Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Antonella Zocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Zocco in Alessandria, corso Crimea 89;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- e datato -OMISSIS- del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato all'odierno ricorrente in data 18.1.2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflitta con provvedimento notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. GI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, Vice Ispettore della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento del -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di rigetto del ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflitta in data -OMISSIS-.
2. Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, parimenti a quello che aveva inflitto la sanzione, veniva giustificato dalla circostanza che il ricorrente, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, aveva ottenuto, nelle date del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, il trattamento di missione sebbene non gli spettasse, essendosi costituito parte civile in un processo penale pendente presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Inoltre, aveva utilizzato il mezzo proprio nel recarsi fuori sede nelle anzidette date, senza avere ottenuto alcuna autorizzazione dall’ufficio di appartenenza.
Tali condotte avevano dato luogo alla sanzione del richiamo scritto alla luce dell’art. 3 n. 3 D.P.R. n. 737/1981, poiché, secondo l’amministrazione, -OMISSIS- aveva tenuto un comportamento “non corretto”.
3. Avverso i provvedimenti menzionati venivano messe più censure:
A) “ Violazione di legge (Art. 3 l. 241/1990 e art. 14 D.P.R. 737/1981); eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti; genericità della motivazione; violazione artt. 24 e 97 Costituzione ”, in quanto i provvedimenti gravati, oltre ad essere privi di motivazione, erano stati adottati senza considerare, innanzitutto, che alcun divieto sussiste rispetto al recarsi in missione con il mezzo proprio; l’art. 13 D.P.R. n. 51/2009, in merito, stabilisce esclusivamente che l’uso del mezzo proprio senza autorizzazione incide solo sul rimborso che può essere ottenuto; né poteva ritenersi dirimente al riguardo la circolare del 24.3.2017, redatta dal dirigente del compartimento della polizia stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta e richiamata dall’amministrazione nel provvedimento disciplinare, poiché atto non vincolante e di mero indirizzo;
B) “ Violazione di legge (art. 12 D.P.R. 737/1981); eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Illogicità ed irrazionalità della sanzione; violazione artt. 24 e 97 Costituzione ”, poiché, in sede di irrogazione della sanzione né in sede di ricorso gerarchico, era stato tenuto conto che la questione del trattamento di missione non spettante al ricorrente era emersa proprio a seguito di segnalazione dello stesso -OMISSIS-, che si era avveduto dell’errore (dovuto alla peculiarità della vicenda o meglio alla circostanza che, una volta costituitosi parte civile, non aveva più diritto al trattamento di missione, fatto ignoto al ricorrente prima di allora) e aveva informato gli uffici competenti, restituendo quanto indebitamente percepito; dunque, il ricorrente avrebbe agito nel più meticoloso rispetto delle disposizioni e degli ordini impartitegli; peraltro, alcuna sanzione era stata adottata nei riguardi di chi aveva autorizzato il trattamento di missione.
4. Il 28.3.2022 si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno, che con successiva memoria chiedeva rigettarsi il ricorso.
5. Con ordinanza n. 525/2025 veniva rigettata la richiesta di misura cautelare stante la mancanza del periculum in mora .
6. All’udienza del 20.3.2026, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
DIRITTO
7. Col primo motivo di gravame parte ricorrente contesta che i provvedimenti impugnati, oltre ad essere privi di motivazione, sono stati adottati senza considerare che alcun divieto sussiste rispetto al recarsi in missione col mezzo proprio.
La doglianza è fondata nei limiti sotto indicati.
Invero, pur non essendo condivisibile la censura riferita al difetto di motivazione, è altrettanto vero che l’art. 13 D.P.R. n. 51/2009 non pone alcun divieto, con riferimento al trattamento di missione, circa l’uso del mezzo proprio. L’autorizzazione è funzionale solo ad ottenere un rimborso non limitato al costo del biglietto ferroviario. Parimenti si dica anche con riferimento alla circolare del 24.3.2017, redatta dal dirigente del compartimento della polizia stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta e richiamata dall’amministrazione nel provvedimento disciplinare. Anche tale atto, a prescindere dal suo valore giuridico, fa riferimento esclusivamente all’ottenimento dell’autorizzazione al fine del rimborso.
8. Fondata anche la seconda censura mossa, laddove si lamenta che l’amministrazione non ha tenuto conto che la questione del trattamento di missione non spettante al ricorrente è emersa proprio a seguito di segnalazione dello stesso -OMISSIS-, che si era avveduto dell’errore (dovuto alla peculiarità della vicenda o meglio alla circostanza che, una volta costituitosi parte civile, non aveva più diritto al trattamento di missione, fatto ignoto al ricorrente prima di allora) e aveva subito informato gli uffici competenti, restituendo quanto indebitamente percepito (si veda in merito l’allegato n. 4 al ricorso proposto).
Ebbene, proprio tale ultima circostanza, malgrado la discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella irrogazione delle sanzioni, avrebbe dovuto indurre ad adottare una decisione diversa, posto che, proprio la cronologia degli eventi, conduce ad escludere nella specie che -OMISSIS- abbia tenuto un comportamento scorretto.
9. Ne consegue che devono essere annullati gli atti impugnati.
10. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite, ad eccezione della restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese di lite compensate ad eccezione della restituzione del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
GI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.