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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 795 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2025 al numero 795, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Perugia, corso Pietro Vannucci, n. 39, Parte_1 presso l'avv. Federico Fratini che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente unitamente al ricorso;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Perugia, via Fiume, n. 17, presso l'avv. Luigi Grafas che
[...] la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza, congiunte per l'adozione dell'ordine di cancellazione, spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto all'intestato Ufficio Parte_1 di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda a suo tempo trascritta da
Banca di Mantignana e di Perugia credito cooperativo umbro soc. coop., ora
[...]
con riferimento ad un immobile sito in Controparte_2
Pagina 1 di 3 Perugia, via Eugubina, in ordine al quale era stata proposta dalla medesima banca e nei confronti di altri soggetti (tali e 3BV .) Persona_1 Persona_2 CP_3 domanda di simulazione assoluta e in subordine revocatoria ordinaria degli atti di vendita.
Ha riferito , producendo visure catastale e atto di acquisto a titolo derivativo, Parte_1 di essere l'attuale proprietaria dell'immobile gravato da trascrizioni pregiudizievoli e di avere interesse alla cancellazione in ragione di trattative di vendita a terzi. Ha riferito di aver tentato interlocuzioni con la banca ma senza esito.
2. – Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la banca, non opponendosi al merito della avversa domanda di cancellazione e chiedendo disporsi che le spese della cancellazione fossero poste a carico dell'istante.
Ha esposto che, secondo la propria prospettazione, vi era una pregressa intesa per il pagamento degli oneri di cancellazione da parte della stessa ricorrente . Pt_1
3. – All'udienza fissata i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente chiedendo disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda e, quindi, la compensazione delle spese.
4. – Nulla osta all'adozione della pronuncia richiesta, posto che emerge dagli atti di causa che l'originaria domanda giudiziale, che risulta dalla sentenza 31 marzo 2017, n. 591,
e dagli estratti di ispezione ipotecaria (come del resto non è contestato dalla a tutela CP_1 della quale era stata a suo tempo trascritta la domanda), è stata respinta e che la relativa sentenza è passata in giudicato (come da certificato in calce).
Ne deriva che a norma dell'art. 2668 co. 2 cod. civ. la stessa doveva essere ordinata unitamente al rigetto della domanda, ed oggi è diritto della ricorrente (che risulta proprietaria dell'immobile e dunque ne ha interesse, pur non essendo parte di quel giudizio) ottenerne la cancellazione.
5. – Quanto alle spese di lite, trattandosi in ogni caso di diritti disponibili, non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni congiunte delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, rigettata ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie le conclusioni congiuntamente articolate e per l'effetto ordina la cancellazione della domanda giudiziale a suo tempo trascritta presso l'Ufficio provinciale di
Perugia con nota di trascrizione reg. gen. n. 26493, reg. part. n. 19865, presentazione n. 106 del 27 novembre 2012 e con nota di trascrizione reg. gen. n. 26494, reg. part. n. 19866,
Pagina 2 di 3 presentazione n. 107 del 27 novembre 2012;
- compensa le spese;
Così deciso in Perugia il 9 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2025 al numero 795, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Perugia, corso Pietro Vannucci, n. 39, Parte_1 presso l'avv. Federico Fratini che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente unitamente al ricorso;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Perugia, via Fiume, n. 17, presso l'avv. Luigi Grafas che
[...] la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza, congiunte per l'adozione dell'ordine di cancellazione, spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto all'intestato Ufficio Parte_1 di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda a suo tempo trascritta da
Banca di Mantignana e di Perugia credito cooperativo umbro soc. coop., ora
[...]
con riferimento ad un immobile sito in Controparte_2
Pagina 1 di 3 Perugia, via Eugubina, in ordine al quale era stata proposta dalla medesima banca e nei confronti di altri soggetti (tali e 3BV .) Persona_1 Persona_2 CP_3 domanda di simulazione assoluta e in subordine revocatoria ordinaria degli atti di vendita.
Ha riferito , producendo visure catastale e atto di acquisto a titolo derivativo, Parte_1 di essere l'attuale proprietaria dell'immobile gravato da trascrizioni pregiudizievoli e di avere interesse alla cancellazione in ragione di trattative di vendita a terzi. Ha riferito di aver tentato interlocuzioni con la banca ma senza esito.
2. – Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la banca, non opponendosi al merito della avversa domanda di cancellazione e chiedendo disporsi che le spese della cancellazione fossero poste a carico dell'istante.
Ha esposto che, secondo la propria prospettazione, vi era una pregressa intesa per il pagamento degli oneri di cancellazione da parte della stessa ricorrente . Pt_1
3. – All'udienza fissata i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente chiedendo disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda e, quindi, la compensazione delle spese.
4. – Nulla osta all'adozione della pronuncia richiesta, posto che emerge dagli atti di causa che l'originaria domanda giudiziale, che risulta dalla sentenza 31 marzo 2017, n. 591,
e dagli estratti di ispezione ipotecaria (come del resto non è contestato dalla a tutela CP_1 della quale era stata a suo tempo trascritta la domanda), è stata respinta e che la relativa sentenza è passata in giudicato (come da certificato in calce).
Ne deriva che a norma dell'art. 2668 co. 2 cod. civ. la stessa doveva essere ordinata unitamente al rigetto della domanda, ed oggi è diritto della ricorrente (che risulta proprietaria dell'immobile e dunque ne ha interesse, pur non essendo parte di quel giudizio) ottenerne la cancellazione.
5. – Quanto alle spese di lite, trattandosi in ogni caso di diritti disponibili, non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni congiunte delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, rigettata ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie le conclusioni congiuntamente articolate e per l'effetto ordina la cancellazione della domanda giudiziale a suo tempo trascritta presso l'Ufficio provinciale di
Perugia con nota di trascrizione reg. gen. n. 26493, reg. part. n. 19865, presentazione n. 106 del 27 novembre 2012 e con nota di trascrizione reg. gen. n. 26494, reg. part. n. 19866,
Pagina 2 di 3 presentazione n. 107 del 27 novembre 2012;
- compensa le spese;
Così deciso in Perugia il 9 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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