Sentenza 13 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2019, n. 45971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45971 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. avvocato MANNARINO SABRINA, che si è riportata al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2019 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola nei confronti di RI DO per i reati di tentato omicidio nonché di detenzione e porto abusivi del fucile utilizzato per commetterlo.
2. Secondo i giudici della cautela l'episodio delittuoso, avvenuto a Grisolia il 5 giugno 2019, andava ricostruito nei medesimi termini esposti dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica;
di contro andavano disattese le doglianza difensive. Nonostante alcune incongruenze tra le dichiarazioni rese dai soggetti presenti, infatti, potevano dirsi accertate le circostanze più significative poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria ed in particolare l'intervento nella fase finale di RI CC, il quale, accortosi che il fratello DO stava per sparare in direzione di SO AM e degli altri familiari di EL DE, si era precipitato verso di lui riuscendo a spostare il fucile verso l'alto/sicché il colpo era andato ad infrangersi sul muro dell'abitazione posta di fronte a quella della famiglia RI;
la versione fornita dal RI nell'interrogatorio di garanzia, imperniata sull'esplosione di un unico colpo a scopo esclusivamente intimidatorio, invece, era stata ampiamente smentita dalle dichiarazioni rese da più testimoni oculari, anche non legati da vincoli di parentela con le persone offese. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche le esigenze cautelari alla luce della capacità a delinque dimostrata dall'imputato e del contesto di forte conflittualità in cui era maturato il delitto omicidiario.
3. Avverso l'ordinanza RI DO, a mezzo del difensore di fiducia avv. Sabrina Mannarino, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen.; erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe considerato utilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da NG RI NT, RI DO, RU NZ, EL DE, EL EO, EL UC, UC GI e SO AM. Dette dichiarazioni, infatti, sono state acquisite in assenza delle garanzie previste per gli indagati pur essendo evidente, sin momento dell'assunzione, che i dichiaranti, a prescindere dalla formale iscrizione dei loro nomi nel registro degli indagati, quanto meno a partire dalla fase immediatamente precedente il prelevamento del fucile da parte del RI, avevano partecipato ad una rissa, in tal modo consumando un reato connesso e/o collegato al reato di tentato omicidio contestato all'odierno ricorrente. La questione d'inutilizzabilità nel caso in esame può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità perché il suo esame non richiede valutazioni di fatto, soggette al previo e naturale vaglio del giudice di merito, atteso che la qualifica di corrissanti dei dichiaranti era già emersa in sede di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Eliminate le dichiarazioni viziate da inutilizzabilità non vi è alcuna prova della tesi accusatoria posto che le persone assunte a sommarie informazioni estranee alla rissa non hanno fatto alcun riferimento alla presenza del fratello dell'indagato e al suo intervento che, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stato decisivo per evitare che RI DO portasse a termine il progetto omicidiario poiché sarebbe riuscito, con azione repentina e salvifica, a deviare la direzione del fuoco. Le frasi minacciose pronunciate dal RI non sono indicative dell'univocità dell'azione, potendosi le stesse coniugare con la volontà dell'indagato di realizzare il diverso reato di minaccia grave, per come dallo stesso dichiarato;
parimenti irrilevanti ed altrimenti spiegabili sono tutte le altre circostanze valorizzate per la dimostrazione del tentato omicidio come: il caricamento del fucile antecedente all'esplosione del colpo, la posizione sopraelevata, il successivo inseguimento, il passaggio del fucile nelle mani del fratello per il successivo occultamento, il secondo sparo.
2. Con il secondo motivo denuncia violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera c), c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., 56 e 575 c.p. L'ordinanza impugnata non avrebbe motivato congruamente in ordine alla idoneità dell'azione e alla qualificazione giuridica del fatto;
pur avendo descritto la condotta del ricorrente e gli effetti che la stessa avrebbe potuto produrre in assenza dell'azione del fratello, nonché la direzione in cui era puntata l'arma, nonostante le sollecitazioni della difesa sul punto, non ha tenuto conto del tipo e delle caratteristiche lesive dell'arma concretamente utilizzata: non se ne ipotizza il tipo (se non con una categoria molto generica ed ampia) né il calibro;
non si fa cenno al tipo ed al peso dei pallini estratti dal muro ove il colpo si è conficcato;
non è stata esaminata correttamente la distanza tra lo sparatore e la vittima, al fine di rilevare se detto elemento consentisse ancora una idoneità mortale dell'arma utilizzata. In assenza di un accertamento tecnico sulla reale potenza lesiva dell'arma utilizzata non sarebbero risolutivi per affermare l'idoneità dell'azione omicidiaria né l'esplosione di più colpi di arma da fuoco né la ripetizione delle minacce di morte né l'inseguimento posto in essere dopo l'esplosione dei colpi, in quanto si tratta di elementi, a tutto concedere, utili per indagare l'elemento psicologico. Non sarebbe, inoltre, possibile evincere in forza di quale dato, in assenza di confessione dell'indagato ed alla luce del confuso quadro indiziario, il Tribunale sia pervenuto alla conclusione che il colpo dell'arma da fuoco non è stato esploso in maniera accidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.1. È infondato Il primo motivo con cui si prospetta, per la prima volta, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NG RI NT, RI DO, RU NZ, EL DE, EL EO, EL UC, UC GI e SO AM ossia di coloro che, sentiti a sommarie informazioni, hanno ricostruito gli avvenimenti nei termini considerati più attendibili dall'ordinanza impugnata. Come sottolineato nel ricorso, la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza le necessarie garanzie difensive in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta direttamente in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263). Nel caso in esame, al fine di stabilire la precisa posizione processuale dei dichiaranti nel momento in cui hanno reso alla polizia giudiziaria le dichiarazioni accusatorie nei confronti del RI, sono sicuramente necessari apprezzamenti fattuali tipici del giudizio di merito)atteso che l'attribuzione della qualifica di indagato postula, quanto meno, l'accertamento del tipo di condotta posta in essere dal soggetto interessato in relazione all'intera vicenda perché solo nel caso in cui la stessa, come ritenuto dalla difesa invero attraverso una progettazione generica e senza nemmeno l'allegazione dei verbali di sommarie informazioni e degli altri atti indagine a sostegno, astrattamente integrasse gli estremi della rissa sarebbe stato necessario applicare le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen.; mentre se gli interessati avessero tenuto una condotta solo occasionalmente collegata a quella contestata all'imputato, avrebbero ben potuto essere applicate le regole previste per l'assunzione delle dichiarazioni dalle persone informate sui fatti. L'assenza dei necessari accertamenti fattuali, è ancora più grave se si considera che «la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato;
esso, infatti, oltre a rimettere al giudice di legittimità valutazioni che non gli competono per essere riservate al giudice di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti che non prevede alcun intervento del fratello dell'indagato volto ad evitare che il colpo sparato andasse a segno, prospetta una invero inesistente erronea applicazione dei principi in tema di tentato omicidio ed un altrettanto non riscontrabile deficit motivazionale sul punto. L'ordinanza impugnata, senza incorrere in vizi logici evidenti, ha, in primo luogo, chiarito la condotta tenuta dal RI: dopo essere intervenuto in soccorso della madre, NG RI NT, impegnata in una colluttazione con EL DE, ed essere stato colpito dai parenti di quest'ultima (SO AM, RU NZ e EL UC), era ritornato nella sua abitazione da dove era uscito imbracciando un fucile che aveva puntato, mentre ancora si trovava in una pozione rialzata, all'indirizzo delle persone presenti ed aveva, infine, esploso un colpo che si era andato ad infrangere su un muro di un'abitazione sol perché all'ultimo momento era intervenuto il fratello CC spostando l'arma. Con altrettanto rigore logico i giudici della cautela hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal OT il quale, in sede di interrogatorio, aveva riferito di non avere appositamente caricato il fucile e di avere sparato un solo colpo verso il muro al solo fine di spaventare gli aggressori e di indurli a fuggire. Dette dichiarazioni erano state smentite dalle altre persone presenti sul luogo, non solo dalle persone offese ma anche dai testi oculari disinteressati. Infatti: 1) SO AM, RU GI e EL UC avevano riferito che il RI aveva puntato il fucile nella loro direzione (in specie verso SO AM) e che il colpo non li aveva raggiunti solo grazie all'intervento salvifico di RI CC;
2) RU NZ, EL EO, GN RI e La NA SI avevano visto il RI puntare il fucile ad altezza uomo e poi sparare;
3) SO AM e RU NZ avevano udito frasi indicative dell'intenzione omicidiaria del RI;
3) SO AM e EL UC avevano visto l'indagato caricare il fucile immediatamente prima di sparare;
5) SO AM e RU GI avevano collocato il RI al momento dello sparo su un piano rialzato rispetto al livello della strada, 6) SO AM, GN UC, e La NA SI avevano visto RI CC allontanarsi con il fucile utilizzato dal fratello;
7) SO AM e EL UC, dopo avere sentito il rumore di due spari, avevano visto il RI inseguire SO AM per colpirlo nuovamente.La condotta così ricostruita è stata correttamente sussunta nella contestata fattispecie di tentato omicidio. Il RI non solo aveva utilizzato un'arma dagli effetti potenzialmente micidiali e l'aveva puntata contro le persone offese esplodendo un colpo che non aveva attinto il bersaglio preso di mira per circostanze non dipendenti dalla sua volontà (l'intervento di RI CC che aveva spostato il fucile), ma aveva, per di più, esploso il colpo ad una distanza obiettivamente ravvicinata (circa 20 metri), collocandosi in una postazione privilegiata (leggermente rialzata rispetto al luogo dove stazionavano i familiari della EL) e, infine, aveva, nel corso dell'azione, ripetutamente minacciato di morte le vittime designate sia prima di procurarsi il fucile sia immediatamente dopo averlo reperito e appositamente caricato sia durante l'inseguimento messo in atto successivamente all'esplosione del primo colpo cui ne era seguito un altro. Sussiste, quindi, tanto l'idoneità dell'azione a causare la morte delle vittime (desunta, attraverso un giudizio di prognosi postuma ossia collocandosi mentalmente al momento dell'azione e tenendo conto di tutte le circostanze realmente accadute, dall'uso di fucile appositamente caricato e dall'esplosione di un colpo a distanza ravvicinata in direzione delle vittime) quanto la direzione non equivoca degli atti e, sul piano soggettivo, AN ND (l'una e l'altro dedotti dalle minacce di morte e dalla condotta successiva allo sparo). Non rileva, invece, per escludere la idoneità causale l'intervento del fratello sul fucile che ha operato come un evento imprevedibile verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, nel rispetto dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.