzione degli incentivi.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La Corte dichiara l'improcedibilità della censura per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del provvedimento di annullamento da parte del GSE.

  • Rigettato
    Non applicabilità del termine di 18 mesi

    La Corte ritiene infondata la doglianza, poiché il termine di 18 mesi è applicabile solo dall'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020). Nel caso di specie, le verifiche del GSE sono state avviate nel febbraio 2018 e concluse nel maggio 2018, antecedentemente alla novella. Pertanto, il GSE poteva procedere prescindendo dai limiti temporali dell'art. 21-nonies.

  • Rigettato
    Contestazione modalità di recupero

    La Corte ritiene infondato il motivo, confermando la valutazione del giudice di prime cure secondo cui il GSE si era limitato a chiedere la restituzione degli importi e si era reso disponibile alla vendita dei titoli equivalenti solo ai fini della restituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2710
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2710
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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