Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Felicissimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto che revoca il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo, nonché il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, emesso in data 11 novembre 2025 e notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, che vive in Italia con la moglie che vi è giunta a seguito di ricongiungimento famigliare, ma è ora titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, impugna il provvedimento con cui è stato revocato il permesso posseduto dal medesimo quale soggiornante di lungo periodo (rilasciato il 10 luglio 2021).
A tal fine egli deduce:
1. Erronea applicazione dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 ed insussistenza del "pericolo per l'ordine pubblico" per mancata valutazione in concreto della pericolosità dello straniero;
2. Erronea qualificazione della situazione familiare in relazione all'art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e all’ articolo 5, commi 5 e 5- bis del TUI. La Questura non avrebbe attribuito il giusto peso alla presenza in Italia della moglie, con cui il ricorrente costituisce una famiglia che deve essere tutelata nella sua unità a prescindere dal fatto che la moglie sia titolare di un titolo di soggiorno autonomo, rilasciato per motivi di lavoro subordinato e, dunque, non legato a quello del marito.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Il ricorrente è attinto da due condanne (intervenute nel 2023 e nel 2025) per reati di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990, rispetto a cui non risulta essere pendente alcun appello e da una condanna per una non meglio precisata inosservanza dei provvedimenti dell’autorità amministrativa (art. 650 c.p.) ed è attualmente sottoposto ad un altro giudizio, sempre per spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto a cui l’imputato auspica una derubricazione del capo di imputazione dalla più grave fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, a quella più lieve del comma 5 della medesima norma.
Tutto ciò non sarebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità sociale idoneo a motivare la revoca del titolo posseduto.
Ognuna delle circostanze dedotte, però, è priva di dimostrazione.
Il ricorrente, infatti, non ha fornito alcun documento utile a dimostrare l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale cui l’Amministrazione è addivenuta in esito a una compiuta valutazione, oltre che della gravità dei reati commessi, anche della situazione lavorativa e familiare, nonché, più in generale del suo inserimento sociale.
Il provvedimento impugnato supera, dunque, il vaglio di legittimità sollecitato dalla parte e si sottrae, pertanto, alle censure dedotte in ricorso, dovendosi ritenere che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale di revoca del titolo di lungo soggiorno, ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, formulando un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della gravità e tipologia dei reati di cui alle condanne indicate e di cui già si è dato conto, nonché del fatto che lo straniero risulta essere destinatario di misure di prevenzione, in quanto classificato come soggetto dedito alla commessione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità e la sicurezza pubblica.
L’Amministrazione ha, dunque, evidenziato in motivazione “ l'attualità e la gravità dei crimini commessi, per la loro reiterazione avvenuta in un breve lasso temporale, per il valore altamente antigiuridico e offensivo ”, dimostrative, con un giudizio che appare non illogico, né sproporzionato, della “ sua pericolosità sociale e [del] la sua refrattarietà alle leggi dello Stato e della pacifica convivenza ”, dando altresì conto della norma d’azione derivabile dalla nota pronuncia della Consulta n. 88 del 2023, chiarendo che “ proprio con riferimento alla lieve entità del reato previsto dall' art. 73 co. 5 DPR 309/90 e oggetto della sentenza nr. 88 del 2023 della Corte Costituzionale - che ha escluso l'automaticità dell'effetto ostativo per alcune condanne, come già espresso, giova porre l'accento sul fatto che nel caso di specie non siamo di fronte all'occasionalità, ad un singolo evento, ma bensì alla sua replicazione ” e che “ dovendo provvedere ad un equo bilanciamento tra interessi di -OMISSIS- su questo territorio e quelli attinenti la sicurezza della collettività ed il mantenimento dell'ordine pubblico, è oltremodo evidente che questi ultimi abbiano carattere preminente, e che non vi è spazio e/o margine per prevedere un eventuale rilascio ad altro titolo in suo favore ”.
La Questura, nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato, ha infine dimostrato di aver correttamente conosciuto e considerato la condizione personale, familiare e lavorativa del ricorrente, giudicando tale posizione motivatamente recessiva e comunque non tale da impedire la disposta revoca del titolo di lungo soggiorno, giustamente ritenuto, come da giurisprudenza (anche) di questo Tribunale, “ un titolo per così dire "premiale" e "rafforzato" , che viene concesso allo straniero che ha dimostrato di avere fatto propri i principi e le regole basilari che sottendono all' Ordinamento di questo Paese, comprovando altresì di avere concluso positivamente quel necessario percorso di integrazione e di averlo interiorizzato, fatto proprio, e che continuino a perseverarvi ”.
La Questura ha infatti riferito, sempre nella motivazione dell’atto impugnato, che “ dalle banche dati economiche risulta altrettanto evidente che -OMISSIS- non si sia inserito in modo risolutivo nel tessuto lavorativo del Paese, e che dal 30/09/2022 ha definitivamente cessato di percepire un qualsivoglia reddito da fonte lecita ”, nonché che “ lo straniero è coniugato e dimorante all'indirizzo indicato con la connazionale -OMISSIS- nata il [...], in [...] rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e che pertanto la condizione amministrativa sul territorio dei due coniugi appare disgiunta, indipendente l'una dall' altra ”.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato nei motivi di ricorso, l’Amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, non operando in modo ”automatico” sulla base delle pronunce di condanna riportate nel provvedimento, ma esaminando anche le caratteristiche concrete dei fatti costituenti reato, come emersi dal contenuto delle pronunce medesime, al fine di poter esprime in modo compiuto tale giudizio, tenendo conto anche dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente medesimo.
Ne deriva il rigetto del ricorso, a prescindere dalla sua inammissibilità per mancanza di sottoscrizione in forma digitale del gravame.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la costituzione meramente formale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NT, Presidente
RA AG, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AG | LO NT |
IL SEGRETARIO