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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1441/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5917/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240036873952000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 1878/2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/7/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro la Regione Sicilia e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
29320240036873952000 di euro 466,81 per tassa auto anno 2021, notificata il 30/04/2024
Eccepiva:
esenzione dei veicoli consegnati a rivenditori. Precisava sul punto di avere comunicato i dati relativi al veicolo targato Targa_1 nel primo quadrimestre 2017, pertanto, da tale data il veicolo risulta essere in esenzione della tassa di possesso;
nullità dell'atto impugnato perché emessa senza la preventiva notifica dell'avviso bonari richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma5, della L. 212/2000;
nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza delle sanzioni;
nullità dell'atto impugnato per violazione della L. 241/90.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
In data 08/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale controdeduceva, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore.
Concludeva chiedendo in via preliminare : • dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
• condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allegava:.n.1: ruolo • n.2: procura.
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva:
In data 22/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni in ricorso ed insisteva in domanda.
Precisava:
che è un carrozziere autorizzato alla rivendita di auto usate. Ai sensi dell'art. 5, del D.L. 30 dicembre
1982, n° 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n° 53, i soggetti autorizzati e/o abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita sono legittimati a mettere in esenzione i veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento.
Pertanto, la normativa prevede espressamente, l'esenzione dell'imposta automobilistica per i veicoli consegnati ai rivenditori. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare, per ciascun quadrimestre, l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché dei veicoli consegnati per la rivendita, venduti o radiati. Nel caso in esame il ricorrente, avvalendosi dell'ausilio di uno studio di consulenza automobilistica “Studio Dott. Nominativo_2” ubicato in Biancavilla, ha comunicato i dati relativi al veicolo targato Targa_1 nel primo quadrimestre 2017, come da documentazione allegata, pagando i relativi diritti e pertanto da tale data il veicolo risulta essere in esenzione della tassa di possesso;
che ha chiesto in autotutela l'annullamento della stesa ma invano.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore.
La Regione Sicilia non si costituiva.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario, stante che, le eccezioni in ricorso attengono al merito della pretesa, per cui la competenza a resistere spetta solo all'ente impositore;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato perché emesso senza la preventiva notifica dell'avviso bonario , posto che nel caso in esame né la normativa citata dal ricorrente, né altra normativa richieste la preventiva notifica dell'avviso bonario, atto previsto, invece, per altri tipi di accertamento, differenti dalla richiesta di pagamento della tassa di possesso auto;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza delle sanzioni, posto che le sanzioni sono state determinate adeguatamente e secondo legge;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per violazione della L. 241/90, posto che, l'atto impugnato appare adeguatamente motivato, tanto è vero che il ricorrente ha saputo esplicare le proprie difese in modo appropriato, ben comprendendo le ragioni della richiesta di pagamento;
che va accolta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato, in quanto l'auto soggetta a tassazione già dal 2017 era stata annotata quale auto in esenzione dalla tassa di possesso, così come risulta dalla documentazione versata in atti e non contestata.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così decio in
Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5917/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240036873952000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 1878/2024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/7/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro la Regione Sicilia e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
29320240036873952000 di euro 466,81 per tassa auto anno 2021, notificata il 30/04/2024
Eccepiva:
esenzione dei veicoli consegnati a rivenditori. Precisava sul punto di avere comunicato i dati relativi al veicolo targato Targa_1 nel primo quadrimestre 2017, pertanto, da tale data il veicolo risulta essere in esenzione della tassa di possesso;
nullità dell'atto impugnato perché emessa senza la preventiva notifica dell'avviso bonari richiesto a pena di nullità dall'art. 6, comma5, della L. 212/2000;
nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza delle sanzioni;
nullità dell'atto impugnato per violazione della L. 241/90.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
In data 08/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale controdeduceva, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore.
Concludeva chiedendo in via preliminare : • dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
• condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allegava:.n.1: ruolo • n.2: procura.
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva:
In data 22/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni in ricorso ed insisteva in domanda.
Precisava:
che è un carrozziere autorizzato alla rivendita di auto usate. Ai sensi dell'art. 5, del D.L. 30 dicembre
1982, n° 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n° 53, i soggetti autorizzati e/o abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita sono legittimati a mettere in esenzione i veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento.
Pertanto, la normativa prevede espressamente, l'esenzione dell'imposta automobilistica per i veicoli consegnati ai rivenditori. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare, per ciascun quadrimestre, l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché dei veicoli consegnati per la rivendita, venduti o radiati. Nel caso in esame il ricorrente, avvalendosi dell'ausilio di uno studio di consulenza automobilistica “Studio Dott. Nominativo_2” ubicato in Biancavilla, ha comunicato i dati relativi al veicolo targato Targa_1 nel primo quadrimestre 2017, come da documentazione allegata, pagando i relativi diritti e pertanto da tale data il veicolo risulta essere in esenzione della tassa di possesso;
che ha chiesto in autotutela l'annullamento della stesa ma invano.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore.
La Regione Sicilia non si costituiva.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario, stante che, le eccezioni in ricorso attengono al merito della pretesa, per cui la competenza a resistere spetta solo all'ente impositore;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato perché emesso senza la preventiva notifica dell'avviso bonario , posto che nel caso in esame né la normativa citata dal ricorrente, né altra normativa richieste la preventiva notifica dell'avviso bonario, atto previsto, invece, per altri tipi di accertamento, differenti dalla richiesta di pagamento della tassa di possesso auto;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza delle sanzioni, posto che le sanzioni sono state determinate adeguatamente e secondo legge;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per violazione della L. 241/90, posto che, l'atto impugnato appare adeguatamente motivato, tanto è vero che il ricorrente ha saputo esplicare le proprie difese in modo appropriato, ben comprendendo le ragioni della richiesta di pagamento;
che va accolta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato, in quanto l'auto soggetta a tassazione già dal 2017 era stata annotata quale auto in esenzione dalla tassa di possesso, così come risulta dalla documentazione versata in atti e non contestata.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così decio in
Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES